Provvedimenti in tema di mediatori creditizi
Avv. Nicola Minieri,
La G.U. n. 243 del 17 .10. 2000 ha pubblicato :
- Il D.P.R. n.287 del 28 luglio 2000 concernente il 'Regolamento di attuazione dell'art.16 della legge 7 marzo 1996, n.108, recante disciplina dell'attività di mediazione creditizia'
- Il provvedimento U.I.C. 4 .08. 2000 recante 'Istruzioni per l'iscrizione nell'albo dei mediatori creditizi previsto dall'art.16 della legge 7 marzo 1996 n.108'.
La disciplina di un'apposita categoria professionale che potesse svolgere, in un ambito ufficiale e sottoposto a verifiche e controlli, l'attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari era stata infatti prevista nella citata legge 108/1996 al pari di altri provvedimenti atti a prevenire, oltre che a maggiormente sanzionare, l'usura.
Il Regolamento del Governo appena emanato disciplina anzitutto il concetto di mediazione creditizia caratterizzandola con la 'professionalità' dell'attività svolta e sottolineandone, in linea con la disciplina civilistica della mediazione (art. 1754), la mancanza di legami con le parti per rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza.
Per ragioni di chiarezza si è inoltre ritenuto opportuno esplicitare alcune attività vietate al mediatore creditizio in quanto rientranti nell'attività finanziaria così come regolamentata dal D.Lgs. 1 .09.1993 n.385 (Testo unico bancario - T.u.b.), quali 'la conclusione di contratti per conto di banche o di intermediari finanziari e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito'.
In linea con quanto previsto dal citato art. 18 co. 2 della 'Legge anti-usura' viene poi previsto l'albo dei mediatori finanziari istituito presso l'Uic, al pari dell'albo delle società finanziarie operanti nei confronti del pubblico (art. 106 T.u.b.), delle società finanziarie non operanti nei confronti del pubblico 'cd. holding di famiglia' (art. 113 T.u.b), dei consorzi di garanzia collettiva fidi (art. 155 T.u.b). Non si può, invece, ancora parlare di dati raccolti dall'Uic sui soggetti esercenti altre attività considerate suscettibili di utilizzazioni a fini di riciclaggio (es società di recupero crediti, di mediazione immobiliare ecc.) di cui al D.Lgs. 374 del 25 .09.1999, in quanto non sono stati ancora emanati i necessari provvedimenti attuativi di tale Decreto.
Particolari ipotesi di reato erano state già previste dall'art.16 della Legge anti-usura a carico di chi :
a) svolga l'attività di mediatore creditizio senza essere iscritto all'albo
b) nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, indirizzi una persona per operazioni bancarie o finanziarie ad un soggetto non abilitato
Al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza sono, poi, affidati i controlli sull'osservanza anche da parte di detti soggetti delle norme antiriciclaggio (peraltro quanto poi specificamente subordinate all'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del D.Lgs. 374/1999 di cui si è fatta prima menzione)
Il Provvedimento Uic del 4 .08. 2000 fissa per i mediatori creditizi le modalità di iscrizione e cancellazione dall'albo, nonché le forme di pubblicità dello stesso, che - oltre ad essere pubblicato su apposito bollettino di cui verrà data notizia nella Gazzetta Ufficiale - sarà consultabile presso il sito Internet dell'Uic (www.UIC.it). Si è, infatti, giustamente ritenuto opportuno dare la massima pubblicità allo scopo di prevenire possibili fenomeni usurari, anche fornendo al cliente ampia possibilità di essere edotto sul carattere ufficiale o meno del soggetto della cui mediazione si è avvalso.