DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 2003, n.284
Regolamento recante norme sulle procedure istruttorie dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicita'ingannevole e comparativa.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984,in materia di pubblicita' ingannevole, come modificata dalladirettiva 97/55/CE del Parlamento e del Consiglio, del 6 ottobre1997, al fine di includervi la pubblicita' comparativa; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni perl'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italiaalle Comunita' europee, e in particolare l'articolo 41, il qualeprevede i criteri di delega per l'attuazione della direttiva84/450/CEE in materia di pubblicita' ingannevole; Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante disposizioni perl'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italiaalle Comunita' europee, e in particolare gli articoli 1 e 2, i qualiprevedono i criteri di delega per l'attuazione della direttiva97/55/CE; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, comemodificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, diattuazione della direttiva 97/55/CE al fine di includervi lapubblicita' comparativa ed in particolare l'articolo 7, comma 8, cheprescrive, anche per la pubblicita' comparativa, che la proceduraistruttoria e' stabilita con regolamento da emanarsi ai sensidell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, inmodo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli attie la verbalizzazione; Ritenuto di dover adeguare il decreto del Presidente dellaRepubblica 10 ottobre 1996, n. 627, concernente le procedureistruttorie relative all'applicazione del decreto legislativo25 gennaio 1992, n. 74, a seguito delle modifiche introdotte daldecreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, di attuazione delladirettiva 97/55/CE, al fine di includervi la pubblicita' comparativa; Ritenuto altresi', di dover apportare al decreto del Presidentedella Repubblica 10 ottobre 1996, n. 627, ulteriori modifiche direttea migliorare la trasparenza delle procedure adottate ed a rafforzarei diritti di difesa delle parti del procedimento; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezioneconsultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 maggio 2002; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nellariunione del 27 giugno 2003; Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende: a) per decreto legislativo, il decreto legislativo 25 gennaio1992, n. 74, e successive modificazioni; b) per Autorita', l'Autorita' garante della concorrenza e delmercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Art. 2. Richiesta di intervento dell'Autorita' 1. I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni edorganizzazioni, il Ministro delle attivita' produttive, nonche' ognialtra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione aipropri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, cheintendano richiedere l'intervento dell'Autorita' al fine di ottenerel'inibizione degli atti di pubblicita' ingannevole ovvero dipubblicita' comparativa illecita o della loro continuazione ol'eliminazione degli effetti, ne fanno richiesta per iscrittoall'Autorita'. La relativa domanda, debitamente sottoscritta, devecontenere: a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza,domicilio o sede del richiedente; b) elementi idonei a consentire l'identificazione del messaggiopubblicitario oggetto della richiesta, quali: 1) copia, anche fotostatica, del messaggio, se la pubblicita'e' stata diffusa a mezzo stampa o stampati in genere, con leindicazioni necessarie alla individuazione del mezzo, del luogo edella data di diffusione; 2) copia delle pagine del sito Internet nel quale lapubblicita' e' stata diffusa, nonche' indicazione dell'indirizzo delsito, del giorno e dell'ora del rilevamento; 3) resoconto dettagliato della chiamata telefonica ricevuta, sela pubblicita' e' stata diffusa attraverso il telefono, conindicazione, ove possibile, del luogo, del giorno e dell'ora dellachiamata, nonche' del numero telefonico che e' stato chiamato; 4) riproduzione fotografica del messaggio con indicazione delluogo e della data del rilevamento, se la pubblicita' e' statadiffusa mediante affissione; 5) indicazione dell'emittente, della zona di emissione, delgiorno e dell'ora della diffusione, se la pubblicita' e' statadiffusa per radio o per televisione; 6) indicazione dell'esercizio o catena di esercizi commercialiin cui avviene la diffusione, se la pubblicita' e' diffusa presso unoo piu' punti vendita; 7) indicazioni idonee a consentire l'individuazione di almenoun esercizio in cui il prodotto e' posto in vendita, se lapubblicita' e' diffusa esclusivamente attraverso le confezioni delprodotto; c) indicazione di possibili profili di ingannevolezza dellapubblicita' o di illiceita' della pubblicita' comparativa; d) indicazione degli elementi di legittimazione alla richiesta. 2. La richiesta presentata dal Ministro delle attivita' produttive,ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo, devecontenere gli elementi di cui alle lettere b) e c) del comma 1,mentre le richieste presentate da altre pubbliche amministrazionidevono contenere anche gli elementi di cui alla lettera d) delmedesimo comma 1. Art. 3. Ufficio e persona responsabili del procedimento 1. L'ufficio responsabile del procedimento e' l'unita'organizzativa competente per materia, istituita ai sensidell'articolo 10, comma 6, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 2. Responsabile del procedimento e' il dirigente preposto allaunita' di cui al comma 1 od altro funzionario dallo stessoincaricato. 3. Il responsabile del procedimento provvede agli adempimentinecessari per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria. Art. 4. Avvio del procedimento 1. Il responsabile del procedimento comunica l'avvio delprocedimento, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decretolegislativo, al committente del messaggio pubblicitario e, seconosciuto, al suo autore, nonche' al richiedente. Quando ilcommittente non e' conosciuto, il responsabile del procedimento fissaun termine al proprietario del mezzo perche' fornisca ogniinformazione idonea ad identificarlo ovvero rivolge analoga richiestaa qualunque soggetto, pubblico o privato, che possa fornirla. 2. Se la richiesta e' irregolare od incompleta, il responsabile delprocedimento ne da' comunicazione al richiedente entro sette giornilavorativi dal suo ricevimento, indicando le cause dellairregolarita' o della incompletezza, ed assegnando un termine per laregolarizzazione od il completamento. 3. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numeri 5),6) e 7), se non e' in possesso del messaggio pubblicitario, ilresponsabile del procedimento, entro sette giorni lavorativi dalricevimento della richiesta regolare e completa, pone in essere ogniadempimento necessario per acquisirne copia. 4. Nella comunicazione di cui al comma 1 sono indicati l'oggettodel procedimento, il termine per la sua conclusione, l'ufficio e lapersona responsabili del procedimento, l'ufficio presso cui si puo'accedere agli atti, la possibilita' di presentare memorie scritte odocumenti ed il termine entro cui le memorie ed i documenti possonoessere presentati. 5. Se la richiesta di cui all'articolo 2 risulta manifestamenteinfondata od inammissibile per difetto di legittimazione delrichiedente od in caso di mancato rispetto del termine assegnato dicui al comma 2, l'Autorita' provvede alla sua archiviazione, dandonecomunicazione al richiedente. Art. 5. Termini del procedimento 1. Il termine per la conclusione del procedimento e' disettantacinque giorni, decorrenti dalla data di ricevimento dellarichiesta. Nei casi previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, il termineinizia a decorrere dall'individuazione del committente ovvero dalricevimento della richiesta regolarizzata o completata. Nei casi incui alla richiesta di intervento di cui all'articolo 2, comma 1,lettera b), numeri 5), 6) e 7), non sia allegata copia del messaggiopubblicitario, il termine inizia a decorrere dall'acquisizione daparte dell'Autorita' di copia del messaggio stesso. 2. Il termine di cui al comma 1 e' prorogato una sola volta dinovanta giorni quando: a) siano disposte, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, perizie oconsulenze ovvero siano richieste informazioni o documenti; b) l'Autorita' richieda all'operatore pubblicitario, ai sensidell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo di fornire provesull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nellapubblicita'. 3. Il termine di cui al comma 1 e' prorogato di centottanta giorninel caso in cui l'operatore pubblicitario sia residente, domiciliatood abbia sede all'estero. 4. Nel caso di richiesta di parere dell'Autorita' per le garanzienelle comunicazioni si applica l'articolo 12. 5. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 13, l'Autorita' dispongala sospensione del procedimento, i termini di cui al comma 1 restanosospesi in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina e,comunque, per un periodo, non superiore a trenta giorni, stabilitodall'Autorita'. Art. 6. Partecipazione al procedimento 1. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonche' iportatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitaticui puo' derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facolta' diintervenire nel procedimento in corso, inoltrando apposito attoscritto, debitamente sottoscritto, contenente: a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, sede,residenza o domicilio del richiedente; b) l'indicazione del procedimento nel quale si intendeintervenire; c) l'indicazione dell'interesse ad intervenire. 2. Il responsabile del procedimento, valutate la regolarita' e lacompletezza dell'atto, comunica al richiedente che lo stesso puo': a) accedere agli atti del procedimento; b) presentare memorie scritte e documenti. Art. 7. Audizioni 1. Il responsabile del procedimento, ove cio' sia necessario aifini della raccolta o della valutazione degli elementi istruttori, ovenga richiesto da almeno una delle parti, puo' disporre che le partisiano sentite in apposite audizioni nel rispetto del principio delcontraddittorio, fissando un termine inderogabile per il lorosvolgimento. 2. Alle audizioni fissate ai sensi del comma 1 presiede ilresponsabile del procedimento. Le parti possono farsi rappresentareda un difensore o da una persona di loro fiducia che produce idoneodocumento attestante il proprio potere di rappresentanza. 3. Dello svolgimento delle audizioni e' redatto verbale, contenentele principali dichiarazioni delle parti intervenute alle audizioni.Il verbale e' sottoscritto, al termine dell'audizione, dalresponsabile del procedimento e dalle parti medesime. Quando talunadelle parti non vuole o non e' in grado di sottoscrivere il verbalene e' fatta menzione nel verbale stesso con l'indicazione del motivo.Al termine dell'audizione e' consegnata una copia del verbale alleparti intervenute che ne facciano richiesta. 4. Ai soli fini della predisposizione del verbale, puo' essereeffettuata registrazione su idoneo supporto delle audizioni. Art. 8. Perizie e consulenze 1. Nel caso in cui l'Autorita' disponga perizie e consulenze, ne e'data comunicazione alle parti del procedimento. 2. I risultati delle perizie e delle consulenze sono comunicati dalresponsabile del procedimento alle parti. 3. I soggetti ai quali e' stato comunicato l'avvio del procedimentoe quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 6, possono nominare,dandone comunicazione al responsabile del procedimento, un loroconsulente, il quale puo' assistere alle operazioni svolte dalconsulente dell'Autorita' e presentare, nel termine di dieci giornidalla comunicazione di cui al comma 2, scritti e documenti in cuisvolgere osservazioni sui risultati delle indagini tecniche. Art. 9. Scelta dei consulenti tecnici 1. La scelta dei periti e dei consulenti viene effettuatadall'Autorita' tra le persone iscritte negli albi istituiti presso itribunali ovvero affidata ad universita' o centri di ricerca, chedesignano le persone ritenute professionalmente piu' idonee acompiere l'accertamento tecnico richiesto. Art. 10. Onere della prova 1. Se l'Autorita', ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decretolegislativo, dispone che l'operatore pubblicitario fornisca provesull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nellapubblicita', il responsabile del procedimento comunica taleprovvedimento alle parti, indicando gli elementi di prova richiesti,la motivazione della richiesta stessa ed il termine per la produzionedella prova. Art. 11. Sospensione provvisoria del messaggio pubblicitario 1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo,l'Autorita', in caso di particolare urgenza, puo' disporre, anched'ufficio e con atto motivato, la sospensione della pubblicita'ritenuta ingannevole o della pubblicita' comparativa ritenutaillecita. 2. Quando la richiesta di sospensione e' inoltrata da uno deisoggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento,con la stessa richiesta originaria di intervento dell'Autorita'ovvero con separata istanza in corso di procedimento, l'Autorita'provvede entro trenta giorni dalla data di ricevimento dellarichiesta di sospensione. 3. Il responsabile del procedimento assegna alle parti un termineper presentare memorie. Trascorso detto termine, il responsabile delprocedimento rimette gli atti all'Autorita' per la decisione. 4. L'Autorita' puo' disporre con atto motivato la sospensioneprovvisoria del messaggio pubblicitario anche senza acquisire lememorie delle parti quando ricorrano particolari esigenze diindifferibilita' dell'intervento. 5. Il responsabile del procedimento comunica alle parti ledeterminazioni dell'Autorita'. 6. La decisione dell'Autorita' di sospensione della pubblicita'ritenuta ingannevole o della pubblicita' comparativa ritenutaillecita deve essere immediatamente eseguita a cura dell'operatorepubblicitario. Il ricorso avverso il provvedimento di sospensionedell'Autorita' non sospende l'esecuzione dello stesso. Dell'avvenutaesecuzione del provvedimento di sospensione l'operatore pubblicitarioda' immediata comunicazione all'Autorita'. Art. 12. Chiusura dell'istruttoria e richiesta di parere all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 1. Il responsabile del procedimento, allorche' ritengasufficientemente istruita la pratica, comunica alle parti la data diconclusione della fase istruttoria e indica loro un termine, noninferiore a dieci giorni, entro cui esse possono presentare memorieconclusive o documenti. 2. Conclusa la fase istruttoria, il responsabile del procedimentorimette gli atti all'Autorita' per l'adozione del provvedimentofinale. 3. Il responsabile del procedimento, nei casi di cui all'articolo7, comma 5, del decreto legislativo, prima dell'adempimento di cui alcomma 2 del presente articolo, richiede il parere all'Autorita' perle garanzie nelle comunicazioni, alla quale trasmette gli atti delprocedimento. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazionicomunica il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento dellarichiesta. 4. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicatoil parere o senza che l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioniabbia rappresentato esigenze istruttorie, l'Autorita' garante dellaconcorrenza e del mercato procede indipendentemente dall'acquisizionedel parere stesso. Nel caso in cui l'Autorita' per le garanzie nellecomunicazioni abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine dicui al comma 3 ricomincia a decorrere, per una sola volta, dalmomento della ricezione da parte dell'Autorita' per le garanzie nellecomunicazioni delle notizie o dei documenti richiesti. Il decorso deltermine del procedimento, fissato ai sensi dell'articolo 5, e'sospeso fino al ricevimento, da parte dell'Autorita' garante dellaconcorrenza e del mercato, del parere dell'Autorita' per le garanzienelle comunicazioni o fino al termine ultimo per il suo ricevimento. Art. 13. Autodisciplina 1. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decretolegislativo, richiedono la sospensione del procedimento dinanziall'Autorita', devono inoltrare apposita istanza, fornendo provadell'esistenza del procedimento dinanzi all'organismo diautodisciplina, con le indicazioni idonee ad individuare taleorganismo e l'oggetto del procedimento stesso. 2. Il responsabile del procedimento, ricevuta l'istanza disospensione di cui al comma 1, ne da' comunicazione alle parti,fissando un termine per la presentazione di osservazioni. Ilresponsabile del procedimento comunica alle parti la pronunciadell'Autorita' sull'istanza. Il responsabile del procedimento da'altresi' tempestiva comunicazione alle parti della cessazione dellacausa di sospensione. Art. 14. Decisione dell'Autorita' 1. Il responsabile del procedimento comunica alle parti ed aisoggetti eventualmente intervenuti nel procedimento il provvedimentofinale dell'Autorita', che e' altresi' pubblicato, entro venti giornidalla sua adozione, nel bollettino di cui all'articolo 26 della legge10 ottobre 1990, n. 287. 2. Il provvedimento finale dell'Autorita' contiene l'indicazionedel termine e del soggetto presso cui e' possibile ricorrere. Art. 15. Pubblicazione del provvedimento o di una dichiarazione rettificativa 1. L'Autorita', quando con il provvedimento con cui dichiaral'ingannevolezza della pubblicita' o l'illiceita' della pubblicita'comparativa dispone, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decretolegislativo, la pubblicazione della pronuncia, integralmente o perestratto, ovvero di una dichiarazione rettificativa, a cura e spesedell'operatore pubblicitario, determina il mezzo e le modalita' ditali adempimenti ed il termine entro cui gli stessi devono essereeffettuati. Copia del provvedimento che dispone la pubblicazionedella pronuncia, integralmente o per estratto, ovvero di unadichiarazione rettificativa, viene inviata al proprietario del mezzoattraverso il quale la pubblicazione deve essere effettuata. Ladichiarazione rettificativa puo' essere disposta in forma dicomunicazione personale quando il messaggio pubblicitario e'indirizzato personalmente ai destinatari e questi sono determinabili. 2. Effettuata la pubblicazione della pronuncia o delladichiarazione rettificativa di cui al comma 1, l'operatorepubblicitario ne da' immediata comunicazione all'Autorita',trasmettendo copia di quanto pubblicato o dell'elenco dei destinataricui e' stata indirizzata la comunicazione individuale quando, aisensi del comma 1, debba essere indirizzata personalmente aidestinatari dell'originario messaggio pubblicitario. Art. 16. Comunicazioni 1. Le comunicazioni previste dal presente regolamento sonoeffettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,consegna a mano contro ricevuta, telefax con domanda di confermascritta di ricevimento ovvero telegramma. In caso di trasmissione pertelegramma, i documenti si considerano pervenuti al destinatario ilgiorno stesso in cui sono stati inviati, salvo prova contraria. 2. Al richiedente ed ai soggetti eventualmente intervenuti nelprocedimento le comunicazioni vengono effettuate al domicilioindicato nella domanda. Al committente del messaggio pubblicitario e,se conosciuto, al suo autore le comunicazioni vengono effettuatepresso l'ultima residenza, domicilio o sede conosciuti o comunquerisultanti da pubblici registri. Se le comunicazioni non possanoavere luogo, le stesse sono effettuate mediante pubblicazione di unavviso nel bollettino di cui all'articolo 26 della legge 10 ottobre1990, n. 287. Una copia del bollettino e' tenuta a disposizione degliinteressati presso la sede dell'Autorita'. Art. 17. Abrogazione di norme 1. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica10 ottobre 1996, n. 627. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farloosservare. Dato a Roma, addi' 11 luglio 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Marzano, Ministro delle attivita' produttiveVisto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2003 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attivita'produttive, registro n. 4 Attivita' produttive, foglio n. 142.