La Corte di cassazione, sez. lav., sent. 10157 del 26.05.2004 - prende atto ed aderisce al recente orientamento (delineato da Cass., III sez. civ. , nn. 8827 e 8828/2003, da Corte cost. n. 233/2003 e da Cass. IV, sez. pen., n. 2050/2004) secondo cui il danno da violazione di diritti costituzionalmente protetti, quale nel caso il diritto all’autorealizzazione nel lavoro secondo le mansioni e la qualifica rivestita, costituiscono lesioni della dignità e dell’immagine professionale, riconducibili nell’alveo del depenalizzato art. 2059 c.c. e quindi rinvengono quale danno non patrimoniale (o esistenziale), liquidabile senza prova di pregiudizio patrimoniale e necessariamente solo in via equitativa, quello derivante dalla dequalificazione professionale.