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Normativa consumeristica
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-Professioni: legge della Toscana 2004
-Garante Privacy su prevenzione frodi su creditcards
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DEI DIRITTI DEI CITTADINI UTENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
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- L.112'2004 - assetto radiotelevisivo -conflitto d'interess
- L.215'2004 su conflitti di interessi - abuso posizione dom
- L.229'2003 - qualita' di regolazione (L:Semplificaz.2001)
- L.223'1990 sistema radiotelevisivo
- Autorita' Appalti -delibera 23.12.2006-

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VENDITA A DOMICILIO E VENDITE PIRAMIDALI – TUTELA CONSUMATORI

Legge 17 agosto 2005, n.173 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre 2005

NUOVE NORME SULLE VENDITE A DOMICILIO

 

(da: www.governo.it )

Lo scorso 17 settmbre è entrata in vigore la nuova normativa su vendita diretta a domicilio e sulle forme – vietate - di vendita così detta piramidali.

Dal 17 settembre 2005 tutti gli incaricati alla vendita diretta a domicilio sono obbligati a portare il tesserino di riconoscimento. Questo, tra l’altro, è quanto prevede la legge n. 173 del 17 agosto 2005 che disciplina e regolamenta la vendita diretta a domicilio e vieta tutte le forme di vendita piramidali, le cosiddette ''catene di Sant'Antonio''.

Il provvedimento prevede anche una serie di disposizioni a tutela del consumatore dalle vendite piramidali; vieta infatti la promozione o l'organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, "catene di Sant'Antonio", che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all'infinito previo il pagamento di un corrispettivo.

Punisce con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da 100.000 euro a 600.000 euro chiunque promuove o realizza questo tipo di attività.

La nuova legge riorganizza infine il rapporto contrattuale tra le aziende del settore e i loro dipendenti stabilendo, per esempio, che le provvigioni spettanti all'incaricato alla vendita diretta a domicilio siano stabilite per iscritto.

Legge 17 agosto 2005 , n. 173

Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali. (G.U. n. 204 del 2-9-2005)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

 

ART. 1.

(Definizioni e ambito di applicazione della legge)

1. Al fini della presente legge si intendono:

a) per "vendita diretta a domicilio", la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago;

b) per "incaricato alla vendita diretta a domicilio", colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio;

c) per "impresa" o "imprese", l'impresa o le imprese esercenti la vendita diretta a domicilio di cui alla lettera a).

2. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7, non si applicano alla offerta, alla sottoscrizione e alla propaganda ai fini commerciali di:

a) prodotti e servizi finanziari;

b) prodotti e servizi assicurativi;

c) contratti per la costruzione, la vendita e la locazione di beni immobili.

ART. 2.

(Esercizio dell'attività di vendita diretta a domicilio)

1. Alle attività di vendita diretta a domicilio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonchè le disposizioni vigenti in materia di commercializzazione dei beni e dei servizi offerti.

ART. 3.

(Attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio)

1. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio, con o senza vincolo di subordinazione, è soggetta all'obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e può essere svolta da chi risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

2. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere esercitata come oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia.

3. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere altresì esercitata, senza necessità di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l'attività in maniera abituale, ancorchè non esclusiva, o in maniera occasionale, purchè incaricati da una o più imprese.

4. La natura dell'attività di cui al comma 3 è di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, non superiore a 5.000 euro.

5. Resta ferma la disciplina previdenziale recata dall'articolo 44, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

ART. 4.

(Disciplina del rapporto fra impresa affidante e incaricato alla vendita diretta a domicilio. Compenso dell'incaricato)

1. All'incaricato alla vendita diretta a domicilio con vincolo di subordinazione si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'impresa esercente la vendita diretta. All'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano gli accordi economici collettivi di settore.

2. Per l'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 3, l'incarico deve essere provato per iscritto e può essere liberamente rinunciato, anche per fatti concludenti con relativa presa d'atto dell'impresa affidante, o revocato per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo. L'atto di conferimento dell'incarico deve contenere l'indicazione dei diritti e degli obblighi di cui ai commi 3 e 6.

3. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 3, ha diritto di recedere dall'incarico, senza obbligo di motivazione, inviando all'impresa affidante una comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro dieci giorni lavorativi dalla stipula dell'atto scritto di cui al comma 2. In tale caso, l'incaricato è tenuto a restituire a sua cura e spese i beni e i materiali da dimostrazione eventualmente acquistati e l'impresa, entro trenta giorni dalla restituzione dei beni e dei materiali, rimborsa all'incaricato le somme da questi eventualmente pagate. Il rimborso è subordinato all'integrità dei beni e dei materiali restituiti.

4. Nei confronti dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio non può essere stabilito alcun obbligo di acquisto:

a) di un qualsiasi ammontare di materiali o di beni commercializzati o distribuiti dall'impresa affidante, ad eccezione dei beni e dei materiali da dimostrazione strumentali alla sua attività che per tipologia e quantità sono assimilabili ad un campionario;

b) di servizi forniti, direttamente o indirettamente, dall'impresa affidante, non strettamente inerenti e necessari all'attività commerciale in questione, e comunque non proporzionati al volume dell'attività svolta.

5. Nel caso in cui l'incarico venga rinunciato o revocato, il tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 3, comma 1, è ritirato.

6. In aggiunta al diritto di recesso di cui al comma 3, all'incaricato alla vendita diretta a domicilio è in ogni caso riconosciuto, in tutte le altre ipotesi di cessazione per qualsiasi causa del rapporto con l'impresa affidante, il diritto di restituzione e, entro trenta giorni, alla rifusione del prezzo relativamente ai beni e ai materiali integri eventualmente posseduti in misura non inferiore al 90 per cento del costo originario.

7. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio deve attenersi alle modalità e alle condizioni generali di vendita stabilite dall'impresa affidante. In caso contrario, egli è responsabile dei danni derivanti dalle condotte difformi da lui adottate rispetto alle modalità e alle condizioni di cui al primo periodo.

8. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio non ha, salvo espressa autorizzazione scritta, la facoltà di riscuotere il corrispettivo degli ordinativi di acquisto che abbiano avuto regolare esecuzione presso i privati consumatori nè di concedere sconti o dilazioni di pagamento.

9. Il compenso dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione è costituito dalle provvigioni sugli affari che, accettati, hanno avuto regolare esecuzione. La misura delle provvigioni e le modalità di corresponsione devono essere stabilite per iscritto.

ART. 5.

(Divieto delle forme di vendita piramidali e di giochi o catene)

1. Sono vietate la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita nelle quali l'incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura.

2. E' vietata, altresì, la promozione o l'organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, "catene di Sant'Antonio", che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all'infinito previo il pagamento di un corrispettivo.

ART. 6.

(Elementi presuntivi)

1. Costituisce elemento presuntivo della sussistenza di una operazione o di una struttura di vendita vietate ai sensi dell'articolo 5 la ricorrenza di una delle seguenti circostanze:

a) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare dall'impresa organizzatrice, ovvero da altro componente la struttura, una rilevante quantità di prodotti senza diritto di restituzione o rifusione del prezzo relativamente ai beni ancora vendibili, in misura non inferiore al 90 per cento del costo originario, nel caso di mancata o parzialmente mancata vendita al pubblico;

b) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di corrispondere, all'atto del reclutamento e comunque quale condizione per la permanenza nell'organizzazione, all'impresa organizzatrice o ad altro componente la struttura, una somma di denaro o titoli di credito o altri valori mobiliari e benefici finanziari in genere di rilevante entità e in assenza di una reale controprestazione;

c) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare, dall'impresa organizzatrice o da altro componente la struttura, materiali, beni o servizi, ivi compresi materiali didattici e corsi di formazione, non strettamente inerenti e necessari alla attività commerciale in questione e comunque non proporzionati al volume dell'attività svolta.

ART. 7.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque promuove o realizza le attività o le strutture di vendita o le operazioni di cui all'articolo 5, anche promuovendo iniziative di carattere collettivo o inducendo uno o più soggetti ad aderire, associarsi o affiliarsi alle organizzazioni od operazioni di cui al medesimo articolo, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da 100.000 euro a 600.000 euro.

2. Per le violazioni di cui al comma 1 si applica la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento con le modalità di cui all'articolo 36 del codice penale e della sua comunicazione alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.

3. All'impresa che non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 5, 6 e 9, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 5.000 euro.

 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a La Maddalena, addì 17 agosto 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

documenti correlati:

Il Codice del consumo

Presentazione

Il Governo ha approvato, nella riunione del 22 luglio scorso, il decreto legislativo relativo al "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229" (file in formato .pdf).

Il provvedimento è finalizzato a riordinare e semplificare la normativa sulla tutela dei consumatori, in coordinamento con i principi e gli indirizzi affermati in sede comunitaria.

Il Codice è orientato a favorire l’informazione del consumatore, a tutelarlo nella fase di raccolta delle informazioni, ad assicurare la correttezza dei processi negoziali e delle forme contrattuali da cui discendono le decisioni di acquisto.

Vengono definiti inoltre in modo chiaro i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, promuovendone la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva.

Si migliora, altresì, la concorrenza, la trasparenza e l’informazione nel mercato, favorendo la qualità dei prodotti e dei servizi, nonché la crescita della fiducia dei cittadini e degli operatori economici.

Importanza del Codice

1. Il Codice del Consumo riunisce in un unico testo le disposizioni di 21 provvedimenti (4 leggi, 2 DPR, 14 D.Lgs. e 1 regolamento di attuazione) sintetizzando in 146 articoli il contenuto di 558 norme. Nell’ambito dell’armonizzazione con le direttive comunitarie in materia, il Codice ha provveduto, alla luce dell’esperienza dell’applicazione dei testi già in vigore (giurisprudenza, dottrina), a rivedere taluni aspetti problematici, apportando i necessari miglioramenti.

2. Il Codice semplifica i rapporti contrattuali tra professionista e consumatore, incentivando la composizione extragiudiziale delle controversie, che diminuirà il carico di contenzioso pendente tra imprese e cittadini agevolando una più rapida soluzione delle controversie stesse.

3. Il Codice coordina le disposizioni relative alle definizioni di consumatore, professionista, venditore e produttore rinvenibili a vario titolo nelle diverse normative.

4. I settori disciplinati dal Codice sono molteplici: etichettatura, sicurezza generale dei prodotti, pubblicità ingannevole e clausole abusive; vendite a domicilio, vendite a distanza, contratti turistici e multiproprietà, le garanzie dei beni di consumo e le azioni inibitorie.

Fonte: Ministero dell'Attività Produttive

Vantaggi del Codice

Il Codice del Consumo va inquadrato nell’ambito della più generale disciplina del mercato, luogo di incontro della domanda ed offerta di beni e servizi, e porta vantaggi non solo a beneficio dei consumatori, ma anche delle imprese e del mercato stesso:

a) per i Consumatori: il Codice esalta la posizione giuridica del consumatore sia sul piano individuale che collettivo; migliora le regole sulla correttezza delle pratiche commerciali, sull’informazione e sull’accesso alla giustizia.

b) per le Imprese: il Codice migliora la concorrenza, la trasparenza e l’informazione sul mercato, favorendo una migliore qualità dei prodotti e dei servizi.

c) per il mercato: ne conseguirà un incremento del grado di fiducia dei consumatori e delle imprese nel funzionamento del mercato e quindi una crescita degli scambi a beneficio di tutta la collettività nazionale.

Fonte: M.A.P.

La nuova definizione di piccole e medie imprese

Presentazione

Il Ministero delle Attività Produttive (MAP) ha emanato il decreto del 18 aprile 2005 (file in formato .pdf) relativo all'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle piccole e medie imprese.

 

Il provvedimento, in corso di registrazione alla Corte dei conti verrà successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, aggiorna i criteri di individuazione delle microimprese, piccole e medie imprese, in accordo con la disciplina comunitaria, rappresentata dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (file in formato .pdf), che dal 1° gennaio 2005 sostituisce la precedente normativa.

Il decreto fornisce inoltre le necessarie indicazioni per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive e si applica alle imprese operanti in tutti i settori produttivi.

In particolare, l'articolo 2 del provvedimento prevede che la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno entrambi questi requisiti:

*                   meno di 250 occupati;

*                   un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

In questo ambito si definisce piccola impresa l'impresa che ha entrambi questi requisiti:

*                   meno di 50 occupati;

*                   un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Si definisce invece microimpresa l'impresa che ha entrambi questi requisiti:

*                   meno di 10 occupati;

*                   un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Fonte: MAP

Codice della proprietà industriale

Presentazione

Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30 "Codice della proprietà industriale" rappresenta un’operazione di riassetto organico della materia, effettuata in attuazione della delega contenuta nella legge n. 273 del 2002 sullo sviluppo dell’iniziativa privata e della concorrenza.

Si tratta di una iniziativa legislativa tra le più rilevanti finora varate dal Governo nel settore delle codificazioni, sia per la materia trattata, sia per l’estensione degli interventi. Il Codice provvede ad un razionale riassetto della disciplina della proprietà industriale, alla semplificazione normativa ed al coordinamento delle fonti nazionali e comunitarie, nonché all’ampliamento della tutela riservata alla proprietà industriale, alla ridefinizione delle competenze dell’Ufficio italiano brevetti e marchi ed in particolare alla tutela delle invenzioni realizzate dai ricercatori delle Università e degli enti pubblici di ricerca.

Il codice della proprietà industriale si compone di 245 articoli che sostituiscono, abrogandole in blocco, 39 leggi, oltre a diverse disposizioni di rango secondario. L'obiettivo perseguito è quello, attraverso una opportuna semplificazione normativa, di conferire sistematicità ad una disciplina particolarmente rilevante ai fini dello sviluppo della concorrenza e del recupero di competitività delle imprese italiane, anche in ambito internazionale.
L'ultimo tentativo di redazione di un testo unitario della proprietà industriale, mai giunto a buon fine, risale al 1934. Da allora si è innescato un processo di proliferazione e di sovrapposizione normativa che ha dato vita a gran parte delle norme ancora oggi alla base della disciplina in materia.
La struttura complessiva del testo, data l'ampiezza della delega ha permesso di varare un vero e proprio codice, modellato sullo schema del cosiddetto accordo TRIP's, ossia la più estesa convenzione multilaterale sulla proprietà intellettuale ed industriale oggi esistente e collegata ai negoziati GATT, nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio internazionale.
Il Governo ha voluto incidere, in quest'opera di sistematizzazione, anche sugli aspetti della gestione amministrativa della proprietà industriale inserendo nel codice la riorganizzazione dei relativi servizi, lasciati alla responsabilità del Ministero delle attività produttive al fine di favorire la necessaria concentrazione delle strutture.


Il decreto legislativo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2005 ed entrerà in vigore il 19 marzo 2005.

DOCUMENTI ALLEGATI:

nessun documento allegato.

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