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-Consulenti di proprietà indutriale (Comm.CE-2004)

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la Commissione chiede all'Italia e al Lussemburgo di applicare le decisioni della Corte di giustizia in materia di fiere e consulenti in brevetti

 

Bruxelles,  12  luglio  2004.  La Commissione europea ha deciso di chiedere formalmente  all'Italia di conformarsi  alla  sentenza  della  Corte  di giustizia  europea  che  obbliga tale paese ad eliminare le restrizioni che impone   all'esercizio   dell'attività   di  organizzazione  di  fiere.  La

Commissione  chiederà  anche  all'Italia  e al Lussemburgo di applicare due

sentenze della Corte di giustizia che riguardano le rispettive legislazioni

relative  ai  consulenti  in  brevetti,  che limitano senza giustificazione

l'esercizio  di  tale  attività sui loro territori. In base al'articolo 228

del  trattato  CE,  la  Corte  potrebbe  infliggere  delle penalità di mora

all'Italia   e   al  Lussemburgo  in  mancanza  di  adozione  delle  misure

necessarie.

 

 

Fiere - Italia

La  normativa  italiana  in  materia  di  fiere,  che è ormai di competenza

regionale, limitando l'esercizio dell'attività di organizzazione di fiere e

di  accesso  a tali fiere, provoca problemi di compatibilità con i principi

della  libera  prestazione  dei  servizi  e  della  libertà di stabilimento

previsti agli articoli 43 e 49 del trattato CEE.

 

In  seguito  ad una procedura di infrazione della Commissione (IP/98/1174),

la  Corte  di  giustizia ha constatato, in una sentenza del 15 gennaio 2002

(sentenza  C-439/99),  che  una  lunga  serie  di  requisiti  imposti  agli

organizzatori  di  fiere  e  di  esposizioni da parte dei testi legislativi

statali,   regionali   e  provinciali,  viola  il  principio  della  libera

prestazione   dei   servizi  e  talvolta  anche  quello  della  libertà  di

stabilimento.  La  Commissione ha inviato all'Italia nel marzo del 2003 una

lettera   di  costituzione  in  mora  (si  veda  IP/03/668)  invitandola  a

conformarsi a tale sentenza.

 

L'Italia  ha comunicato alla Commissione una serie di modifiche legislative

emanate  dalle varie Regioni interessate dalla sentenza. Tuttavia l'analisi

dei  testi  legislativi  ricevuti  indica  la  persistenza, a seconda delle

Regioni  interessate, di talune incompatibilità con la sentenza della Corte

di giustizia per quanto riguarda in particolare :

 

-  l'obbligo di autorizzazione imposta senza distinzione a tutti gli

operatori

-  il rispetto di termini eccessivamente restrittivi

-  l'impossibilità di organizzare fiere al di fuori del calendario

ufficiale

-  la conformità dell'organizzazione delle fiere con gli obiettivi della

programmazione regionale

-  il ruolo delle commissioni consultive composte da operatori locali.

 

Gli elementi citati influenzano in modo negativo il diritto degli operatori

non  italiani  a  prestare  i  loro  servizi  in Italia, limitano le scelte

disponibili  per gli espositori che desiderano promuovere i loro prodotti o

i  loro  servizi mediante fiere e, potenzialmente aumentano i costi di tale

promozione  e  quindi  i  prezzi finali che i compratori dei prodotti e dei

servizi interessati devono pagare.

 

 

Consulenti in brevetti ? Italia e Lussemburgo

In  una  sentenza  del  13  febbraio  2003 (sentenza C-131/01), la Corte di

giustizia  ha  censurato la legislazione italiana che richiede l'obbligo di

essere  iscritto  all'albo  italiano  e  avere una residenza o un domicilio

professionale  in  Italia per poter prestare tali servizi. Allo stesso modo

in una sentenza del 6 marzo 2003 (sentenza C-478/01), la Corte di giustizia

ha  riconosciuto  l'incompatibilità con l'articolo 49 del trattato CEE (che

prevede  la  libera  prestazione  dei  servizi) dell'obbligo previsto dalla

legislazione  lussemburghese  per  i  consulenti  in  brevetti  di eleggere

domicilio presso un mandatario abilitato in occasione di una prestazione di

servizi.

 

La  Commissione  ha  inviato nel dicembre del 2003 (IP/03/1764), lettere di

costituzione  di  mora  invitando l'Italia e il Lussemburgo a conformarsi a

tali   sentenze   della  Corte  di  giustizia,  ma  le  autorità  nazionali

interessate   non  hanno  ancora  notificato  alla  Commissione  le  misure

necessarie a tale proposito.

 

Por  informazioni  attualizzate  sulle  procedure  di infrazione relative a

tutti gli Stati membri, si faccia riferimento al seguente sito :

 

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm

 

                                                                 Da Rapid *

 

 

* Rapid è un database gestito dal servizio Stampa e Comunicazione della

Commissione europea che fornisce quotidianamente informazioni sulle

attività dell'Unione europea così come presentate nei comunicati ufficiali

delle istituzioni. Il servizio è disponibile all'indirizzo:

http://europa.eu.int/rapid/

 

DOCUMENTI ALLEGATI:

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