Deliberazione del Comitato nazionale dell’Associazione Unitaria degli avvocati e procuratori dello Stato del 5.05.1994
Gli avvocati e procuratori dello Stato ispirano il loro comportamento al seguente codice etico adottato ai sensi dell’art. 58 bis del D.P.R. 23 dicembre 1993 n. 546.
Gli avvocati e procuratori dello Stato ricordano che fino ad oggi per essi ha operato il “decalogo di Giuseppe Mantellini”, fondatore dell’Avvocatura dello Stato e primo avvocato generale, il quale, nel 1876, anno di fondazione dell’Istituto, dettava i seguenti “ricordi agli avvocati erariali”:
“Laboremus”: non rimettere a domani quello che si può fare oggi. Non cantar mai ad orecchio, ma come Bartolo, che interrogato la sera rispondeva il giorno dopo.
Studiar più le pandette per le ragioni che per le curiosità.
Usare il diritto romano quale istrumento di precisione.
Sempre la questione per la questione, e solo per la questione: “nullius gratia aut auctoritate”.
Nel trattare gli affari erariali (che sono gli affari dei contribuenti) prima giudici che avvocati.
Pacieri sempre fra Stato e Comuni che sono parti di Stato.
“Fortiter in re, suaviter in modis”: tenacità di proposito e buone maniere.
Senza ostinarsi: “bonis aliquando placebat, sed in contrarium me vocat Sabini sententia”.
Gli occhi sempre a Papiniano cioè: onestà, modestia, misura, pietà, equità addottrinata dai precedenti, e fermezza.
Constatato che, dopo più di un secolo, il decalogo conserva intatto il suo valore, gli avvocati e procuratori dello Stato, ricollegandosi alla tradizione, lo riconfermano nella sua interezza ed al fine di interpretare le esigenze dei tempi attuali, adottano le norme che seguono:
Articolo 1
Fini e caratteri dell’attività degli avvocati e procuratori dello Stato
1. Gli avvocati e procuratori dello Stato esercitano le loro funzioni per la tutela dell’interesse pubblico generale nell’obiettiva applicazione dell’ordinamento giuridico esistente.
Nel provvedere alla difesa degli interessi delle Amministrazioni insieme all’applicazione delle norme giuridiche assicurano la valutazione delle ragioni di equità e di contemperamento degli interessi in conflitto per la realizzazione del buon andamento e della imparzialità voluti dalla Costituzione.
2. Nella conduzione degli affari essi agiscono:
a) in piena indipendenza dai soggetti che usufruiscono della loro consulenza e del loro patrocinio;
b) secondo le proprie motivate convinzioni giuridiche e le proprie valutazioni etiche;
c) in posizione di parità processuale con gli avvocati e procuratori del libero foro nel rispetto delle regole di deontologia professionale forense.
3. Gli avvocati e procuratori dello Stato si astengono dal sollecitare incarichi o posizioni personali di prevalenza.
Svolgono gli incarichi ricevuti con la dignità richiesta dalle funzioni cui sono chiamati curando che non ne derivino effetti pregiudizievoli sul carico di lavoro proprio e dei colleghi.
Articolo 2
Contrasti tra pubbliche amministrazioni
Gli avvocati e procuratori dello Stato si adoperano per conciliare i contrasti legali che insorgono o possono insorgere tra le pubbliche amministrazioni, quali parti di uno stesso Stato.
Articolo 3
Dispensa dalla trattazione degli affari
Qualora l’avvocato generale o l’avvocato distrettuale diano, nell’esercizio delle rispettive funzioni, direttive per la conduzione degli affari che l’incaricato dei medesimi ritenga di non poter seguire per ragioni di coscienza, quest’ultimo chiederà per iscritto di essere dispensato dalla loro trattazione indicandone le ragioni.
Articolo 4
Trattazione degli affari
1. L’avvocato o il procuratore dello Stato segue nella trattazione degli affari l’ordine di precedenza che ritiene più utile per le amministrazioni o gli altri soggetti tutelati, tenendo conto dell’entità degli interessi in esame e del grado di urgenza delle soluzioni richieste.
2. Qualora ritenga di non poter evadere l’affare nel tempo che la natura di quest’ultimo a suo giudizio richiederebbe, ne informa l’avvocato generale o l’avvocato distrettuale.
Articolo 5
Consultazioni
1. Gli avvocati e procuratori dello Stato rendono le consultazioni per iscritto.
2. Se tuttavia si tratta di chiarimenti che rientrano nella pratica abituale, essi possono essere dati anche in via orale.
Articolo 6
Udienze
Gli avvocati dello Stato in caso di necessità collaborano nell’attività di partecipazione alle udienze per conto di altri colleghi, secondo accordi generali o particolari.
Articolo 7
Assenza o impedimento
L’avvocato o procuratore dello Stato, non appena a conoscenza di un motivo di impedimento all’espletamento del proprio servizio, avvisa immediatamente i colleghi che dovranno sostituirlo, concordando con l’incaricato, se già designato, le modalità della soluzione.
Articolo 8
Disfunzioni nei servizi dell’Avvocatura dello Stato
Gli avvocati e procuratori dello Stato segnalano per iscritto all’avvocato generale o all’avvocato distrettuale le disfunzioni da essi riscontrate nei servizi organizzati all’interno degli uffici dell’Avvocatura dello Stato.
Articolo 9
Rapporti tra avvocature dello Stato
Nei rapporti tra avvocature gli avvocati e procuratori dello Stato inviano richieste, istruzioni e documenti con un anticipo sufficiente a non creare difficoltà operative all’avvocatura destinataria per provvedere agli adempimenti richiesti o comunque necessari.
Cercano di realizzare il massimo coordinamento tra le avvocature e, in caso di divergenza nei rispettivi orientamenti, curano la reciproca comunicazione dei propri punti di vista e delle ragioni che li sostengono allo scopo di pervenire, se possibile, a soluzioni concordate.
Articolo 10
Riservatezza
Gli avvocati e procuratori dello Stato improntano i propri rapporti con l’esterno, in particolare con i mezzi di comunicazione, a cautela e riservatezza, evitando in ogni caso la diffusione di notizie pregiudizievoli per l’interesse dell’amministrazione o per il prestigio dell’ufficio.
Articolo 11
Conciliazione di contrasti interni
In caso di contrasti insorti tra colleghi, gli avvocati e procuratori dello Stato che vi sono coinvolti possono rivolgersi all’Associazione unitaria degli avvocati e procuratori dello Stato perché intervenga in via conciliativa.
Articolo 12
Aggiornamento professionale
Gli avvocati e procuratori dello Stato curano e promuovono secondo le rispettive competenze l’aggiornamento scientifico e professionale in modo da assicurare alle amministrazioni un’assistenza adeguata.
Articolo 13
Attività associativa
Gli avvocati e procuratori dello Stato non aderiscono ad associazioni riservate o che, in qualsiasi forma, impongano vincoli incondizionati di fedeltà ai fini statutari.
Articolo 14
Potere di vigilanza
Il Comitato nazionale dell’Associazione unitaria degli avvocati e procuratori dello Stato vigila sull’osservanza del codice etico.
Articolo 15
Revisione del codice etico
Il presente codice etico sarà sottoposto a revisione ogni volta che ne facciano richiesta cinquanta o più avvocati o procuratori dello Stato.