REGIONE LIGURIA - LEGGE REGIONALE N. 30 del 01 07 1994
Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti.
ARTICOLO 1 (Obiettivi)
1. La Regione Liguria riconosce e promuove la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in quanto consumatori ed utenti di beni e di servizi di godimento individuale e collettivo.
2. La Regione Liguria in conformità alle normative comunitarie alla legislazione nazionale e nell' esercizio delle funzioni ad essa delegate dall' articolo 77 del dPR 24 luglio 1977 n. 616 persegue anche attraverso l' adeguata consultazione delle rappresentanze dei consumatori i seguenti obiettivi:
a) efficace protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza del consumatore dell' utente e dell' ambiente che lo circonda;
b) efficace protezione contro i pregiudizi recati agli interessi economici del consumatore;
c) promozione ed attuazione di una politica di informazione educazione e formazione del consumatore per consentirgli autonome e consapevoli scelte e valutazioni nei rapporti con la produzione e la distribuzione;
d) tutela degli utenti dei servizi anche al fine di una rappresentazione delle loro esigenze nelle sedi in cui viene deliberata l' organizzazione dei servizi stessi;
e) promozione e sviluppo dell' associazionismo fra i consumatori e gli utenti.
ARTICOLO 2 (Comitato regionale per i problemi del consumo e dell' utenza)
1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all' articolo 1 la Regione si avvale di un comitato regionale per i problemi del consumo e dell' utenza.
2. Il Comitato e' composto da:
a) il Difensore civico pro - tempore che lo presiede e cura l' attuazione delle deliberazioni;
b) il Dirigente del Servizio del Difensore civico con funzioni di vice - Presidente o in caso di sua assenza o impedimento il dirigente che lo sostituisce;
c) un Dirigente assegnato al Servizio attività della distribuzione individuato dal Presidente della Giunta regionale;
d) otto membri designati dalle associazioni dei consumatori ed utenti secondo i criteri di cui all' articolo 4;
e) un membro designato di concerto dalle associazioni regionali delle imprese cooperative di consumo;
f) un membro per ciascuna delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura della Regione designato in rappresentanza della produzione e della distribuzione;
g) tre membri designati dal Consiglio regionale con voto limitato a due da scegliersi fra almeno cinque esperti nei settori merceologico di igiene alimentare di comunicazione di massa indicati dall' Università.
3. Il comitato e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica 5 anni.
4. Con lo stesso provvedimento il Presidente della Giunta regionale nomina i membri supplenti su designazione degli stessi enti e organismi.
5. Le designazioni devono pervenire previa richiesta almeno un mese prima della scadenza del quinquennio; qualora alla scadenza del quinquennio non siano ancora pervenute tutte le designazioni il comitato viene egualmente nominato anche tenuto conto del disposto dell' articolo 4 comma 2 ed esercita le proprie funzioni con i componenti gia' nominati purché il loro numero sia pari ad almeno due terzi dei componenti.
6. Dopo tre assenze consecutive e non giustificate i membri del comitato decadono automaticamente e nelle more della nomina dei nuovi membri vengono sostituiti dai rispettivi membri supplenti.
7. La segreteria del comitato e' affidata ad un dipendente del Servizio del Difensore civico individuato dal Presidente del Consiglio regionale che ne indica anche i sostituti.
8. Il comitato entro tre mesi dalla prima seduta approva un regolamento per il suo funzionamento con la maggioranza di due terzi dei componenti.
9. In prima applicazione il comitato deve essere costituito entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge e fino alla sua costituzione continua ad operare il comitato come nominato ai sensi della legge regionale 22 giugno 1988 n. 24.
ARTICOLO 3 (Finanziamento del comitato)
1. Le sedute del comitato sono di regola pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
2. Il comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parita' prevale il voto del Presidente.
3. Ai lavori del comitato possono partecipare senza diritto di voto: a) i Consiglieri regionali;
b) i rappresentanti designati dalla Associazione nazionale comuni d' Italia ( ANCI);
c) i rappresentanti designati dall' Unione province italiane( UPI) nonché su invito del Presidente del comitato membri della Giunta regionale e funzionari della Regione.
4. I lavori del comitato sono articolati in sessioni semestrali all' inizio delle quali il comitato approva l' ordine del giorno che può essere successivamente integrato su proposta del Presidente o di almeno sei componenti.
5. Ai membri del comitato di cui alle lettere a) d) e) f) g) dell' articolo 2 comma 2 sono dovuti i gettoni di presenza per ogni giornata di seduta ed il rimborso delle spese sostenute per parteciparvi nella misura prevista dalla legge regionale 5 marzo 1984 n. 13.
6. In relazione ai singoli argomenti da trattare il Presidente del comitato può assegnare le funzioni di relatore ad uno o più componenti del comitato esperti nella materia.
ARTICOLO 4 (Criteri per la designazione dei membri del comitato)
1. La designazione degli otto membri di cui all' articolo 2 lettera d) avviene mediante indicazione congiunta da parte delle associazioni iscritte alla Consulta nazionale consumatori e utenti nonché di quelle a carattere regionale costituite con atto notarile e che svolgano effettiva attività in tal senso da almeno due anni.
2. In caso di mancata designazione congiunta entro sessanta giorni dalla richiesta della Regione dei membri di cui all' articolo 2 comma 2 lettere d) ed e) provvede il Presidente della Giunta scegliendo fra le designazioni pervenute da parte delle singole associazioni od enti.
ARTICOLO 5 (Funzioni del comitato)
1. Al comitato sono attribuite le seguenti funzioni: a) studiare i problemi della tutela del consumatore e proporre alla Giunta regionale ulteriori indagini studi e ricerche finalizzati alla realizzazione degli obiettivi di cui all' articolo 1 da effettuare anche avvalendosi della collaborazione di centri ed istituti specializzati nonché delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale n. 15/1992 con i quali la Regione stipula apposite convenzioni;
b) proporre agli organi competenti l' effettuazione di indagini di carattere generale atte a chiarire anche attraverso prove comparative la composizione dei prodotti i loro standards qualitativi il controllo della corretta etichettatura e pubblicità dei prodotti;
c) esamina l' andamento generale dei prezzi dei prodotti e delle tariffe dei servizi e formulare proposte alla Giunta regionale di iniziative e progetti per la tutela dei consumatori;
d) formulare proposte idonee a garantire la salute e la sicurezza dei consumatori e degli utenti ed avanzare segnalazioni alla Regione alle Unità sanitarie locali e ad eventuali altri enti competenti in materia di tutela igienica nella produzione e distribuzione dei prodotti alimentari e di controllo dell' inquinamento;
e) proporre alla Giunta regionale la predisposizione e la realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento per insegnanti e studenti di intesa con le competenti autorità scolastiche;
f) proporre alla Giunta regionale i programmi di informazione da realizzare attraverso i mezzi di comunicazione scritta ed audiovisiva ed eventuale pubblicazione di un bollettino periodico di informazione per i consumatori e gli utenti attraverso il quale rendere noti anche i risultati delle indagini e delle rilevazioni effettuate;
g) formulare pareri sui programmi e sui criteri di concessione dei contributi relativi a ricerche studi e convegni interventi le tematiche proprie della tutela dei consumatori e degli utenti;
h) svolgere ogni altra funzione demandatagli dalla presente legge con particolare riguardo ai problemi di informazione ed educazione dei consumatori ed esprimere altresì parere sul programma annuale di attività del centro sportello dei consumatori e degli utenti di cui all' articolo 11;
i) predisporre annualmente la graduatoria dei programmi delle iniziative di sostegno delle associazioni dei consumatori di cui all' articolo 10 ritenute ammissibili dal comitato stesso;
l) trasmettere al Consiglio regionale entro il 31 marzo di ogni anno una relazione sull' attività svolta nell' anno precedente.
2. Il comitato opera ricercando il più proficuo collegamento con gli organismi e gli uffici che presso gli enti locali della Regione perseguono analoghe finalità; a tal fine:
a) valuta prioritariamente nell' elaborazione dei propri programmi le iniziative che coinvolgono gli enti locali;
b) pone la propria esperienza a disposizione degli enti locali che lo richiedono;
c) promuove la costituzione di una rete integrata di strumenti informativi nei settori di propria competenza.
3. All' inizio di ciascuna sessione semestrale il Presidente del comitato trasmette alla Giunta regionale in via preventiva una analitica previsione di spesa finalizzata all' assunzione degli impegni finanziari relativi alla corresponsione dei gettoni di presenza ai rimborsi spese spettanti ai membri del comitato ed ai compensi dei relatori. Trasmette altresì la graduatoria di cui al comma 1 lettera i) entro il mese di febbraio.
ARTICOLO 6 (Segnalazioni e reclami)
1. Il comitato riceve segnalazioni e reclami scritti relativi alla tutela del consumatore proposti da enti associazioni imprese o da almeno venti cittadini.
2. Il Servizio del Difensore civico esamina gli esposti ricevuti procede alla necessaria istruttoria e li sottopone entro quaranta giorni all' esame del comitato che fornisce risposta scritta ai presentatori ed intraprende le iniziative ritenute necessarie anche proponendo alla Giunta regionale l' adozione di provvedimenti nell' ambito delle materie di competenza.
ARTICOLO 7 (Organizzazione interna)
1. Il raccordo operativo tra il comitato e gli organi regionali competenti e' assicurato dall' Ufficio tutela del consumatore e attività varie del Servizio attività della distribuzione.
ARTICOLO 8 (Gruppi di lavoro e collaborazione)
1. Per l' esercizio delle funzioni di cui all' articolo 5 il comitato può richiedere la collaborazione delle strutture organizzative della Regione e di quelle delle Unità sanitarie locali nonché la consulenza di esperti nelle materie di proprio interesse anche per costituire gruppi di lavoro per l' analisi di problemi o la realizzazione di specifiche ricerche.
2. Il comitato può altresì rivolgere quesiti e richiedere analisi di campione alle Unità sanitarie locali ed ai presidi multizonali di prevenzione secondo le rispettive competenze.
ARTICOLO 9 (Informazione ed educazione dei consumatori)
1. Per i fini di informazione ed educazione di cui alla presente legge la Giunta regionale sentito il comitato approva un programma biennale di iniziative.
2. In particolare la Regione nell' ambito delle proprie competenze favorisce di intesa con le autorità scolastiche la realizzazione di corsi per giovani in età scolare nonché di attività di formazione degli insegnanti e di educazione permanente.
3. La Regione cura inoltre la predisposizione di supporti scientifici e delle attrezzature necessarie alla realizzazione di queste attività in collaborazione con gli organismi della scuola e eventualmente con organismi pubblici e privati specializzati.
ARTICOLO 10 (Promozione delle associazioni di consumatori ed utenti)
1. Al fine di promuovere l' associazionismo fra i consumatori la Regione eroga contributi fino all' 80 per cento dell' importo dei programmi di spesa alle associazioni di consumatori e utenti che operano esclusivamente nel campo della difesa dei consumatori e utenti o che statutariamente perseguono comunque finalità rientranti nel campo della tutela degli interessi dei consumatori e utenti.
2. Ai fini della concessione dei contributi regionali le associazioni interessate presentano entro il 30 settembre di ogni anno apposita domanda corredata dai programmi di iniziative da attuare nell' anno successivo e dal relativo preventivo di spesa debitamente documentato.
3. I contributi sono concessi nei limiti dello stanziamento di bilancio entro il 30 aprile di ogni anno dalla Giunta regionale in base alla graduatoria predisposta dal comitato ai sensi dell' articolo 5 comma 1 lettera i).
4. I contributi sono liquidati a consuntivo previa documentazione delle spese effettuate in conformità ai progetti allegati alle domande. La Giunta regionale ha facoltà di anticipare ove necessario fino al 50 per cento del contributo assegnato.
ARTICOLO 11 (Sportello dei consumatori e degli utenti)
1. La Regione favorisce altresì la creazione di un centro e di eventuali sue sezioni denominato sportello dei consumatori e degli utenti da parte delle associazioni di consumatori ed utenti di cui all' articolo 10 comma 1 che si associno tra loro. A tal fine può concedere contributi nei limiti dello stanziamento di bilancio anche per le spese correnti e di gestione.
2. Il centro ha i seguenti compiti:
a) informare il consumatore sui meccanismi economici e sulle possibilità di difesa dei propri interessi;
b) promuovere la costituzione di organi di arbitrato ai sensi del codice di procedura civile per la composizione delle controversie in materia di consumo ed utenza;
c) creare strutture adeguate per lo svolgimento delle proprie funzioni nonché collaborare con le istituzioni che prestino un servizio di consulenza per i consumatori ed utenti;
d) collaborare con le autorità e i rappresentanti del mondo economico al fine di tutelare e sostenere gli interessi dei consumatori ed utenti;
e) effettuare altri interventi a favore dei consumatori ed utenti.
3. Il centro ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1 presenta alla Regione entro il 30 settembre di ciascun anno il programma delle attività che intende svolgere nell' anno successivo debitamente documentato. La Giunta regionale sulla base del parere del comitato ai sensi dell' articolo 5 comma 1 lettera h) concede entro il 30 aprile il contributo annuo nella misura massima dell' 80 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
4. I contributi sono liquidati a consuntivo previa documentazione delle spese effettuate in conformità al programma presentato. La Giunta regionale ha facoltà di anticipare ove necessario il contributo assegnato in due quote semestrali subordinatamente alla presentazione e approvazione del rendiconto delle spese del semestre precedente.
ARTICOLO 12 (Norma finanziaria)
ARTICOLO 12 SUBARTICOLO 1
1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1994 ai seguenti capitoli:
ARTICOLO 12 SUBARTICOLO 2
1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1994 ai seguenti capitoli: - Cap. 0622 - Spese per studi e ricerche finalizzate all' attuazione delle iniziative regionali di tutela dei consumatori ed utenti; OMISSIS
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
ARTICOLO 12 SUBARTICOLO 3
1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1994 ai seguenti capitoli:
OMISSIS
- Cap. 8210 - Spese per il funzionamento del comitato regionale per i problemi del consumo e dell' utenza e per le attività da esso promosse;
OMISSIS
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
ARTICOLO 12 SUBARTICOLO 4
1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1994 ai seguenti capitoli:
OMISSIS
- Cap. 8215 - La cui denominazione e' modificata come segue: ' Contributi per la promozione del centro ' Sportello dei consumatori e degli utenti' e per l' attuazione dei programmi delle associazioni regionali di consumatori e degli utenti'. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
ARTICOLO 12 SUBARTICOLO 5
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
ARTICOLO 13 (Abrogazione della normativa previgente)
1. La legge regionale 22 giugno 1988 n. 24 (norme per la tutela dei consumatori e degli utenti) e' abrogata.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addi' 1 luglio 1994