ARTICOLO 1
E’ costituita a tempo indeterminato l’Associazione “Con.Cittadini Europei” qui di seguito denominata “C.E.”, con sede generale e nazionale presso Co.VALORI/Accademia Europea in Roma, via della Stazione di San Pietro n. 57. Propria sede virtuale sarà il sito www.concittadinieurpei.org, ospitato nel portale www.covalori.net. Altri siti e domini potranno ospitare le notizie delle attività sociali.
Essa ha inoltre sedi regionali che godono di piena autonomia amministrativa e gestionale e delegazioni territoriali, quali ripartizioni delle prime e che dovranno avere propri responsabili locali, che fungeranno da cerniera e contatto tra la realtà territoriale e quella nazionale ed europea.
Ogni sede regionale avrà un proprio regolamento ed un proprio consiglio, che eleggerà democraticamente (quindi anche in relazione alle componenti provinciali e/o settoriali) un Presidente regionale.
Le sedi regionali, in connessione e coordinamento con quella nazionale, per la realizzazione delle finalità statutarie nazionali e/o locali, possono stabilire forme di collaborazione con associazioni a carattere internazionale, nazionale e locale, istituzioni culturali e scientifiche ed altri enti pubblici o privati.
ARTICOLO 2C.E. è retto dalle norme del presente regolamento, nonché, per quanto non previsto, dalle norme del codice civile in tema di associazioni non riconosciute.
ARTICOLO 3
Possono aderire a C.E., secondo le modalità ed i termini previsti dal presente regolamento, tutti i cittadini italiani o di paesi stranieri riconosciuti dalla Repubblica Italiana, aventi la maggiore età secondo la legge dello Stato del quale possiedono la cittadinanza, che si riconoscano nei principi ispiratori e nelle finalità di cui al successivo articolo ed abbiano i requisiti di moralità e buona condotta previsti dall'Ordinamento e siano in regola con il versamento del contributo associativo, secondo le modalità della loro ammissione.
Possono altresì aderire – attraverso un collegamento tramite Co.VALORI - enti e associazioni la cui finalità sia analoga o affine a quella di C.E.
Tali requisiti generali si considerano validi per tutte le qualità di Socio, sia pur con le specifiche modalità di ammissione (di cui agli articoli 3 e 4). La qualità di Socio ha durata annuale, senza tacito rinnovo. La loro ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Tutti hanno facoltà di iscriversi a C.E. e di portare il proprio contributo, secondo disponibilità e capacità, alle scelte ed alle attività della associazione.
L'iscrizione comporta l'accettazione delle norme statutarie e il versamento della quota associativa annuale. L'iscrizione a C.E. può essere fatta anche per via telematica.
Tutti i soci hanno diritto a partecipare stabilmente alla vita dell'associazione. Il Consiglio Direttivo stabilisce ogni anno i servizi che C.E. eroga alle varie tipologie di soci (per essere a norma della Legge 266/91 i soci devono avere uguali diritti).
Le quote versate sono comunque a fondo perduto, non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento del Movimento né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all’Associazione.
Categorie di Soci sono: fondatori; sostenitori; onorari; ordinari; giovani.
I Soci 'ordinari' debbono partecipare alle Assemblee ed hanno diritto di voto. Essi sono chiamati a concorrere con gli appositi Organi, al controllo del rispetto dei criteri di trasparenza ed efficienza dell'attività associativa.
Sono Soci 'fondatori' coloro che presenziano alla costituzione di C.E., ovvero coloro che partecipano dei suoi momenti essenziali. La qualità di Socio fondatore, a tali fini, può essere attribuita dal Consiglio Direttivo - in momento successivo a quello della costituzione - a persone che abbiano particolari e comprovati meriti in relazione alle finalità proprie di C.E. ed alla loro realizzazione. Detta qualità ha durata annuale e si intende rinnovata, salvo la volontà del Socio stesso o quella del Consiglio Direttivo. I Soci fondatori hanno diritto di voto nelle Assemblee di C.E.. Essi hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. In tali sedi ed ogni qual volta fosse necessario, essi devono essere chiamati ad esprimere il proprio parere - con valore vincolante - sulle questioni che attengano alla esistenza ed alla persistenza di C.E. (come ad esempio: apertura e chiusura sedi; riconoscimento della qualifica di 'fondatore'; convenzioni con altre associazioni od entità; liquidazione di C.E.). In caso di liquidazione dell'associazione ai Soci 'fondatori' sarà assegnato in parti eguali il patrimonio rimanente.
Sono Soci 'sostenitori' coloro i quali, persone fisiche o giuridiche, condividendo gli scopi di C.E., desiderino e possano contribuire economicamente o fattivamente al raggiungimento degli scopi stessi in modo maggiore rispetto i Soci Ordinari. La qualità di Socio 'sostenitore', a tali fini, è riconosciuta dal Consiglio Direttivo a persone che abbiano particolari e comprovati meriti in relazione alle finalità proprie di C.E.. ed alla loro concreta realizzazione. I Soci sostenitori hanno diritto di voto nelle Assemblee di C.E.. Essi non hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Sono Soci 'Onorari' coloro che - persone fisiche o giuridiche, condividendo gli scopi di C.E., desiderino e possano contribuire al raggiungimento degli scopi stessi. I Soci onorari non hanno diritto di voto nelle Assemblee di C.E., salvo diversamente stabilito dal Consiglio Direttivo. La qualità di Socio 'onorario', a tali fini, è riconosciuta dal Consiglio Direttivo a persone che abbiano particolari e comprovati meriti in relazione alle finalità proprie di C.E. La qualità di Socio onorario ha durata massima di un anno e scade automaticamente al termine dell’esercizio durante il quale è stata attribuita, salvo che sia confermata, di volta in volta, con delibera del Consiglio Direttivo.
Sono Soci 'Juniores' gli studenti ed, in generale, i soggetti maggiorenni e fino all'età di anni 30 che condividano le finalità associative e possano essere considerati 'le promesse umane e professionali' della Società. La loro ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo. La durata della qualità ha durata massima di un anno e scade automaticamente al termine dell’esercizio durante il quale è stata attribuita, salvo che sia confermata, di volta in volta, con delibera del Consiglio Direttivo. Essi non hanno diritto al voto nelle assemblee, salvo diversamente previsto dal Consiglio Direttivo.
Tutti i soci maggiorenni possono essere eletti negli organismi dirigenti e in quelli di garanzia, di qualsiasi istanza e livello dell'associazione.
I soci giovani eleggono nel loro interno un Consigliere Regionale con modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 4
PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO
Il rapporto associativo viene meno oltre che per causa di morte, si perde per uno dei seguenti specifici motivi:
a) per dimissioni; b) per mancato rinnovo della tessera annuale; c) per provvedimento di espulsione a causa di comportamenti in contrasto con i principi e le finalità statutarie; d) mancata partecipazione in via continuativa all’attività associativa e/o dei suoi organi; e) violazione di una delle disposizioni del presente regolamento; f) compimento di atti, o tenuta di comportamenti, incompatibili con le finalità associative.
La proposta del provvedimento di espulsione viene formulata dal Consiglio. La decisione spetta al Consiglio che ne dà immediata comunicazione motivata al Collegio dei Probiviri ed all'interessato.
Il socio espulso può presentare ricorso scritto al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione scritta del provvedimento di espulsione. Il socio espulso decade immediatamente da tutti gli incarichi di rappresentanza dell'associazione.
ARTICOLO 5
SCOPO Di C.E.
Rientrano nello scopo di C.E.:
- promuovere e fornire le più adeguate tutele delle istanze dei Cittadini (senza distinzioni di sorta, siano anche “professionisti” o “dipendenti”), degli Utenti (qualsiasi sia la loro definizione giuridica: di Consumatore, di Utenti di Servizi, od altro) e dei Territori (senza distinzioni o ripartizioni, siano essi in Italia od in Europa, ivi compresi i problemi di carattere specificamente ambientale).
- promuovere il riconoscimento delle istanze giuridiche ed economiche delle diverse professionalità rappresentate, nelle opportune sedi, anche istituzionali e legislative ed anche attraverso la partecipazione ad entità di coordinamento (come Co.VALORI), di servizio specifico (quale ADR-Forum e Accademia Europea) e sindacali (quale JurisQUADRI);
- sviluppare sistemi di servizi ai Soci (come quello del “network Co.VALORI”), tra cui quelli nel settore della conciliazione e della pareristica / contrattualistica;
- pubblicare un “foglio notizie” o altro strumento di informazione efficace ed efficiente, che potrà esser parte di bollettini associativi o coordinativi (come quello di Co.VALORI);
- promuovere opportune attività di formazione ed informazione interna, atte alla crescita culturale e professionale (come Accademia Europea).
In particolare C.E. è impegnato per:
a) la tutela dei diritti e degli interessi del cittadino nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni; b) la difesa del consumatore-utente nei rapporti con le Aziende pubbliche o private produttrici di beni o servizi; c) il corretto rapporto tra cittadini e giustizia; d) il pluralismo e l'obiettività dell'informazione radiotelevisiva e stampata; e) l'accesso per tutti alle nuove tecnologie telematiche, nel rispetto dei dati personali e della tutela dei minori; f) la tutela della salute delle persone e del rispetto dei diritti del malato e della sua famiglia; g) il miglioramento della qualità della vita e della protezione dell'ambiente, dei beni culturali e artistici; h) la sicurezza alimentare e la tutela dei prodotti tipici; i) la valorizzazione della diversità di genere, con la promozione di una politica di piena valorizzazione e pari opportunità nel lavoro, nella vita politica, economica e culturale; l) il rispetto delle diversità di razza, religione, identità sessuale, promuovendo una società multirazziale e multiculturale.
In particolare, per realizzare gli obiettivi statutari:
a) promuove iniziative di studio e ricerca dirette alla realizzazione di singoli obiettivi; b) elabora e propone norme per la tutela dei diritti dei cittadini e stabilisce, a tal fine, rapporti con le istituzioni culturali e scientifiche pubbliche e private; c) pubblica organi periodici di informazione e collane editoriali, attiva siti telematici, realizza strumenti multimediali; d) promuove ed esercita azioni nelle sedi giudiziarie civili, amministrative e penali e dinanzi alle Autorità di garanzia; e) assume ogni altra iniziativa utile per il raggiungimento degli scopi statutari.
Potrà altresì svolgere tutte le altre attività necessarie od opportune per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, senza limitazione alcuna, in Italia o all’estero, quali a titolo esemplificativo e non tassativo, dibattiti, incontri, conferenze, seminari, corsi, manifestazioni sportive, celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione. Il Comitato potrà altresì: promuovere la costituzione di comitati, associazioni, cooperative o altre entità, la cui attività sia connessa od affine alla propria, ovvero aderirvi come associato, o cooperare con i medesimi; detenere, tramite il Presidente o un suo delegato, partecipazioni azionarie in società quotate in mercati regolamentati, ed esercitare i relativi diritti, tra cui quello di intervento e di voto in assemblea, sia in proprio che per delega; costituirsi, tramite il Presidente o un suo delegato, parte civile in procedimenti penali, sempre per quanto consentito dalla legge, ed in genere intervenire in ogni sede giudiziaria o amministrativa a difesa degli ideali che sono alla base delle finalità di cui al presente articolo.
ARTICOLO 6
INTENTI VERSO CO.valori E VERSO ASSOUTENTI
Premesso che Co.VALORI, costituita con atto privato in Roma, il 5 dicembre 2001, con sede in Roma, in via della Stazione di San Pietro, n. 57, presso Accademia Europea (che accettava, salva revoca per motivi di sopraggiunta impossibilità o forza maggiore) ha tra le sue finalità quelle di:
- coordinare le attività a rilevanza interna e esterna delle associazioni ad esso aderenti (ad oggi: Accademia Europea - istituto per formazione, informazione e interscambio scientifici; AssoUtenti - Associazione Utenti servizi pubblici; AssoTributaristi d’Azienda – Associazione dei tributaristi dipendenti; AIGI CentrItalia; InforQuadri - Sindacato Quadri Informatori scientifici; JurisQuadri - Sindacato Quadri Giuridico-economici; Comitato Controllo Pubblici Poteri; Associazione Laureati Scienze Politiche; AsSociazione utenti Moto Amatori Malanca Italia; ADR-Forum – istituto di promozione e servizi di mediazione e conciliazione), che sono espressione di categorie di “CITTADINI PORTATORI ESPERTI DI SAPERI” e sono esplicitazione dell’esigenza di espansione dei rispettivi diritti diffusi di cui sono portatrici;
- fornire una “Carta del Cittadino” – quale riferimento per quanti “CITTADINI PORTATORI ESPERTI DI SAPERI” possiedano requisiti per definirsi “Professionisti intellettuali” –, una “Carta dei Valori” o “Codice Etico” – che dia regole di autodisciplina agli aderenti - ed una “Carta delle Regole” – che dia regole di organizzazione ispirate all’Etica ed alla Qualità;
- valorizzare figure e ruoli dei “CITTADINI PORTATORI ESPERTI DI SAPERI” tra cui quella del Giurista-Economista d’Impresa, come colui che – laureato in legge o meno - svolga attività professionale di assistenza / consulenza, con applicazione di tecniche giuridiche / economiche / sociologiche / statistiche, quale dipendente / coordinato / consulente / perito, qualsiasi sia la natura giuridica di dette entità organizzative strutturate (imprese pubbliche o private / associazioni di imprese / enti pubblici economici / pubblica amministrazione / enti no-profit / entità sovranazionali), sia o meno la propria specifica professionalità già censita da Ordini, Collegi o Associazioni di professionisti;
- certificare la presenza della titolarità e la permanenza dei requisiti professionali degli aderenti; vigilare sul rispetto delle regole deontologiche delle professioni;
- favorire formazione e aggiornamento professionale degli Aderenti, anche attraverso scambio di informazioni, esperienze e documentazione, nonché partecipazione e organizzazione di congressi, seminari e corsi di specializzazione e aggiornamento;
- promuovere e mantenere contatti con ordini professionali, associazioni ed enti in genere, italiani ed esteri, in funzione dello sviluppo della sua attività e del perseguimento dei suoi scopi;
- promuovere e favorire la cultura della Complessità, quale formula per l’interscambio della ricchezza tecnologica, propria di ogni individualità e di ogni regolata organizzazione e la cultura della Mediazione, quale metodo per diminuire la conflittualità Sociale, collettiva ed individuale, soprattutto con i metodi della negoziazione e della conciliazione extragiudiziale;
altresì premesso che ASSOUTENTI-onlus
- è un'associazione creata nel 1976 per la tutela degli utenti dei servizi pubblici;
- ha acquisito le competenze per la tutela degli interessi diffusi dei consumatori in generale;
- si ritrova negli scopi ed azioni di Co.VALORI;
- fornisce servizi di assistenza ai Consumatori ed agli Utenti;
e premesso che C.E. intende aderire a Co.VALORI a tempo indeterminato, salvo diversamente stabilito dalla Assemblea, tra l’altro entrando di diritto a far parte della Consulta delle Associazioni, in persona di un Consigliere che sarà a ciò delegato e che intende aderire federativamente ad ASSOUTENTI ONLUS, contribuendo ad elevarne qualitativamente e quantitativamente l’immagine complessiva e la presenza territoriale;
con il presente articolo – a valere quale autoregolamento - si da atto che i servizi ai Soci, salvo diversamente stabilito dal Consiglio nazionale in epoca successiva, verranno forniti dal COMITATO Co.VALORI, da ASSOUTENTI o da altra entità, con appropriata convenzione e dietro il puro rimborso dei costi relativi.
ARTICOLO 7
PRESTAZIONI DI BENI E/O SERVIZI
Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere individuate le prestazioni di beni e/o servizi, con i relativi criteri e modalità di erogazione, da effettuare prevalentemente a favore dei Soci ed occorrendo anche a terzi.
ARTICOLO 8
ENTRATE
Le entrate di C.E., da impiegarsi in via esclusiva per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo 5), sono costituite:
a) dalla vendita di spazi pubblicitari nel predetto “foglio notizie”; nonché in ogni altro periodico pubblicato dal Comitato;
b) dai contributi volontari dei comitatisti;
c) dai contributi e dalle donazioni di modico valore da parte di altri soggetti, siano essi società, enti o persone, che intendano sostenere il Comitato;
d) da qualsivoglia provento derivante dalle iniziative intraprese dal Comitato, anche sotto forma di differenza attiva tra le entrate e le spese inerenti le iniziative stesse, o a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni o di servizi di modico valore ai sovventori in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
e) dai proventi straordinari di qualsiasi specie ed a qualsiasi titolo derivanti, per quanto consentito dalla legge.
ARTICOLO 9
ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO
L'esercizio finanziario di C.E. inizia l’1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio, viene predisposto dal Tesoriere il bilancio consuntivo, da sottoporre al Consiglio Direttivo entro e non oltre il 31 marzo dell’anno seguente, unitamente ad una relazione illustrativa, per l'approvazione.
La proposta di bilancio così approvata e la relazione illustrativa vengono poi portati all’Assemblea generale, da convocarsi entro e non oltre il successivo 31 maggio, che delibera in merito.
Qualora il bilancio consuntivo non chiuda in pareggio, la differenza positiva o negativa dovrà essere riportata a nuovo, ovvero destinata o coperta, a seconda dei casi, secondo quanto verrà deliberato dal Consiglio Direttivo.
E’ vietato comunque distribuire utili ai Soci, in modo diretto o indiretto.
ARTICOLO 10
ORGANI Di C.E.
Organi non collegiali di C.E., aventi poteri di rappresentanza e di firma con efficacia nei confronti di terzi, secondo quanto previsto dal presente regolamento, sono il Presidente Nazionale, i Presidenti Regionali, il Segretario Generale.
Organi collegiali di C.E., privi di poteri nei confronti di terzi, sono l'Assemblea, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei revisori ed il Consiglio Direttivo.
Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituiti, modificati e aboliti ulteriori sottocomitati e gruppi di lavoro per materie che richiedano specifica competenza ed esperienza, o per particolari progetti o finalità, stabilendo regole per il funzionamento.
ARTICOLO 11
ASSEMBLEA
L'Assemblea, convocata e costituita in conformità alla legge ed al presente regolamento, rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente regolamento, obbligano tutti i Soci.
L’Assemblea può modificare il presente articolo, modificando lo statuto.
Le Assemblee delle Sezioni Regionali si danno un proprio regolamento o fanno riferimento al presente.
Hanno diritto di intervento e di voto in Assemblea generale tutti coloro che risultino iscritti nell’elenco dei Soci, tenuto a cura del Consigliere a ciò incaricato, sino al giorno precedente quello dell’adunanza.
L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, mediante avviso scritto anche via posta elettronica ai Soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo sia per la prima che per la seconda convocazione, nonchè dell'ordine del giorno.
Il Socio che intenda sottoporre all’Assemblea generale argomenti non attinenti quelli previsti all’ordine del giorno, dovrà presentare richiesta scritta anche via posta elettronica al Segretario Generale. Qualora il Consiglio Direttivo ritenga ammissibile tale richiesta, l’ordine del giorno dell’Assemblea generale potrà essere integrato da chi l’ha convocata, il quale ne darà avviso scritto anche via posta elettronica agli altri Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente; a chi presiede l’Assemblea spetta constatare e regolare il diritto d'intervento e di voto.
E’ ammessa la partecipazione all’Assemblea generale a mezzo di delega, al fine di favori la più ampia partecipazione alla vita associativa. Possono partecipare all’Assemblea, su invito del Presidente, anche non Soci, i quali non hanno diritto di intervento o di voto salvo diversa disposizione dell’Assemblea.
Delle riunioni dell'Assemblea si redige verbale a cura del Consigliere a ciò delegato dal Presidente; il verbale è firmato da chi presiede l’adunanza e dal redigente ed è conservato da quest’ultimo.
L'Assemblea è regolarmente costituita con la partecipazione, in prima convocazione, della metà più uno degli aventi diritto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti; essa delibera col voto favorevole della maggioranza dei partecipanti, sia in prima che in seconda convocazione
L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro il 31 maggio, per l'illustrazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente da parte del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea provvede alla nomina del Consiglio Direttivo; le cariche sociali di Presidente, Vice Presidente, Segretario Generale, Segretario Aggiunto e Tesoriere, qualora non siano attribuite dall’Assemblea generale al momento della nomina del Consiglio Direttivo, saranno conferite con delibera di quest’ultimo nella prima riunione utile.
L'Assemblea in sede ordinaria ha il compito di: a) discutere, definire e approvare il progetto associativo; b) approvare le proposte di modifica dello Statuto; c) eleggere il Consiglio Direttivo, il collegio dei probiviri e dei revisori dei conti; d) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del consiglio direttivo. In sede straordinaria di: f) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’associazione; g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto; h) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.
L'Assemblea delibera inoltre su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 12
Collegio dei Probiviri E COLLEGIO DEI REVISORI
La composizione ed il funzionamento di tali organi consultivi – come quella di altri organi della stessa specie che si decidesse di creare - è regolata dalle seguenti disposizioni comuni:
a) l’organo è composto da almeno tre Soci, nominati con delibera del Consiglio Direttivo, i quali durano in carica sino a revoca da parte del Consiglio Direttivo e comunque sino ad un massimo di tre esercizi, e possono essere rieletti;
b) l’organo resta in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo che ne ha nominato i membri;
c) spetta ai membri dell’organo il potere di eleggere tra loro un Presidente ed un Vice Presidente ed in genere di stabilire le proprie regole di funzionamento;
d) l’organo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri, e delibera col voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. In caso di parità di voti, la delibera posta in votazione sarà considerata respinta.
Il Collegio dei Probiviri è costituito presso C.E. nazionale. Esso ha il compito di assistere il Consiglio Direttivo, pronunciandosi con parere obbligatorio e vincolante su tutte le eventuali controversie che insorgano tra Soci e/o organi e/o Associazione, con esclusione di quelle riservate per legge alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria; il Collegio giudicherà secondo diritto e dovrà attenersi, quanto alla procedura, alle norme di legge al momento in vigore.
Il Socio che, pur avendo aderito alla presente clausola conciliativa, intenda comunque ricorrere successivamente all’Autorità giudiziaria, potrà farlo nei modi e con le conseguenze di Legge.
Il Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti esprimono nel proprio seno un Presidente e stabiliscono le proprie norme procedurali.
ARTICOLO 13
TESORERIA
Qualsiasi Socio può esplicare le funzioni di Tesoriere o Economo. Egli non deve necessariamente essere membro del Consiglio Direttivo.
Egli cura la gestione amministrativa dell’associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.
ARTICOLO 14
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a nove membri nominati tra i Soci dall'Assemblea per la durata di tre esercizi e che sono rieleggibili. In caso di cessazione dalla carica di uno o più membri, il Consiglio Direttivo potrà sostituirli mediante cooptazione, in difetto di che sarà l’Assemblea a provvedervi alla prima riunione utile.
Qualora per qualsiasi causa il numero dei Consiglieri in carica si riduca ad un numero inferiore a tre, s’intenderà decaduto l’intero Consiglio Direttivo ed i Consiglieri rimasti dovranno convocare senza ritardo l’Assemblea generale per i conseguenti provvedimenti.
Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile dopo quella dell’Assemblea generale che lo ha nominato, conferisce ai propri membri le cariche sociali qualora a ciò non abbia già direttamente provveduto l’Assemblea stessa. Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell'atto costitutivo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri. Esso si riunisce comunque almeno due volte l’anno.
Esso è convocato dal Presidente, o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente, mediante avviso scritto da inviarsi ai Consiglieri anche via posta elettronica, almeno due giorni liberi prima di quello fissato per la riunione; in tal caso, per la validità della riunione occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
In mancanza dell’avviso previsto dal comma precedente, si considera validamente costituita la riunione di Consiglio Direttivo alla quale intervengano tutti i suoi membri.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente. Delle riunioni del Consiglio Direttivo si redige verbale a cura del Segretario; il verbale è firmato da chi presiede e dal Segretario ed è conservato da quest’ultimo. In caso di impedimento del Segretario, le incombenze relative al verbale sono svolte da altro Consigliere designato da chi presiede.
Il Consiglio Direttivo è investito in via principale dei seguenti poteri:
1. approvare la proposta di bilancio consuntivo e la relazione illustrativa predisposti dal Tesoriere ;
2. decidere sulle richieste di adesione all’Associazione, sulla perdita, sull’attribuzione, la conferma della qualità di Socio;
3. decidere l’importo del contributo volontario minimo, il rimborso di spese sostenute nell’interesse di C.E., l’attribuzione della qualifica di Socio onorario ed in genere l’assunzione di delibere che non siano riservate dal presente regolamento ad altri organi di C.E.;
4. proporre all’Assemblea la nomina di un Presidente e di uno o più Vice Presidente Onorario, nonché modifiche al presente regolamento e lo scioglimento di C.E.;
5. individuare le modalità attraverso cui effettuare eventuali prestazioni di beni e/o servizi a Soci e/o a terzi;
6. assicurare la necessaria informativa ai Soci sulle attività del Comitato;
7. nominare e revocare i membri di organi consultivi, sottocomitati e gruppi di lavoro.
8. collaborare con il Presidente nel realizzare i fini statutari ed applicare le decisioni dell'Assemblea, oltre che designare rappresentanti del Movimento in altri organismi e nominare il direttore responsabile degli organi d'informazione;
9. eleggere fra i suoi membri il Presidente, Il Vicepresidente, Il Segretario
Al momento della sua entrata in carica il nuovo Consiglio Direttivo dovrà liberare i membri del Consiglio cessato, decaduto o dimissionario, da tutte le obbligazioni in proprio da costoro assunte e dalle garanzie da essi fornite nell’interesse dell’Associazione, fatta eccezione per le obbligazioni e garanzie che il Consiglio Direttivo subentrante ritenga di dover contestare nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua entrata in carica effettiva. Ogni decisione in merito alle obbligazioni contestate sarà rimandata ai Probiviri, i quali dovranno rendere il loro lodo entro 60 giorni.
Ove il Consiglio Direttivo subentrante non liberi i membri del Consiglio cessato dalle obbligazioni non contestate o non ottemperi alle decisioni del lodo dei Probiviri, esso sarà considerato dimissionario di diritto e si procederà a nuove elezioni.
I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.
I E’ ammessa la partecipazione di uno o più Consiglieri a mezzo di “conference call” telefonica.
membri del Consiglio Direttivo decadranno qualora non saranno presenti per tre riunioni consecutive, salvo giustificazione approvata dal Consiglio.
ARTICOLO 15
SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario dirige gli uffici dell’Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.
In particolare redige i verbali dell’assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell’assemblea, provvede ai rapporti tra l’Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.
ARTICOLO 16
PRESIDENTE
Il Presidente convoca gli organi del Movimento e ne assicura il regolare funzionamento. Adotta tutti i provvedimenti e le iniziative che appaiono necessari per il raggiungimento degli scopi sociali. Ha la rappresentanza legale dell'associazione sia in giudizio sia nei confronti di terzi. Il Presidente del MDC Marche – Ancona fa parte del Coordinamento Regionale costituito da tutti i presidenti delle sezioni locali del MDC Nazionale, come stabilito dallo statuto del MDC Nazionale.
In caso il Presidente sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione.
ARTICOLO 17
POTERI DI RAPPRESENTANZA E DI FIRMA
La rappresentanza legale e la firma spettano:
· al Presidente, in via generale, per tutti gli atti e contratti; per eseguire e ricevere notifiche di atti sia a mezzo del servizio postale che di ufficiale giudiziario; per la rappresentanza in giudizio e nei confronti della pubblica amministrazione; per adempiere agli obblighi in relazione alla legge 31.12.1996 n. 675 nei confronti delle competenti autorità e dei titolari di dati personali che siano oggetto di trattamento da parte del Comitato; per registrare presso il competente Tribunale - Sezione per la Stampa e l’Informazione, ogni periodico di proprietà ed a tal fine sottoscrivere le relative istanze di registrazione, dichiarazioni di proprietà del periodico, e dichiarazioni di modifica di dati da presentarsi ai sensi della legge sulla stampa, consegnare e ritirare documentazione, richiedere chiarimenti ed in genere espletare ogni necessaria pratica amministrativa inerente, adempiendo a tutto quanto necessario o richiesto dal medesimo Tribunale;
· al Tesoriere, limitatamente alle seguenti incombenze:
a) redigere il bilancio consuntivo e la connessa relazione illustrativa;
b) aprire e chiudere conti correnti presso istituti bancari e postali, con facoltà di designare le persone che potranno operare su detti conti a firma singola o congiunta, ed effettuare operazioni di deposito e prelievo nei limiti dei fondi disponibili in detti conti, richiedere l’emissione di assegni circolari e bonifici, presentare cambiali allo sconto, richiedere il protesto di titoli di credito, compiere operazioni in titoli e valori mobiliari, ed in genere effettuare ogni operazione bancaria o postale consentita nell’ambito del rapporto di conto corrente;
c) ricevere in consegna da terzi beni mobili e somme di denaro, rilasciando le relative ricevute e quietanze liberatorie.
Spetta al Presidente dare esecuzione alle delibere assunte dalla Assemblea e dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente ha facoltà di delegare i propri poteri ad uno o più Consiglieri ovvero ad altri Soci, per specifici atti o per determinate categorie di atti, anche per limitati periodi di tempo.
In caso di impedimento del Presidente, i suoi poteri potranno essere esercitati dal Vice Presidente.
Il Segretario Generale è responsabile del trattamento dei dati personali effettuato da C.E. e nell’espletamento di tale funzione risponde esclusivamente al Presidente.
ARTICOLO 18
ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI
Qualora per il regolare espletamento delle attività dell’Associazione – che peraltro non persegue fini di lucro - si rendesse necessario eseguire adempimenti contabili e fiscali complessi e/o onerosi, essi potranno essere affidati dal Consiglio Direttivo, in alternativa, ad un Socio esperto ovvero ad un professionista esterno.
ARTICOLO 19
RIMBORSO DELLE SPESE
Le cariche nell’ambito dell’Associazione sono ricoperte a titolo gratuito e la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali è parimenti gratuita.
Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere concesso a comitatisti o a terzi il rimborso delle spese sostenute nell’interesse del Comitato, purchè documentate.
ARTICOLO 20
ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE
Per assumere la qualifica di Socio, i soggetti interessati, che abbiano i requisiti previsti dal presente regolamento, devono farne richiesta scritta al Presidente.
Spetta al Consiglio Direttivo accettare o respingere la richiesta; a tal fine si considererà accettata la richiesta dell’aspirante al quale il Presidente non abbia comunicato per scritto il rifiuto dell’ammissione entro trenta giorni dalla sua ricezione, motivandone le ragioni.
Il giudizio negativo del Consiglio Direttivo sarà insindacabile dall’aspirante, purchè adeguatamente motivato e non manifestamente arbitrario o irragionevole.
L’accoglimento della domanda dell’aspirante comporterà per quest’ultimo l’integrale accettazione del presente regolamento.
ARTICOLO 21
RECESSO
Il Socio ha facoltà di recedere dal Comitato, dandone comunicazione scritta al Presidente.
In nessun caso saranno rimborsate al recedente somme versate all’Associazione a qualsiasi titolo; il recedente dovrà altresì adempiere agli eventuali obblighi assunti nei confronti del Comitato sino al momento della comunicazione di cui al comma precedente.
ARTICOLO 22
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea che provvederà alla nomina di un liquidatore, determinandone i poteri ed il compenso.
Eventuali avanzi di gestione dovranno essere devoluti dal liquidatore ad altro ente con finalità analoghe o affini a quelle dell’Associazione, ovvero a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.