DELIBERAZIONE 26 gennaio 2006 - Indicazione delle modalità attuative dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
( da: http://www.autoritalavoripubblici.it )
ATTENZIONE!!! - Il prossimo 20 febbraio entrerà in vigore la deliberazione del Consiglio dell'Autorità del 26 gennaio 2006. A partire da tale data, i soggetti di cui all'art. 1 della delibera dovranno attenersi alle disposizioni transitorie riportate nell'art. 5 della stessa, fino a quando non saranno attivate le procedure telematiche di riscossione. L'Autorità fornirà a breve ulteriori chiarimenti all'indirizzo http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html
L’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
VISTA la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’articolo 5, comma 7, che pone a carico del bilancio dello Stato la provvista finanziaria necessaria per il funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;
VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l’art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;
VISTO l’art. 1, comma 67, della stessa legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, nel limite massimo, per il 2006, dello 0,25% del valore del mercato stesso;
VISTO il finanziamento di 3,850 milioni di euro a carico del bilancio dello Stato per il 2006, a favore dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;
VISTA l’ulteriore attribuzione, a favore dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e a carico del bilancio dello Stato, di 3,5 milioni di euro, prevista dallo stesso art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, peraltro a titolo di mera anticipazione e da restituire entro il 31 dicembre 2006 al bilancio dello Stato;
RITENUTA la necessità di coprire, per l’anno 2006, i costi di funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, per la parte non finanziata a carico del bilancio dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza secondo l’entità e le modalità previste dal presente provvedimento;
VISTA la deliberazione di questa Autorità del 14 dicembre 2005, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2006;
VISTA la deliberazione di questa Autorità del 4 gennaio 2006, con cui è stata approvato lo schema del presente provvedimento;
VISTA la nota del 4 gennaio 2006, con cui tale schema è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri;
RILEVATO che è trascorso il termine di venti giorni previsto dall’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, senza che siano state formulate osservazioni;
VISTA la deliberazione di questa Autorità del 26 gennaio 2006, con cui si è preso atto dell’intervenuta esecutività del presente provvedimento;
DELIBERA
Articolo 1
Soggetti tenuti alla contribuzione
1. Sono tenuti a versare un contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nell’entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti, pubblici e privati:
a) le stazioni appaltanti di cui all’art. 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e s.m.;
b) gli operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a);
c) gli organismi di attestazione di cui all’art. 8, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e s.m.
Articolo 2
Entità della contribuzione
1. I soggetti di cui all’articolo 1, lettere a) e b), sono tenuti a versare a favore dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con le modalità e i termini di cui all’articolo 3 del presente provvedimento, i seguenti contributi:
Fascia di importo
(in migliaia di euro)
Quota per la stazioni appaltanti
(in euro)
Quota per ogni partecipante
(in euro)
da 0 a 150
50,00
20,00
da 150 a 500
150,00
30,00
da 500 a 1.000
250,00
50,00
da 1.000 a 5.000
400,00
80,00
oltre 5.000
500,00
100,00
2. I soggetti di cui all’articolo 1, lettera c) sono tenuti a versare a favore dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici un contributo pari al 2,5% dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio finanziario.
Articolo 3
Modalità e termini di versamento della contribuzione
1. I soggetti di cui all’articolo 1, lettera a), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento della contribuzione all’atto dell’attivazione delle procedure di selezione del contraente. Tale pagamento avviene al momento della attribuzione, da parte dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, che deve essere riportato nell’avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata.
2. I soggetti di cui all’art. 1, lettera b), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara.
3. I soggetti di cui all’articolo 1, lettera c), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento del contributo da essi dovuto entro trenta giorni dall’approvazione del proprio bilancio.
4. I soggetti contribuenti devono indicare, all’atto del pagamento, la propria denominazione e il proprio codice fiscale; i soggetti di cui all’articolo 1, lettere a) e b), del presente provvedimento devono altresì indicare il codice identificativo della procedura di riferimento di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Il versamento delle contribuzioni va effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici al seguente indirizzo:
http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html
Articolo 4
Riscossione coattiva e interessi di mora
1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all’art. 1 lettere a) e c) secondo le modalità previste dal presente provvedimento comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi della normativa vigente.
Articolo 5
Disposizioni transitorie
1. Nelle more dell’attivazione delle procedure telematiche di riscossione, di cui verrà data notizia sul sito dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, il versamento della contribuzione dovuta dai soggetti di cui all’articolo 1, va effettuato con le seguenti modalità:
a) presso la Tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, a favore della contabilità speciale n. 1493, intestata all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici presso la Tesoreria provinciale dello Stato-sezione di Roma;
b) sul conto corrente postale n. 871012, intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato-sezione di Roma, contabilità speciale 1493 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
2. In entrambe le modalità previste dal comma 1 del presente articolo, i soggetti contribuenti di cui all’articolo 1, lettere a) e b) del presente provvedimento devono indicare, a titolo di causale, ogni utile riferimento per l’individuazione della procedura cui la cui contribuzione si riferisce.
3. In sede di prima applicazione e fino all’attivazione delle procedure di attribuzione del codice informatico di cui all’art.3, comma 1, i soggetti di cui all’art. 1, lettera a) sono tenuti al versamento della contribuzione di cui all’art. 2 entro trenta giorni dall’attivazione di ciascuna procedura di selezione del contraente.
Articolo 6
Disposizione finale
1. Il presente provvedimento viene pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
2. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno 20 febbraio 2006.