Disciplina dell'impresa sociale
Entra in vigore il prossimo 19 luglio la legge 13 giugno 2005, n. 118 "Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale".
Il provvedimento, pubblicato sulla G.U. del 4 luglio 2005, delega il Governo ad adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi per disciplinare ed integrare le norme relative alle "imprese sociali".
Secondo la norma, per "imprese sociali" si intendono:
le organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un'attività economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale.
Questi gli obiettivi della riforma:
- definire, nel rispetto del quadro normativo e della specificità propria degli organismi di promozione sociale, nonchè della disciplina generale delle associazioni, delle fondazioni, delle società e delle cooperative, e delle norme concernenti la cooperazione sociale e gli enti ecclesiastici, il carattere sociale dell'impresa;
- prevedere, in coerenza con il carattere sociale dell'impresa e compatibilmente con la struttura dell'ente, omogenee disposizioni in ordine all'assetto dell'impresa stessa;.
- attivare, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, funzioni e servizi permanenti di monitoraggio e di ricerca necessari alla verifica della qualità delle prestazioni rese dalle imprese sociali;
- definire la disciplina dei gruppi di imprese sociali secondo i principi di trasparenza e tutela delle minoranze, regolando i conflitti di interesse e le forme di abuso da parte dell'impresa dominante.
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/impresa_sociale/index.html
Legge 13 giugno 2005, n. 118 - Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale. (GU n. 153 del 4-7-2005)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro delle attività produttive, del Ministro della giustizia, del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'interno, uno o più decreti legislativi recanti una disciplina organica, ad integrazione delle norme dell'ordinamento civile, relativa alle imprese sociali, intendendosi come imprese sociali le organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un'attività economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilita' sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale.
Tale disciplina deve essere informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire, nel rispetto del quadro normativo e della specificità propria degli organismi di promozione sociale, nonchè della disciplina generale delle associazioni, delle fondazioni, delle società e delle cooperative, e delle norme concernenti la cooperazione sociale e gli enti ecclesiastici, il carattere sociale dell'impresa sulla base:
1) delle materie di particolare rilievo sociale in cui essa opera la prestazione di beni e di servizi in favore di tutti i potenziali fruitori, senza limitazione ai soli soci, associati o partecipi;
2) del divieto di ridistribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale, ad amministratori e a persone fisiche o giuridiche partecipanti, collaboratori o dipendenti, al fine di garantire in ogni caso il carattere non speculativo della partecipazione all'attività dell'impresa;
3) dell'obbligo di reinvestire gli utili o gli avanzi di gestione nello svolgimento dell'attività istituzionale o ad incremento del patrimonio;
4) delle caratteristiche e dei vincoli della struttura proprietaria o di controllo, escludendo la possibilità che soggetti pubblici o imprese private con finalità lucrative possano detenere il controllo, anche attraverso la facoltà di nomina maggioritaria degli organi di amministrazione;
b) prevedere, in coerenza con il carattere sociale dell'impresa e compatibilmente con la struttura dell'ente, omogenee disposizioni in ordine a:
1) elettività delle cariche sociali e relative situazioni di incompatibilità;
2) responsabilità degli amministratori nei confronti dei soci e dei terzi;
3) ammissione ed esclusione dei soci;
4) obbligo di redazione e di pubblicità del bilancio economico e sociale, nonchè di previsione di forme di controllo contabile e di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa;
5) obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di cessazione dell'impresa, ad altra impresa sociale ovvero ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, fatto salvo, per le cooperative sociali, quanto previsto dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni;
6) obbligo di iscrizione nel registro delle imprese;
7) definizione delle procedure concorsuali applicabili in caso di insolvenza;
8) rappresentanza in giudizio da parte degli amministratori e responsabilità limitata al patrimonio dell'impresa per le obbligazioni da questa assunte;
9) previsione di organi di controllo;
10) forme di partecipazione nell'impresa anche per i diversi prestatori d'opera e per i destinatari delle attività;
11) una disciplina della trasformazione, fusione e cessione d'azienda in riferimento alle imprese sociali tale da preservarne la qualificazione e gli scopi e garantire la destinazione dei beni delle stesse a finalità di interesse generale;
12) conseguenze sulla qualificazione e la disciplina dell'impresa sociale, derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni relative ai requisiti dell'impresa sociale e dalla violazione di altre norme di legge, in particolare in materia di lavoro e di sicurezza, nonchè della contrattazione collettiva, in quanto compatibile con le caratteristiche e la natura giuridica dell'impresa sociale;
c) attivare, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, funzioni e servizi permanenti di monitoraggio e di ricerca necessari alla verifica della qualità delle prestazioni rese dalle imprese sociali;
d) definire la disciplina dei gruppi di imprese sociali secondo i principi di trasparenza e tutela delle minoranze, regolando i conflitti di interesse e le forme di abuso da parte dell'impresa dominante.
2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo provvede a coordinare le disposizioni dei medesimi decreti con le disposizioni vigenti nelle stesse materie e nelle materie connesse, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè le rappresentanze del terzo settore, ferme restando le disposizioni in vigore concernenti il regime giuridico e amministrativo degli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
3. Dall'attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto.
5. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri ai sensi del comma 4, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, trasmette nuovamente alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
6. Decorsi i termini di cui ai commi 4 e 5 senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 13 giugno 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Scajola, Ministro delle attività produttive
Castelli, Ministro della giustizia
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Pisanu, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3045):
Presentato il 19 luglio 2002 dal Ministro del lavoro e politiche sociali (Maroni), dal Ministro delle attività produttive (Marzano), dal Ministro della giustizia (Castelli), dal Ministro per le politiche comunitarie (Buttiglione) e dal Ministro dell'interno (Pisanu).
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 24 settembre 2002 con pareri delle commissioni I, III, V, VI, X, XI, XII, XIV e Parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla II commissione il 1°, 2, 15, 17 ottobre; 11, 17 dicembre 2002; 20 febbraio; 9 settembre; 8 ottobre; 4 e 6 novembre 2003.
Esaminato in aula il 10 e 13 novembre 2003 e approvato il 20 novembre 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2595):
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 3 dicembre 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 10ª, 11ª, 14ª e Parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 2ª commissione il 24 febbraio; 4, 9, 11 marzo e 21 dicembre 2004.
Esaminato in aula il 4 e 10 maggio 2005 e approvato con modificazioni, l'11 maggio 2005.
Camera dei deputati (atto n. 3045-B):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 16 maggio 2005 con pareri delle commissioni I, V e VI.
Esaminato dalla II commissione il 26 maggio 2005.
Esaminato in aula e approvato il 30 maggio 2005.