Sei nella pagina: terza pagina / archivio-norme / - dir.90'388 - concorrenza mercato servizi tlc

archivio-norme

Normativa consumeristica
-bozza COSTITUZIONE EUR.
-Professioni: legge della Toscana 2004
-Garante Privacy su prevenzione frodi su creditcards
- volontariato - L. 266'1991
- affiliazione commerc. o franchising - L. 129'2004
- Consumatore - Reg.Lazio - L. 44'1992
- Consumatore - Reg. Umbria - L. 34'1987
- Consumatore - Reg. Toscana - L. 1'2000
- Consumatore - reg. Piemonte L. 23'1994
- Consumatore - Reg. Liguria - L. 30'1994
- Concorrenza - regole del Trattato UE
- norme che riconoscono le Ass.dei Consumatori
- consumatori - Veneto - L.reg. 3/1985
- Consumatore - Prov. Bz - L. 15/1992
- concorrenza - artt. 81 e 82 (Regol.Cons.CE 1/2003)
- Consiglio d'Europa: nata l'EUREGIO ADRIATICA
DEI DIRITTI DEI CITTADINI UTENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
-Dir.2001'86 coinvolgimento dei lavoratori nella S.E.
- D.lgs. 42'2004 - codice BENI ARTISTICI
- D.lgs. 109'1992 - etichettatura prodotti alimentari
-Quadro di valutazione del mercato interno:
-Autorita Privacy -2004 -codice deont.Sistemi Inform.Credito
-VENDITE A DOMICILIO (L.173/2005 ex Dlgs. 114/1998)
- Attuazione 2005 delle Direttive comunitarie
- D.lgs.24'2002 (Dir. 1999'44) garanzie di consumo
- Aut.ENERGIA - delib.2005 -convenzione GUARDIA DI FINANZA
- delega per l'introduzione della IMPRESA SOCIALE
- dir.90'388 - concorrenza mercato servizi tlc
- Dir.88/301/CE 16.05.1988 - concorrenza terminali tlc
- dir.(prop.)ravvicinamento norme su beni da costruzione
- manifestazioni a premio - DPR 430'2001
- DPR 204'2003 pubblicita' ingannevole e comparativa
- L.249'1997 - istituzione Autorita' Garanzie Comunicazioni
- L.47'1985 - controllo delle attivita' urbanistico-edilizie
- C.d.S. sez.IV giur. sent.308'2004 - edilizia - DIA
- L.112'2004 - assetto radiotelevisivo -conflitto d'interess
- L.215'2004 su conflitti di interessi - abuso posizione dom
- L.229'2003 - qualita' di regolazione (L:Semplificaz.2001)
- L.223'1990 sistema radiotelevisivo
- Autorita' Appalti -delibera 23.12.2006-

- dir.90'388 - concorrenza mercato servizi tlc

http://www.urpcomunicazioni.it/normativa/teleco/tel_90388_1ce.htm

Direttiva COMM. n. 90/388/CEE del 28 giugno 1990 - Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni (Pubblicata in G.U.C.E. serie speciale n. 75 del 24 settembre 1990)

La Commissione delle Comunità Europee,

1.         considerando che il rafforzamento delle telecomunicazioni comunitarie costituisce una delle condizioni fondamentali di sviluppo armonioso delle attività economiche e di un mercato competitivo nella Comunità sia dal punto di vista dei prestatori di servizi sia da quello degli utenti; che la Commissione ha conseguentemente definito nel Libro verde sullo sviluppo del mercato comune per i servizi e le apparecchiatura di telecomunicazioni e nella comunicazione sull'attuazione del Libro verde entro il 1992 un programma d'azione per la progressiva apertura alla concorrenza del mercato delle telecomunicazioni; che tale programma d'azione non riguarda la radiotelefonia mobile, il radioavviso, né i servizi di comunicazione di massa quali la radiodiffusione o la televisione; che il Consiglio delle Comunità europee ha apportato con la risoluzione del 30 giugno 1988 il suo sostegno agli obiettivi di detto programma, in particolare alla progressiva creazione di un mercato comunitario aperto dei servizi di telecomunicazioni; che nel corso degli ultimi decenni il settore delle telecomunicazioni ha registrato un'evoluzione tecnologica considerevole; che tale evoluzione permette l'offerta di una gamma sempre più variata di servizi ed in particolare di trasmissione di dati; che essa rende inoltre tecnicamente ed economicamente possibile un sistema in cui diversi operatori possano operare in concorrenza;

2.         considerando che in tutti gli Stati membri l'installazione e la gestione della rete di telecomunicazioni sono generalmente conferite, mediante la concessione di diritti esclusivi o speciali, ad uno o più organismi di telecomunicazioni; che questi diritti sono caratterizzati dal potere discrezionale che lo Stato esercita a livelli diversi per quanto concerne l'accesso al mercato del servizi di telecomunicazioni,

3.         considerando che gli organismi incaricati dell'installazione e della gestione della rete di telecomunicazioni sono imprese al sensi dell'articolo 90, paragrafo 1 del trattato in quanto esercitano in modo organizzato un'attività economica, cioè la fornitura di servizi di telecomunicazioni; che si tratta di imprese pubbliche o di imprese alle quali gli Stati membri accollano diritti esclusivi o speciali;

4.         considerando che, pur garantendo la funzione di servizio pubblico, numerosi Stati membri hanno già riorganizzato il sistema dei diritti esclusivi o speciali fino a quel momento in vigore nel campo delle telecomunicazioni; che, in tutti i casi il regime dei diritti esclusivi e speciali è mantenuto per l'installazione e la gestione della rete; che la stessa situazione si verifica in alcuni Stati membri per tutti i servizi di telecomunicazioni, mentre in altri tali diritti riguardano unicamente determinati servizi; che, inoltre, tutti (ali Stati membri hanno essi stessi adottato o hanno consentito agli organismi di telecomunicazioni di adottare misure amministrative e regolamentari che rendono la libera prestazione dei servizi di comunicazioni;

5.         considerando che la concessione di diritti esclusivi o speciali ad una o più imprese per la gestione della rete, nel quadro dell'esercizio del potere discrezionale dello Stato membro interessato limita la prestazione, da parte di altre imprese, dei servizi in questione provenienti da altri Stati membri o verso questi diretti,

6.         considerando che, in pratica, le restrizioni, ai sensi dell'articolo 59 del trattato, alla fornitura di servizi di telecomunicazioni verso altri Stati membri o da questi provenienti consistono segnatamente nel vietare connessioni su circuiti affittati, tramite dispositivi concentratori, moltiplicatori ed altre installazioni, alla rete telefonica commutata, nell'imporre per tali connessioni oneri d'accesso sproporzionati rispetto al servizio prestato, nel vietare l'instradamento di segnali provenienti da terzi o a questi diretti attraverso circuiti affittati o nell'applicare una tariffa proporzionata all'uso senza giustificazione economica o nel rifiutare l'accesso alla rete di taluni prestatori di servizi; che tali restrizioni d'uso e tariffe eccessive rispetto al costo, hanno l'effetto di ostacolare la prestazione, proveniente da altri Stati membri o ad essi diretta, di servizi di telecomunicazioni quali:

o        i servizi aventi ad oggetto il miglioramento delle funzioni di telecomunicazione, ad esempio la convenzione di protocollo, di codice, di formato o di flusso;

o        i servizi basati sull'informazione aventi ad oggetto l'accesso a base di dati;

o        i servizi informatici a distanza,

o        i servizi di registrazione e di ritrasmissione di messaggi, ad esempio la posta elettronica;

o        i servizi di transazione, ad esempio transazioni finanziarie, trasferimento elettronico di dati per uso commerciale, teleacquisto e teleprenotazione;

o        i servizi di teleazione, ad esempio telelettura e telecontrollo;

7.         considerando che l'articolo 66 del trattato in combinato disposto con gli articoli 55 e 56, autorizza eccezioni alla libera prestazione dei servizi per motivi non economici; che le restrizioni ammesse sono quelle, da un lato, all'esercizio, sia pure a titolo occasionale, dei pubblici poteri e, d'altro lato, a motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica e sanità pubblica; che, trattandosi di eccezioni, devono essere interpretate in maniera restrittiva; che nessun servizio di telecomunicazioni costituisce una partecipazione all'esercizio dei pubblici poteri che comporti la facoltà di avvalersi di poteri eccessivi rispetto al diritto comune, privilegi di potestà pubblica e di un potere di coercizione sul cittadini; che l'offerta di servizi di telecomunicazioni non può per sua stessa natura minacciare l'ordine pubblico, né può nuocere alla salute pubblica;

8.         considerando che la giurisprudenza della Corte di giustizia ammette, inoltre, restrizioni alla libertà di prestazione di servizi, quando esse soddisfano esigenze fondamentali dovute all'interesse generale e vengono applicate in modo non discriminatorio e proporzionato all'obiettivo perseguito; che la tutela dei consumatori non rende necessarie restrizioni alla libera prestazione di servizi in materia di telecomunicazioni, dato che questo obiettivo può essere conseguito anche in regime di libera concorrenza; che in materia non può invocare neppure la tutela della proprietà intellettuale, che le sole esigenze fondamentali in deroga all'articolo 59 che possono giustificare restrizioni all'uso della rete pubblica sono l'integrità di quest'ultima, la sicurezza del suo funzionamento, e nei casi giustificati, l'interoperabilità e la protezione del dati; che le restrizioni imposte devono tuttavia essere proporzionate agli obiettivi perseguiti da dette esigenze legittime; che gli Stati membri dovranno rendere pubbliche e notificare dette restrizioni alla Commissione per permetterle di valutarne la proporzionalità;

9.         considerando che in questo contesto la sicurezza di funzionamento della rete ha lo scopo di assicurare la disponibilità della rete pubblica in caso di urgenza; che l'integrità tecnica della rete pubblica ha lo scopo di assicurarne il funzionamento normale e l'interconnessione delle reti pubbliche nella Comunità basata su specifiche tecniche comuni; che la nozione di interoperabilità dei servizi riguarda il rispetto di dette specifiche tecniche minime predisposte per ampliare la prestazione di servizi e la scelta dell'utente; che la protezione dei dati mira a garantire la riservatezza della comunicazione e la protezione dei dati personali ;

10.      considerando che, oltre alle esigenze fondamentali che possono figurare come condizioni nelle procedure di autorizzazione o di dichiarazione, gli Stati membri possono includere, per quanto riguarda il servizio di trasmissione di dati a commutazione, condizioni riguardanti obblighi di servizio pubblico che rappresentino regolamentazioni commerciali oggettive, non discriminatorie e trasparenti relative alle condizioni di permanenza, di disponibilità e di qualità del servizio,

11.      considerando infine che, qualora uno Stato membro abbia incaricato un organismo di telecomunicazioni di fornire servizi di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto o di circuito per il grande pubblico e che tale servizio rischi diessere danneggiato dalla concorrenza di operatori privati, la Commissione può autorizzare tale Stato membro ad imporre condizioni supplementari, anche a livello della copertura geografica, per la fornitura di detti servizi. Nel valutare tali misure, la Commissione, nell'ambito della realizzazione degli obiettivi fondamentali del trattato, sanciti nell'articolo 2 nonché quello del rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità, previsto all'articolo 130A, terrà conto anche della situazione degli Stati membri la cui rete per la fornitura di servizi di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto o di circuito non è ancora sufficientemente sviluppata e che potrebbe giustificare, da parte di questi Stati membri, la proroga fino al 1° gennaio 1996 del termine previsto per la semplice rivendita di capacità delle linee affittate;

12.      considerando che l'articolo 59 del trattato prevede la soppressione di ogni altra restrizione alla libera prestazione del servizi all'interno della Comunità nei riguardi dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione; che il mantenimento o l'introduzione di qualsivoglia diritto esclusivo o speciale non conforme ai suddetti criteri costituisce di per sé un'infrazione all'articolo 90 in combinato disposto con l'articolo 59;

13.      considerando che l'articolo 86 del trattato sancisce l'incompatibilità con il mercato comune di ogni comportamento di una o più imprese che si concreti in uno sfruttamento abusivo di posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo; che gli organismi di telecomunicazioni sono imprese al sensi di detto articolo, perché esercitano attività economiche, in particolare prestano il servizio che consiste nel mettere a disposizione degli utenti la rete e i servizi di telecomunicazione; che questa messa a disposizione della rete costituisce un mercato di servizi distinto, in quanto non è intercambiabile con altri servizi; che la messa a disposizione della rete e gli altri servizi di telecomunicazioni sono prestati in ogni mercato nazionale in condizioni di concorrenza sufficientemente omogenee da consentire alla Commissione di valutare la forza economica delle imprese che li forniscono in detti territori; che i territori degli Stati membri costituiscono altrettanti mercati geografici distinti, che ciò è dovuto alle differenze tra le normative che disciplinano le condizioni di accesso e di funzionamento tecnico, relative alla fornitura della rete e di detti servizi di telecomunicazioni; che inoltre ognuno di essi costituisce una parte sostanziale del mercato comune,

14.      considerando che queste imprese detengono in ognuno dei loro mercati nazionali, individualmente o collettivamente, una posizione dominante per l'installazione e la gestione della rete dato che esse sono le sole a disporre in ogni Stato membro di una rete che ne copre tutto il territorio; che i rispettivi governi hanno concesso loro il diritto esclusivo di gestire la rete da sole od unicamente ad altre imprese;

15.      considerando che quando lo Stato concede diritti esclusivi o speciali in materia di servizi di telecomunicazioni ad organismi che dispongono già di una posizione dominante per l'installazione e la gestione della rete, tali diritti hanno l'effetto di rafforzare la posizione dominante estendendola ai servizi;

16.      considerando inoltre che i diritti esclusivi o speciali concessi dallo Stato agli organismi di telecomunicazioni per quanto riguarda la fornitura di taluni servizi di telecomunicazioni, hanno l'effetto che detti organismi.

a.        escludono i concorrenti dal mercato dei servizi di telecomunicazioni o restringono loro l'accesso, limitando così la libera scelta degli utenti, circostanza che può ostacolare il progresso tecnologico a scapito dei consumatori;

b.        impongono agli utenti della rete di ricorrere ai servizi che sono oggetto dei diritti esclusivi, subordinando così la conclusione del contratti d'utenza all'accettazione di prestazioni supplementari che non sono connesse all'oggetto di detti contratti;

che ognuno dei suddetti comportamenti costituisce un abuso di posizione dominante distinto che può arrecare un notevole pregiudizio al commercio tra Stati membri; che di fatto i servizi in questione possono, in via di principio, essere offerti da prestatori di servizi altri Stati membri; che la struttura della concorrenza all'interno del mercato comune è modificata in misura sostanziale; che in ogni caso i diritti speciali o esclusivi concessi per tali servizi hanno l'effetto di creare una situazione contraria all'obiettivo enunciato all'articolo 3, lettera f) del trattato che prevede la creazione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune ed impone quindi, a fortiori che la concorrenza stessa non sia eliminata; che agli Stati membri è fatto obbligo, ai sensi dell'articolo 5 del trattato, di astenersi da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del trattato, compreso quello sancito dall'articolo 3, lettera f);

17.      considerando che i diritti esclusivi connessi in materia di servizi di telecomunicazioni alle imprese pubbliche o alle imprese cui gli Stati membri hanno concesso diritti speciali o esclusivi per l'installazione della rete di telecomunicazioni sono incompatibili con l'articolo 90, paragrafo 1 in combinato disposto con l'articolo 86;

18.      considerando che l'articolo 90, paragrafo 2 del trattato permette di derogare all'applicazione degli articoli 59 e 86 del trattato nel casi in cui detta applicazione costituisca un ostacolo all’adempimento, in linea di diritto e di fatto della specifica missione affidata agli organismi di telecomunicazioni; che tale missione consiste nell'installazione e nella gestione di una rete universale, vale a dire una rete avente un'estensione geografica generale fornita, su richiesta ed entro un limite di tempo ragionevole, ad ogni prestatore di servizio o utente; che i mezzi finanziari per lo sviluppo della rete provengono ancora prevalentemente dall'esercizio del servizio di telefonia vocale; che di conseguenza, l'apertura di questo servizio alla concorrenza potrebbe minacciare l'equilibrio finanziario degli organismi di telecomunicazioni; che il servizio di telefonia vocale, sia esso offerto a partire dalla rete telefonica attuale oppure incluso nel servizio Rete digitale integrata di servizi (ISDN), costituisce inoltre il mezzo attualmente più importante per la notifica e la chiamata dei servizi di emergenza responsabili della sicurezza pubblica;

19.      considerando che la fornitura di circuiti affittati costituisce un elemento essenziale della missione degli organismi di telecomunicazioni, che attualmente in quasi tutti gli Stati membri esiste una differenza sostanziale tra le tariffe per l'uso del servizio di trasmissione di dati sulla rete commutata e per l'uso di circuiti affittati; che un riequilibrio senza indugio di dette tariffe potrebbe pregiudicare questa missione economica generale; che l'equilibrio di queste tariffe dovrà essere raggiunto progressivamente entro il 31 dicembre 1992; che nel frattempo deve essere possibile imporre agli operatori privati l'obbligo di non offrire al pubblico un servizio che consista nella semplice rivendita di capacità di circuiti affittati, vale a dire di un servizio che comporta soltanto il trattamento, la commutazione, l'archiviazione o la conversione di protocollo nella misura necessaria alla trasmissione in tempo reale; che gli Stati membri possono pertanto istituire fin sistema di dichiarazioni mediante il quale gli operatori privati si impegnano a non procedere a tale rivendita; che tuttavia non può essere imposto a tali operatori alcun altro obbligo inteso ad assicurare il rispetto di questa misura,

20.      considerando che queste restrizioni non compromettono lo sviluppo degli scambi in misura contraria agli interessi della Comunità, che, date tali circostanze, queste restrizioni sono compatibili con l'articolo 90 paragrafo 2 del trattato; che lo stesso può dirsi delle misure adottate dagli Stati membri affinché l'azione dei prestatori di servizi privati non intralci il servizio pubblico di trasmissione del dati a commutazione;

21.      considerando che le norme del trattato comprese quelle relative alla concorrenza, si applicano al servizio telex; che l'importanza di questo servizio subisce un'erosione progressiva in tutti gli Stati membri a causa dell'emergere di mezzi di telecomunicazioni concorrenti quali il telefax; che l'abolizione delle attuali restrizioni all'utilizzo della rete telefonica commutata e del circuiti affittati permetterà la ritrasmissione di messaggi telex; che vista questa tendenza si rende necessario un approccio specifico; che il servizio telex deve pertanto essere escluso dal campo d'applicazione della presente direttiva;

22.      considerando che, in ogni caso, la Commissione riesaminerà, nel corso del 1992, i diritti speciali esclusivi ancora esistenti, tenendo conto dello sviluppo tecnologico e dell'evoluzione verso una infrastruttura digitale;

23.      considerando che è opportuno dare la possibilità agli Stati membri di elaborare eque procedure di autorizzazione ai fini del rispetto delle esigenze fondamentali, senza pregiudicarne l'eventuale armonizzazione prevista sul piano comunitario nel quadro delle direttive del Consiglio concernenti la fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision - ONP); che per quanto riguarda la trasmissione di dati a commutazione, gli Stati membri devono poter includere in tali procedure l'obbligo di osservare le regolamentazioni commerciali riguardanti le condizioni di permanenza, di disponibilità e di qualità del servizio e delle misure volte a salvaguardare la missione d'interesse economico generale da essi affidata ad un organismo di telecomunicazioni, che dette procedure devono essere fondate su criteri obiettivi precisi ed applicate in modo non discriminatorio; che, in particolare, tali criteri devono essere giustificati e proporzionati all'interesse generale perseguito nonché debitamente motivati e resi pubblici; che la Commissione deve poterli accuratamente esaminare alla luce delle norme di concorrenza e delle norme sulla libera prestazione del servizi; che, in ogni caso gli Stati membri che non avranno notificato alla Commissione entro un termine stabilito progetti di criteri e di procedure d'autorizzazione, non potranno più imporre alcuna restrizione alla libera prestazione del servizio di trasmissione di dati per il grande pubblico;

24.      considerando che gli Stati membri devono poter disporre di un termine complementare per elaborare regole generali concernenti le condizioni di prestazione di questi servizi di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto o di circuito per il grande pubblico,

25.      considerando che, d'altra parte, i servizi di telecomunicazioni non possono formare oggetto di alcuna restrizione, né per quanto concerne il libero accesso degli utenti a detti servizi, né per quanto concerne il trattamento delle informazioni che può essere effettuato prima della trasmissione dei messaggi attraverso la rete, o dopo che i messaggi sono stati ricevuti, salvo qualora essa sia giustificata da un'esigenza fondamentale, proporzionata all'obiettivo perseguito;

26.      considerando che la digitalizzazione della rete di telecomunicazioni e il miglioramento tecnologico dei terminali ad essa connessi ha aumentato il numero di funzioni che precedentemente erano effettuate all'interno della rete e che ora possono essere eseguite dagli utenti stessi attraverso apparecchi terminali sempre più sofisticati; che è opportuno assicurare che i fornitori dei servizi di telecomunicazioni, in particolare quelli di telefonia e di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito, consentano agli operatori economici di utilizzare tali funzioni ;

27.      considerando che, in attesa dell'elaborazione di norme comunitarie per la fornitura di una rete aperta (ONP), la pubblicazione delle interfacce tecniche già utilizzate negli Stati membri è necessaria per permettere alle imprese che intendono stabilirsi sui mercati dei servizi di telecomunicazioni, di prendere le disposizioni necessarie al fine di adattare le caratteristiche dei loro servizi alle esigenze tecniche delle reti; che se ed in quanto gli Stati membri non abbiano ancora stabilito le interfacce tecniche è necessario che essi vi provvedano al più presto; che ogni progetto elaborato al riguardo dovrà essere comunicato alla Commissione - conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio - modificata dalla direttiva 88/182/CEE;

28.      considerando che, in genere, le legislazioni nazionali attribuiscono agli organismi di telecomunicazioni una funzione di regolamentazione dei servizi di telecomunicazioni segnatamente riguardo il rilascio di autorizzazioni, il controllo delle omologazioni e delle specifiche obbligatorie d'interfacce, l'attribuzione delle frequenze e la vigilanza delle condizioni di utilizzazione ; che tali legislazioni talvolta definiscono unicamente i principi generali di gestione dei servizi autorizzati, lasciando agli organismi di telecomunicazione il potere di definire le condizioni specifiche di applicazione;

29.      considerando che tale attività al tempo stesso di regolamentazione e commerciale degli organismi di telecomunicazioni incide direttamente sull'attività degli operatori economici che offrono servizi di telecomunicazioni concorrenza con gli organismi in questione; che, in effetti, attraverso questa duplice attività i suddetti organismi determinano o perlomeno influiscono sostanzialmente sulla fornitura dei servizi offerti dai loro concorrenti; che il fatto di delegare ad un'impresa che gode di una posizione dominante per l'installazione è la gestione della rete il potere di regolamentare l'accesso al mercato dei servizi di telecomunicazioni rafforza la posizione dominante che l'impresa medesima detiene su detto mercato; che questa circostanza, visto il conflitto di interessi, è tale da limitare l'accesso di concorrenti ai mercati dei servizi di telecomunicazioni e da restringere la libertà di scelta degli utenti: che, inoltre, tali misure possono limitare gli sbocchi di materiali destinati al trattamento di segnali di telecomunicazioni e, quindi, il progresso tecnologico in questo campo; che, pertanto, il cumulo di queste attività costituisce un abuso di posizione dominante da parte di detti organismi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 86; che se ed in quanto tali comportamenti risultano da una misura introdotta dallo Stato, quest'ultima è inoltre incompatibile con l'articolo 90, paragrafo 1 in combinato disposto con l'articolo 86;

30.      considerando che la Commissione per adempiere efficacemente il proprio dovere di vigilanza in applicazione delle disposizioni dell'articolo 90, paragrafo 3, deve disporre di talune informazioni essenziali; che tali informazioni devono segnatamente garantire la trasparenza delle misure adottate dagli Stati membri affinché la Commissione possa verificare che ciascun organismo di telecomunicazioni offra a tutti i clienti l'accesso alla rete e ai diversi servizi ad essa connessi a tariffe e altre condizioni non discriminanti; che tali informazioni devono riguardare:

o        le misure adottate per abolire i diritti esclusivi in applicazione della presente direttiva;

o        le condizioni alle quali sono concesse le autorizzazioni di gestione dei servizi di comunicazione;

31.      che la Commissione deve disporre delle suddette informazioni per poter verificare, in particolare, che tutti gli utenti della rete e dei sevizi, ivi compresi gli organismi di telecomunicazioni quando sono prestatori di servizi, sono trattati in modo equo;

32.      considerando che i detentori dei diritti esclusivi o speciali per la fornitura di servizi di comunicazioni d'ora in poi aperti alla concorrenza in passato hanno potuto imporre ai loro clienti contratti di lunga durata; che tali contratti limiterebbero de facto la possibilità di nuovi concorrenti eventuali di offrire i loro servizi a questi clienti e a questi ultimi di beneficiarne; che pertanto è necessario prevedere la possibilità per l'utente di ottenere la risoluzione del contratto entro un termine ragionevole;

33.      considerando che, allo stadio attuale, ogni Stato membro disciplina la fornitura di servizi di telecomunicazioni secondo concezioni proprie; che persino la definizione di alcuni servizi differisce da uno Stato membro all'altro; che possono risultarne distorsioni di concorrenza tali da rendere più difficile per gli operatori economici l'offerta di servizi di telecomunicazioni transfrontalieri; che, per questo motivo, il Consiglio, nella risoluzione del 30 giugno 1988, ha ritenuto che uno degli obiettivi della politica delle telecomunicazioni ha la creazione di un mercato comunitario aperto del servizi di telecomunicazioni, attraverso una rapida definizione, in base a direttiva del Consiglio, delle condizioni tecniche, delle condizioni di utilizzazione e del principi tariffari per la fornitura di una rete aperta (ONP); che la Commissione ha presentato a tal fine una proposta al Consiglio; che l'armonizzazione delle condizioni d'accesso non è tuttavia lo strumento più adatto ad eliminare gli ostacoli agli scambi derivanti da violazioni di norme del trattato, che la Commissione ha il dovere di vigilare sull'applicazione delle disposizioni del trattato in modo efficace e globale,

34.      considerando che al sensi dell'articolo 90, paragrafo 3, la Commissione ha doveri e competenze chiaramente definiti riguardo alla vigilanza delle relazioni fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e le imprese alle quali essi hanno concesso diritti esclusivi o speciali e, in particolare, in materia di eliminazione degli ostacoli alla libera prestazione dei servizi, in materia di discriminazione fra cittadini degli Stati membri e in materia di concorrenza; che, è indispensabile un approccio globale per porre termine alle infrazioni che persistono in taluni Stati membri e per dare indicazioni chiave agli Stati membri che riesaminano la loro normativa onde evitare nuove infrazioni; che, di conseguenza, una direttiva in forza dell'articolo 90, paragrafo 3, del trattato costituisce lo strumento più appropriato per pervenire a tale risultato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1.

0.         Al sensi della presente direttiva, si intende per:

§         "Organismi di telecomunicazioni", gli enti pubblici o privati, ivi comprese le consociate da essi controllate, al quali uno Stato membro concede diritti speciali o esclusivi per l'installazione di reti pubbliche di telecomunicazioni, qualora necessario, per la fornitura di servizi di telecomunicazioni;

§         "diritti speciali o esclusivi", i diritti concessi da uno Stato membro o da un'autorità pubblica ad uno o più organismi pubblici o privati mediante ogni strumento legislativo, regolamentare o amministrativo che riservi loro la fornitura di un servizio o la gestione di una determinata attività;

§         " rete pubblica di telecomunicazioni" l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che permette la trasmissione di segnali fra punti terminali definiti della rete, mediante fili, ponti radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici

§         "servizi di telecomunicazioni", i servizi la cui fornitura consiste totalmente o parzialmente nella trasmissione e nell'instradamento di segnali sulla rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni ad eccezione della radiodiffusione e della televisione;

§         "punto terminale di rete", l'insieme delle connessioni fisiche e delle specifiche tecniche d'accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessarie per poter accedere a detta rete pubblica e comunicare efficacemente per il suo tramite;

§         "esigenze fondamentali", i motivi di interesse generale e di natura non economica, che possono indurre uno Stato membro a limitare l'accesso alla rete pubblica o ai servizi pubblici di telecomunicazioni. Tali motivi sono la sicurezza di funzionamento della rete, il mantenimento della sua integrità e, nel casi in cui sono giustificate, l'interoperabilità dei servizi e la protezione del dati; la protezione dei dati può comprendere la tutela dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate, nonché la tutela della sfera privata;

§         "servizio di telefonia vocale", la fornitura al pubblico del trasporto diretto e della commutazione della voce in tempo reale in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare l'attrezzatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale,

§         "servizio telex", la fornitura al pubblico del trasporto diretto di messaggi telescritti conformemente alla relativa raccomandazione del comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico (CCITT), in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare l'attrezzatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale;

§         "servizio di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto o di circuito", la fornitura al pubblico del trasporto diretto di dati in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare l'attrezzatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale;

§         "semplice rivendita di capacità", la fornitura al pubblico come servizio distinto del trasporto di dati su circuiti affittati comprendente soltanto la commutazione, il trattamento, l'archiviazione di dati o la conversione di protocollo nella misura necessaria per la trasmissione in tempo reale in partenza e a destinazione della rete pubblica commutata.

1.         La presente direttiva non si applica al servizio telex, alla radiotelefonia mobile, al radioavviso ed alle comunicazioni via satellite.

Articolo 2.

Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono all'abolizione del diritti esclusivi speciali per la fornitura di servizi di telecomunicazioni diversi dal servizi di telefonia vocale ed adottano le misure atte a garantire ad ogni operatore economico il diritto di fornire detti servizi di telecomunicazioni.
Gli Stati membri che subordinano la fornitura di tali servizi ad una procedura di autorizzazione o di dichiarazione concernente il rispetto delle esigenze fondamentali, provvedono a che, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, le autorizzazioni siano rilasciate in base a criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. Gli eventuali dinieghi devono essere debitamente motivati e deve essere prevista una procedura di ricorso avverso tali dinieghi.
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, gli Stati membri comunicano alla commissione, entro il 31dicembre 1990, le misure adottate per conformarsi al presente articolo e li informano di ogni regolamentazione in vigore o di ogni progetto diretto ad istituire nuove procedure di autorizzazione od a modificare quelle esistenti.

Articolo 3.

Per quanto riguarda il servizio di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito, gli Stati membri, nel quadro delle procedure d'autorizzazione di cui all'articolo 2, possono vietare fino al 31 dicembre 1992 agli operatori economici di offrire al pubblico la semplice rivendita di capacità di circuiti affittati.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro ìl 30 giugno 1992, tutte le procedure, allo stato di progetto, di autorizzazione e di dichiarazione per la fornitura al pubblico di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito intese al rispetto:

o        delle esigenze fondamentali,

o        delle regolamentazioni commerciali sulle condizioni di permanenza, di disponibilità e di qualità del servizio,

o        delle misure per la salvaguardia della missione d'interesse economico generale affidata ad un organismo di telecomunicazioni per quanto riguarda la trasmissione di dati a commutazione, se l'azione di prestatori di servizi privati rischia di danneggiare l'adempimento di tale missione.

Tutte queste condizioni costituiscono un capitolato d'oneri di servizio pubblico e devono essere oggettive, non discriminatorie e trasparenti.
Entro il 31 dicembre 1992, gli Stati membri provvedono alla pubblicazione delle procedure di I autorizzazione o di dichiarazione adottate per tali servizi.
Spetta alla Commissione vigilare sulla compatibilità dì questi progetti con le disposizioni del trattato prima della loro entrata in vigore.

Articolo 4.

Gli Stati membri che mantengono diritti esclusivi o speciali per l'installazione e la gestione delle reti pubbliche adottano le misure necessarie per rendere pubbliche, oggettive e non discriminatorie le condizioni in vigore per l'accesso alle reti.
Essi provvedono in particolare a che gli operatori che ne fanno domanda possano ottenere circuiti affittati entro un termine ragionevole e che l'uso di questi ultimi non sia oggetto di alcuna restrizione, salvo quelle che sono giustificate in conformità delle disposizioni dell'articolo 2.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 dicembre 1990, le misure adottate per conformarsi al presente articolo.
In occasione di ogni aumento delle tariffe applicabili al circuiti affittati, gli Stati membri comunicano alla Commissione oli elementi che consentono di valutarne il fondamento.

Articolo 5.

Gli Stati membri provvedono a che vengano pubblicate, entro il 31 dicembre 1990, le caratteristiche delle interfacce tecniche necessarie per l'utilizzazione delle reti pubbliche, fatte salve le condizioni internazionali applicabili in materia.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, conformemente alla direttiva 83/189/CEE, ogni progetto elaborato al riguardo

Articolo 6.

Per quanto riguarda la prestazione del servizi di telecomunicazioni, gli Stati membri provvedono ad abrogare le restrizioni esistenti relative al trattamento del segnali prima della loro trasmissione sulla rete pubblica o dopo la loro ricezione, a meno che non sia dimostrata la necessità di tali restrizioni per garantire il rispetto dell'ordine pubblico o delle esigenze fondamentali.
Fatte salve le norme comunitarie armonizzate adottate dal Consiglio per la fornitura di aperta, gli Stati membri provvedono a che fra prestatori di servizi, compresi gli organismi di telecomunicazioni, non sussista alcuna discriminazione concludente le condizioni di utilizzazione ele tariffe praticate.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro Il 31 dicembre 1990, le misure adottate o i progetti presentati per conformarsi alle disposizioni del presente articolo.

Articolo 7.

Gli Stati membri provvedono a che, a decorrere dal Io luglio 1991, il rilascio delle autorizzazioni di gestione, il controllo delle omologazioni e delle specifiche obbligatorie, l'attribuzione delle frequenze e la vigilanza delle condizioni di utilizzazione siano effettuate da un ente indipendente dagli organismi di telecomunicazioni.
Essi comunicano alla Commissione, entro il 31 dicembre 1990 le misure adottate o i progetti presentati a tal fine.

Articolo 8.

Gli Stati membri provvedono a che gli organismi di telecomunicazioni, a decorrere dall'abrogazione dei relativi diritti esclusivi o speciali, concedano ai loro clienti, vincolati per un periodo superiore a un anno da un contratto di fornitura di servizi di telecomunicazioni che alla data della sua conclusione costituiva oggetto di tali diritti, la facoltà di risolvere il contratto con sei mesi di preavviso.

Articolo 9.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni necessarie al fine di consentirle di redigere, alla fine di ogni anno, per un periodo d 3 anni una relazione generale sull'applicazione della presente direttiva. La Commissione comunica tale relazione agli Stati membri, al Consiglio, al Parlamento europeo ed al Comitato economico e sociale.

Articolo 10.

Nel corso del 1992, la Commissione procederà ad una valutazione globale della situazione del settore del servizi di telecomunicazioni con riferimento agli obiettivi perseguiti dalla presente direttiva.
Nel corso del 1994 la Commissione valuterà gli effetti delle misure di cui all'articolo 3 onde esaminare l'opportunità di apportare modifiche a tale articolo, segnatamente in considerazione dell'evoluzione tecnologica e dello sviluppo degli scambi nella Comunità.

Articolo 11.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Per la Commissione
Leo BRITTAN
Vice Presidente

DOCUMENTI ALLEGATI:

nessun documento allegato.

Sede: via della stazione di San Pietro, 57 - 00165 Roma
Tel./fax 0039 06 6380336
contattaci
Direttore resp.: Carli
Comitato redaz.: Aprile, Battelli, Brancaleoni, Cinotti
Sito realizzato da Deblin --- software D-Edit 1.0