1. Utenti (persone fisiche o giuridiche)
2. Enti gestori del servizio di telecomunicazioni
Gli utenti e gli enti gestori del servizio di telecomunicazioni, che lamentino la violazione di un proprio diritto o interesse protetti da un accordo di diritto privato o dalle norme in materia di telecomunicazioni attribuite alla competenza dell'Autorità Garanzie Comunicazioni [1]
QUANDO ?
prima di avviare una causa in sede giudiziaria devono promuovere un tentativo di conciliazione rivolgendosi
DOVE ?
1. ad una ASSOCIAZIONE CONSUMATORI (tra gli organi non giudiziari di risoluzione delle controversie in materia di consumo di cui alla Raccomandazione 2001/310/CE) – la procedura è gratuita, è di solito richiesta l’’iscrizione, tuttavia si ha diritto alla rappresentanza [2]
2. al CORECOM competente per territorio – la procedura è gratuita, non è assistita (salvo ricorso a consulenti)
3. alla Camera di Conciliazione esistente presso tutte le CCIAA provinciali (tra gli organi non giudiziari di risoluzione delle controversie in materia di consumo di cui alla Racc. 2001/310/CE) – la procedura è onerosa, non è assistita (salvo ricorso a consulenti)
4. agli altri organi non giudiziari di risoluzione delle controversie in materia di consumo di cui alla Raccomandazione 2001/310/CE) – la procedura è onerosa, non è assistita (salvo ricorso a consulenti)
COME ?1. L’Utente o l’Associazione che lo rappresenta presentano domanda, utilizzando un apposito formulario
2. la domanda deve essere fatta pervenire con una delle seguenti modalità: Consegna a mano contro rilascio di ricevuta; Invio a mezzo raccomandata A/R; Invio a mezzo fax ai n. 011/5757305 - 140
3. Nella domanda devono essere indicati, a pena di inammissibilità: il nome, il cognome e la residenza o il domicilio dell'utente, il numero dell'utenza telefonica, la denominazione e la sede dell'organismo di telecomunicazioni.
4. La domanda è sottoscritta dall'utente o, in caso di persone giuridiche, dal rappresentante legale o da persona munita di procura speciale conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.
5. Il CORECOM, verificata l'ammissibilità della domanda, comunica alle parti (a mezzo raccomandata A/R o fax), entro 7 giorni dal ricevimento dell'istanza, l'avviso di convocazione per l'esperimento del tentativo di conciliazione. La procedura è completamente gratuita e si conclude di norma entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.
6. Il verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal responsabile del procedimento, costituisce titolo esecutivo.
7. Qualora il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo, è possibile fare ricorso all'Autorità Giudiziaria o, alternativamente, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
8. Il ricorso in sede giudiziaria non può essere proposto sino a quando non sia espletato il tentativo di conciliazione presso il CORECOM ovvero dinanzi agli organi non giurisdizionali di risoluzione delle controversie in materia di consumo di cui alla Raccomandazione 2001/310 /CE.
9. L'utente, contestualmente alla richiesta di conciliazione (utilizzando l'apposito formulari da indirizzare al Dipartimento Garanzie e Contenzioso), può chiedere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di prendere provvedimenti temporanei diretti a garantire l'erogazione del servizio o a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento.
s.tel: 066380336 - fax: 066380336
e-mail: assoutenti.lazio@libero.it
· Legge 31 luglio 1997, n. 249, Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo: art. 1, comma 6, lettera a), punto 14 "la commissione per le infrastrutture e le reti interviene nelle controversie tra l'ente gestore del servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati".
· Legge 14 novembre 1995, n. 481, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità: art. 2, comma 20, lett. e) "ciascuna Autorità può adottare, nell'ambito della procedura di conciliazione o di arbitrato, provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell'erogazione del servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del soggetto esercente l'esercizio"
· Delibera n. 182/02/CONS, Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti.
· Delibera n. 307/03/CONS, Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 182/02/CONS concernente l'adozione del regolamento per la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti.
· Raccomandazione n. 2001/310/CE sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo.
[2] Le Associazioni dei Consumatori, come i Patronati e come i Sindacati, sono entità private che si autofinanziano; al contrario di questi, però, le Associazioni dei Consumatori non ricevono sovvenzioni di carattere pubblico.
L’adesione ad una qualsiasi di queste entità, comunque, non genera un rapporto di consulenza, ma di mero ausilio tra soci (ci sono, infatti, i soci-esperti che volontaristicamente offrono la propria assistenza ai soci-utenti); non c’è quindi nessuna deroga alle norme ed ai regolamenti che disciplinano la fornitura di servizi professionali.