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CENTRALI RISCHI PRIVATE

 

COSA SONO

 

Le CRP sono organizzazioni (costituite sotto forma di S.r.l.; S.p.a., Consorzio), che trattano i nostri dati personali.

Quando ci rechiamo presso un istituto finanziario per l’apertura di un nuovo rapporto (Conti Correnti, Affidamenti, Finanziamenti, Contratti di Leasing o Factoring, etc.) è lo stesso Istituto che ci presenta un foglio informativo previsto dalla Legge sulla Privacy (Legge 675/96 e succ. modif. [1]), con il quale richiede il nostro Consenso al trattamento dei dati.

Tali dati vengono poi trasmessi a queste Centrali Rischi private, le quali annotano su dei loro registri (archivi elettronici chiamati DATABASE), riportando tutto quello che accadrà tra Noi e quell’Istituto di Credito segnalante.

Lo stesso succederà ogni qual volta si accenderà un mutuo, si chiederà un prestito personale, si richiederà una carta elettronica di pagamento, ...

 

Questo significa che se nel tempo il nostro rapporto con uno dei soggetti finanziari con i quali siamo entrati in rapporto non dovesse svolgersi normalmente, posto che dopo la quarta rata di pagamenti andata insoluta c’è l’obbligo di segnalazione, la Centrale Rischi evidenzierà – tra i dati già in suo possesso – che siamo “cattivo pagatore”.

Di fatto, ciò poi comporta che avremo problemi per accedere ad altri rapporti finanziari e tale situazione potrà anche arrivare a determinare l’impossibilità futura di accedere ad altre operazioni finanziarie (sia su istituti di credito collegati al circuito di quelle Centrali Rischi private, sia su altri istituti collegati con le altre CRP).

Tali dati possono essere mantenuti per tre anni.

 

Il problema è che tale situazione, già di per sè incresciosa, non sia collegata a dati di fatto attinenti alla affidabilità / solvibilità personali, quindi al rapporto di credito, bensì al rapporto di compravendita.

Ad esempio è il caso in cui applichiamo la clausola di recesso dal contratto per giusta causa.

 

Dovremmo così ammettere, che se vi fossero insolvenze da parte nostra, queste rimarrebbero per un tempo lunghissimo in queste Banche Dati, pregiudicando in maniera determinante la nostra immagine nel mercato finanziario e la capacità di ricorso al credito.

DOBBIAMO QUINDI RICHIEDERE SE ESISTONO DATI CHE CI RIGUARDANO !

 

Dobbiamo anche osservare che se ci prodigassimo a pagare – come giusto - quanto dovuto all’istituto finanziario, non andremmo comunque a togliere questo indice negativo ma, entro i tempi prestabiliti dalla normativa, si continuerà a mantenere il dato di “cattivo pagatore”. La norma stabilisce che il dato debba essere mantenuto per 24 mesi, nel caso di ritorno in bonis; di 36 mesi, nel caso contrario.

Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie:

richieste di finanziamento

6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa

morosità di due rate o di due mesi poi sanate

12 mesi dalla regolarizzazione

ritardi superiori sanati anche su transazione

24 mesi dalla regolarizzazione

eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati

36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l'ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso)

rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi)

36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati. Nei restanti casi, nella prima fase di applicazione del codice di deontologia, il termine sarà di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date (nel secondo semestre del 2005, dopo la valutazione del Garante, tale termine rimarrà a 36 mesi o verrà ridotto a 24 mesi: si veda il ns. sito www. ...)

 

DOBBIAMO sapere, innanzitutto SE, dove, come siamo presenti !

POSSIAMO QUINDI RICHIEDERE – SE DEL CASO – LA CANCELLAZIONE !

 

[ Attenzione, però: essere iscritti in queste banche dati potrebbe semplicemente voler dire che si ha in corso una “operazione finanziaria”. Conseguentemente, essere iscritti potrebbe comportare addirittura benefici in tema di concessione di fido ! ]

 

Il Garante per la protezione dei dati personali (o Autorità Privacy), nella Newsletter 24/30 novembre 2003, ha espressamente affermato che le “sofferenze” sanate vanno cancellate, non basta oscurarle. Non è cioè sufficiente sospendere temporaneamente la consultazione dei nominativi da parte delle banche.

Il principio, già contenuto nel Provvedimento 31.07.2002 sulle cosiddette "centrali rischi" private, è stato ribadito così dall’Autorità garante in una recente Pronuncia [2].

Pertanto “Commette un illecito la "centrale rischi" privata che conserva nel proprio archivio, consultabile da un ampio numero di istituti e banche che erogano credito al consumo, il nominativo di una persona che ha restituito da più di un anno, senza perdite per la società seppure con qualche ritardo, un prestito. Non è quindi sufficiente sospendere temporaneamente la visibilità dei dati personali: occorre cancellarli.

 

RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE DELLA PROPRIA POSIZIONE

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DEI PROPRI DATI

 

(A) puoi eseguire la procedura direttamente da te basta seguire i nostri consigli:

1) Richiedi la certificazione alla Banca d'Italia della Centrale Rischi.

2) Cerca di individuare tutte le operazioni finanziarie che hai intrapreso negli ultimi 5 anni. Segnati tutti le varie ragioni sociali delle banche o finanziarie con cui sei venuto a contatto. Il contatto può essere avvenuto anche per una semplice richiesta di informazioni attraverso telefono o internet.

3) Una volta che hai individuato tutte le ragioni sociali ed indirizzi devi spedire a tutte le aziende, banche, finanziarie la lettera di presenza del tuo nominativo nei loro archivi e quindi la cancellazione dello stesso. La lettera deve essere inviata Raccomandata con ricevuta di ritorno a 1/2 plico postale, cioè spillata senza busta.

4) Devi attendere la risposta e vedere il contenuto della stessa.

5) Se non ricevi la risposta entro il termine stabilito per Legge e cioè 5 gg. dalla data del ricevimento da parte del destinatario, puoi inviare una seconda Raccomandata sollecitando la risposta.

6) Se la risposta non viene inviata puoi effettuare riscorso all'ufficio del Garante sulla Privacy oppure adire al Giudice di Pace per la richiesta di risposta.

7) Se ricevi la risposta, ti invitiamo di controllare bene i dati ed eventualmente se ti accorgi che vi sono delle anomalie, di rivolgerti ad un legale oppure contattaci.

La procedura è gratuita.

 

(B) puoi rivolgerti ad un’associazione di consumatori.

La nostra Associazione ASSOUTENTI mette a disposizione degli Associati uno staff di consulenti legali sul territorio nazionale che si attivano per eseguire la procedura di cancellazione e/o variazione dei dati presenti nella Centrali Rischi private e Pubbliche.

La procedura è gratuita, ma ovviamente è richiesta l’iscrizione.

 

 

Il CENTRO SERVZI CONSUMATORI

(network nazionale, con sede in Roma, a Via Stazione San Pietro n. 57 - 066380336 - assoutenti.lazio @ libero.it)

è a disposizione per info e azioni

 

ASSOUTENTI

–     sede nazionale – tel. 066833617 – fax. 066867434segreteria @ assoutenti.it

–     sede regionale Lazio – tel. / fax. 066380336assoutenti.lazio @ libero.it

Centro Servizi Consumatori

sede centrale – via stazione san pietro n. 57 – 00165 Roma – tel. / fax. 066380336



[1] Il codice della Privacy attualmente in vigore è diviso in tre parti:

- la prima dedicata alle disposizioni generali, riordinate in modo tale da trattare tutti gli adempimenti e le regole del trattamento con riferimento ai settori pubblico e privato;

- la seconda è la parte speciale dedicata a specifici settori: questa sezione, oltre a disciplinare aspetti in parte inediti (informazione giuridica, notificazioni di atti giudiziari, dati sui comportamenti debitori), completa anche la disciplina attesa da tempo per il settore degli organismi sanitari e quella dei controlli sui lavoratori;

- la terza affronta la materia delle tutele amministrative e giurisdizionali con il consolidamento delle sanzioni amministrative e penali e con le disposizioni relative all'Ufficio del Garante.

[2] L’interessato ricorrente lamentava di essere ancora inserito nella predetta banca dati, nonostante fosse trascorso più di un anno da quando aveva integralmente sanato la propria posizione debitoria. A causa del permanere di questa segnalazione di "sofferenza", al consumatore erano stati rifiutati alcuni finanziamenti da diversi istituti di credito. In un primo momento, il consumatore aveva presentato un’istanza alla "centrale rischi" per chiedere la cancellazione dei dati allegando una quietanza liberatoria datata aprile 2002 rilasciata dalla banca che gli aveva erogato il prestito.

Questa documentazione non veniva però ritenuta sufficiente dalla "centrale rischi" che faceva decorrere invece l’estinzione del debito non da aprile, bensì da una data successiva rispetto alla quale, al momento della presentazione della richiesta di cancellazione, non era ancora trascorso un anno. Insoddisfatto, il consumatore presentava ricorso all’Autorità.

Nel corso del procedimento la società resistente ribadiva quanto già comunicato al consumatore, ma in considerazione della quietanza di aprile 2002 disponeva il blocco temporaneo della visibilità del nominativo del ricorrente in attesa delle decisioni dell’Autorità.

Tuttavia questa misura "temporanea" e interlocutoria non risulta conforme a quanto affermato dal Garante nel provvedimento generale sulle "centrali rischi" il quale sottolinea "la necessità che i dati relativi agli eventuali inadempimenti sanati senza perdite, debiti residui o pendenze, siano cancellati dalla centrale rischi private entro un anno dalla loro regolarizzazione". Alla società è stato quindi ordinato di cancellare il nominativo del consumatore entro tre giorni dalla ricezione del provvedimento del Garante.

DOCUMENTI ALLEGATI:

nessun documento allegato.

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