( da: http://www.urpcomunicazioni.it/normativa/teleco/tel_ce30188.htm )
Direttiva 88/301/CE del 16 maggio 1988 - relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni
La Commissione delle comunità europee,
visto il trattato che istituisce la comunità economica europea, in particolare l'articolo 90, paragrafo 3,
1. considerando che in tutti gli stati membri le telecomunicazioni sono oggetto in tutto o in parte del monopolio detenuto dallo stato e in genere da questo delegato, mediante concessione di diritti speciali o esclusivi a uno o più organismi incaricati della realizzazione e dell'esercizio della rete, nonché la fornitura dei servizi ad essa afferenti; che tali diritti spesso riguardano non solo il fatto di fornire servizi di uso della rete, ma anche il fatto di porre a disposizione degli utenti terminali allacciabili alla rete; che nel corso degli ultimi decenni il settore delle telecomunicazioni ha registrato un'evoluzione considerevole per quanto riguarda le caratteristiche tecniche della rete e in particolare per quanto riguarda l'apparecchiatura terminale;
2. considerando che l'evoluzione delle tecniche e dell'economia ha indotto vari stati a rivedere il sistema dei diritti speciali o esclusivi nel settore delle telecomunicazioni; che in particolare la rapida moltiplicazione dei vari tipi di terminali e la molteplice utilizzazione dei medesimi richiedono che gli utenti possano effettuare una libera scelta tra i medesimi per beneficiare integralmente dei progressi tecnologici nel settore;
3. considerando che a norma dell'articolo 30 del trattato qualsiasi restrizione quantitativa delle importazioni o misura di effetto equivalente e vietata tra gli stati membri; che la concessione di diritti speciali o esclusivi di importazione e di commercializzazione può determinare e spesso determina in pratica ostacoli alle importazioni degli altri stati membri;
4. considerando che a norma dell'articolo 37 del trattato gli stati membri procedono a un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, in modo che venga esclusa, alla fine del periodo transitorio, qualsiasi discriminazione tra i cittadini degli stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi. le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi organismo per mezzo del quale uno stato membro, de jure o de facto, controlla, dirige o influenza sensibilmente, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni fra gli stati membri. tali disposizioni si applicano altresì ai monopoli di stato delegati ; che il paragrafo 2 dell'articolo 37 impone agli stati membri di astenersi da qualsiasi misura contraria ai principi enunciati sopra;
5. considerando che l'esercizio di questi diritti speciali o esclusivi relativi agli apparecchi terminali di cui beneficiano i monopoli nazionali delle telecomunicazioni e tale da sfavorire in pratica gli apparecchi provenienti da altri stati membri, in particolare impedendo agli utenti di scegliere liberamente gli apparecchi di cui hanno bisogno in funzione del prezzo e della qualità, a prescindere dalla loro provenienza; che l'esercizio di questi diritti e quindi incompatibile con l'articolo 37 in tutti gli stati membri, tranne che in Spagna e in Portogallo dove i monopoli nazionali devono essere riordinati progressivamente entro e non oltre la fine del periodo di transizione previsto all'atto di adesione:
6. considerando che i servizi afferenti all'allacciamento e alla manutenzione degli apparecchi terminali sono uno degli elementi essenziali al momento dell'acquisto o della locazione degli apparecchi; che il mantenimento in essere di diritti esclusivi nel settore equivarrebbe al mantenimento dei diritti esclusi di commercializzazione; che occorre dunque sopprimere tali diritti affinché l'abolizione dei diritti esclusivi di importazione e di commercializzazione abbia un effetto reale;
7. considerando che ai termini dell'articolo 59 del trattato le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della comunità sono gradatamente soppresse durante il periodo transitorio nei confronti dei cittadini degli stati membri stabiliti in un paese della comunità che non sia quello del destinatario della prestazione ; che la manutenzione dei terminali costituisce un servizio ai sensi dell'articolo 60 del trattato; che il periodo transitorio e terminato; che pertanto la prestazione di quest'ultimo servizio, il quale e sotto il profilo commerciale indissociabile della commercializzazione dei predetti terminati, deve essere resa libera, in particolare quanto il servizio e eseguito da personale qualificato;
8. considerando che ai termini dell'articolo 90, paragrafo 1 del trattato gli stati membri non emanano ne mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente trattato, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 7 e da 85 a 94 inclusi ;
9. considerando che la situazione prevalente sui mercati dei terminali e tuttora caratterizzata dall'esistenza di un regime che non garantisce che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune; che in una situazione di mercato di questo tipo continuano a manifestarsi infrazioni alle regole di concorrenza del trattato; che inoltre lo sviluppo degli scambi ne risulta pregiudicato in misura contraria all'interesse della comunità; che una maggiore intensità di concorrenza sul mercato dei terminali e subordinata alla trasparenza delle specifiche tecniche e delle procedure di omologazione che consentono la libera circolazione dei terminali, pur nel rispetto delle esigenze essenziali menzionati nella direttiva 86/361/cee del consiglio (1); che la trasparenza passa necessariamente per la pubblicazione delle specifiche tecniche e delle procedure di omologazione; che inoltre, per garantire una loro applicazione trasparente, obiettiva e non discriminatoria, la formulazione e il controllo di dette regole devono essere effettuati da organismi indipendenti dai concorrenti sul mercato in questione; che e essenziale che le specifiche e le procedure di omologazione siano pubblicate ordinatamente e simultaneamente; che la pubblicazione simultanea consente altresì di prevenire eventuali comportamenti contrari al trattato; che la pubblicazione simultanea e ordinata e assicurata soltanto se viene usato uno strumento giuridico che vincoli tutti gli stati membri; che una direttiva costituisce il mezzo più appropriato a tale scopo;
10. considerando che il trattato impone obblighi chiari e conferisce competenze ben definite alla commissione circa la sorveglianza dei rapporti tra gli stati membri e le loro imprese pubbliche e le imprese cui hanno concesso diritti speciali o esclusivi, specie in materia di eliminazione delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente, in materia di discriminazione tra cittadini degli stati membri e in materia di concorrenza; che di conseguenza la commissione può esercitare efficacemente le suddette competenze e ottemperare ai suoi obblighi soltanto mediante una direttiva fondata sull'articolo 90, paragrafo 3;
11. considerando che gli organismi o le imprese di telecomunicazioni sono imprese quali definite all'articolo 90, paragrafo 1, in quanto esercitano in modo organizzato un'attività economica, in particolare la produzione di beni e di servizi; che esse si configurano sia come imprese pubbliche, sia come imprese cui gli stati hanno concesso diritti speciali o esclusivi di importazione, di commercializzazione di allacciamento, di installazione e/o di manutenzione di apparecchi terminali di telecomunicazione; che la concessione e il mantenimento in essere dei diritti speciali o esclusivi in materia di apparecchi terminali costituiscono misure ai sensi di detto articolo; che le condizioni di applicazione della deroga di cui all'articolo 90, paragrafo 2, non sono soddisfatte; che anche qualora il fatto di mettere a disposizione
dell'insieme dei consumatori una rete pubblica di telecomunicazioni costituisse un servizio di interesse economico generale di cui detti organismi fossero eventualmente incaricati mediante atto pubblico, la soppressione dei diritti speciali o esclusivi sull'importazione e sulla commercializzazione di apparecchi terminali non impedirebbe de jure o de facto l'adempimento del loro compito, tanto più che gli stati membri hanno facoltà di sottoporre gli apparecchi terminali a procedure di omologazione al fine di garantirne la conformità con le esigenze essenziali;
12. considerando che l'articolo 86 del trattato dichiara incompatibile col mercato comune qualsiasi comportamento di una o più imprese che si configuri come uno sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo ;
13. considerando che gli organismi di telecomunicazioni detengono individualmente o congiuntamente un monopolio sulla rete nazionale di telecomunicazioni; che queste reti nazionali costituiscono altrettanti mercati; che quindi detti organismi detengono ciascuno una posizione dominante a titolo individuale o congiunto su una parte sostanziale del mercato in questione ai sensi dell'articolo 86 del trattato; che nella fattispecie i diritti speciali o esclusivi di importazione o di commercializzazione di terminali concessi a detti organismi dallo stato fanno si che questi ultimi:
14. considerando che per consentire agli utenti di servirsi del terminale di loro scelta e necessario conoscere e rendere trasparenti le caratteristiche del punto terminale della rete su cui va allacciato il terminale; che quindi gli stati membri debbono provvedere affinché dette caratteristiche siano pubblicate e affinché il punto terminale sia accessibile all'utente;
15. considerando che per poter commercializzare gli apparecchi terminali e necessario che i produttori sappiano a quali specifiche tecniche devono rispondere i loro prodotti; che gli stati membri devono quindi determinare e pubblicare le specifiche e le regole di omologazione che essi dovranno notificare in fase di progetto alla commissione conformemente alla direttiva 83/189/cee del consiglio (2); che dette specifiche possono essere estese ai prodotti importati dagli altri stati membri solo nella misura in cui sono necessarie per garantire il rispetto di esigenze essenziali legittime rispetto al diritto comunitario, quali precisate all'articolo 2, punto 17 della direttiva 86/361/cee; che comunque gli stati membri debbono rispettare le disposizioni degli articoli 30 e 36 del trattato per cui lo stato membro importatore e tenuto ad ammettere sul suo territorio un terminale legalmente fabbricato e commercializzato in un altro stato membro e non può sottoporlo a una procedura di omologazione ed eventualmente rifiutare l'omologazione medesima se non per motivi connessi con l'osservanza delle sopra menzionate esigenze fondamentali;
16. considerando che la pubblicazione immediata di dette specifiche e procedure non sembra possibile a causa della loro complessità; che d'altra parte, in mancanza di pubblicazione, non e possibile una concorrenza effettiva, visto che gli eventuali concorrenti delle imprese che detengono diritti esclusivi o speciali non conoscono con precisione le specifiche cui i loro impianti debbono rispondere, ne le modalità e di conseguenza il costo e la durata - delle procedure di omologazione; che e quindi indispensabile stabilire una data limite per la pubblicazione delle specifiche e delle procedure di omologazione; che d'altronde un periodo di due anni e mezzo e sufficiente per consentire agli organismi di telecomunicazioni, detentori di diritti speciali o esclusivi, di adattarsi alle nuove condizioni del mercato e gli operatori economici, in particolare alle piccole e medie imprese, di adeguarsi alla nuova situazione concorrenziale;
17. considerando che il controllo delle specifiche e delle regole di omologazione non può essere affidato ad uno degli operatori concorrenti sul mercato dei terminali, visto l'evidente conflitto di interessi; che occorre pertanto prevedere che gli stati membri affidino la formulazione delle specifiche e delle regole di omologazione a un ente indipendente da chi ha in esercizio la rete e da qualsiasi altro concorrente sul mercato dei terminali;
18. considerando che i detentori di diritti speciali o esclusivi sugli apparecchi terminali sono riusciti ad imporre ai loro clienti contratti di lunga durata; che contratti di questo tipo impedirebbero di fatto di pervenire ad una libera concorrenza entro termini ragionevoli; che pertanto occorre prevedere che l'utente possa ottenere un riesame della durata del suo contratto,
ha adottato la presente direttiva:
Articolo 1
ai sensi della presente direttiva si intendono per:
Articolo 2
gli stati membri che concedono ad un'impresa eventuali diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'articolo 1, provvedono alla loro soppressione. essi comunicano alla commissione, entro tre mesi dalla notifica della presente direttiva, le misure adottate e i progetti presentati a tal fine.
Articolo 3
gli stati membri provvedono affinché gli operatori economici abbiano il diritto di importare, di commercializzare, di allacciare e di installare gli apparecchi terminali quali definiti all'articolo 1 e di provvedere alla loro manutenzione. tuttavia essi hanno facoltà
Articolo 4
gli stati membri provvedono affinché i nuovi punti terminali della rete pubblica siano accessibili all'utenza e le loro caratteristiche materiali siano pubblicate entro il 31 dicembre 1988. gli impianti esistenti al 31 dicembre 1988 debbono essere muniti entro un termine ragionevole di un punto terminale accessibile a qualunque utente che ne faccia richiesta.
Articolo 5
1. entro la data di cui all'articolo 2, gli stati membri comunicano alla commissione un elenco di tutte le specifiche e procedure di omologazione esistenti per gli apparecchi terminali, nonché gli estremi della loro pubblicazione. nel caso in cui le stesse non siano ancora pubblicate dagli stati membri, questi ultimi provvedono affinché la pubblicazione abbia luogo entro le date indicate all'articolo 8.
2. gli stati membri provvedono alla formulazione e la pubblicazione di qualsiasi altra specifica o procedura di omologazione riguardante gli apparecchi terminali destinati ad essere allacciati direttamente o indirettamente alla rete pubblica. gli stati membri comunicano alla commissione dette specifiche e procedure in fase di progetto, in conformità con la direttiva 83/189/CEE e rispettando il calendario di cui all'articolo 8.
Articolo 6
gli stati membri provvedono affinché a decorrere dal 1o luglio 1989 la formulazione delle specifiche di cui all'articolo 5 e il controllo della loro applicazione, nonché l'omologazione siano svolti da un ente indipendente dalle imprese pubbliche e private che offrono beni e/o servizi nel settore delle telecomunicazioni.
Articolo 7
gli stati membri adottano le misure necessarie affinché le imprese di cui all'articolo 1 diano la possibilità ai loro clienti di risolvere, con preavviso massimo di un anno, i contratti di locazione o di manutenzione di apparecchi terminali, qualora siano stati stipulati ad una data in cui erano oggetto di diritti esclusivi o speciali. per gli apparecchi per i quali e necessaria l'omologazione, gli stati membri garantiscono che tale possibilità sia posta in essere dalle imprese in questione non oltre le date di cui all'articolo 8. per gli apparecchi per i quali non e necessaria l'omologazione gli stati membri provvedono affinché tale possibilità sia offerta entro la data di cui all'articolo 2.
Articolo 8
gli stati membri notificano alla commissione i progetti di specifiche tecniche e procedure di omologazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2:
Articolo 9
gli stati membri trasmettono alla fine di ogni anno una relazione che consenta alla commissione di constatare se le disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 sono rispettate.
Articolo 10
le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicate le disposizioni di adesione del regno di Spagna e della Repubblica portoghese, in particolare gli articoli 48 e 208 dell'atto di adesione.
Articolo 11
gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.
fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1988.
per la commissione
Peter Sutherland membro della commissione
(1) G.U. n. l 217 del 5. 8. 1986, pag. 21.
(1) G.U. n. l 109 del 28. 3. 1983, pag. 8.