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- la Carta delle Regole interne o statuto di C.V.

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REGOLAMENTO DEL COMITATO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PROFESSIONALITA’

(“Cq.Valoriß”)

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

E’ costituito a tempo indeterminato il Comitato per la valorizzazione di professionalita’ e diritti di portatori esperti di saperi, quali giuristi d’impresa, consulenti legali, periti ed operatori giuridici d’impresa (“CO.VALORI”) qui di seguito denominato “Comitato”, con sede presso l’Accademia Europea in Roma, via della Stazione di San Pietro n. 57.

ARTICOLO 2 – NORME APPLICABILI

Il Comitato è retto dalle norme del presente regolamento, nonché, per quanto non previsto, dalle norme del codice civile in tema di associazioni non riconosciute.

ARTICOLO 3 – COMITATISTI ONORARI

La qualità di comitatista onorario può essere attribuita dal Consiglio Direttivo a persone che abbiano particolari e comprovati meriti in relazione alle finalità proprie del Comitato.

I comitatisti onorari non hanno diritto di voto nelle Assemblee del Comitato. La qualità di comitatista onorario ha durata massima di un anno e scade automaticamente al termine dell’esercizio durante il quale è stata attribuita, salvo che sia confermata, di volta in volta, con delibera del Consiglio Direttivo.

Con delibera dell’Assemblea generale adottata su proposta del Consiglio Direttivo, potranno essere nominati un Presidente Onorario  ed un Vice Presidente Onorario del Comitato.

ARTICOLO 4 – REQUISITI DEI COMITATISTI

Possono aderire al Comitato, secondo le modalità ed i termini previsti dal presente regolamento, tutti i cittadini italiani o di paesi stranieri riconosciuti dalla Repubblica Italiana, aventi la maggiore età secondo la legge dello Stato del quale possiedono la cittadinanza.

Possono altresì aderire enti e associazioni la cui finalità sia analoga o affine a quella del Comitato.

ARTICOLO 5 - SCOPO DEL COMITATO

Il Comitato, che non persegue finalità di lucro, è costituito per fornire ausilio e supporto alle iniziative di associazioni settoriali che hanno lo scopo (i) di modificare l’attuale quadro normativo che disciplina l’accesso e lo svolgimento delle professioni, (ii) di sviluppare il principio della qualità e la disciplina della certificazione etica e professionale, nonché (iii) di definire e valorizzare la figura del “professional” inserito nelle strutture aziendali. Conseguentemente, il Comitato si propone in via primaria di:

-        promuovere le professionalità consulenziali nelle opportune sedi, anche istituzionali e legislative;

-            pubblicare un “foglio notizie” autogestito e autofinanziato, quale strumento di informazione efficace ed efficiente, che potrà anche esser parte di esistenti bollettini associativi.

Il Comitato potrà altresì svolgere tutte le altre attività necessarie od opportune per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, senza limitazione alcuna, in Italia o all’estero, quali a titolo esemplificativo e non tassativo, dibattiti, incontri, conferenze, seminari, corsi, manifestazioni sportive, celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione. Il Comitato potrà altresì:

a)    promuovere la costituzione di comitati, associazioni, cooperative o altre entità, la cui attività sia connessa od affine alla propria, ovvero aderirvi come associato, o cooperare con i medesimi;

b)    detenere, tramite il Presidente o un suo delegato, partecipazioni azionarie  in società quotate in mercati regolamentati, ed esercitare i relativi diritti, tra cui quello di intervento e di voto in assemblea, sia in proprio che per delega;

c)     costituirsi, tramite il Presidente o un suo delegato, parte civile in procedimenti penali, sempre per quanto consentito dalla legge, ed in genere intervenire in ogni sede giudiziaria o amministrativa a difesa degli ideali che sono alla base delle finalità di cui al presente articolo.

ARTICOLO 6 – PRESTAZIONI DI BENI E/O SERVIZI

Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere individuate le prestazioni di beni e/o servizi, con i relativi criteri e modalità di erogazione, da effettuare prevalentemente a favore dei comitatisti, ed occorrendo anche a terzi.

ARTICOLO 7 – ENTRATE

Le entrate del Comitato, da impiegarsi in via esclusiva per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo 5), sono costituite:

a)    dalla vendita di spazi pubblicitari nel predetto “foglio notizie”; nonché in ogni altro periodico pubblicato dal Comitato;

b)    dai contributi volontari dei comitatisti;

c)     dai contributi e dalle donazioni di modico valore da parte di altri soggetti, siano essi società, enti o persone, che intendano sostenere il Comitato;

d)    da qualsivoglia provento derivante dalle iniziative intraprese dal Comitato, anche sotto forma di differenza attiva tra le entrate e le spese inerenti le iniziative stesse, o a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni o di servizi di modico valore ai sovventori in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

e)    dai proventi straordinari di qualsiasi specie ed a qualsiasi titolo derivanti, per quanto consentito dalla legge.

ARTICOLO 8 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario del Comitato inizia l’1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, viene predisposto dal Tesoriere il bilancio consuntivo, da sottoporre al Consiglio Direttivo entro e non oltre il 31 marzo dell’anno seguente, unitamente ad una relazione illustrativa, per l'approvazione. Il bilancio così approvato e la relazione illustrativa vengono poi portati a conoscenza dei comitatisti presenti in Assemblea generale, da convocarsi entro e non oltre il successivo 31 maggio.

Qualora il bilancio consuntivo non chiuda in pareggio, la differenza positiva o negativa dovrà essere riportata a nuovo, ovvero destinata o coperta, a seconda dei casi, secondo quanto verrà deliberato dal Consiglio Direttivo. E’ vietato comunque distribuire utili ai comitatisti, in modo diretto o indiretto.

ARTICOLO 9 - ORGANI DEL COMITATO

Organi non collegiali del Comitato, aventi poteri di rappresentanza e di firma con efficacia nei confronti di terzi, secondo quanto previsto dal presente regolamento, sono il Presidente ed il Tesoriere.

Organi collegiali del Comitato, privi di poteri nei confronti di terzi, sono l'Assemblea generale, il Consiglio per le Pari Opportunità, la Consulta delle Associazioni, il Consiglio Scientifico, il Collegio dei Probiviri ed il Consiglio Direttivo.

Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituiti, modificati e aboliti ulteriori sottocomitati e gruppi di lavoro per materie che richiedano specifica competenza ed esperienza, o per particolari progetti o finalità, stabilendo regole per il funzionamento. 

ARTICOLO 10  - ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea generale, convocata e costituita in conformità alla legge ed al presente regolamento, rappresenta la totalità dei comitatisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente regolamento, obbligano tutti i comitatisti.

Hanno diritto di intervento e di voto in Assemblea generale tutti coloro che risultino iscritti nell’elenco dei comitatisti, tenuto a cura del Tesoriere, sino al giorno precedente quello dell’adunanza.

L'Assemblea generale è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, mediante avviso scritto anche via posta elettronica ai comitatisti almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo sia per la prima che per la seconda convocazione, nonchè  dell'ordine del giorno.

Il comitatista che intenda sottoporre all’Assemblea generale argomenti non attinenti quelli previsti all’ordine del giorno, dovrà presentare richiesta scritta anche via posta elettronica al Segretario Generale. Qualora il Consiglio Direttivo ritenga ammissibile tale richiesta, l’ordine del giorno dell’Assemblea generale potrà essere integrato da chi l’ha convocata, il quale ne darà avviso scritto anche via posta elettronica agli altri comitatisti almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente; a chi presiede l’Assemblea spetta constatare e regolare il diritto d'intervento e di voto.

Non è ammessa la partecipazione all’Assemblea generale a mezzo di delega. Possono partecipare all’Assemblea generale, su invito del Presidente, anche non comitatisti, i quali non hanno diritto di intervento o di voto salvo diversa disposizione dell’Assemblea generale.

Delle riunioni dell'Assemblea generale si redige verbale a cura del Segretario Aggiunto; il verbale è firmato da chi presiede l’adunanza e dal Segretario Aggiunto, ed è conservato da quest’ultimo. In caso di impedimento del Segretario Aggiunto, le incombenze relative al verbale sono svolte da un membro del Consiglio Direttivo designato dal Presidente.

L'Assemblea generale è regolarmente costituita con la partecipazione, in prima convocazione, della metà più uno degli aventi diritto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei comitatisti presenti; essa delibera col voto favorevole della maggioranza dei partecipanti, sia in prima che in seconda convocazione

L'Assemblea generale è convocata almeno una volta l'anno, entro il 31 maggio, per l'illustrazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente da parte del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea generale provvede alla nomina del Consiglio Direttivo; le cariche sociali di Presidente, Vice Presidente, Segretario Generale, Segretario Aggiunto e Tesoriere, qualora non siano attribuite dall’Assemblea generale al momento della nomina del Consiglio Direttivo, saranno conferite con delibera di quest’ultimo nella prima riunione utile.

L'Assemblea generale delibera inoltre sulle modifiche da apportare al presente regolamento, sullo scioglimento del Comitato e su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11  – ORGANI CONSULTIVI

Gli organi consultivi del Comitato sono il Consiglio per le Pari Opportunità, la Consulta delle Associazioni, il Consiglio Scientifico ed il Collegio dei Probiviri.

La composizione ed il funzionamento di ciascuno degli organi consultivi è regolata dalle seguenti disposizioni comuni:

a)       l’organo è composto da almeno tre comitatisti, nominati con delibera del Consiglio Direttivo, i quali durano in carica sino a revoca da parte del Consiglio Direttivo e comunque sino ad un massimo di tre esercizi, e possono essere rieletti;

b)       l’organo resta in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo che ne ha nominato i membri;

c)       spetta ai membri dell’organo il potere di eleggere tra loro un Presidente ed un Vice Presidente ed in genere di stabilire le proprie regole di funzionamento;

d)       l’organo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri, e delibera col voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. In caso di parità di voti, la delibera posta in votazione sarà considerata respinta.

ARTICOLO 12 – CONSIGLIO PER LE PARI OPPORTUNITA’

Il Consiglio per le Pari Opportunità è garante, nell’ambito delle iniziative ed attività d’interesse del Comitato, dei principi di parità di trattamento e non discriminazione, ed ha il compito di promuovere la più ampia partecipazione a tali iniziative ed attività da parte di categorie e gruppi di soggetti ritenuti meritevoli in rapporto alle finalità del Comitato.

ARTICOLO 13 – CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

La Consulta delle Associazioni è composta dai rappresentanti all’uopo designati dalle Associazioni aderenti al Comitato, ed ha il compito di assistere il Comitato nelle materie direttamente o indirettamente connesse agli scopi sociali propri di ciascuna di tali Associazioni.

ARTICOLO 14 – CONSIGLIO SCIENTIFICO

Il Consiglio Scientifico è composto da persone di provata cultura di livello scientifico e/o altamente competenti nei settori di attività di interesse del Comitato, ed ha il compito di assistere quest’ultimo nell’elaborazione di studi, ricerche ed in genere di documenti di approfondimento, nonché nell’organizzazione di seminari, corsi, convegni e pubblicazioni.

ARTICOLO 15 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di assistere il Consiglio Direttivo, pronunciandosi con parere obbligatorio e vincolante su tutte le eventuali controversie  che insorgano tra comitatisti  e/o organi e/o il Comitato, con esclusione di quelle riservate per legge alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria; il Collegio giudicherà secondo diritto e dovrà attenersi, quanto alla procedura, alle norme di legge al momento in vigore.

ARTICOLO 16 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri che vengono nominati tra i comitatisti dall'Assemblea generale per la durata di tre esercizi, e che sono rieleggibili.

In caso di cessazione dalla carica di uno o più membri, il Consiglio Direttivo potrà sostituirli mediante cooptazione, in difetto di che  sarà l’Assemblea generale a provvedervi alla prima riunione utile.

Qualora per qualsiasi causa il numero dei Consiglieri in carica si riduca ad un numero inferiore a tre, s’intenderà decaduto l’intero Consiglio Direttivo, ed i Consiglieri rimasti dovranno convocare senza ritardo l’Assemblea generale per i conseguenti provvedimenti.

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile dopo quella dell’Assemblea generale che lo ha nominato, conferisce ai propri membri le cariche sociali qualora a ciò non abbia già direttamente provveduto l’Assemblea stessa. Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri. Esso è convocato dal Presidente, o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente, mediante avviso scritto da inviarsi ai Consiglieri anche via posta elettronica, almeno due giorni liberi prima di quello fissato per la riunione; in tal caso, per la validità della riunione occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

In mancanza dell’avviso previsto dal comma precedente, si considera validamente costituita la riunione di Consiglio Direttivo alla quale intervengano tutti i suoi membri.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo assiste il Direttore responsabile del “foglio notizie” del Comitato, con funzioni consultive.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente. Delle riunioni del Consiglio Direttivo si redige verbale a cura del Segretario Aggiunto; il verbale è firmato da chi presiede e dal Segretario Aggiunto Aggiunto, ed è conservato da quest’ultimo. In caso di impedimento del Segretario Aggiunto, le incombenze relative al verbale sono svolte da altro Consigliere designato da chi presiede.

E’ ammessa la partecipazione di uno o più Consiglieri a mezzo di “conference call” telefonica.

Il Consiglio Direttivo è investito in via principale dei seguenti poteri:

1.       approvare il bilancio consuntivo e la relazione illustrativa predisposti dal Tesoriere ;

2.       decidere sulle richieste di adesione al Comitato, sulla perdita della qualità di comitatista, sull’attribuzione e la conferma della qualità di comitatista onorario;

3.       decidere l’importo del contributo volontario minimo, il rimborso di spese sostenute nell’interesse del Comitato, l’attribuzione della qualifica di comitatista onorario, e in genere l’assunzione di delibere che non siano riservate dal presente regolamento ad altri organi del Comitato;

4.       proporre all’Assemblea generale la nomina di un Presidente e di un Vice Presidente Onorario, nonché modifiche al presente regolamento e lo scioglimento del Comitato;

5.       individuare le modalità attraverso cui effettuare eventuali prestazioni di beni e/o servizi a comitatisti e / o a terzi;

6.       assicurare la necessaria informativa ai comitatisti sulle attività del Comitato;

7.       nominare e revocare i membri di organi consultivi, sottocomitati e gruppi di lavoro, il Direttore Responsabile del foglio notizie di cui al precedente articolo 5 e di ogni altro periodico del Comitato.

ARTICOLO 17 - POTERI DI RAPPRESENTANZA E DI FIRMA

La rappresentanza legale e la firma spettano:

·          al Presidente, in via generale, per tutti gli atti e contratti; per eseguire e ricevere notifiche di atti sia a mezzo del servizio postale che di ufficiale giudiziario; per la rappresentanza in giudizio e nei confronti della pubblica amministrazione; per adempiere agli obblighi a carico del Comitato in relazione alla legge 31.12.1996 n. 675 nei confronti delle competenti autorità e dei titolari di dati personali che siano oggetto di trattamento da parte del Comitato; per registrare presso il competente Tribunale - Sezione per la Stampa e l’Informazione, ogni periodico di proprietà del Comitato, ed a tal fine sottoscrivere le relative istanze di registrazione, dichiarazioni di proprietà del periodico, e dichiarazioni di modifica di dati da presentarsi ai sensi della legge  sulla stampa, consegnare e ritirare documentazione, richiedere chiarimenti ed in genere espletare ogni necessaria pratica amministrativa inerente, adempiendo a tutto quanto necessario o richiesto dal medesimo Tribunale;

·          al Tesoriere, limitatamente alle seguenti incombenze:

a)       redigere il bilancio consuntivo e la connessa relazione illustrativa;

b)       aprire e chiudere conti correnti presso istituti bancari e postali, con facoltà di designare le persone che potranno operare su detti conti a firma singola o congiunta, ed effettuare operazioni di deposito e prelievo nei limiti dei fondi disponibili in detti conti, richiedere l’emissione di assegni circolari e bonifici, presentare cambiali allo sconto, richiedere il protesto di titoli di credito, compiere operazioni in titoli e valori mobiliari, ed in genere effettuare ogni operazione bancaria o postale consentita nell’ambito del rapporto di conto corrente;

c)       ricevere in consegna da terzi beni mobili e somme di denaro, rilasciando le relative ricevute e quietanze liberatorie.

Spetta al Presidente dare esecuzione alle delibere assunte dalla Assemblea generale e dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha facoltà di delegare i propri poteri ad uno o più Consiglieri ovvero ad altri comitatisti, per specifici atti o per determinate categorie di atti, anche per limitati periodi di tempo.

In caso di impedimento del Presidente, i suoi poteri potranno essere esercitati dal Vice Presidente.

Il Segretario Generale è responsabile del trattamento dei dati personali effettuato dal Comitato, e nell’espletamento di tale funzione risponde esclusivamente al Presidente.

ARTICOLO 18 – ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI

Qualora per il regolare espletamento delle attività del Comitato si rendesse necessario eseguire adempimenti contabili e fiscali  complessi e/o onerosi,  essi potranno essere affidati dal Consiglio Direttivo, in alternativa, ad un comitatista esperto ovvero ad un professionista esterno.

ARTICOLO 19 – RIMBORSO DELLE SPESE

Le cariche nell’ambito del Comitato sono ricoperte a titolo gratuito, e la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali è parimenti gratuita.

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere concesso a comitatisti o a terzi il rimborso delle spese sostenute nell’interesse del Comitato, purchè documentate.

ARTICOLO 20 – ADESIONE AL COMITATO

Per assumere la qualifica di comitatista, i soggetti interessati, che abbiano i requisiti previsti dall’art. 4 del presente regolamento, devono farne richiesta scritta al Presidente.

Spetta al Consiglio Direttivo accettare o respingere la richiesta; a tal fine si considererà accettata la richiesta dell’aspirante comitatista al quale il Presidente non abbia comunicato per scritto il rifiuto dell’ammissione entro trenta giorni dalla sua ricezione, motivandone le ragioni. Il giudizio negativo del Consiglio Direttivo sarà insindacabile dall’aspirante comitatista purchè adeguatamente motivato e non manifestamente arbitrario o irragionevole.

L’accoglimento della domanda dell’aspirante comitatista comporterà per quest’ultimo l’integrale accettazione del presente regolamento.

ARTICOLO 21 – RECESSO

Il comitatista ha facoltà di recedere dal Comitato, dandone comunicazione scritta al Presidente.

In nessun caso saranno rimborsate al recedente somme versate al Comitato a qualsiasi titolo; il recedente dovrà altresì adempiere agli eventuali obblighi assunti nei confronti del Comitato sino al momento della comunicazione di cui al comma precedente.

ARTICOLO 22 – PERDITA DELLA QUALITA’ DI COMITATISTA

La qualità di comitatista, oltre che per causa di morte, si perde per uno dei seguenti specifici motivi:

a)    mancata partecipazione in via continuativa all’attività del Comitato e/o dei suoi organi;

b)    violazione di una delle disposizioni del presente regolamento;

c)     compimento di atti, o tenuta di comportamenti, incompatibili con le finalità del Comitato.

La perdita della qualità di comitatista è dichiarata con delibera del Consiglio Direttivo e notificata per scritto all’interessato, il quale ha facoltà, entro il termine di decadenza di quindici giorni dalla notifica della delibera, di richiedere l’annullamento della stessa al Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 23 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento del Comitato è deliberato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea generale che provvederà alla nomina di un liquidatore, determinandone i poteri ed il compenso. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere devoluti dal liquidatore ad altro ente con finalità analoghe o affini a quelle del Comitato, ovvero a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DOCUMENTI ALLEGATI:

nessun documento allegato.

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Tel./fax 0039 06 6380336
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Direttore resp.: Carli
Comitato redaz.: Aprile, Battelli, Brancaleoni, Cinotti
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