REGIONE LAZIO - LEGGE REGIONALE N. 44 DEL 10-11-1992
Norme per la tutela dell' utente e del consumatore.
Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge;
ARTICOLO 1
Finalità
1. La Regione riconosce il fondamentale ruolo economico e sociale dei cittadini in qualità di consumatori di beni ed utenti di servizi di godimento individuale e collettivo.
2. A tal fine la Regione, con la presente legge, detta norme nell' ambito delle funzioni ad essa trasferite o delegate e nel rispetto dell' articolo 117 della Costituzione e dell' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per assicurare la tutela dei diritti del consumatore e dell' utente dei beni e servizi di godimento individuale e collettivo e qualificare ed orientare i consumi.
ARTICOLO 2
Iniziative regionali
1. Per le finalità di cui al precedente articolo, la Regione individua e realizza le seguenti iniziative:
a) un' efficace protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza del consumatore e dell' utente dei servizi;
b) la vigilanza e la protezione degli interessi economici e giuridici del consumatore e dell' utente;
c) la promozione e l' attuazione di una politica di formazione, educazione ed informazione del consumatore e dell' utente, utilizzando, se necessario, strumenti pubblici ed organismi privati riconosciuti ed a ciò deputati per instaurare un nuovo e più razionale rapporto socio -economico tra produzione e distribuzione dei beni di consumo e tra erogazione e fruizione dei servizi;
d) la promozione e lo sviluppo dell' associazionismo tra i consumatori e tra gli utenti dei beni e dei servizi, alfine di garantire a ciascun cittadino i benefici di cui al presente articolo. A tal fine è istituito il comitato regionale degli utenti e dei consumatori.
ARTICOLO 3
Comitato regionale degli utenti e dei consumatori
1. Il comitato regionale degli utenti e dei consumatori è costituito:
a) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni degli utenti e consumatori, costituite senza fini di lucro e da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, aventi carattere od interesse regionale o essere emanazione regionale di organizzazioni nazionali, e nei cui statuti sono prioritariamente previsti: i diritti all' informazione, all' educazione, alla formazione, alla rappresentanza e alla salvaguardia economico giuridica dei cittadini utenti e consumatori; la promozione e la difesa della salute e degli interessi sociali collegati allo sviluppo economico e alla tutela dell' ambiente;
b) da cinque membri esperti designati dal Presidente della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le associazioni degli utenti e dei consumatori aventi i requisiti di cui al precedente comma indicano al Presidente della Giunta regionale i propri rappresentanti.
3. Il comitato regionale degli utenti e dei consumatori è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
4. Il comitato regionale degli utenti e dei consumatori ha sede presso la sede della Giunta regionale.
5. Il comitato regionale degli utenti e dei consumatori, presenti almeno due terzi dei suoi componenti, elegge nella prima seduta, nel proprio seno il presidente che convoca e presiede le sedute.
6. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale di livello non inferiore all' VIII qualifica funzionale, designato dal Presidente della Giunta regionale.
7. Il comitato regionale degli utenti e dei consumatori entro tre mesi dalla prima seduta, approva un regolamento per il suo funzionamento.
8. Il presidente è coadiuvato da quattro membri, nominati dal comitato regionale con voto limitato a due, con i quali forma l' ufficio di presidenza.
9. I membri del comitato regionale degli utenti e dei consumatori restano in carica cinque anni.
10. Ai membri esterni all' amministrazione regionale è dovuta l' indennità e l' eventuale trattamento economico di missione previsti dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modificazioni e integrazioni.
ARTICOLO 4
Compiti del comitato regionale degli utenti e dei consumatori
1. Il comitato regionale degli utenti e dei consumatori svolge i seguenti compiti: a) propone alla Giunta regionale la effettuazione di indagini, studi e ricerche utili alla diffusione e al consolidamento delle associazioni per la tutela del consumatore, dell' utente e dell' ambiente;
b) esprime proposte per il coordinamento degli interventi dei vari organismi regionali competenti in materia di difesa del consumatore utente e dell' ambiente al fine di realizzare un sempre più adeguato utilizzo delle risorse;
c) esprime il suo parere sui piani e programmi della Regione in relazione a quanto previsto dalla presente legge;
d) esprime il suo parere sui programmi d' informazione e formazione predisposti dalla Regione;
e) può avvalersi, per le tematiche oggetto della presente legge, della consulenza delle strutture regionali;
f) formula studi e proposte su eventuali interventi programmatici e leggi regionali in materia di difesa dell' utente e del consumatore.
ARTICOLO 5
Programmi d' informazione e di educazione
1. Al fine di realizzare l' informazione dei consumatori e degli utenti, la Giunta regionale ricerca la più ampia collaborazione degli organi di stampa e radiotelevisivi.
2. Per l' attività di formazione dei consumatori e degli utenti, la Giunta regionale d' intesa con le autorità scolastiche predispone programmi di educazione alimentare e sanitaria per il personale docente e per i giovani in età scolare.
ARTICOLO 6
Collaborazione con le unità sanitarie locali
1. A protezione dei rischi per la salute del consumatore e per la sicurezza dell' ambiente che lo circonda, le unità sanitarie locali effettuano analisi chimiche o chimico - fisiche, su richiesta del comitato regionale degli utenti e dei consumatori in attuazione alle normative regionali e nazionali in materia di tutela igienica degli alimenti e bevande, di controllo dell' inquadramento atmosferico e degli scarichi idrici.
2. La richiesta va inoltrata al sindaco quale autorità sanitaria locale e, nel caso in cui le unità sanitarie locali non ritengano di poter eseguire le analisi chieste, le stesse sono tenute a fornire al sindaco e al presidente del comitato regionale degli utenti e dei consumatori motivata comunicazione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
ARTICOLO 7
Osservatorio dei prezzi e dei consumi
1. E' istituito presso la sede della Giunta regionale l' osservatorio dei prezzi e dei consumi.
2. L' osservatorio ha in particolare i seguenti compiti: a) condurre indagini e rilevazioni sull' andamento, sugli sviluppi e sulla struttura dei consumi;
b) effettuare prove comparate sugli standards qualitativi e sui prezzi, avvalendosi anche degli enti che dispongano di idonee strutture tecnico - scientifiche e di portare a conoscenza dei consumatori, i risultati di tali prove;
c) esaminare l' andamento dei prezzi in materia di prodotti a prezzi liberi, sorvegliati o disciplinati.
3. I programmi di attività dell' osservatorio sono discussi con il comitato regionale degli utenti e dei consumatori.
4. Per lo svolgimento della propria attività l' osservatorio può avvalersi, mediante apposite convenzioni, della collaborazione di enti, centri di ricerca specializzati o istituti universitari, ovvero, a norma delle leggi vigenti, di esperti dotati di particolare qualificazione tecnico - scientifica.
ARTICOLO 8
Finanziamenti
1. La Giunta regionale, nell' ambito del programma di cui alla presente legge, assume interventi finanziari di sostegno all' attività delle associazioni di cui al precedente articolo 3 ed in relazione alle richieste avanzate dalle stesse.
2. la concessione dei finanziamenti per le attività incluse nel programma annuale di intervento è condizionata alla stipula di apposite convenzioni che disciplinano le modalità di esecuzione delle attività stesse ed i relativi controlli della Giunta regionale.
3. Il finanziamento concesso è vincolato alla destinazione indicata nella proposta inclusa nel programma e viene erogato, per il 30 per cento, al momento in cui diviene esecutivo il programma annuale d' intervento e, per il residuo 70 per cento, a seguito della presentazione di apposito rendiconto delle spese effettivamente sostenute.
ARTICOLO 9
Disposizioni finanziarie
1. Per l' attuazione della presente legge è autorizzata per l' anno 1992 la spesa di L. 400 milioni.
2. La spesa di cui al precedente comma è attribuita al capitolo n. 26180 che viene istituito nel bilancio di previsione con la seguente denominazione: 'Tutela dei diritti dei consumatori dei beni e degli utenti dei servizi nella Regione Lazio'.
3. Alla copertura finanziaria della spesa di L. 400 milioni si provvede mediante utilizzazione della somma all' uopo accantonata nel fondo globale, capitolo n. 29851, elenco n. 4, lettera a) del bilancio 1992.
4. Alla determinazione della spesa per gli anni successivi si provvede con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addì 10 novembre 1992