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- domande specifiche C su procedura MARCHIO COMUNITARIO

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Domande relative alla rappresentanza dinanzi all'UAMI


4.1. Il richiedente è tenuto ad essere rappresentato dinanzi all'Ufficio?

Dipende se si tratta di una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità o meno. Se il richiedente è domiciliato, ha la sede o uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nel territorio della Comunità, non esiste un obbligo di rappresentanza. In caso contrario, è necessario farsi rappresentare da un professionista:

  • un avvocato (o equivalente a seconda dei paesi) residente nella Comunità che sia abilitato ad agire in qualità di rappresentante dinanzi al servizio centrale dei marchi del paese di residenza;
    oppure
  • un mandatario abilitato, iscritto in un elenco predisposto dall'Ufficio (per la consultazione cliccare su basi di dati).

L'unica eccezione riguarda l'atto di deposito del marchio comunitario che non è soggetto a tali condizioni e che può essere effettuato da chiunque.


4.2. In quale caso una persona giuridica deve farsi rappresentare?

Una persona giuridica che ha la propria sede o uno stabilimento effettivo e serio nel territorio della Comunità può depositare direttamente, tramite il proprio rappresentante legale, un marchio comunitario. Anche un dipendente può depositare un marchio comunitario in nome della propria società. In tal caso, è necessario depositare una procura firmata dal rappresentante legale. Il dipendente di una filiale è equiparato a quello della società madre (si veda domanda 4.3.).


4.3. Una persona giuridica può farsi rappresentare dal dipendente di una filiale?

Sì, è sufficiente indicare che l'impresa abbia legami economici con quella da cui dipende la persona che effettuerà il deposito del marchio comunitario e che si occuperà delle fasi successive per conto della società madre. Di norma, è sufficiente una dichiarazione di questo tipo.


4.4. Quali condizioni devono essere soddisfatte per essere iscritti nell'elenco dei mandatari abilitati?

È necessario avere i seguenti requisiti:

  • la cittadinanza di uno Stato membro;
  • il domicilio professionale o impiego nella Comunità;
  • l'abilitazione a rappresentare terzi in materia di marchi dinanzi all'ufficio centrale della proprietà industriale nello Stato in cui il richiedente ha il proprio domicilio professionale o l'impiego.

Se si hanno tali requisiti, è necessario:

  • compilare il formulario di richiesta d'iscrizione (cliccare su formulario);
  • allegare un certificato rilasciato dall'ufficio nazionale dinanzi al quale il richiedente agisce, in cui si attesti che i suddetti requisiti sono soddisfatti.


4.5. Cosa si intende per procura speciale? Cosa si intende per procura generale?

Una procura generale copre tutte le procedure effettuate per conto di un cliente e viene registrata con un numero a partire da P9000. La procura speciale è invece legata ad una sola procedura o ad un solo marchio e non le viene assegnato alcun numero.


4.6. Come fare per cambiare rappresentante?

Se si designa un nuovo rappresentante, quest'ultimo potrà informare l'Ufficio della revoca del rappresentante precedente e presentare una nuova procura. L'informazione può anche essere trasmessa dallo stesso titolare.

In ogni caso, l'Ufficio dovrà essere informato per iscritto del cambiamento.


4.7. Dove è possibile reperire un elenco di avvocati che agiscono dinanzi all'Ufficio?

L'Ufficio non dispone di un elenco del genere. Ad ogni modo, gli avvocati di ogni Stato membro sono abilitati ad agire in qualità di rappresentanti in materia di marchi dinanzi al proprio ufficio nazionale e possono agire in qualità di rappresentanti dinanzi all'Ufficio. Per reperire gli elenchi di avvocati, si possono quindi consultare gli ordini forensi nazionali.

DOCUMENTI ALLEGATI:

nessun documento allegato.

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