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- L.443'2001 accelerazione procedure edilizie

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ATTUAZIONE DELLA LEGGE 443/2001

[ da: http://urp.comune.bologna.it/AttiSuInternet/Circol3.nsf/0/6b565c037bd30632c1256b97003be33b?OpenDocument ]

L’11 aprile entrano in vigore le nuove norme procedurali previste dalla legge 443/2001 che contiene all’articolo 1 commi dal 6 al 14 disposizioni innovative per l’accelerazione e semplificazione delle procedure edilizie; tali norme modificano le previgenti contenute all’articolo 2 comma 60 della legge 662/1996.
Le modifiche introdotte dalla nuova legge prevedono la possibilità da parte del richiedente per alcuni interventi anche consistenti, in alternativa alla concessione edilizia di presentare la procedura semplificata di Denuncia inizio Attività, fermi restando, l’eventuale Contributo di Concessione se dovuto, le procedure sanzionatorie e le eventuali necessità di ulteriori autorizzazioni.
Oltre agli interventi minori di cui alla legge 662/96, già contenuti nella legge 493/93 già soggetti a DIA obbligatoria è possibile estendere le procedure della DIA anche per :

a) le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma ( sono compresi anche gli interventi di cambio d’uso con e senza opere ).

b) gli interventi ora sottoposti a concessione, se sono specificamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive;

c) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati alla lettera b), ma recanti analoghe previsioni di dettaglio.

Per quanto attiene la individuazione degli interventi di "sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti" si intendono aggiunte ad edifici esistenti che non prevedano nuovi organismi edilizi ( che non prevedano accessi autonomi ) , vedi definizione contenuta nel Regolamento edilizio vigente art.41.

Per quanto riguarda gli interventi di cui alla lettera b) e alle nuove edificazioni della lettera c) si rinvia a specifici provvedimenti di ricognizione sia in relazione alle caratteristiche del singolo Piano Particolareggiato sia alle prescrizioni puntuali dettate dal PRG, fatta salva la facoltà del privato di richiedere il pronunciamento del Consiglio Comunale, entro il termine di trenta giorni, in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'art.1, comma 6, lett.c. della Legge "Lunardi" e la conseguente possibile "asseverazione," nel caso di scadenza del termine.
L’attuazione tramite DIA degli interventi privati previsti in piani attuativi approvati è consentita, ove non siano utilizzati gli elementi di flessibilità previsti dalle norme di attuazione dei singoli piani (trasferimento di potenzialità edificatoria tra vari lotti, variazioni nelle configurazione dei lotti fondiari, e degli standard previsti, variazioni delle sagome degli edifici, variazione dei prospetti).
Resta inteso che l'attuazione attraverso Denuncia Inizio Attività di interventi edilizi privati ora oggetto di concessione, inseriti in PP convenzionati che prevedano l'obbligo di realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione primaria da parte degli attauatori, ai sensi della vigente legislazione urbanistica, è in ogni caso subordinata al preventivo rilascio delle concessioni edilizie (permessi di costruire) per le suddette opere.

Per gli interventi di cui alle lettere a),b),c), che si intendono realizzare in corso d’opera è consentita utilizzare la medesima procedura della DIA, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 15 della legge 47/85.
Per gli interventi di cui alla legge 662/96 rimangono valide le procedure e le documentazioni già in essere, che vengono estese anche alle DIA ex l. 443/01. Per tali ulteriori interventi dovrà essere utilizzata la carpetta attuale delle DIA con l’aggiunta, viste le consistenze degli interventi, dei modelli di autocertificazione (già utilizzati per le autorizzazioni e concessioni) opportunamente aggiornate , relativi alle conformità alle norme igienico-edilizie ed edilizie-urbanistiche, nonché il modello degli oneri quando gli interventi sono soggetti al Contributo di concessione; tali istanze dovranno essere presentate come oggi all’Ufficio informazioni.
Per interventi ricadenti in aree o immobili soggetti a vincoli territoriali di competenza comunale art.139 e 146 Dlgsl 490/99 (già legge 1497/39 e 431/85) si comunica che:
- per le opere soggette a DIA di cui all’art.4 comma 4 l. 493/93 come modificato dal comma 60 art.2 della legge 662/96 occorre comunque, per non aggravare il procedimento la presentazione di autorizzazione/concessione edilizia in attesa dell’entrata in vigore del TU Edilizia previsto per il 30 giugno 2002.
- Per gli interventi di cui ai punti a),b),c) qualora si intenda avvalersi della procedura della DIA in luogo di autorizzazione o concessione, è necessaria l’autorizzazione art.151 Dlgsl 490/99, tale autorizzazione può essere richiesta prima della presentazione della DIA oppure contestualmente alla Denuncia , in quest’ultimo caso i 20 giorni per l’inizio lavori decorrono dal sessantesimo giorno dal ricevimento da parte della soprintendenza dell’autorizzazione paesaggistica emanata dal comune ( termine per l’annullamento) . La comunicazione di avvenuto ricevimento viene allegato all’atto autorizzativo rilasciato dal comune. Il termine dei sessanta giorni può subire interruzioni in conseguenza di una eventuale richiesta di documentazione da parte della Soprintendenza.
Per gli interventi di cui alle lettere a, b, c, già realizzati che si volessero sanare è necessaria la presentazione di autorizzazione/concessione edilizia a sanatoria , ciò in attesa dell’emanazione di norme di raccordo fra TU Edilizia e l.443/01 come da delega al governo.
I diritti di segreteria per le nuove DIA rimangono inalterati.
Si ricorda che le DIA sono sottoposte a verifiche a campione e che per quelle non rispondenti ai parametri edilizi urbanistici o igienico edilizi si procederà alla comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio.
Si rammenta inoltre che il progettista che assevera la DIA è persona esercente un servizio di pubblica utilità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale.
Il regime sanzionatorio sugli ulteriori interventi sottoponibili a DIA se eseguiti è il medesimo delle opere eseguite in assenza o in difformità dalla autorizzazione/concessione.
Si rammenta comunque che la regione Emilia Romagna ha in corso l’elaborazione di un progetto di legge in materia edilizia, pertanto l’attuale disciplina potrà subire ulteriori modifiche.

DOCUMENTI ALLEGATI:

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