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Normativa consumeristica
-bozza COSTITUZIONE EUR.
-Professioni: legge della Toscana 2004
-Garante Privacy su prevenzione frodi su creditcards
- volontariato - L. 266'1991
- affiliazione commerc. o franchising - L. 129'2004
- Consumatore - Reg.Lazio - L. 44'1992
- Consumatore - Reg. Umbria - L. 34'1987
- Consumatore - Reg. Toscana - L. 1'2000
- Consumatore - reg. Piemonte L. 23'1994
- Consumatore - Reg. Liguria - L. 30'1994
- Concorrenza - regole del Trattato UE
- norme che riconoscono le Ass.dei Consumatori
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- Consumatore - Prov. Bz - L. 15/1992
- concorrenza - artt. 81 e 82 (Regol.Cons.CE 1/2003)
- Consiglio d'Europa: nata l'EUREGIO ADRIATICA
DEI DIRITTI DEI CITTADINI UTENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
-Dir.2001'86 coinvolgimento dei lavoratori nella S.E.
- D.lgs. 42'2004 - codice BENI ARTISTICI
- D.lgs. 109'1992 - etichettatura prodotti alimentari
-Quadro di valutazione del mercato interno:
-Autorita Privacy -2004 -codice deont.Sistemi Inform.Credito
-VENDITE A DOMICILIO (L.173/2005 ex Dlgs. 114/1998)
- Attuazione 2005 delle Direttive comunitarie
- D.lgs.24'2002 (Dir. 1999'44) garanzie di consumo
- Aut.ENERGIA - delib.2005 -convenzione GUARDIA DI FINANZA
- delega per l'introduzione della IMPRESA SOCIALE
- dir.90'388 - concorrenza mercato servizi tlc
- Dir.88/301/CE 16.05.1988 - concorrenza terminali tlc
- dir.(prop.)ravvicinamento norme su beni da costruzione
- manifestazioni a premio - DPR 430'2001
- DPR 204'2003 pubblicita' ingannevole e comparativa
- L.249'1997 - istituzione Autorita' Garanzie Comunicazioni
- L.47'1985 - controllo delle attivita' urbanistico-edilizie
- C.d.S. sez.IV giur. sent.308'2004 - edilizia - DIA
- L.112'2004 - assetto radiotelevisivo -conflitto d'interess
- L.215'2004 su conflitti di interessi - abuso posizione dom
- L.229'2003 - qualita' di regolazione (L:Semplificaz.2001)
- L.223'1990 sistema radiotelevisivo
- Autorita' Appalti -delibera 23.12.2006-

- L.229'2003 - qualita' di regolazione (L:Semplificaz.2001)

- L.229'2003 - qualita' di regolazione (L:Semplificaz.2001)
LEGGE 29 luglio 2003, n.229 - Interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione. Legge di semplificazione 2001 (in G.U. n. 196 del 25.08.2003)

CAPO I NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE
E RIASSETTO NORMATIVO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

ART. 1.
(Riassetto normativo e codificazione).
1. L'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"ART. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorita'
di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei
ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri
competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30
aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un
disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo,
volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le
modalita' e le materie di intervento, anche ai fini della
ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con
particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle
regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge e'
presentata una relazione sullo stato di attuazione della
semplificazione e del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di
decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali
e procedimentali, nonche' di regolamenti ai sensi dell'articolo 17,
commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole
materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e
riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai
commi 1 e 2 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e codificazione della
normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del
parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal
ricevimento della richiesta, con determinazione dei principi
fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva
l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in
generale premesse al codice civile;
c) indicazione dei principi generali, in particolare per quanto
attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio,
alla trasparenza e pubblicita' che regolano i procedimenti
amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma
2 del presente articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e
delle misure di condizionamento della liberta' contrattuale, ove non
vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale,
all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della
giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della
concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e
dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela
dell'igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza,
concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati
che non implichino esercizio di discrezionalita' amministrativa e il
cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di
legge, con una denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte
dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle
attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un
atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di
discrezionalita' amministrativa, corredate dalla documentazione e
dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o
produttive dell'attivita' da svolgere, eventualmente richieste, si
considerano accolte qualora non venga comunicato apposito
provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di
atti in relazione alla complessita' del procedimento, con esclusione,
in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non
direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusivita',
anche alla luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle
attivita' economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente
rilevanti, per la realizzazione della solidarieta' sociale;
5) alla tutela dell'identita' e della qualita' della produzione
tipica e tradizionale e della professionalita';
h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard
qualitativi e delle certificazioni di conformita' da parte delle
categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi
indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualita'
delle fasi delle attivita' economiche e professionali, nonche' dei
processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri
amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche
condizionanti l'esercizio delle attivita' private, previsione
dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione,
nonche' di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I
modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni
competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialita',
alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di
pubblico interesse, alla flessibilita' dell'adeguamento dei parametri
stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il
conferimento di funzioni a province, citta' metropolitane, regioni e
Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi
di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza; determinazione dei
principi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli
stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza
legislativa concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione
amministrativa alle modalita' di esercizio delle funzioni di cui al
presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorita' competente a ricevere il
rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2,
emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto
normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative
mantenute, si attengono ai seguenti principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli
che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in
modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle
amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli
uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli
organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare
competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto
dei principi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e
delle competenze riservate alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e
uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra
loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si
svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della
medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e
accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima
attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e
contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano
termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di
integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i
quali i provvedimenti si intendono adottati;
f) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su
proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del
Consiglio dei ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i
Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e,
successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti
che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento
della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro
competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie
locali, del parere del Consiglio di Stato nonche' delle competenti
Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del
Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta;
quello delle Commissioni parlamentari e' reso, successivamente ai
precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la
predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del
Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta
del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate.
Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni
parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto
dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme,
anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai
principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e principi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in
ragione della loro specificita', l'esercizio in forma collegiale, e
sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con
interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di
interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di
verifica e controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non piu'
rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti
dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i
principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per
l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici
conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attivita'
amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte
degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale
dell'attivita' e degli atti amministrativi ai principi della
normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello
autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa
procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano piu' le
ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi
e di tutte le fasi del procedimento.
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della
semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro
competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri, che garantisce anche
l'uniformita' e l'omogeneita' degli interventi di riassetto e
semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce,
in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di
specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e di
amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione e
di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle
categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate
ai processi di regolazione e di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli
effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di
semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e
possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la
modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa".
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, come sostituito dal presente articolo, si applicano
anche alle deleghe legislative in materia di semplificazione e
riassetto normativo conferite con leggi approvate dal Parlamento nel
corso della presente legislatura prima della data di entrata in
vigore della presente legge.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui approvati.
Note all'art. 1:
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, reca: «Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione per la
semplificazione amministrativa.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)
e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Il testo dell'art. 17, commi 1, 2 e 3 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' del
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri) e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (lettera abrogata).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Il testo dell'art. 15 delle disposizioni sulla
legge in generale e' il seguente:
«Art. 15 (Abrogazione delle leggi). - Le leggi non
sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione
espressa del legislatore, o per incompatibilita' tra le
nuove disposizioni e le precedenti o perche' la nuova legge
regola l'intera materia gia' regolata dalla legge
anteriore.».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi».
- Il testo dell'art. 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e' il seguente:
«Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia
stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
funzionario o l'agente che ha accertato la violazione,
salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve
presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui
sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella
cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce
la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto
relativo alle violazioni previste dal testo unico delle
norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal
testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio
decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno
1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli
altri casi, per le funzioni amministrative ad esse
delegate, il rapporto e' presentato all'ufficio regionale
competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e
comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al
presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del
luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al
sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente
informare l'autorita' amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di
sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente
della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati
gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel
primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti
abbiano regolato diversamente la competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
stabilite le modalita' relative alla esecuzione del
sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla
consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla
eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara'
altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
precedente.».

ART. 2.
(Riassetto normativo in materia di produzione normativa,
di semplificazione e di qualita' della regolazione).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, per il riassetto delle
disposizioni statali di natura legislativa vigenti in materia di
produzione normativa, semplificazione e qualita' della regolazione,
ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo
20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1
della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della
normativa, adeguamento, aggiornamento e semplificazione del
linguaggio normativo;
b) ricorso al riassetto normativo per materie e alla riduzione
delle disposizioni legislative vigenti, anche mediante apposite leggi
periodiche contenenti l'indicazione delle disposizioni abrogate o
comunque non piu' in vigore;
c) delegificazione delle norme di legge concernenti gli aspetti
organizzativi e procedimentali, secondo i criteri previsti
dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito
dall'articolo 1 della presente legge;
d) definizione delle funzioni e dei compiti della Presidenza del
Consiglio dei ministri, in armonia con quanto disposto dalla legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, dal decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, dalla
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, dalla legge 8
marzo 1999, n. 50, e dalle leggi annuali di semplificazione e ferme
restando le competenze dei Ministeri di settore;
e) coordinamento con l'attivita' consultiva del Consiglio di
Stato, anche ai fini di adeguamento delle strutture organizzative, ai
sensi degli articoli 14 e 16 del testo unico delle leggi sul
Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054,
e dell'articolo 17, commi 25, 27 e 28, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
f) previsione e definizione di procedure di verifica dell'impatto
regolatorio, ai sensi delle direttive del Presidente del Consiglio
dei ministri in materia di analisi tecnico-normativa e di analisi
dell'impatto della regolamentazione, anche a seguito di un congruo
periodo di applicazione delle norme, con adeguati strumenti di
informazione e partecipazione degli utenti e delle categorie
interessate.
2. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate norme
di attuazione ed esecuzione del decreto legislativo di cui al comma
1.
3. Nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo acquisisce
indirizzi e proposte nella materia della qualita' della regolazione e
osservazioni per l'adozione di strumenti comuni.
4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' emanato previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti reso entro il
termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.


Note all'art. 2:
- Per i riferimenti della legge 23 agosto 1988, n.
400, si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e
successive modificazioni, reca: «Ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, reca: «Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione per la
semplificazione amministrativa».
- La legge 8 marzo 1999, n. 50, reca:
«Delegificazione e testi unici di norme concernenti
procedimenti amministrativi - legge di semplificazione
1998».
- Il testo degli articoli 14 e 16 del testo unico
delle leggi sul Consiglio di Stato di cui al regio decreto
26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle
leggi sul Consiglio di Stato), e' il seguente:
«Art. 14 (Art. 10 del testo unico 17 agosto 1907, n.
638). - Il Consiglio di Stato:
1) da' parere sopra le proposte di legge e sugli
affari di ogni natura, per i quali sia interrogato dai
Ministri del Re;
2) formula quei progetti di legge ed i regolamenti
che gli vengono commessi dal Governo.».
«Art. 16 (Art. 12; art. 4 del regio decreto
30 dicembre 1923, n. 2840). - Il voto del Consiglio di
Stato e' richiesto:
1) sopra tutte le proposte di regolamenti che per
l'art. 1, n. 7, del regio decreto 14 novembre 1901, n. 466,
sono soggetti all'approvazione del Consiglio dei Ministri;
2) sulla esecuzione delle provvisioni
ecclesiastiche, per le quali occorre il decreto reale;
3) sopra tutti i coordinamenti in testi unici di
leggi o di regolamenti, salvo che non sia diversamente
stabilito per legge;
4) sui ricorsi fatti al Re contro la legittimita'
dei provvedimenti amministrativi, sui quali siano esaurite
o non possano proporsi domande di riparazione in via
gerarchica;
5) sulle convenzioni o sui contratti da approvarsi
per legge, o che importino impegni finanziari che non
trovano riscontro in impegni regolarmente assunti per
legge;
6) in tutti gli altri casi in cui sia richiesto
per legge.
Nei casi previsti al n. 4 di questo articolo, quando
il provvedimento sia contrario al parere del Consiglio di
Stato, deve farsi constare dal decreto reale che e' stato
pure udito il Consiglio dei Ministri.
I ricorsi indicati al n. 4 del comma primo, non sono
piu' ammessi dopo centottanta giorni da quello in cui il
ricorrente ebbe comunicazione del provvedimento: e devono
essere notificati all'autorita' che abbia emesso il
provvedimento e a chi vi abbia interesse diretto nei modi
stabiliti dal regolamento.».
- Il testo dell'art. 17, commi 25, 27 e 28 della
legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo) e' il seguente:
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- 1.-24. (Omissis).
25. Il parere del Consiglio di Stato e' richiesto in
via obbligatoria:
a) per l'emanazione degli atti normativi del
Governo e dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' per l'emanazione di
testi unici;
b) per la decisione dei ricorsi straordinari al
Presidente della Repubblica;
c) sugli schemi generali di contratti-tipo,
accordi e convenzioni predisposti da uno o piu' Ministri.
25-bis. (Omissis).
26. (Omissis).
27. Fatti salvi i termini piu' brevi previsti per
legge, il parere del Consiglio di Stato e' reso nel termine
di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta,
decorso il termine, l'amministrazione puo' procedere
indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora,
per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il
termine di cui al presente comma, tale termine puo' essere
interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso
definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli
elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate.
28. E' istituita una sezione consultiva del
Consiglio di Stato per l'esame degli schemi di atti
normativi per i quali il parere del Consiglio di Stato e'
prescritto per legge o e' comunque richiesto
dall'amministrazione. La sezione esamina altresi', se
richiesto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, gli
schemi di atti normativi dell'Unione europea. Il parere del
Consiglio di Stato e' sempre reso in adunanza generale per
gli schemi di atti legislativi e di regolamenti devoluti
dalla sezione o dal presidente del Consiglio di Stato a
causa della loro particolare importanza.».

ART. 3.
(Riassetto normativo in materia di sicurezza del lavoro).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, ai sensi e secondo i
principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente
legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordino, coordinamento, armonizzazione e semplificazione delle
disposizioni vigenti per l'adeguamento alle normative comunitarie e
alle convenzioni internazionali in materia;
b) determinazione di misure tecniche ed amministrative di
prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed
organizzative delle imprese, in particolare di quelle artigiane e
delle piccole imprese, anche agricole, forestali e zootecniche;
c) riordino delle norme tecniche di sicurezza delle macchine e
degli istituti concernenti l'omologazione, la certificazione e
l'autocertificazione;
d) riformulazione dell'apparato sanzionatorio, con riferimento, in
particolare, alle fattispecie contravvenzionali a carico dei
preposti, alla previsione di sanzioni amministrative per gli
adempimenti formali di carattere documentale; alla revisione del
regime di responsabilita' tenuto conto della posizione gerarchica
all'interno dell'impresa e dei poteri in ordine agli adempimenti in
materia di prevenzione sui luoghi di lavoro; al coordinamento delle
funzioni degli organi preposti alla programmazione, alla vigilanza ed
al controllo, qualificando prioritariamente i compiti di prevenzione
e di informazione rispetto a quelli repressivi e sanzionatori;
e) promozione dell'informazione e della formazione preventiva e
periodica dei lavoratori sui rischi connessi all'attivita'
dell'impresa in generale e allo svolgimento delle proprie mansioni,
con particolare riguardo ai pericoli derivanti dall'esposizione a
rumore, ad agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni e ad altre
sostanze o preparati pericolosi o nocivi e alle misure di prevenzione
da adottare in relazione ai rischi;
f) assicurazione della tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro in tutti i settori di attivita', pubblici e privati, e a tutti
i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con
il datore di lavoro o con il committente;
g) adeguamento del sistema prevenzionistico e del relativo campo
di applicazione alle nuove forme di lavoro e tipologie contrattuali,
anche in funzione di contrasto rispetto al fenomeno del lavoro
sommerso e irregolare;
h) promozione di codici di condotta e diffusione di buone prassi
che orientino la condotta dei datori di lavoro, dei lavoratori e di
tutti i soggetti interessati;
i) riordino e razionalizzazione delle competenze istituzionali al
fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di interventi e
competenze, garantendo indirizzi generali uniformi su tutto il
territorio nazionale nel rispetto delle competenze previste
dall'articolo 117 della Costituzione;
l) realizzazione delle condizioni per una adeguata informazione e
formazione di tutti i soggetti impegnati nell'attivita' di
prevenzione e per la circolazione di tutte le informazioni rilevanti
per l'elaborazione e l'attuazione delle misure di sicurezza
necessarie;
m) modifica o integrazione delle discipline vigenti per i singoli
settori interessati, per evitare disarmonie;
n) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore in
relazione all'adozione delle misure relative alla sicurezza,
all'igiene e alla tutela della salute dei lavoratori.

Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 117 della Costituzione, come
sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3, e' il seguente:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione
delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione
della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di Governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei
beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione
con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».

ART. 4.
(Riassetto in materia di assicurazioni).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
assicurazioni, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di
cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito
dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e
agli accordi internazionali;
b) tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti piu'
deboli, sotto il profilo della trasparenza delle condizioni
contrattuali, nonche' dell'informativa preliminare, contestuale e
successiva alla conclusione del contratto, avendo riguardo anche alla
correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione
dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio;
c) salvaguardia dell'effettiva concorrenza tra le imprese
autorizzate all'esercizio dell'attivita' assicurativa in Italia o
operanti in regime di liberta' di prestazioni di servizi;
d) previsione di specifici requisiti di accesso e di esercizio per
le societa' di mutua assicurazione esonerate dal pieno rispetto delle
norme comunitarie, nonche' per le imprese di riassicurazione;
e) garanzia di una corretta gestione patrimoniale e finanziaria
delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attivita' assicurativa,
anche nell'ipotesi di una loro appartenenza ad un gruppo
assicurativo, nonche' con riferimento alle partecipazioni di imprese
assicurative in soggetti esercenti attivita' connesse a quella
assicurativa e di partecipazione di questi ultimi in imprese
assicurative;
f) armonizzazione della disciplina delle diverse figure di
intermediari nell'attivita' di distribuzione dei servizi
assicurativi, compresi i soggetti che, per conto di intermediari,
svolgono questa attivita' nei confronti del pubblico;
g) armonizzazione della disciplina sull'esercizio e sulla
vigilanza delle imprese di assicurazione e degli intermediari
assicurativi alla normativa comunitaria;
h) riformulazione dell'apparato sanzionatorio alla luce dei
principi generali in materia:
1) affiancando alle ipotesi di ricorso alla sanzione
amministrativa pecuniaria nei riguardi di imprese e operatori del
settore, la previsione di specifiche sanzioni penali, modulate tra
limiti minimi e massimi, nei casi di abusivo esercizio di attivita'
assicurativa, agenziale, mediatizia e peritale da parte di imprese e
soggetti non autorizzati o non iscritti ai previsti albi e ruoli
ovvero di rifiuto di accesso, opposto ai funzionari dell'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo
(ISVAP), agli uffici o alla documentazione relativa alle anzidette
attivita', anche esercitate in via di fatto o, infine, di truffa
assicurativa;
2) prevedendo la facolta' di difesa in giudizio da parte
dell'ISVAP, a mezzo dei suoi funzionari, nei ricorsi contro i
provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 6 della legge 5 marzo
2001, n. 57;
i) riassetto della disciplina dei rapporti tra l'ISVAP e il
Governo, in ordine alle procedure di crisi cui sono assoggettate le
imprese di assicurazione.


Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 6 della legge 5 marzo 2001, n.
57 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo
2001), recante «Disposizioni in materia di apertura e
regolazione dei mercati», e' il seguente:
«Art. 6 (Ricorsi). - 1. Avverso il provvedimento col
quale ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n.
576, come modificato dall'art. 4 del decreto legislativo
13 ottobre 1998, n. 373, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato irroga la sanzione per le
infrazioni di cui all'art. 5, e' ammesso ricorso al giudice
amministrativo che provvede a norma degli articoli 33,
comma 1, e 45, comma 18, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai
provvedimenti di irrogazione di sanzioni pecuniarie ovvero
disciplinari previste da ogni altra norma che disciplina
l'esercizio delle assicurazioni private, ivi compreso
quello dell'attivita' di agente, di mediatore di
assicurazione e di riassicurazione e di perito
assicurativo. E' abrogata ogni diversa disposizione.».

ART. 5.
(Riassetto in materia di incentivi alle attivita' produttive).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di interventi di
sostegno pubblico per lo sviluppo delle attivita' produttive, ai
sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1
della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) articolazione delle disposizioni allo scopo di renderle
strumenti coordinati per il raggiungimento degli obiettivi di
politica industriale fissati dal Governo e dal Parlamento con
l'approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria,
anche in base ai diversi inquadramenti degli aiuti previsti dalla
normativa dell'Unione europea e nel rispetto dell'articolo 117 della
Costituzione;
b) limitazione della normativa primaria alla individuazione dei
soli requisiti sostanziali per la concessione degli incentivi nel
rispetto dei limiti previsti dall'articolo 87 del trattato che
istituisce la Comunita' europea;
c) delegificazione e rinvio alla normazione regolamentare dello
Stato e alla normazione regionale, secondo le rispettive competenze,
della disciplina dei procedimenti amministrativi secondo i criteri di
cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito
dall'articolo 1 della presente legge, nonche' i principi contenuti
nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive
modificazioni;
d) definizione, tra i principi fondamentali per la legislazione
regionale, della priorita' di intervento a favore delle attivita'
produttive situate nelle aree territoriali meno sviluppate e nelle
zone montane, del raccordo tra i diversi strumenti di incentivazione
anche di carattere fiscale, della previsione di procedure
semplificate per le imprese artigiane e le piccole e medie imprese.


Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 117 della Costituzione si
veda nella nota all'art. 3.
- Il testo dell'art. 87 (ex art. 92) del Trattato
che istituisce la Comunita' europea, nella versione
consolidata, in vigore dal 1° maggio 1999, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee 10 novembre
1997, n. C 340, e' il seguente:
«Art. 87 (Aiuti concessi dagli Stati). - 1. Salvo
deroghe contemplate dal presente trattato, sono
incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui
incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi
dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto
qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune
produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai
singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza
discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati
dalle calamita' naturali oppure da altri eventi
eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate
regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
della divisione della Germania, nella misura in cui sono
necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato
comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo
economico delle regioni ove il tenore di vita sia
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di
sottoccupazione;
b) gli aiuti destinati a promuovere la
realizzazione di un importante progetto di comune interesse
europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento
dell'economia di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di
talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e
la conservazione del patrimonio, quando non alterino le
condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita'
in misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con
decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione.».
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile
1998), reca «Disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma
dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59».

ART. 6.
(Riassetto in materia di prodotti alimentari).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per
il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di prodotti
alimentari, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito
dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) armonizzazione della disciplina della produzione e della
commercializzazione dei prodotti alimentari ai principi e alle norme
di diritto comunitario, con particolare riferimento alla libera
circolazione, allo scopo di assicurare competitivita' alle imprese;
b) tutela degli interessi relativi alla salute, all'ambiente, alla
protezione del consumatore e alla qualita' dei prodotti, alla salute
degli animali e vegetali;
c) abrogazione o modificazione delle norme rese inapplicabili o
superate dallo sviluppo tecnologico e non piu' adeguate
all'evoluzione produttiva e commerciale delle imprese, fermo restando
il diritto dei consumatori all'informazione;
d) fissazione di regole uniformi per cio' che concerne il sistema
sanzionatorio e le modalita' di controllo e di vigilanza, salvo per i
prodotti oggetto di specifica normativa comunitaria, e in particolare
per il prelevamento dei campioni;
e) semplificazione delle procedure esistenti, eliminando quelle
che pongono a carico delle aziende oneri non prescritti, per gli
stessi prodotti, in altri Stati membri dell'Unione europea;
f) distinzione tra norme di produzione e di commercializzazione,
con particolare riferimento agli aspetti tecnici e merceologici,
norme concernenti il controllo dei prodotti, norme concernenti la
istituzione di un unico sistema sanzionatorio.

ART. 7.
(Riassetto in materia di tutela dei consumatori).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia
di tutela dei consumatori ai sensi e secondo i principi e i criteri
direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e
agli accordi internazionali e articolazione della stessa allo scopo
di armonizzarla e riordinarla, nonche' di renderla strumento
coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di tutela del
consumatore previsti in sede internazionale;
b) omogeneizzazione delle procedure relative al diritto di recesso
del consumatore nelle diverse tipologie di contratto;
c) conclusione, in materia di contratti a distanza, del regime di
vigenza transitoria delle disposizioni piu' favorevoli per i
consumatori, previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 22
maggio 1999, n. 185, di attuazione della direttiva 97/7/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, e
rafforzamento della tutela del consumatore in materia di televendite;
d) coordinamento, nelle procedure di composizione extragiudiziale
delle controversie, dell'intervento delle associazioni dei
consumatori, nel rispetto delle raccomandazioni della Commissione
delle Comunita' europee.


Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 15 del decreto legislativo
22 maggio 1999, n. 185 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 143 del 21 giugno 1999), di attuazione della direttiva
97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 maggio 1997 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee 4 giugno 1997, n. L 144), e' il seguente:
«Art. 15 (Disposizioni transitorie e finali). - 1.
Il contratto a distanza deve contenere il riferimento al
presente decreto legislativo.
2. Fino alla emanazione di un testo unico di
coordinamento delle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo con la disciplina recata dal decreto
legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, alle forme speciali di
vendita previste dall'art. 9 del decreto legislativo
15 gennaio 1992, n. 50, e dagli articoli 18 e 19 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si applicano le
disposizioni piu' favorevoli per il consumatore contenute
nel presente decreto legislativo.
3. Il presente decreto legislativo entra in vigore
centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».

ART. 8.
(Riassetto in materia di metrologia legale).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia
di metrologia legale ai sensi e secondo i principi e i criteri
direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordino e adeguamento della normativa in relazione ai
mutamenti intervenuti nel mercato, all'evoluzione del progresso
tecnologico e al nuovo assetto di competenze derivato dal
trasferimento di funzioni alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura in applicazione del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;
b) semplificazione e deregolamentazione degli adempimenti
amministrativi per gli operatori del settore;
c) armonizzazione della disciplina con le raccomandazioni e le
indicazioni dell'Unione europea e degli organismi internazionali sui
pesi e sulle misure.


Nota dell'art. 8:
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile
1998) reca: «Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59.».

ART. 9.
(Riassetto in materia di internazionalizzazione delle imprese).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo
recante norme per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia
di internazionalizzazione delle imprese, ai sensi e secondo i
principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente
legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative in
materia di internazionalizzazione delle imprese, considerando, oltre
alle esportazioni, anche gli investimenti in grado di promuovere
l'internazionalizzazione delle produzioni italiane, prevedendo la
delegificazione dei procedimenti in materia;
b) coordinare le misure di intervento di competenza dello Stato
con quelle delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore
dell'internazionalizzazione delle imprese;
c) prevedere accordi tra enti pubblici e il sistema bancario per
l'utilizzo dei servizi e delle sedi estere degli istituti di credito.

ART. 10.
(Riassetto in materia di societa' dell'informazione).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla
data in entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi, su proposta del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie e dei Ministri competenti per materia, per il
coordinamento e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
societa' dell'informazione, ai sensi e secondo i principi e i criteri
direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) graduare la rilevanza giuridica e l'efficacia probatoria dei
diversi tipi di firma elettronica in relazione al tipo di utilizzo e
al grado di sicurezza della firma;
b) rivedere la disciplina vigente al fine precipuo di garantire la
piu' ampia disponibilita' di servizi resi per via telematica dalle
pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti pubblici e di
assicurare ai cittadini e alle imprese l'accesso a tali servizi
secondo il criterio della massima semplificazione degli strumenti e
delle procedure necessari e nel rispetto dei principi di eguaglianza,
non discriminazione e della normativa sulla riservatezza dei dati
personali;
c) prevedere la possibilita' di attribuire al dato e al documento
informatico contenuto nei sistemi informativi pubblici i caratteri
della primarieta' e originalita', in sostituzione o in aggiunta a
dati e documenti non informatici, nonche' obbligare le
amministrazioni che li detengono ad adottare misure organizzative e
tecniche volte ad assicurare l'esattezza, la sicurezza e la qualita'
del relativo contenuto informativo;
d) realizzare il coordinamento formale del testo delle
disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento,
le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e
sistematica della normativa anche al fine di adeguare o semplificare
il linguaggio normativo;
e) adeguare la normativa alle disposizioni comunitarie.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata per i seguenti
oggetti:
a) il documento informatico, la firma elettronica e la firma
digitale;
b) i procedimenti amministrativi informatici di competenza delle
amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo;
c) la gestione dei documenti informatici;
d) la sicurezza informatica dei dati e dei sistemi;
e) le modalita' di accesso informatico ai documenti e alle banche
dati di competenza delle amministrazioni statali anche ad ordinamento
autonomo.
3. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti
legislativi recanti disposizioni correttive e integrative dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli oggetti e dei
principi e criteri direttivi determinati dal presente articolo, entro
dodici mesi decorrenti dalla data di scadenza del termine di cui al
medesimo comma 1.

ART. 11.
(Riassetto delle disposizioni relative al Corpo nazionale
dei vigili del fuoco).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti concernenti
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi e secondo i
principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente
legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione e riassetto della normativa che disciplina le
funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in
materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, protezione civile,
difesa civile e incendi boschivi, nonche' l'ordinamento del personale
per gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva
nazionale, in modo da consentirne la coerenza giuridica, logica e
sistematica, con particolare riferimento:
1) alla definizione delle attribuzioni del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco negli interventi di soccorso pubblico;
2) al riassetto della normativa in materia di prevenzione incendi
e di vigilanza antincendi, tenuto conto anche dell'evoluzione
tecnologica e dei mutamenti socio-ambientali;
3) alla revisione delle disposizioni sui poteri autorizzatori in
materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi;
b) armonizzazione delle disposizioni sulla prevenzione incendi
alla normativa sullo sportello unico per le attivita' produttive;
c) coordinamento e adeguamento della normativa alle disposizioni
comunitarie e agli accordi internazionali.
2. All'attuazione ed esecuzione delle disposizioni emanate ai
sensi del comma 1 si provvede con uno o piu' regolamenti, da emanare
ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al citato comma 1.


Nota all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 17, commi 1, 2 e 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art.
1.

CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANALISI DI IMPATTO
DELLA REGOLAMENTAZIONE E DI ATTI NORMATIVI GOVERNATIVI.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO

ART. 12.
(Analisi di impatto delle funzioni di vigilanza e regolazione
delle autorita' amministrative indipendenti).
1. Le autorita' amministrative indipendenti, cui la normativa
attribuisce funzioni di controllo, di vigilanza o regolatorie, si
dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o
metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione per
l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti
amministrativi generali, di programmazione o pianificazione, e,
comunque, di regolazione.
2. Le autorita' di cui al comma 1 trasmettono al Parlamento le
relazioni di analisi di impatto della regolamentazione da loro
realizzate.
3. I soggetti di cui al comma 1 provvedono alla verifica degli
effetti derivanti dall'applicazione di contratti predisposti mediante
moduli o formulari ovvero di clausole e condizioni contrattuali
normativamente previste o a contenuto generale.
4. Sono, comunque, escluse dall'applicazione del presente articolo
le segnalazioni e le altre attivita' consultive, anche se concernenti
gli atti di cui al comma 1, nonche' i procedimenti previsti dalla
legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.


Nota all'art. 12:
- La legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive
modificazioni, reca: «Norme per la tutela della concorrenza
e del mercato».

ART. 13.
(Disposizioni relative all'attivita' della Corte dei conti
e all'accesso alla magistratura della Corte dei conti).
1. Il parere della Corte dei conti, previsto dall'articolo 88 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sugli schemi di atti
normativi del Governo, e' reso nel termine di quarantacinque giorni
dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, si procede
indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze
istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al
presente comma, tale termine puo' essere interrotto per una volta e
il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal
ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate.
2. All'articolo 11-ter, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n.
468, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "La Corte
riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari
competenti nelle modalita' previste dai Regolamenti parlamentari,
sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti
legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega".
3. All'articolo 12, primo comma, della legge 20 dicembre 1961, n.
1345, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da
almeno cinque anni".
4. All'articolo 12, primo comma, lettera e), della legge 20
dicembre 1961, n. 1345, come modificata dall'articolo 3, comma 8,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, al primo periodo, le parole:
"Amministrazioni dello Stato" sono sostituite dalle seguenti:
"Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; il secondo periodo e'
sostituito dal seguente: "I bandi di concorso possono riservare una
percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso
a personale che sia dotato oltre che del diploma di laurea in
giurisprudenza, anche del diploma di laurea in scienze
economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro titolo di
studio equipollente".
5. Una quota non inferiore al 20 per cento della dotazione
organica del personale della carriera dirigenziale e direttiva in
servizio presso la Corte dei conti e' riservata ai laureati in
discipline economiche o statistiche o attuariali.


Note all'art. 13:
- Il testo dell'art. 88 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato) e' il seguente:
«Art. 88. - Il Governo del Re, sentito il parere del
Consiglio di Stato e della Corte dei conti, modifichera' le
norme regolamentari vigenti per la amministrazione del
patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, con
facolta' di emanare ogni altra disposizione di complemento,
di coordinamento e di attuazione.».
- Il testo dell'art. 11-ter della legge 5 agosto
1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita'
generale dello Stato in materia di bilancio), come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
«Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle
leggi). - 1. In attuazione dell'art. 81, quarto comma,
della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o
maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per
ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che
si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative
previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di
salvaguardia per la compensazione degli effetti che
eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria
delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero
minori entrate, e' determinata esclusivamente attraverso le
seguenti modalita':
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti
nei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis, restando
precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto
capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo
per finalita' difformi di accantonamenti per regolazioni
contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi
internazionali;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni
legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero
affluite in conti correnti o in contabilita' speciali
presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale
iscrizione nello stato di previsione della entrata delle
risorse da utilizzare come copertura;
c) (lettera abrogata dall'art. 1-bis del
decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425);
d) mediante modificazioni legislative che
comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso
esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con
entrate in conto capitale.
2. I disegni di legge, gli schemi di decreto
legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati,
da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica sulla
quantificazione delle entrate e degli oneri recati da
ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture,
con la specificazione, per la spesa corrente e per le
minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa
attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale,
della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli
obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
parlamentari.
3. Le Commissioni parlamentari competenti possono
richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per
tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro
esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione
degli oneri da essi recati.
4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del
CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una
relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.
5. Per le disposizioni legislative in materia
pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene
un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno
decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate
ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in
materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati
sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni
legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti
appartenenti al settore pubblico allargato la relazione
riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.
6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al
Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture
adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e
sulle tecniche di quantificazione degli oneri. La Corte
riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni
parlamentari competenti nelle modalita' previste dai
Regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le
conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme
di copertura recate dalla legge di delega.
6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o
maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa
espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti
legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti
espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per
l'anno in corso alla medesima data.
6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli
uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali
dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui al comma 6-bis. Per gli enti ed
organismi pubblici non territoriali gli organi interni di
revisione e di controllo provvedono agli analoghi
adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al
Ministero dell'economia e delle finanze.
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
- Il testo dell'art. 12 della legge 20 dicembre
1961, n. 1345 (Istituzione di una quarta e una quinta
Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di
pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla
Corte dei conti), come modificato dall'art. 3, comma 8,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, come ulteriormente
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
«Art. 12 (Nomine a referendario). - Le nomine a
referendario sono conferite a seguito di concorso per
titoli ed esami, al quale possono partecipare:
a) i magistrati dell'ordine giudiziario che
abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario;
b) i sostituti procuratori dello Stato;
c) i sostituti procuratori e giudici istruttori
militari;
d) gli avvocati iscritti nel relativo albo
professionale da almeno cinque anni;
e) gli impiegati delle amministrazioni pubbliche
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nonche' quelli dei due rami del
Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza
della Repubblica, muniti della laurea in giurisprudenza ed
appartenenti alle carriere direttive con qualifica non
inferiore a quelle di consigliere di prima classe od
equiparata, che nell'ultimo triennio abbiano riportato il
giudizio complessivo di "ottimo". I bandi di concorso
possono riservare una percentuale non inferiore al 20 per
cento dei posti messi a concorso a personale che sia dotato
oltre che del diploma di laurea in giurisprudenza, anche
del diploma di laurea in scienze economico-aziendali o in
scienze dell'economia o di altro titolo di studio
equipollente.
Per quanto altro attiene alle modalita' del concorso
per l'accesso alla qualifica iniziale della magistratura
della Corte si applicano, fino all'emanazione del testo
unico previsto dal successivo art. 44, le norme vigenti.
Alla lettera a) dell'art. 45 del regio decreto
12 ottobre 1933, n. 1364, sono soppresse le parole "della
regia universita' di Roma".».

ART. 14.
(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
1. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 28 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 3
della legge 15 luglio 2002, n. 145, dopo le parole: "almeno cinque
anni di servizio", sono inserite le seguenti: "o, se in possesso del
diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di
specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, almeno tre anni di servizio".
2. Al comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 40 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 7
della legge 15 luglio 2002, n. 145, la parola: "oppure" e' sostituita
dalle seguenti: "e per gli archeologi e gli storici dell'arte aventi
il requisito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio
1988, n. 254, nonche' per gli archivisti di Stato, i bibliotecari e
gli esperti di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima legge,
che, in posizione di elevata responsabilita', svolgono compiti".


Note all'art. 14:
- Il testo dell'art. 28 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 65 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche),
gia' sostituito dall'art. 3 delle legge 15 luglio 2002, n.
145, e come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
«Art. 28 (Accesso alla qualifica di dirigente). - 1.
L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti
pubblici non economici avviene per concorso per esami
indetto dalle singole amministrazioni ovvero per
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione.
2. Al concorso per esami possono essere ammessi i
dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti
di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di
servizio, o, se in possesso del diploma di specializzazione
conseguito presso le scuole di specializzazione individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, almeno tre anni di servizio svolti in
posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto
il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle
amministrazioni statali reclutati a seguito di
corso-concorso, il periodo di servizio e' ridotto a quattro
anni. Sono, altresi', ammessi soggetti in possesso della
qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non
ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2,
muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno
due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi
coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o
equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non
inferiore a cinque anni, purche' muniti di diploma di
laurea. Sono altresi' ammessi i cittadini italiani, forniti
di idoneo titolo di studio universitario, che hanno
maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni
presso enti od organismi internazionali, esperienze
lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso
alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea.
3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono
essere ammessi, con le modalita' stabilite nel regolamento
di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonche' di uno
dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di
specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo
post-universitario rilasciato da istituti universitari
italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni
formative pubbliche o private, secondo modalita' di
riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e la
Scuola superiore della pubblica amministrazione. Al
corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo
delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che
abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in
posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto
il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi,
altresi', dipendenti di strutture private, collocati in
posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel
comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalita'
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere
muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque
anni di esperienza lavorativa in tali posizioni
professionali all'interno delle strutture stesse.
4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di dodici
mesi ed e' seguito, previo superamento di esame, da un
semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o
private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un
esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al
periodo di applicazione e' corrisposta una borsa di studio
a carico della Scuola superiore della pubblica
amministrazione.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte
relativa al corso-concorso, la Scuola superiore della
pubblica amministrazione, sono definiti:
a) le percentuali, sul complesso dei posti di
dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e,
in misura non inferiore al 30 per cento, al corso-concorso;
b) la percentuale di posti che possono essere
riservati al personale di ciascuna amministrazione che
indice i concorsi pubblici per esami;
c) i criteri per la composizione e la nomina delle
commissioni esaminatrici;
d) le modalita' di svolgimento delle selezioni,
prevedendo anche la valutazione delle esperienze di
servizio professionali maturate nonche', nella fase di
prima applicazione del concorso di cui al comma 2, una
riserva di posti non superiore al 30 per cento per il
personale appartenente da almeno quindici anni alla
qualifica apicale, comunque denominata, della carriera
direttiva;
e) l'ammontare delle borse di studio per i
partecipanti al corso-concorso.
6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2,
anteriormente al conferimento del primo incarico
dirigenziale, frequentano un ciclo di attivita' formative
organizzato dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo puo'
comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni
italiane e straniere, enti o organismi internazionali,
istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo
formativo, di durata non superiore a dodici mesi, puo'
svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari
italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative
pubbliche o private.
7. In coerenza con la programmazione del fabbisogno
di personale delle amministrazioni pubbliche ai sensi
dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le
amministrazioni di cui al comma 1 comunicano, entro il
30 giugno di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il
numero dei posti che si renderanno vacanti nei propri ruoli
dei dirigenti. Il Dipartimento della funzione pubblica,
entro il 31 luglio di ciascun anno, comunica alla Scuola
superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire
mediante corso-concorso di cui al comma 3. Il
corso-concorso e' bandito dalla Scuola superiore della
pubblica amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun
anno.
8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia
di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere
diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle
Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
9. Per le finalita' di cui al presente articolo, e'
attribuito alla Scuola superiore della pubblica
amministrazione un ulteriore contributo di 1.500 migliaia
di euro a decorrere dall'anno 2002.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9,
pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.».
- Il testo dell'art. 40 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche),
come modificato dall'art. 7 della legge 15 luglio 2002, n.
145, e come ulteriormente modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
«Art. 40 (Contratti collettivi nazionali e
integrativi). - 1. La contrattazione collettiva si svolge
su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle
relazioni sindacali.
2. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le
confederazioni rappresentative ai sensi dell'art. 43, comma
4, sono stabiliti i comparti della contrattazione
collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini.
I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma
relativamente a uno o piu' comparti. I professionisti degli
enti pubblici, gia' appartenenti alla X qualifica
funzionale, i ricercatori e i tecnologi degli enti di
ricerca, compresi quelli dell'ENEA, costituiscono, senza
alcun onere aggiuntivo di spesa a carico delle
amministrazioni interessate, unitamente alla dirigenza, in
separata sezione, un'area contrattuale autonoma, nel
rispetto della distinzione di ruolo e funzioni. Resta fermo
per l'area contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario
quanto previsto dall'art. 15 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed
integrazioni. Agli accordi che definiscono i comparti o le
aree contrattuali si applicano le procedure di cui all'art.
41, comma 6. Per le figure professionali che, in posizione
di elevata responsabilita', svolgono compiti di direzione o
che comportano iscrizione ad albi e per gli archeologi egli
storici dell'arte aventi il requisito di cui all'art. 1,
comma 3, della legge 7 luglio 1988, n. 254, nonche' per gli
archivisti di Stato, i bibliotecari e gli esperti di cui
all'art. 2, comma 1, della medesima legge che in posizione
di elevata responsabilita', svolgono compiti tecnico
scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline
distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto.
3. La contrattazione collettiva disciplina, in
coerenza con il settore privato, la durata dei contratti
collettivi nazionali e integrativi, la struttura
contrattuale e i rapporti tra diversi livelli. Le pubbliche
amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione
collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di
bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione
annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La
contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle
materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi
nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che
questi ultimi prevedono; essa puo' avere ambito
territoriale e riguardare piu' amministrazioni. Le
pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede
decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto
con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o
che comportino oneri non previsti negli strumenti di
programmazione annuale e pluriennale di ciascuna
amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non
possono essere applicate.
4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli
obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o
integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne
assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti.».

ART. 15.
(Modifica all'articolo 38 della legge
23 dicembre 1999, n. 488).
1. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il comma
3 e' sostituito dal seguente:
"3. I lavoratori dipendenti di cui al comma 1, qualora intendano
avvalersi della facolta' di accreditamento dei contributi di cui al
medesimo comma 1, presentano domanda entro il 30 settembre dell'anno
successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio
l'aspettativa, a pena di decadenza. La domanda si intende tacitamente
rinnovata ogni anno salvo espressa manifestazione di volonta' in
senso contrario".


Nota all'art. 15:
- Il testo dell'art. 38 della legge 23 dicembre
1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2000), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
«Art. 38 (Contributi pensionistici di lavoratori
dipendenti che ricoprono cariche elettive o funzioni
pubbliche e disposizioni in materia di sgravi
contributivi). - 1. I lavoratori dipendenti dei settori
pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale,
del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero
nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione
dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un
vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante,
sono tenuti a corrispondere l'equivalente dei contributi
pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione
vigente, per la quota a carico del lavoratore,
relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro
concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della
funzione pubblica. Il versamento delle relative somme, che
sono deducibili dal reddito complessivo risultando
ricomprese tra gli oneri di cui all'art. 10, comma 1,
lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, deve essere effettuato alla
amministrazione dell'organo elettivo o di quello di
appartenenza in virtu' della nomina, che provvedera' a
riversarle al fondo dell'ente previdenziale di
appartenenza.
2. Le somme di cui al comma 1 sono dovute con
riferimento ai contributi relativi ai ratei di pensione che
maturano a decorrere dal 1° gennaio 2000.
3. I lavoratori dipendenti di cui al comma 1,
qualora intendano avvalersi della facolta' di
accreditamento dei contributi di cui al medesimo comma 1,
presentano domanda entro il 30 settembre dell'anno
successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio
l'aspettativa a pena di decadenza. La domanda si intende
tacitamente rinnovata ogni anno salvo espressa
manifestazione di volonta' in senso contrario.
4. I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 3 del
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che non
hanno presentato la domanda di accredito della
contribuzione figurativa per i periodi anteriori al
31 dicembre 1998 secondo le modalita' previste dal comma 3
dell'art. 3 del medesimo decreto legislativo, e successive
modificazioni, possono esercitare tale facolta' entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il diritto agli
sgravi contributivi previsti dall'art. 59 del testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218, e successive modificazioni e integrazioni, e'
riconosciuto alle aziende che operano nei territori
individuati ai sensi dello stesso articolo, come
successivamente modificato e integrato, che impiegano
lavoratori anche non residenti per le attivita' dagli
stessi effettivamente svolte nei predetti territori.
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica
anche ai periodi contributivi antecedenti al 1° gennaio
2000 e alle situazioni pendenti alla stessa data; sono
fatte salve le maggiori contribuzioni gia' versate e le
situazioni oggetto di sentenze passate in giudicato.».

CAPO III MISURE TELEMATICHE

ART. 16.
(Registro informatico degli adempimenti amministrativi
per le imprese).
1. Presso il Ministero delle attivita' produttive, che si avvale a
questo scopo del sistema informativo delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, e' istituito il Registro
informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, di
seguito denominato "Registro", il quale contiene l'elenco completo
degli adempimenti amministrativi previsti dalle pubbliche
amministrazioni per l'avvio e l'esercizio delle attivita' di impresa,
nonche' i dati raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi
informatici di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112. Il Registro, che si articola su base regionale
con apposite sezioni del sito informatico, fornisce, ove possibile,
il supporto necessario a compilare in via elettronica la relativa
modulistica.
2. E' fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche, nonche' ai
concessionari di lavori e ai concessionari e gestori di servizi
pubblici, di trasmettere in via informatica al Ministero delle
attivita' produttive l'elenco degli adempimenti amministrativi
necessari per l'avvio e l'esercizio dell'attivita' di impresa.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, sono stabilite le modalita' di
coordinamento, di attuazione e di accesso al Registro, nonche' di
connessione informatica tra le diverse sezioni del sito.
4. Il Registro e' pubblicato su uno o piu' siti telematici,
individuati con decreto del Ministro delle attivita' produttive.
5. Del Registro possono avvalersi gli enti locali, qualora non
provvedano in proprio, per i servizi pubblici da loro gestiti.


Nota all'art. 16:
- Il testo dell'art. 24, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59) e' il seguente:
«Art. 24 (Principi organizzativi per l'esercizio
delle funzioni amministrative in materia di insediamenti
produttivi). - 1. Ogni comune esercita, singolarmente o in
forma associata, con altri enti locali, le funzioni di cui
all'art. 23, assicurando che un'unica struttura sia
responsabile dell'intero procedimento.
2. Presso la struttura e' istituito uno sportello
unico al fine di garantire a tutti gli interessati
l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio
informatico contenente i dati concernenti le domande di
autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli
adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie,
nonche' tutte le informazioni disponibili a livello
regionale, ivi comprese quelle concernenti le attivita'
promozionali, che dovranno essere fornite in modo
coordinato.
3.-5. Omissis.».

ART. 17.
(Banca dati per la legislazione in materia
di pubblico impiego).
1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica una banca dati contenente la
normativa generale e speciale in materia di rapporto di lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica cura l'aggiornamento periodico della banca dati di
cui al comma 1, tenendo conto delle innovazioni normative e della
contrattazione collettiva successivamente intervenuta, e assicurando
agli utenti la consultazione gratuita.

ART. 18.
(Consultazione in via telematica).
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri puo' pubblicare su
sito telematico le notizie relative ad iniziative normative del
Governo, nonche' i disegni di legge di particolare rilevanza,
assicurando forme di partecipazione del cittadino in conformita' con
le disposizioni vigenti in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento di dati personali. La Presidenza del
Consiglio dei ministri puo' inoltre pubblicare atti legislativi e
regolamentari in vigore nonche' i massimari elaborati da organi di
giurisdizione.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono
individuate le modalita' di partecipazione del cittadino alla
consultazione gratuita in via telematica.

ART. 19.
(Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi
al giudice amministrativo e contabile).
1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al
giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi
abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo
interno e sul sito istituzionale della rete INTERNET delle autorita'
emananti.
2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e
contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono
contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito
istituzionale della rete INTERNET, osservando le cautele previste
dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.

CAPO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 20.
(Norme transitorie).
1. Per la legge per la semplificazione e il riassetto normativo
dell'anno 2003 i termini di cui al comma 1 dell'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della
presente legge, sono rispettivamente fissati al novantesimo e al
centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente
legge.

ART. 21.
(Copertura finanziaria).
1. Dall'esercizio di ciascuna delle deleghe di cui al Capo I non
devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 16,
determinato nella misura massima di 516.457 euro a decorrere
dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 17,
determinato nella misura massima di 324.850 euro per l'anno 2003 ed
in 141.510 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 22.
(Modifiche alla legge 24 novembre 2000, n. 340).
1. L'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e'
sostituito dal seguente:
"ART. 35. (Controversie in materia di masi chiusi). 1. In tutte le
controversie in materia di masi chiusi concernenti la determinazione
dell'assuntore del maso chiuso e la determinazione del prezzo di
assunzione si osservano le disposizioni dettate dal capo I del titolo
IV del libro secondo del codice di procedura civile. Il tentativo di
conciliazione previsto dall'articolo 410 del codice di procedura
civile e' esperito dinanzi alla Ripartizione agricoltura della
provincia autonoma di Bolzano.
2. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa
all'ordinamento dei masi chiusi e' tenuto ad esperire il tentativo di
conciliazione ai sensi dell'articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n.
203, in cui la Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di
Bolzano si intende sostituita all'ispettorato provinciale
dell'agricoltura.
3. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai
procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolari relativi alle
controversie in materia di masi chiusi, sono esenti dall'imposta di
bollo, di registro, da ogni altra tassa e dal contributo unificato".
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 dell'articolo
35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, come sostituito dal comma 1
del presente articolo, valutato in 15.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Alla legge 24 novembre 2000, n. 340, nell'allegato A, il numero
43 e' sostituito dal seguente:
"43. Procedimenti relativi all'acquisto e alla locazione di nuove
macchine utensili o di produzione.
Legge 28 novembre 1965, n. 1329".
4. Alla legge 24 novembre 2000, n. 340, nell'allegato A, dopo il
numero 63, sono aggiunti i seguenti:
"63-bis. Procedimento di astensione anticipata dal lavoro delle
donne in stato di gravidanza.
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, articolo 17, commi 2 e 3.
63-ter. Procedimento di predisposizione ed approvazione dei
regolamenti interni degli istituti penitenziari e delle relative
modifiche.
Legge 26 luglio 1975, n. 354, articolo 16;
Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, articolo 10".


Note all'art. 22:
- Il capo I del titolo IV del libro secondo del
codice di procedura civile reca la disciplina «Delle
controversie individuali di lavoro».
- Il testo dell'art. 410 del codice di procedura
civile, come modificato dall'art. 36 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e' il seguente:
«Art. 410 (Tentativo obbligatorio di
conciliazione). - Chi intende proporre in giudizio una
domanda relativa ai rapporti previsti dall'art. 409 e non
ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione
previste dai contratti e accordi collettivi deve
promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla
quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di
conciliazione presso la commissione di conciliazione
individuata secondo i criteri di cui all'art. 413.
La comunicazione della richiesta di espletamento del
tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e
sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e
per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il
decorso di ogni termine di decadenza.
La commissione, ricevuta la richiesta tenta la
conciliazione della controversia, convocando le parti, per
una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal
ricevimento della richiesta.
Con provvedimento del direttore dell'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione e'
istituita in ogni provincia presso l'ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione, una commissione
provinciale di conciliazione composta dal direttore
dell'ufficio stesso, o da un suo delegato, in qualita' di
presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da
quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro
rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei
lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
Commissioni di conciliazione possono essere
istituite, con le stesse modalita' e con la medesima
composizione di cui al precedente comma, anche presso le
sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della
massima occupazione.
Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessita',
affidano il tentativo di conciliazione a proprie
sottocommissioni, presiedute dal direttore dell'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un
suo delegato che rispecchino la composizione prevista dal
precedente terzo comma.
In ogni caso per la validita' della riunione e'
necessaria la presenza del presidente e di almeno un
rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei
lavoratori.
Ove la riunione della commissione non sia possibile
per la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui
al precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale
del lavoro certifica l'impossibilita' di procedere al
tentativo di conciliazione.».
- Il testo dell'art. 46 della legge 3 maggio 1982,
n. 203 (Norme sui contratti agrari) e' il seguente:
«Art. 46 (Tentativo di conciliazione. Disposizioni
processuali). - Chi intende proporre in giudizio una
domanda relativa a una controversia in materia di contratti
agrari e' tenuto a darne preventivamente comunicazione,
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
all'altra parte e all'ispettorato provinciale
dell'agricoltura competente per territorio.
Il capo dell'ispettorato, entro venti giorni dalla
comunicazione di cui al comma precedente, convoca le parti
ed i rappresentanti delle associazioni professionali di
categoria da esse indicati per esperire il tentativo di
conciliazione della vertenza.
Se la conciliazione riesce, viene redatto processo
verbale sottoscritto da entrambe le parti, dai
rappresentanti delle associazioni di categoria e dal
funzionario dell'ispettorato.
Se la conciliazione non riesce, si forma egualmente
processo verbale, nel quale vengono precisate le posizioni
delle parti.
Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si
definisca entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui
al primo comma, ciascuna delle parti e' libera di adire
l'autorita' giudiziaria competente.
Quando l'affittuario viene convenuto in giudizio per
morosita', il giudice, alla prima udienza, prima di ogni
altro provvedimento, concede al convenuto stesso un
termine, non inferiore a trenta e non superiore a novanta
giorni, per il pagamento dei canoni scaduti, i quali, con
l'instaurazione del giudizio, vengono rivalutati, fin
dall'origine, in base alle variazioni della lira secondo
gli indici ISTAT e maggiorati degli interessi di legge. Il
pagamento entro il termine fissato dal giudice sana a tutti
gli effetti la morosita'.
Costituisce grave ed irreparabile danno, ai sensi
dell'art. 373 del codice di procedura civile, anche
l'esecuzione di sentenza che privi il concessionario di un
fondo rustico del principale mezzo di sostentamento suo e
della sua famiglia, o possa risultare fonte di serio
pericolo per l'integrita' economica dell'azienda o per
l'allevamento di animali.».
- L'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340
(Disposizioni per la delegificazione di norme e per la
semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di
semplificazione 1999), come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
«Allegato A
(Art. 1, commi 1 e 2)
ELENCO DEI PROCEDIMENTI
DA DELEGIFICARE E SEMPLIFICARE
1. Procedimenti per la concessione dell'indennita'
per infortunio o malattia da parte dell'INAIL o dell'INPS.
Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Legge 11 gennaio 1943, n. 138.
2. Procedimento per l'autorizzazione all'esercizio
provvisorio dei distributori di carburante autostradali.
Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure,
approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088;
Legge 7 dicembre 1984, n. 818.
3. Procedimento per l'approvazione tecnica dei
progetti delle dighe e per la vigilanza sulla loro
costruzione e sulle operazioni di controllo durante
l'esercizio.
Decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, art. 2.
4. Procedimento per l'emanazione di decreti, di
competenza del Ministero delle politiche agricole e
forestali, finalizzati ad apportare modifiche agli allegati
1B (concimi nazionali), 1C (ammendanti e correttivi), 2
(etichettatura) e 3 (tolleranze applicabili ai
fertilizzanti) della legge 19 ottobre 1984, n. 748.
Legge 19 ottobre 1984, n. 748, articoli 8 e 9;
Decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, art.
6;
Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 58.
5. Procedimento per il rilascio delle concessioni
per gli autoservizi di linea di competenza statale.
Legge 28 settembre 1939, n. 1822.
6. Procedimento di autorizzazione alla circolazione
di prova degli autoveicoli.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
articoli 98, 100, 101 e 102.
7. Procedimento per la domiciliazione delle tariffe
dovute per la registrazione delle revisioni effettuate
dalle imprese di autoriparazione.
Decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14,
art. 3.
8. Procedimento di chiusura annuale del «Fondo -
Scorta» della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco e
della Guardia di finanza.
Legge 2 dicembre 1969, n. 968, art. 1, secondo
comma.
9. Procedimento per la cancellazione d'ufficio dal
registro delle imprese di imprese, societa', consorzi ed
altri enti non piu' operativi.
Legge 16 dicembre 1977, n. 904;
Legge 7 maggio 1986, n. 150;
Codice civile, articoli 2191, 2312, 2456 e 2544;
Legge 29 dicembre 1993, n. 580.
10. Procedimento per il recupero dei diritti di
segreteria non versati al registro delle imprese.
Testo unico delle disposizioni di legge relative
alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato,
approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;
Legge 29 dicembre 1993, n. 580, art. 18.
11. Procedimento per l'iscrizione delle informazioni
sulle procedure concorsuali presso l'ufficio del registro
delle imprese.
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Legge 29 dicembre 1993, n. 580.
12. Procedimento per l'autorizzazione alla
installazione degli impianti di riscaldamento ad acqua
calda e degli impianti di produzione di acqua calda per
servizi igienici in edifici adibiti ad uso civile.
Decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, art.
2;
Legge 5 marzo 1990, n. 46;
Legge 9 gennaio 1991, n. 10;
13. Procedimento per la formazione dei piani
attuativi.
Legge 17 agosto 1942, n. 1150;
Legge 18 aprile 1962, n. 167;
Legge 6 agosto 1967, n. 765;
Legge 22 ottobre 1971, n. 865;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 5 agosto 1978, n. 457;
Legge 28 febbraio 1985, n. 47;
Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
14. Procedimento per il collaudo per opere di
cemento armato e/o strutture metalliche.
Legge 5 novembre 1971, n. 1086.
15. Tutela dall'inquinamento acustico. Rumore
nell'ambiente esterno e determinazione dei valori limite
delle sorgenti sonore. Tecnico competente acustica
ambientale.
Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
Codice penale, art. 659;
Codice civile, art. 844;
Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303;
Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
16. Autorizzazione alla custodia, all'utilizzo e al
trasporto di gas tossici.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, art.
58;
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 641.
17. Procedimenti concernenti la produzione e
commercializzazione di prodotti alimentari.
Legge 30 aprile 1962, n. 283;
Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123;
Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.
18. Procedimenti concernenti le modifiche alla
disciplina metrologica delle cisterne a scomparti tarati
montate su autoveicoli per il trasporto e la misura di
prodotti liquidi a pressione atmosferica.
Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure,
approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088;
Legge 31 gennaio 1967, n. 33.
19. Procedimento di iscrizione a ruolo del notaio.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 18 e
seguenti;
Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre
1914, n. 1326, articoli 32 e seguenti.
20. Procedimento di iscrizione del notaio
trasferito.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 25;
Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre
1914, n. 1326, articoli 41 e seguenti.
21. Procedimento per il rilascio del permesso di
assenza del notaio.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 26;
Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre
1914, n. 1326, articoli 51 e seguenti.
22. Procedimento per la nomina del coadiutore del
notaio.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 45;
Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre
1914, n. 1326, articoli 65 e seguenti.
23. Redazione di atti pubblici in lingua straniera e
revisione della disciplina di nullita'.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 54 e 55;
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 58, comma primo,
n. 4.
24. Redazione di atti pubblici con intervento di
sordi, muti e sordomuti e revisione della disciplina di
nullita'.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 56 e 57;
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 58, comma primo,
n. 40.
25. Procedimento per la conservazione e la
pubblicita' dei testamenti.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 66, ultimo
comma;
Legge 25 maggio 1981, n. 307, articoli 3 e seguenti;
Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre
1984, n. 956;
Decreto del Ministro di grazia e giustizia 25
ottobre 1993, n. 586;
Codice civile, art. 622.
26. Comunicazioni di atti di trasferimento di
terreni.
Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18;
Legge 12 agosto 1993, n. 310, art. 7.
27. Semplificazione per i privati delle modalita' di
conservazione dei documenti su microfilm.
Regolamento emanato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 6 dicembre 1996, n. 694.
28. Procedimento per la denuncia di apparecchi a
pressione e serbatoi G.P.L. e procedure di prevenzione
incendi relative ai depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di
capacita' non eccedente 5 metri cubi.
Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927,
n. 1132;
Legge 13 luglio 1966, n. 615, capo II;
Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359;
Legge 26 luglio 1965, n. 966;
Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
1998, n. 37.
29. Procedimenti per il collaudo, la denuncia di
installazione e le verifiche periodiche relativi a gru ed
altri apparecchi di sollevamento (argani, paranchi); funi e
catene: piani inclinati; idroestrattori a forza centrifuga;
scale aeree, ponti sospesi con argano o sviluppabili su
carro, ponti sospesi motorizzati.
Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547;
Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio
1956, n. 164;
Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
30. Procedimento di denuncia all'ispettorato del
lavoro relativamente all'esercizio di nuova attivita'
produttiva.
Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303, art. 48.
31. Procedimento per il controllo della qualita' dei
prodotti ortofrutticoli ai fini dell'esportazione.
Legge 25 marzo 1997, n. 68, art. 2, comma 2, lettera
h).
32. Procedimento di autorizzazione per l'attivita'
di noleggio di autoveicoli senza conducente e per
l'esercizio dell'attivita' di rimessa di autoveicoli o
vetture e adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, art.
86;
Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18
giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, art.
196.
33. Procedimento in materia di inquadramento e
definizione del trattamento economico del personale del
comparto scuola.
Legge 11 luglio 1980, n. 312, art. 172;
Testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, articoli 438, 439, 440, 486, 490, 560 e 570.
34. Procedimento per l'acquisto di immobili, anche
vincolati a norma della legge 1° giugno 1939, n. 1089,
destinati a sede di organi dell'Amministrazione centrale e
periferica dello Stato. Regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440;
Legge 1° giugno 1939, n. 1089;
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1955, n. 1544;
Legge 5 agosto 1978, n. 468;
Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
35. Procedimento relativo alla permuta di immobili
demaniali adibiti ad uso di pubblici uffici.
Regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000,
convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.
36. Concessione e locazione di immobili di
proprieta' dello Stato.
Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3
e 6;
Legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, comma 1,
lettere f) e g).
37. Passaggio dei beni dello Stato dal demanio al
patrimonio pubblico.
Codice della navigazione, art. 35.
38. Procedimento per le alienazioni dei beni
immobili dello Stato.
Legge 24 dicembre 1908, n. 783;
Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio
1955, n. 72;
Legge 14 gennaio 1994, n. 20.
39. Procedimento per la riliquidazione della
pensione definitiva.
Decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59,
art. 3, comma 2.
40. Procedimento relativo al collocamento in
aspettativa per infermita' del personale militare.
Legge 10 aprile 1954, n. 113;
Legge 31 luglio 1954, n. 599;
Legge 17 aprile 1957, n. 260;
Legge 3 agosto 1961, n. 833;
Legge 10 febbraio 1989, n. 53.
41. Procedimento per l'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' di barbiere, parrucchiere per uomo-donna,
estetista.
Legge 14 febbraio 1963, n. 161;
Legge 4 gennaio 1990, n. 1.
42. Procedimento per l'iscrizione all'albo degli
spedizionieri.
Legge 14 novembre 1941, n. 1442.
43. Procedimenti relativi all'acquisto e alla
locazione di nuove macchine utensili o di produzione.
Legge 28 novembre 1965, n. 1329.
44. Procedimento per l'archiviazione del verbale
errato di contestazione di violazione del codice della
strada.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art.
204.
45. Procedimento di revisione annuale dei diritti
aeroportuali.
Legge 5 maggio 1976, n. 324, art. 9;
Legge 15 febbraio 1985, n. 25.
46. Denuncia di inizio attivita'.
Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla
legge 6 agosto 1967, n. 765;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Legge 8 luglio 1986, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
47. Autorizzazione edilizia.
Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla
legge 6 agosto 1967, n. 765;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Legge 8 luglio 1986, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
48. Interventi non soggetti a concessione od
autorizzazione edilizie.
Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla
legge 6 agosto 1967, n. 765;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Legge 8 luglio 1986, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
49. Catasto edilizio.
Regolamento per la conservazione del nuovo catasto
dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938,
n. 2153;
Regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939,
n. 1249;
Decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514;
Decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;
Legge 30 dicembre 1989, n. 427;
Decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
Decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
50. Autorizzazioni e concessioni relative alla sede
stradale e pertinenze. Accessi e diramazioni.
Attraversamenti ed uso della sede stradale.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
51. Procedimento per l'installazione, la
trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione di impianti
tecnologici.
Legge 5 marzo 1990, n. 46.
52. Procedimento per la progettazione, la messa in
opera e l'esercizio di edifici e di impianti al fine del
contenimento del consumo energetico.
Legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Legge 5 marzo 1990, n. 46.
53. Procedimento per l'autorizzazione e la licenza
di panificazione.
Legge 31 luglio 1956, n. 1002;
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 22
54. Procedimento relativo alle denunce delle
presenze nelle strutture ricettive di cui all'art. 6 della
legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei ricoveri in case ed
istituti di cura.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Legge 30 settembre 1993, n. 388;
Decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480;
Decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203
Legge 30 maggio 1995, n. 203.
55. Procedimento di concessione di medaglie d'onore
per la lunga navigazione.
Decreto luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 127;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo
1954, n. 586;
Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre
1957, n. 1110.
56. Procedimento per lo svolgimento di tombole e
pesche di beneficenza in occasione di feste o sagre a
carattere locale.
Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939,
n. 973;
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
57. Procedimento di vidimazione di registri, libri
sociali e scritture contabili, abolizione dell'obbligo di
vidimazione o estensione della facolta' di vidimazione agli
uffici del giudice di pace e ai comuni.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600;
Codice civile, articoli 2215, 2218 e 2421.
58. Procedimento per l'attribuzione del codice
fiscale con estensione della facolta' di richiesta
telematica e di ricezione del codice fiscale e di duplicato
dello stesso a liberi professionisti (consulenti fiscali,
commercialisti, notai, avvocati).
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605;
Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre
1976, n. 784, art. 1.
59. Procedimento di rilascio di porto d'armi a
cittadini degli Stati dell'Unione europea.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, art.
42.
60. Comunicazione di trasferimento di possesso di
fabbricati.
Decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, art. 12.
61. Procedimento per la determinazione dei compensi
spettanti ai presidenti e ai componenti delle camere di
commercio.
Legge 29 dicembre 1993, n. 580, art. 11, comma 1,
lettera e);
Legge 10 agosto 1988, n. 340, art. 3, comma 6.
62. Procedure concernenti i fili a sbalzo o palorci,
telefori e piccoli impianti montani ad esclusivo uso della
economia montana: pareri.
Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno
1955, n. 771, articoli 43 e 44.
63. Procedimenti per il riconoscimento della
dipendenza delle infermita' da causa di servizio, per la
concessione della pensione privilegiata ordinaria e
dell'equo indennizzo. Funzionamento e composizione del
Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.
Testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092;
Legge 23 agosto 1988, n. 400;
Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
63-bis. Procedimento di astensione anticipato dal
lavoro delle donne in stato di gravidanza.
Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternita' e delle
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, art. 17, commi 2 e 3.
63-ter. Procedimento di predisposizione ed
approvazione dei regolamenti interni degli Istituti
penitenziari e delle relative modifiche.
Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 16;
Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, art.
10.».

ART. 23.
(Abrogazioni).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la legge 10 marzo 1969, n. 116, e' abrogata.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono abrogati i commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies
dell'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165. Gli atti privi
della dichiarazione ivi prevista sono sanati con efficacia
retroattiva fermo il diritto maturato da terzi in base ad atto
trascritto anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge e' abrogato l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Le
procedure avviate ai sensi del citato articolo 7 per le quali, alla
data di entrata in vigore della presente legge, sia intervenuta la
richiesta di parere al Consiglio di Stato, possono essere completate
con l'emanazione dei previsti testi unici entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, alla legge 24 novembre 2000, n. 340, all'articolo 1, comma 4,
sono abrogate le lettere g), h) ed i). A decorrere dalla medesima
data, riacquistano efficacia le previsioni di cui ai numeri 94, 97 e
98 dell'allegato 1 alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nel testo vigente
prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 340 del
2000.
5. All'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, sono soppresse le previsioni di cui ai numeri 10, 12,
25, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 41, 58, 68, 74, 98-bis, 99, 106, 112-ter,
112-quater e 112-octies.
6. All'allegato 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive
modificazioni, sono soppresse le previsioni di cui ai numeri 17, 22,
38, 39 e 44.
7. All'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono
soppresse le previsioni di cui ai numeri 2, 4, 7, 13, 25, 31, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 40, 41, 56, 57, 59 e 60.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 776):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro senza portafoglio per la
funzione pubblica (Frattini) il 25 ottobre 2001.
Assegnato alla 1ª commissione (Affari
costituzionali), in sede referente, il 16 novembre 2001 con
pareri delle commissioni 2ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª, 12ª,
13ª, Giunta per gli affari delle Comunita' europee e
Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente,
il 16, 22, 23 gennaio 2002; 5, 21, 26, 27 febbraio 2002.
Esaminato in aula il 19, 20 e 21 marzo 2002 e
approvato il 27 marzo 2002.
Camera dei deputati (atto n. 2579):
Assegnato alla I commissione (Affari
costituzionali), in sede referente, il 3 aprile 2002 con
pareri delle commissioni II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX,
X, XI, XII, XIII, XIV, e commissione parlamentare per
lequestioni regionali.
Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il
28 e 29 maggio 2002; 4, 5, 11, 12, 13, 18, 19, 20 e
25 giugno 2002; 2, 3, 9, 10 e 23 luglio 2002; 25 settembre
2002; 23, 29, 30 ottobre 2002; 21 novembre 2002.
Esaminato in aula il 25 e il 28 novembre 2002 ed
approvato con modificazioni il 3 dicembre 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 776-B):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari
costituzionali), in sede referente, il 6 dicembre 2002, con
pareri delle commissioni 2ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª,
Giunta per gli affari delle Comunita' europee e Commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente,
il 14, 22, 28 gennaio 2003, e il 4 febbraio 2003.
Esaminato in aula l'11, 12 e 13 marzo 2003, ed
approvato il 19 marzo 2003.
Rinviato alle camere dal Presidente della Repubblica
il 10 aprile 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 776-B-bis):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari
costituzionali), in sede referente, il 15 aprile 2003 con
pareri delle commissioni 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª,
12ª, 13ª, Giunta per gli affari delle Comunita' europee e
Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente,
il 16 aprile 2003; 6 ed 8 maggio 2003.
Relazione scritta presentata il 16 maggio 2003 (atto
n. 776-B-bis/A relatore sen. Pastore).
Esaminato in aula il 29 maggio 2003; 10 giugno 2003,
e approvato con modificazione il 25 giugno 2003.
Camera dei deputati (atto n. 2579-B):
Assegnato alla I commissione (Affari
costituzionali), in sede referente, il 30 giugno 2003 con
pareri delle commissioni II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX,
X, XI, XII, XIII, XIV, e commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il
2, 8, 9 e 17 luglio 2003.
Esaminato in aula il 21 luglio 2003 ed approvato il
23 luglio 2003.


Note all'art. 23:
- La legge 10 marzo 1969, n. 116, abrogata dalla
presente legge, recava: «Istituzione di un controllo
qualitativo sulle esportazioni dei formaggi «pecorino
romano» e «pecorino siciliano» verso gli Stati Uniti
d'America e il Canada».
- Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 27 aprile
1990, n. 90 (Disposizioni in materia di determinazione del
reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi
dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso
tributario, nonche' altre disposizioni urgenti),
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990,
n. 165, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
«Art. 3. - 1 (aggiunge le lettere d-bis) e d-ter) al
secondo comma dell'art. 6 e modifica il quarto comma dello
stesso art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633).
2. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la base
imponibile delle assegnazioni in favore dei propri soci di
alloggi, adibiti ad abitazione principale, costruiti su
aree in proprieta', di cui all'art. 13, legge 2 luglio
1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni, da
parte di cooperative e loro consorzi fruenti o meno del
contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali,
e' costituita dal 70 per cento del costo degli alloggi
medesimi se non superiore a quello stabilito dal Comitato
per l'edilizia residenziale. Per la parte eccedente il
costo stabilito dal Comitato per l'edilizia residenziale
non opera la riduzione della base imponibile.
3. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la base
imponibile delle assegnazioni in favore dei propri soci di
alloggi, costruiti su aree in diritto di superficie, di cui
all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive
modificazioni e integrazioni, fruenti o meno del contributo
dello Stato e degli enti pubblici territoriali, e'
costituita dal 50 per cento del costo degli alloggi
medesimi se non superiore a quello stabilito dal Comitato
per l'edilizia residenziale. Per la parte eccedente non
opera la riduzione della base imponibile.
4. La base imponibile, determinata ai sensi dei
commi 2 e 3, e' ridotta delle somme versate dai soci alle
cooperative sino alla data del 31 dicembre 1989.
5. L'imposta sul valore aggiunto afferente gli
acquisti di beni e servizi effettuati da cooperative a
proprieta' indivisa per le prestazioni rese ai soci
assegnatari per l'uso dell'immobile e' detraibile ai sensi
dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, a decorrere dal 1° gennaio 1990.
6. La disposizione di cui all'art. 10, n. 14), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, deve intendersi nel senso che l'esenzione dall'IVA si
applica anche se il trasporto e' effettuato dal vettore in
dipendenza di contratti stipulati con soggetti diversi dal
viaggiatore.
7. Non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto
le cessioni di pubblicazioni estere effettuate nei
confronti delle biblioteche universitarie, nonche' le
importazioni dei detti beni effettuate dagli stessi
organismi.
8. Le agevolazioni agli effetti dell'imposta sul
valore aggiunto previste dall'art. 13, comma 1, della legge
10 febbraio 1989, n. 48 e successive modificazioni,
continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1992.
9. La disposizione prevista dall'art. 74, primo
comma, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato
dall'art. 34 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989,
n. 154, per le cessioni di supporti integrativi di giornali
quotidiani e di periodici, si applica anche alle operazioni
effettuate anteriormente al 1° gennaio 1990. Non si da'
luogo a rimborsi, ne' e' consentita la variazione di cui
all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
10. Ai fini di quanto disposto dall'art. 74, primo
comma, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la diminuzione a titolo
di forfettizzazione della resa deve intendersi applicabile
anche sui corrispettivi relativi alle copie consegnate o
spedite in abbonamento e si considerano supporti
integrativi i nastri, i dischi, le videocassette ed altri
supporti sonori o videomagnetici ceduti, per un prezzo
indistinto ed in unica confezione, unitamente a giornali
quotidiani, libri e periodici, a condizione che il costo
del supporto non sia superiore ai tre quarti del predetto
prezzo di vendita al pubblico.
11. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto
prevista dall'art. 8. primo comma, numeri 2), 4) e 5), del
decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891,
relativa alle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria, deve intendersi applicabile anche se le opere
sono realizzate al di fuori dell'ambito urbano; la medesima
aliquota deve intendersi applicabile agli interventi di
recupero di cui al n. 6) dell'art. 8 del predetto
decreto-legge n. 693 del 1980, effettuati sulle stesse
opere. Non si fa luogo a rimborso delle imposte pagate.
12. (sostituisce il quarto comma dell'art. 58,
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633).
13. Tra i servizi prestati nei porti, aeroporti,
autoporti e negli scali ferroviari di confine riflettenti
direttamente il funzionamento e la manutenzione degli
impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto,
di cui all'art. 9, n. 6), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono compresi
anche quelli di rifacimento, completamento, ampliamento,
ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli
impianti gia' esistenti, pur se tali opere vengono
dislocate, all'interno dei predetti luoghi. in sede diversa
dalla precedente; si intendono compresi altresi', purche'
resi nell'ambito dei luoghi come sopra qualificati, i
servizi relativi al movimento di persone e di assistenza ai
mezzi di trasporto e quelli di cui al n. 5) dello stesso
articolo prescindendo dalla definitiva destinazione
doganale dei beni.
13-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, gli
oggetti d'arte, da arredo o di carattere ornamentale
fabbricati esclusivamente con prodotti lapidei sono
soggetti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
all'aliquota ordinaria. Non si da' luogo a rimborsi qualora
sia stata applicata, nel passato, l'aliquota sopra citata.
13-ter. (abrogato).
13-quater. (abrogato).
13-quinquies. (abrogato).».
- L'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50
(Delegificazione e testi unici di norme concernenti
procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione
1998), abrogato dalla presente legge, recava la disciplina
dei testi unici.
- Il testo dell'art. 1 della legge 24 novembre 2000,
n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per
la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge
di semplificazione 1999), come modificata dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
«Art. 1 (Delegificazione di norme e regolamenti di
semplificazione). - 1. La presente legge dispone, ai sensi
dell'art. 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la
delegificazione e la semplificazione dei procedimenti
amministrativi e degli adempimenti elencati nell'allegato A
ovvero la soppressione di quelli elencati nell'allegato B,
entrambi annessi alla presente legge.
2. Alla delegificazione e alla semplificazione dei
procedimenti di cui all'allegato A annesso alla presente
legge si provvede con regolamenti emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
nel rispetto dei principi, criteri e procedure di cui
all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni.
3. Le disposizioni di cui all'allegato B annesso
alla presente legge sono abrogate dalla data di entrata in
vigore della medesima, limitatamente alla parte che
disciplina gli adempimenti ed i procedimenti ivi indicati.
Conseguentemente, dalla stessa data, gli stessi
procedimenti e adempimenti amministrativi sono soppressi.
4. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (sostituisce il comma 2, dell'art. 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59);
b) all'art. 20, comma 7, dopo le parole: "Le
regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dai commi da 1 a 6" sono inserite le seguenti:
"e dalle leggi annuali di semplificazione";
c) all'art. 20-bis, comma 1, lettera a), dopo la
parola: "eliminare" sono inserite le seguenti: "o
modificare";
d) all'art. 21, comma 13, il secondo periodo e'
soppresso;
e) nell'allegato 1 sono soppresse le previsioni di
cui ai numeri: 3, 4, 5, 9, 20, 27, 37, 45, 49, 51, 52, 53,
55, 61, 71, 75, 81, 88, 93, 100, 101, 102, 103, 104, 107,
110 e 112-decies;
f) al n. 18 dell'allegato 1, dopo le parole:
"Procedimento di espropriazione per causa di pubblica
utilita'" sono aggiunte le seguenti: "e altre procedure
connesse";
g) (abrogato);
h) (abrogato);
i) (abrogato);
l) (aggiunge il n. 98-bis) all'allegato 1 della
legge 15 marzo 1997, n. 59);
m) al n. 105 dell'allegato 1, dopo le parole:
"Procedimenti per il rilascio delle concessioni edilizie",
sono aggiunte le seguenti: "e di altri atti di assenso
concernenti attivita' edilizie".
5. All'art. 39, comma 22, primo periodo, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, le
parole: ", per non piu' di un triennio," sono soppresse.
6. Alla legge 8 marzo 1999, n. 50, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 3, comma 1, al primo periodo sono
soppresse le parole: "non immediatamente" e al terzo
periodo, le parole: "possono essere collocati fuori ruolo o
in aspettativa retribuita" sono sostituite dalle seguenti:
"sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in
aspettativa retribuita, anche in deroga alle norme e ai
criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi
inclusi quelli del personale di cui all'art. 2, comma 4,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29";
b) il comma 3 dell'art. 3 e' abrogato;
c) all'art. 7, comma 1, lettera a), sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "e nelle norme che dispongono
la delegificazione della materia ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400";
d) (aggiunge la lettera f-bis al comma 1 dell'art.
7, legge 8 marzo 1999, n. 50);
e) (sostituisce l'alinea del comma 2 dell'art. 7,
legge 8 marzo 1999, n. 50);
f) all'art. 7, comma 2, la lettera g) e' abrogata;
g) l'art. 8 e' abrogato;
h) all'art. 9, comma 1, le parole: "e di riordino"
sono soppresse;
i) all'allegato 1 sono soppresse le previsioni di
delegificazione e semplificazione dei procedimenti
amministrativi di cui ai seguenti numeri: 5), 12), 13),
14), 15), 23), 26), 31), 32), 47), 50), 51), 52), 54);
l) (sostituisce il n. 30) dell'allegato 1 alla
legge 8 marzo 1999, n. 50);
m) al n. 43) dell'allegato 1 le parole: "in nome
e" sono soppresse;
n) all'allegato 2 e' soppresso il n. 5);
o) (aggiunge i numeri 7-bis, 7-ter e 7-quater
all'allegato 3 alla legge 8 marzo 1999, n. 50).
7. All'art. 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, come sostituito dall'art. 2, comma 4, della legge
16 giugno 1998, n. 191, alla fine del quarto periodo sono
soppresse le parole: "tra soggetti privati e pubbliche
amministrazioni".
8. Entro il 31 marzo 2001, il Governo e' delegato,
sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari
e della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad emanare un testo
unico per il riordino delle norme, diverse da quelle del
codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa, che regolano i rapporti di lavoro
dei dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo quanto disposto
dall'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, apportando le
modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle
diverse disposizioni e indicando, in particolare:
a) le disposizioni abrogate a seguito della
sottoscrizione dei contratti collettivi del quadriennio
1994-1997, ai sensi dell'art. 72 del citato decreto
legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni;
b) le norme generali e speciali del pubblico
impiego che hanno cessato di produrre effetti, ai sensi
dell'art. 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993,
e successive modificazioni, dal momento della
sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del
secondo contratto collettivo previsto dal medesimo
decreto.».

faccina hail
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nessun documento allegato.

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