Presentazione
A partire dal 1 febbraio 2004 è entrata in vigore, ai sensi del decreto ministeriale del 9 maggio 2003, n. 171, la nuova modulistica per la presentazione e la verbalizzazione delle domande di brevetto per invenzioni industriali, modelli di utilità, disegni e modelli e marchi nazionali.
Il ministro delle Attività produttive ha emanato il 22 dicembre 2004 una apposita circolare per chiarire le nuove modalità, visto il lungo lasso di tempo intercorso tra la stesura del decreto e la sua pubblicazione.
Inoltre, il 16 febbraio 2004 è stata emanata una nota di aggiornamento per la presentazione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Brevetti [1].
Infine, sul sito del ministero delle Attività produttive è on line la banca dati dei brevetti italiani ed internazionali che contiene circa 30 milioni di documenti.
Il brevetto europeo
La procedura del brevetto europeo consente la richiesta di protezione brevettuale in 27 paesi:
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Monaco, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera/Liechtenstein, Turchia e Ungheria.
E’ esclusa dal Brevetto Europeo, la tutela del disegno o modello industriale (modello ornamentale), quella del marchio e la tutela delle varieta’ vegetali che ricadono sotto altri trattati o Convenzioni. La Convenzione del Brevetto europeo consente, ad ogni cittadino nazionale o residente in uno stato membro, di avvalersi del diritto di perseguire personalmente la procedura del brevetto europeo (tranne che nei casi di procedimenti orali).
Il depositante deve essere consapevole, nello stesso tempo, che l’ ottenimento di un brevetto europeo implica una notevole conoscenza delle normative della proprieta’ industriale in generale e di quella europea in particolare, una capacita’ di redazione tecnica del brevetto e delle sue rivendicazioni e l’ utilizzo raccomandabile di traduttori specializzati nel campo tecnico inerente all’ invenzione.
Per tutti coloro che non hanno l’ esperienza richiesta, e’ raccomandato di avvalersi dell’ opera di rappresentanti iscritti all’ ALBO dei rappresentanti professionisti europei (Directory of European Professional Representatives).
Per un approfondimento degli aspetti normativi e regolamentari del Brevetto Europeo, i testi ufficiali pubblicati dall’ EPO:
• EUROPEAN PATENT CONVENTION
• GUIDELINES FOR EXAMINATION IN THE EUROPEAN PATENT OFFICE
• HOW TO GET A EUROPEAN PATENT
• NATIONAL LAW RELATING TO EPC
• OFFICIAL JOURNAL (PERIODICO UFFICIALE DELL’ EPO)
Ufficio Brevetti e marchi
Direzione generale per lo sviluppo produttivo e competitività - Ministero delle Attività produttive - Via Molise 2 – 6° piano stanza 48 - 00187 Roma
Competenze: Elaborazione ed attuazione ed interventi di politiche industriali nazionali ed internazionali, definizione di iniziative normative di incentivazione, elaborazione e gestione di programmi di utilizzo dei fondi comunitari nei settori industria, artigianato e servizi alle imprese, politica d''impresa, promozione ed attuazione di iniziative comunitarie in materia di artigianato e piccole e medie imprese, promozione e coordinamento di iniziative per lo sviluppo dell''innovazione tecnologica nei settori militari e duali, analisi, studio ed elaborazione delle normative ambientali sulle attività industriali, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, coordinamento delle attività e predisposizione delle normative sulla sicurezza di prodotti e impianti industriali: normative tecniche e definizione degli standard per la certificazione di prodotti e di sistemi di qualità; promozione della tutela giuridica di prodotti e di sistemi di qualità; promozione della tutela giuridica ed utilizzazione economica; elaborazione di studi e ricerche in materia di proprietà industriale (brevetti e marchi) rilascio dei titoli di proprietà industriale ed atti relativi.
Aree:
Area A - Coordinamento, Affari Generali e Uffici di Staff
Area B - Politiche Industriali Settoriali
Area C - Politiche Comunitarie ed Internazionali
Area D - Innovazione Tecnologica, Ricerca, Sviluppo e Difesa Nazionale
Area E - Politiche Intersettoriali Infrastrutturali ed Ambientali
Area F - Ispettorato Tecnico dell''Industria
Area G - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Osservatorio per il Settore Chimico
[1] ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEI RICORSI CONTRO I PROVVEDIMENTI DELL’UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI
Il ricorso, redatto su carta semplice, deve essere indirizzato “ALLA COMMISSIONE DEI RICORSI CONTRO I PROVVEDIMENTI DELL’UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI”, Via Molise, n. 19 – 00187 ROMA e depositato presso una delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
In caso di necessità è possibile inviare il ricorso per posta direttamente alla Commissione dei Ricorsi – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – Via Molise, n. 19 – 00187 Roma.
In tal caso la segreteria di detta Commissione curerà l’inoltro alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma per la verbalizzazione del deposito del ricorso con la data corrispondente a quella di ricezione da parte di detta Segreteria.
Unitamente all’originale debbono essere presentate n. 6 copie del ricorso e degli eventuali allegati.
Al ricorso occorre allegare l’attestazione di versamento di 309.87 Euro (cui vanno aggiunti 5.16 Euro se si desidera ricevere copia autentica della sentenza) effettuato sul conto corrente n. 871012, intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato – Roma, a favore del capitolo 3602 – capo X, oppure la quietanza rilasciata dalla Tesoreria Provinciale competente, qualora il pagamento della suddetta somma avvenga direttamente presso la medesima.
Qualora il ricorso venga inviato per posta e nel caso venga richiesto il rilascio di una copia del verbale di deposito, si dovrà anche allegare:
- una marca da bollo da 10.33 Euro
- l’attestazione del versamento di 13.00 Euro dei “Diritti di Segreteria” effettuato con mod. Ch.8 quater sul conto corrente postale n. 33692005 intestato a “Camera di Commercio-Roma”.
Il ricorrente può riservarsi di presentare una o più memorie aggiuntive, a sostegno del ricorso. Tali memorie, 1 originale più 6 copie, dovranno pervenire alla Segreteria della Commissione almeno sette giorni prima della data fissata per la discussione del ricorso, salvo diversa indicazione.