Le principali novità con l'introduzione del Testo Unico Edilizia e della legge 443/2001:
Super Dia, Permesso di costruire, certificato di agibilità.
N.B.: l'interpretazione della legge, spesso, varia da Ufficio a Ufficio, da Comune a Comune.
Concessione edilizia: necessaria per costruire una nuova casa o per ampliamenti di quella esistente e cambiamenti di destinazione d'uso; si tratta di una procedura burocratica lunga e onerosa (si pagano tasse e oneri di urbanizzazione), è regolamentata da apposite leggi, ci sono tempi da rispettare da parte dei Comuni.
Autorizzazione: la chiede il proprietario al Comune per interventi più limitati ed è gratuita (a parte il costo del professionista per il progetto e la relazione tecnica che è sempre necessario). La si deve chiedere quando non è possibile applicare la DIA come ad esempio per le opere che riguardano immobili soggetti a vincoli paesaggistici, storico artistici, ambientali, etc.
DIA: necessaria per interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, opere interne, restauri; si tratta di una dichiarazione in cui si certifica che le opere che si intende eseguire rispettano il regolamento edilizio, il piano regolatore e le leggi in materia e deve essere accompagnata da una relazione tecnica di un professionista abilitato.
Opere libere: lavori e manutenzioni ordinarie atte a mantenere in efficienza gli impianti esistenti, lavori di piccola entità (es. tinteggiature pareti), opere di abbattimento delle barriere architettoniche.
"Gli interventi realizzabili con la super DIA
La premessa ci introduce all’ambito di applicazione della denuncia di inizio attività, con la presentazione della quale potranno essere effettuati - trascorsi 20 giorni e qualora non sia stato espresso il diniego da parte del responsabile del procedimento dell’ufficio urbanistico comunale - gli interventi di seguito descritti:
1. gli interventi edilizi minori, già previsti dall’attuale disciplina della DIA contenuta nell’art. 2, comma 60, della legge 662 del 23 dicembre 1996 (legge finanziaria per il 1997), vale a dire:
*opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
* opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che non alterino la sagoma dell’edificio;
*recinzioni, muri di cinta e cancellate;
*aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;
*opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile;
*impianti tecnologici che non si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;
*varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d’uso e la categoria edilizia e non alterino le sagome e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;
*parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato;
2. le ristrutturazioni edilizie, inclusa la demolizione e ricostruzione dell’edificio con la stessa volumetria e sagoma, senza tener conto, ai fini del calcolo della volumetria, delle innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica;
3. gli interventi ora sottoposti a concessione, qualora siano specificamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti. Il legislatore chiarisce che, relativamente ai piani attuativi che sono stati approvati anteriormente all’entrata in vigore della legge in commento, l’atto di ricognizione dei piani di attuazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza, si potrà prescindere dallo stesso, purché il progetto di costruzione sia accompagnato da una relazione tecnica specifica nella quale venga asseverata l’esistenza di piani attuativi con le dette caratteristiche;
4. i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati nella precedente lettera c., ma recanti analoghe previsioni di dettaglio. La realizzazione degli interventi de quibus resta, quindi, subordinata alla presentazione della DIA da parte del soggetto interessato, che dovrà essere sottoscritta anche da un tecnico abilitato e iscritto all’Albo professionale (ingegnere, architetto, geometra, perito edile), il quale dovrà attestare che l’opera rispetta le norme urbanistiche vigenti.
Per quanto concerne, in particolare, la possibilità di realizzare nuove costruzioni, la DIA sarà ammessa solamente qualora il Consiglio comunale abbia approvato nell’area interessata un piano attuativo, con cui siano stati fissati i limiti di densità edilizia della stessa e gli altri vincoli formali, quali altezza massima degli edifici, distacco dalle costruzioni, tipi di materiali edili utilizzabili per le facciate ecc. Nell’ipotesi di realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia, che sono di minore rilevanza rispetto alle nuove costruzioni, il piano attuativo potrà essere sostituito da analoghe prescrizioni di dettaglio.
Il legislatore ha, però, espressamente previsto che, qualora gli interventi in questione interessino immobili sottoposti alla tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale di cui al D.Lgs. 490 del 29 ottobre 1999, la loro realizzazione resti subordinata al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione da parte della competente autorità di tutela, a norma degli artt. 23 e 151 dello stesso. Si tratta della Soprintendenza nel caso della tutela storico-artistica e dell’ente delegato (regione) o da questo sub-delegato (comune) nel caso della tutela paesaggistico-ambientale".