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Banche cooperative e riforma del diritto societario: l’adeguamento degli statuti

di Avv. Evelina Strippoli

 

La legge delega n. 366/2001 – di riforma de diritto societario italiano - aveva escluso dall’ambito di applicazione della riforma le banche costituite in forma cooperativa (in ragione della specialità della disciplina alle stesse applicabili), prevedendo che potessero essere emanate norme di “mero coordinamento” che non incidessero sugli aspetti sostanziali della disciplina speciale contenuta nel TUB.

Sulla base di tale scelta di “esclusione”, l’art. 223-terdecies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile disponeva che alle banche cooperative continuassero ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 366/2001.

Inoltre, sempre l’articolo predetto prevedeva che le banche di credito cooperativo che avessero rispettato le norme delle leggi speciali sarebbero state considerate “cooperative a mutualità prevalente”.

                Tale previsione è di notevole importanza, in quanto ha ricondotto unicamente le BCC, e non anche le banche popolari, alla categoria civilistica delle cooperative a mutualità prevalente ed ha, conseguentemente, comportato per le BCC l’obbligo di adottare nei propri statuti le clausole di cui all’art. 2514 c.c., nonchè di rispettare i criteri di operatività prevalente con i soci stabiliti dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art 35 TUB.

                Dal disposto combinato delle previsioni della legge delega e delle disposizioni di attuazione al codice civile il quadro normativo di riferimento è apparso agli operatori piuttosto frammentario e difficile da ridurre ad unità, nonostante il richiamo alla disciplina civilistica delle cooperative a mutualità prevalente.

Infatti, il dato letterale dell’art. 223-terdecies ha fatto ritenere che la riforma del diritto societario non potesse essere applicabile alle banche cooperative, non solo nella parte relativa alla cooperazione, ma anche in quella relativa alla disciplina delle società per azioni[1].

                Inoltre, l’assimilazione delle BCC alle cooperative a mutualità prevalente avrebbe dovuto comportare per le stesse, ai sensi dell’art. 223-duodecies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, l’adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni inderogabili del codice civile entro il 31 dicembre 2004, anche utilizzando procedure deliberative semplificate.

                La complessità del quadro normativo e la necessità di rendere la disciplina assolutamente chiara per gli operatori, ha indotto la Banca d’Italia, con comunicazione del marzo 2004 [2] , a suggerire alle banche cooperative l’astensione da qualsiasi intervento sugli statuti fino all’intervento di ulteriori chiarimenti normativi.

Nella predetta comunicazione, tuttavia, la Banca d’Italia affrontava due delicati punti della disciplina relativa alle BCC:

1)       sottolineava la necessità dell’adeguamento statutario a quanto previsto dall’art. 28, comma 2-bis TUB ai fini della ricorrenza dei requisiti di mutualità prevalente[3];

2)       sottolineava, in materia di controllo contabile, l’importanza dell’art. 52, comma 2-bis TUB[4], e la circostanza che tale previsione potesse rafforzare l’ipotesi dell’applicazione alle BCC della nuova disciplina delle s.p.a., sembrando volta ad escludere tutte le banche della categoria dall’obbligo di esternalizzare il controllo contabile[5].

Allo scopo di chiarire la disciplina applicabile alle banche cooperative e di coordinare la riforma societaria con la disciplina speciale ad esse applicabile, è intervenuto il d.lgs. n. 310 del 28 dicembre 2004, recante “Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia”.

Il coordinamento realizzato dal d.lgs. n. 310/2004 ha sancito l’applicabilità alle banche cooperative delle disposizioni del nuovo codice civile che non incidano su aspetti sostanziali della disciplina speciale, individuando singolarmente le norme civilistiche che non troveranno alle stesse applicazione[6]. Grazie a tale intervento normativo, le banche cooperative potranno sfruttare tutte le opportunità offerte dalla riforma del diritto societario.

Le banche della specie dovranno quindi, ai sensi dell’art. 38 del ripetuto decreto, adeguare i propri statuti  alle norme inderogabili del codice civile entro il 30 giugno 2005 e per le modifiche statutarie potranno utilizzare anche  procedure deliberative semplificate, come prescritto dall’art. 223-duodecies delle disposizioni di attuazione; decorso il termine suddetto, senza che vi siano stati i necessari adeguamenti degli statuti, le previsioni statutarie non conformi al dettato normativo inderogabile cesseranno di avere efficacia.

        Al fine di dettare le linee guida da seguire nel coordinamento delle disciplina civilistica e speciale, la Banca d’Italia ha emanato una comunicazione, pubblicata nella G.U. del 2 aprile 2005, n. 76 – Serie generale, “Banche cooperative. Riforma del diritto societario” rivolta alle banche cooperative e contenente istruzioni riepilogative per l’adeguamento degli statuti[7].

Come già in occasione della comunicazione del marzo 2004, la Banca d’Italia ha sottolineato l’esigenza che le BCC adeguino i loro statuti alle disposizioni dell’art. 2514 c.c., al fine di essere considerate cooperative “a mutualità prevalente” e poter usufruire dei vantaggi ad esse riservati, così come ha  ribadito l’esigenza che le BCC, nell’esercizio della propria autonomia, valutino l’opportunità di lasciare al collegio sindacale il controllo contabile o di affidarlo ad un soggetto esterno (secondo l’opzione prevista dall’art. 2409-bis c.c.).

Per tutti gli interventi necessari al fine di effettuare gli adeguamenti statutari obbligatori, le banche cooperative si dovranno attenere alle istruzioni contenute nella comunicazione della Banca d’Italia del marzo 2004. 

Inoltre, con riferimento agli adempimenti di vigilanza ex art. 56 TUB, la Banca d’Italia ha precisato che per gli adeguamenti statutari alle norme inderogabili indicate nell’allegato alla comunicazione dell’aprile 2005 e per gli adeguamenti operati dalle BCC in ottemperanza al “nuovo statuto tipo” l’informativa preventiva potrà essere omessa; mentre per l’adeguamento alle norme imperative non contenute nell’allegato predetto, gli eventuali interventi di adeguamento saranno soggetti all’informativa preventiva. Quest’ultima, invece, dovrà essere resa da parte delle banche popolari con azioni quotate in mercati regolamentati, sia con riferimento alle norme civilistiche che a quelle delle leggi speciali ad esse applicabili.



[1] Dispone l’art 2519 c.c. (art. 2516 c.c. nel testo precedente alla riforma): “Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni.”

[2] La comunicazione è stata pubblicata nella G.U. n. 74 del 29 marzo 2004 – Serie generale, nonché  riportata nel Boll. Vig. n. 3 – Marzo 2004, pp. 7-17.

[3] Art. 28, comma 2-bis: “Ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate cooperative a mutualità prevalente le banche di credito cooperativo che rispettano i requisiti di mutualità previsti dall'articolo 2514 del codice civile ed i requisiti di operatività prevalente con soci previsti ai sensi dell'articolo 35 del presente decreto."

[4] Art. 52, comma 2-bis.: “Lo statuto delle banche di credito cooperativo può prevedere che il controllo contabile sia affidato al collegio sindacale."

[5] In mancanza di deroga statutaria, il nuovo codice civile prevede un generale obbligo di esternalizzazione del controllo contabile (art. 2409-bis c.c.)

[6] Art. 38 “Introduzione dell’art. 150-bis del d.lgs. n. 385 del 1993” :

1. Dopo l'articolo 150 del decreto legislativo n. 385 del 1993, è inserito il seguente: «150-bis. Disposizioni in tema di banche cooperative.
1. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2346, sesto comma, 2349, secondo comma, 2513, 2514, secondo comma, 2519, secondo comma, 2522, 2525 primo, secondo, terzo e quarto comma, 2526, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530 secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, terzo e quarto comma, 2540, secondo comma, 2541, 2542 primo e quarto comma, 2543, 2544 secondo comma, primo periodo e terzo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies.
2. Alle banche popolari non si applicano gli articoli 2512, 2514 e 2530, primo comma, del codice civile.
3. Alle banche di credito cooperativo continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 7 e 9 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in quanto compatibili.
4. Lo statuto delle banche di credito cooperativo contiene le clausole previste dall'articolo 2514, primo comma, del codice civile.
5. L'articolo 2545-undecies, primo e secondo comma, del codice civile si applica in tutti i casi di fusione previsti dall'articolo 36.
6. L'atto costitutivo delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo può prevedere, determinandone i criteri, la ripartizione di ristorni ai soci secondo quanto previsto dall'articolo 2545-sexies del codice civile.
7. Il termine per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo alle nuove disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 52 e' fissato al 30 giugno 2005.».

[7] Il testo della comunicazione di Banca d’Italia è riportato in allegato al presente contributo.

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