http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/brevetti/ricorsi.html
Le regole sui brevetti italiani ed europei
ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEI RICORSI CONTRO I PROVVEDIMENTI DELL’UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI
Il ricorso, redatto su carta semplice, deve essere indirizzato “ALLA COMMISSIONE DEI RICORSI CONTRO I PROVVEDIMENTI DELL’UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI”, Via Molise, n. 19 – 00187 ROMA e depositato presso una delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
In caso di necessità è possibile inviare il ricorso per posta direttamente alla Commissione dei Ricorsi – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – Via Molise, n. 19 – 00187 Roma.
In tal caso la segreteria di detta Commissione curerà l’inoltro alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma per la verbalizzazione del deposito del ricorso con la data corrispondente a quella di ricezione da parte di detta Segreteria.
Unitamente all’originale debbono essere presentate n. 6 copie del ricorso e degli eventuali allegati.
Al ricorso occorre allegare l’attestazione di versamento di 309.87 Euro (cui vanno aggiunti 5.16 Euro se si desidera ricevere copia autentica della sentenza) effettuato sul conto corrente n. 871012, intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato – Roma, a favore del capitolo 3602 – capo X, oppure la quietanza rilasciata dalla Tesoreria Provinciale competente, qualora il pagamento della suddetta somma avvenga direttamente presso la medesima.
Qualora il ricorso venga inviato per posta e nel caso venga richiesto il rilascio di una copia del verbale di deposito, si dovrà anche allegare:
- una marca da bollo da 10.33 Euro
- l’attestazione del versamento di 13.00 Euro dei “Diritti di Segreteria” effettuato con mod. Ch.8 quater sul conto corrente postale n. 33692005 intestato a “Camera di Commercio-Roma”.
Il ricorrente può riservarsi di presentare una o più memorie aggiuntive, a sostegno del ricorso. Tali memorie, 1 originale più 6 copie, dovranno pervenire alla Segreteria della Commissione almeno sette giorni prima della data fissata per la discussione del ricorso, salvo diversa indicazione.