Il “fenomeno” della Normazione Tecnica: un problema filosofico o “di approccio”[1] [2] [3]
di Carlo C. Carli
[.......]'Come non ricordare, poi, il grande fenomeno – sempre più in espansione – della normazione tecnica.
Essa è un esempio manifesto di autodichia: tali regole, per loro stessa natura e finalità di portata volontaria, di fatto e con il tempo si impongono addirittura agli Ordinamenti giuridici appartenenti a regimi politici dittatoriali o a sfondo religioso!
Mi riferisco ovviamente alle varie categorie di regole (diventate oramai e sempre più spesso vere e proprie “norme”, anche perché sovente le norme ed i contratti vi fanno riferimento) di standardizzazione dei prodotti e dei servizi ([4]).
REGOLE TECNICHE RICHIAMATE NEI CONTRATTI - Ricordo innanzitutto la Comunicazione della Commissione ove è osservato ([5]) che nella stipulazione di contratti nel settore dell’elettronica la possibilità di ciascun partecipante di utilizzare un determinato prodotto dipende dall’utilizzo del prodotto da parte di altri. Tali mercati 'di rete' possono rimanere bloccati da norme tecniche obsolete, che potrebbero non essere al passo con il diritto. I passi avanti compiuti nel settore della tecnologia potrebbero consentire la ricerca automatica di opportunità di contratti, servendosi di contratti redatti con moduli standard. Se le condizioni del contratto non sono standardizzate al momento dello sviluppo delle norme tecniche, potrebbe risultare difficile, se non impossibile, inserire nuove condizioni in una fase successiva.
Ed ancora: nella Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, tra l’altro si dice che: “Gli Stati membri si astengono dall’adottare norme tecniche riguardanti una materia oggetto di una proposta di direttiva o di regolamento presentata dalla Commissione al Consiglio anteriormente alla comunicazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di presentazione della suddetta proposta.”
REGOLE TECNICHE RICHIAMATE DALLE NORME TRIBUTARIE - Ricordo ancora il documento elaborato d CONFINDUSTRIA ([6]) che, al Paragrafo “Considerazioni sull’art. 2623 c.c.” afferma: Come ben noto agli addetti, il bilancio e la nota integrativa che lo correda sono documenti che solo in apparenza scaturiscono automaticamente dalla contabilità generale. In realtà molteplici sono le voci che necessitano di stime, le quali comportano, inevitabilmente, margini di soggettività non eliminabili anche con l’utilizzo di tecniche specialistiche. Altra tesi da “sfatare” è quella che individua nella funzione amministrativa l’unico protagonista dell’elaborazione del bilancio.
Infatti, è vero che questa funzione è la detentrice dei saldi contabili di fine anno, ma tali saldi costituiscono soltanto il punto di partenza del processo - nel quale intervengono manager e funzionari di altre funzioni - che si conclude con l’inserimento in bilancio del valore definitivo di numerose “poste” (crediti; rimanenze; partecipazioni; fondi rischi ed oneri; ecc.). È altrettanto vero che questa funzione è la detentrice delle norme tecniche in materia di formazione e valutazioni di bilancio (i c.d. principi contabili); ma la loro conoscenza non impedisce una errata indicazione di importi nel bilancio o una errata esposizione di fatti nella nota integrativa, se le informazioni sottostanti che debbono pervenire dalle altre funzioni aziendali sono errate, per colpa o dolo.
REGOLE TECNICHE E LEGISTICA - rammento il recente accordo tra CNEL e U.N.I. finalizzato a promuovere e diffondere la cultura della normazione tecnica, vista come sinonimo di miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi, della sicurezza del lavoro e dell’ambiente e, quindi, della competitività del sistema economico nazionale. Da una parte, quindi, si metterà a disposizione del Cnel la propria esperienza, maturata in consessi tecnico-normativi europei e internazionali, consentendo di migliorare il contenuto delle proposte legislative agli organi di governo centrali e locali.
REGOLE TECNICHE E NORME AMBIENTALI - Ma gli esempi sono numerosissimi e sotto gli occhi di tutti, basti pensare al settore ambientale (dove addirittura il principio del minimo rischio produce spesso effetti paradossali) [7]. Si pensi ad esempio alla recente sentenza 7/10/2004 n. C103/04 della Corte di giustizia europea, Sez. I, che ha stabilito che ”La previsione legislativa della dispensa dall'obbligo di autorizzazione di recupero di rifiuti, pericolosi e non, in assenza dei requisiti prescritti dalle direttive comunitarie in materia costituisce inadempimento da parte dello Stato italiano ([8])
Tra gli effetti concreti che tale situazione produce, c’è quello di modificare – di fatto - la competenza dei Giudici ? ad esempio, nel campo amministrativo, il campo della discrezionalità tecnica viene ampliato ? a quale organo si dovranno presentare i reclami avverso tali regole ?
LE FONTI CULTURALI DEL DIRITTO
Ora, quindi, si può ben dire che le Regole Tecniche costituiscano delle situazioni che comportano una modifica fattuale ai canoni del formalismo giuridico. E, tra queste, c’è poi senz’altro ([9]) la c.d. autonomia delle fonti culturali ([10]).
Risulta quindi abbastanza evidente che ormai (ma siamo sicuri che, in fondo, non sia sempre stato così ?) non è più molto consistente la pretesa della organicità, unicità, strutturalità, sistematicità dell’Ordinamento. A ben vedere, tali (pretese) caratteristiche erano consone ad una visione quasi religiosa della “ragion di stato”. Cosa che, peraltro, viene sicuramente ridicolizzata dall’avvento della c.d. globalizzazione dei contesti socio-economici e dalla virtualizzazione dei rapporti umani.
Desidero sottolineare che tale “virtualizzazione dei rapporti umani”, proprio per sua natura, può essere presente, non solo in aree o zone territorialmente circoscritte, nonché in insiemi o categorie di soggetti (anche meccanici !), ma anche in aree virtuali e la cui delimitazione è molto più difficile.
Come dicevo: ma siamo sicuri che, in fondo, non sia sempre stato così ? Ricordo, ad esempio, che proprio in Italia, tra il 1200 ed il 1600, possiamo riscontrare la presenza di giuristi che venivano normalmente chiamati nei vari Comuni o Stati esistenti, o per juris dicere o per juris consumere, spesso come incarichi temporanei e non solo occasionali, a volte addirittura con cariche pubbliche ([11]).
Il nuovo approccio alla realtà sistemica che stiamo così delineando ha avuto approfondimenti specifici, anzi tanto specifici che sono stati effettuati in campo filosofico e psichiatrico, senza che ciò andasse poi ad influenzare il formalismo giuridico. Mi riferisco tra gli altri agli studi di VON BERTALANFFY – che da filosofo ha compreso che il diritto è relazione - e NORMAN – che, da psichiatra, ha definito la comunicazione compiuta come informazione congiunta alla condivisione di significati -.
Ritengo a tale proposito molto interessante ed importante richiamare alcune considerazioni sulla scienza chiamata “psicologia sistemica” ([12]). Questa è costituita dall’indirizzo psicologico sviluppatosi negli anni ‘50 a Palo Alto in California a partire dalla teoria dei “tipi logici” di B. Russell, dalla teoria dei “sistemi” del biologo austriaco L. von Bertalanffy e dalla teoria del “doppio legame” di G. Bateson. Muovendo dal concetto di base secondo cui tutto è comunicazione ([13]) anche l'apparente non-comunicazione, la psicologia sistemica ritiene di poter indagare il mondo psichico a partire dal sistema della comunicazione regolato dalla legge della totalità per cui il mutamento di una parte genera il mutamento del tutto, da quella della retroazione, che prevede l'abbandono del concetto di causalità lineare per quello di circolarità, dove ogni punto del sistema influenza ed è influenzato da ogni altro, e da quella dell'equifinalità, per cui ogni sistema è la miglior spiegazione di se stesso, perché i parametri del sistema prevalgono sulle condizioni da cui il sistema stesso ha tratto origine.
Detta psicologia ha come suo presupposto teorico la teoria generale dei sistemi e come sua risultanza pratica la terapia sistemica o pragmatico-relazionale. In particolare, la teoria generale dei sistemi è lo studio delI'organizzazione di una totalità detta sistema. E si basa sull tesi che il tutto non è riconducibile alla somma delle parti.
Tale tesi era peraltro nota fin dall’antichità, ma solo con l'avvento della cibernetica si determinarono le regole morfologiche, strutturali e funzionali che consentirono lo studio del sistema nella sua articolazione gerarchica e soprattutto nella sua interazione con altri sistemí con cui avvengono gli scambi di materiali, energie, informazioni, come nel caso del 'sistema gruppo sociale” (famiglia, associazione, entità, stato, ..) costituito da un insieme di unità legate da relazioni significative in continuo interscambio con l'ambiente sociale più vasto (sistema aperto).
Ora, secondo von Bertalanffy (che evidentemente tentò di emancipare la teoria generale dei sistemi dalla cibernetica) esistono modelli, principi e leggi che si applicano a sistemi generalizzati o a loro sottoclassi, indipendentemente dal loro genere particolare, dalla natura degli elementi che lo compongono e dalle relazioni o 'forze' che si hanno tra essi. Risulta pertanto lecito costruire una teoria - non tanto dei sistemi di tipo più o meno speciale - ma dei principi universali applicabili ai sistemi in generale. In questo senso viene definita una nuova disciplina – la “teoria generale dei sistemi” – il cui oggetto di studio consiste nella formulazione e nella derivazione di quei principi che sono validi per i 'sistemi' in generale'.
Fatte queste considerazioni, non credo però che non si debba spendere qualche parola sulla filosofia della scienza e sulla psichiatria sistemica, i cui contributi – a mio avviso – fanno apparire evidenti, non solo le implicazioni sociali del diritto e dell’economia, ma anche le applicazioni necessarie – proprio in detti campi - di una nuova impostazione etica dei modelli comportamentali.
Infatti, la ricordata “teoria generale dei sistemi” con Von Bertalanffy (esponente del c.d. “comportamentismo”) affonda le sue radici in un momento della storia della biologia sottolineava che gli esseri viventi sfuggivano alla lettura del determinismo causale.
Ovviamente, esponenti del “meccanicismo” e “vitalismo” disputavano attorno al presupposto per cui uno stato finale dovesse essere necessariamente determinato da uno stato iniziale. Nell’800 Driesch aveva sconfessato questa linearità con i suoi famosi esperimenti sulle uova di riccio di mare ([14]) e questa esperienza minava così profondamente i fondamenti della scienza classica che egli stesso aveva dovuto ricorrere a categorie trascendentali quali 'l’anima' o 'qualcosa che ricordasse l’anima' ed in seguito 'a qualche cosa che non è la psiche, ma che può essere spiegato solo in base a categorie psicologiche', poi giungendo all’utilizzo del concetto aristotelico di entelechia ([15]).
Lo stesso Kant aveva dato il suo contributo al problema della complessità degli esseri viventi quando, all’interno della 'Critica del giudizio' considerava la natura come un tutto, congegnato in modo che da esso stesso siano determinate le proprietà delle singole parti ([16]). E molti altri personaggi di rilievo - da Cuvier a Saint-Hilaire, a Goethe - hanno riempito le pagine della letteratura scientifica di questo proficuo momento del pensiero scientifico a cui gli abiti della scienza classica andavano sempre più stretti in diversi campi del sapere.
La teoria generale dei sistemi quindi, nell’affacciarsi su uno scenario concettuale assolutamente nuovo, esprime anche la consapevolezza di un parallelismo dei principi conoscitivi generali nei differenti campi del sapere - dalla biologia da cui si è partiti, alla sociologia, alla psicologia ed all’economia -. Parallelismo che intende utilizzare medesime classi concettuali per diversi campi del sapere ([17]).
Ora, gli strumenti usati dalla visione sistemica sono i concetti che utilizza per la comprensione dei fenomeni: sistema – totalità –organizzazione – equifinalità. L’unificazione dei sistemi significa quindi l’utilizzo delle medesime categorie concettuali nei differenti contesti ([18]).
La visione sistemica conduce ad individuare una natura dell’uomo che, in quanto sistema - e, nella fattispecie, sistema aperto - mira a produrre anche tensioni nuove con stati di squilibrio conseguenti ad una attività autonoma e spontanea anche in assenza di o in presenza di stimoli esterni ([19]).
Attività di prevenzione
AGEIE si propone per fornire una possibile soluzione preventiva – oltre che successiva - ai vari problemi operativi; non solo nel caso di conflitti in essere, quindi, ma come vera prevenzione. Si tratta dell’AUDIT GIURIDICO-ECONOMICO.
Le tecnologie avanzano a grande velocità, il quadro normativo si evolve come può, anche con lacune e incongruenze (si pensi alla materia ambientale, ovvero il settore del controllo gestionale e/o finanziario).
E’ proprio in ricordato caso dove il dato normativo fa riferimento – o addirittura un rinvio – a norme tecniche (cioè non giuridiche) o addirittura a dati fenomenici.
Spesso, quindi, per l'interpretazione delle leggi e dei regolamenti non basta neppure una visione complessiva del nuovo quadro legislativo, ma necessitano insiemi di competenze in vari campi, non solo tecnici, economici o giuridici. Ecco, quindi, che l’ausilio dell’esperto – o meglio, di una equide di esperti che possano prendere in considerazione la materia in modo multidisciplinare e coordinata – diviene indispensabile, specie in tutti quei casi – che vanno sempre più ad aumentare – in cui la norma collega una responsabilità diretta (a volte anche oggettiva) a carattere civile o penale all’operato di entità collettive (come imprese e condomini).
[1] Convegno AGEIE, svoltosi a Roma, il 26.04.2005, dal titolo: 'CERTIFICAZIONE: TRA COSTO PER L'IMPRESA E GARANZIA DEI CONSUMATORI'
[2] il presente testo – in una versione precedente e leggermente differente - è stato pubblicato anche da: http://www.estig.ipbeja.pt/index1024.html - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Beja, pertence ao Instituto Politécnico de Beja – Portogallo. Cosa di cui sono onorato.
[3] estratto dal libro in c. di p. Bachetti M. e Carli C. C “Contratti d’Impresa, tra autonomia giuridica e rilevanza economica”.
[4] Come ricorda PICOZZA (opinioni espresse nel citato incontro seminariale), le NORME TECNICHE già garantiscono determinati standards di Qualità.
Egli, citando VON AIEG, ricorda anche che già OCCAM affermava “auctoritas, non veritas, facit legem” e che PLATONE diceva che il Diritto è la Ragione del più forte, ove per “Diritto” non si doveva intendere nuna “funzione di Giustizia per le persone” (che il concetto di Giustizia pertineva solo agli Dei), ma tutt’al più una funzione di Trasparenza.
PICOZZA afferma che, tra gli effetti di tale situazione, vi è anche quello della “privatizzazione” di settori prima strettamente e sicuramente considerati di pertinenza pubblica.
Tra essi, cita specificamente quello della funzione giudiziaria. Essa, in effetti, sempre più si va devolvendo a forme parapubbliche (arbitrato; giudice di pace quando si esprime secondo equità), se non addirittura private (conciliazione stragiudiziale settoriale). PICOZZA vede con preoccupazione questo degradare - lento, ma inesorabile – della macchina della giustizia, paventando il giorno in cui al Giudice si sostituirà la Macchina. Egli, ad esempio, nella responsabilità professionale del Mediator, vede l’impersonificazione del lato economico della Giustizia e ritiene ciò disdicevole.
Personalmente, come ho già espresso e come altri A. ben più importanti (anche in un passato meno recente; per tutti, v. il cit. LOSANO) hanno dimostrato, ritengo che il pericolo paventato non sia assolutamente taale; anzi, io auspico l’adozione – evidentemente in certi termini e condizioni – di sistemi che possano oggettivamente predeterminare la ponderabilità degli interessi in gioco negli scambi (si badi: il Diritto è un “sistema di interrelazioni”).
Conseguentemente, per rimanere all’esempio citato, mi permetto di vedere nella figura del Mediator, colui che elaborando aspetti oggettivi della interrelazione umana, riesce a concretizzare – non la Giustizia in senso astratto, cioè che si richiama alla norma formale bensì – l’incontro tra gli interessi delle Parti. E ciò, anche in ossequio al principio – studiato sia dall’ingegneria dei sistemio, che dalla filosofia della scienza, che dall’analisi economica, che dalla psicologia sistemica – secondo cui se viene posta una linea di demarcazione tra due soggetti, essa esprime una contrapposizione che di fronte ad ogni evento complesso, come lo sono normalmente i problemi umani, non esaurisce il problema ma lo alimenta e lo perpetua.
[5] COM 2003/C 63/01, un piano d’azione per una maggiore coerenza dell’aquis comunitario (Diritto contrattuale europeo, verso clausole standard)
[6] “D. LGS. N. 231/2001 E RIFORMA DEI REATI SOCIETARI” (un’appendice delle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/200) che – come le Linee Guida - intende fornire un quadro di riferimento per le imprese che intendano fare fronte al rischio di sanzioni pecuniarie a loro carico in caso di commissione di reati societari ex D.Lgs. n. 61/2002.
[7] La Dir. 98/34/CE Parl-Cons. 22 giugno 1998 prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche nonché (dall'adozione della Dir. 98/48/CE, delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.
SINTESI - La Dir. 98/34/CE codifica, e pertanto abroga, Dir. 98/48/CE. Prevede due procedure d'informazione, una nel settore delle norme (specificazioni tecniche su base di accordi facoltativi), l'altra in quello delle regolamentazioni tecniche (specificazioni tecniche obbligatorie) relative ai prodotti di fabbricazione industriale e ai prodotti agricoli e della pesca.Procedura di informazione nel campo delle norme: - Ogni organismo nazionale di normalizzazione informa la Commissione e tutti gli altri organismi di normalizzazione europei e nazionali specificati negli allegati della direttiva dei suoi progetti di norme o di modifiche delle norme in vigore. La Commissione può chiedere che le siano comunicati anche i programmi nazionali di normalizzazione, che saranno così messi a disposizione degli altri Stati membri. La Commissione e gli altri organismi di normalizzazione avranno facoltà di formulare osservazioni sui progetti di norma; in tal caso saranno informati del seguito dato a tali osservazioni. Gli organismi nazionali di normalizzazione avranno inoltre la possibilità di partecipare ai lavori di normalizzazione degli altri Stati membri. La procedura di informazione non si applica ai progetti di norme nazionali che sostituiscono semplice recepimento di una norma internazionale ovvero europea.
Procedura di informazione nel campo delle regole tecniche: - Gli Stati membri notificano alla Commissione ogni progetto di regola tecnica o di modifica di una regola tecnica, le comunicano inoltre i motivi che lo rendono necessario e, se del caso, il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali direttamente in questione. Qualora il progetto limiti la commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza chimica per motivi di salute pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, gli Stati membri comunicano anche dati pertinenti alle caratteristiche, agli effetti e i rischi del prodotto. - La Commissione comunica agli altri Stati membri il progetto notificatole. Nella stesura definitiva della regola tecnica si terrà conto, per quanto possibile, delle osservazioni degli altri Stati membri. Per permettere alla Commissione e agli altri Stati membri di reagire, gli Stati membri rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica di tre mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui sopra. Il periodo di status quo passa a quattro mesi per i progetti aventi forma di accordo facoltativo e a sei mesi per qualsiasi altro progetto, quando gli Stati membri e/o la Commissione formulano un parere circostanziato, secondo il quale la misura proposta potrebbe creare ostacoli alla libera circolazione delle merci. Inoltre qualora la Commissione desideri proporre o adottare un atto legislativo applicabile allo stesso settore, oppure se il progetto verte su una materia che forma già oggetto di proposta da parte della Commissione, lo Stato membro interessato deve rinviare l'adozione del progetto di dodici mesi. Qualora, entro questo termine, il Consiglio adotti una posizione comune, il periodo di status quo è prorogato di sei mesi (18 mesi in tutto). La procedura di notifica non si applica né alle regole tecniche che costituiscono semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione alla Commissione, né alle regole nazionali che si conformano alle specificazioni tecniche comunitarie o ad altre disposizioni del diritto comunitario.
[8] La Repubblica italiana, non avendo stabilito nel decreto 5 febbraio 1998, sull'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, quantità massime di rifiuti, per tipo di rifiuti, che possano essere oggetto di recupero in regime di dispensa dall'autorizzazione, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 10 e 11, n. 1, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE.
La Repubblica italiana, non avendo definito con esattezza i tipi di rifiuti relativi alle norme tecniche 5.9 e 7.8 dell'allegato 1 del detto decreto, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi dell'art. 11, n. 1, della direttiva 75/442, come modificata, e dell'art. 3 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi.
[9] Come anche ha ricordato PICOZZA nel ricordato seminario.
[10] Infatti (A), sempre più spesso ed in modo sempre maggiore – anche per i moderni sistemi di interconnessione ed informazione esistenti – pareri, giudizi, dati, mode girano e si affermano in contesti sociali anche circoscritti.
(B) La presenza di teorie animaliste, femministe, ambientaliste costituiscono una sottospecie di quanto sub A, dando luogo a volte ad interpretazioni di norme, a prassi, ad organizzazioni che, prendendo piede, determinano comportamenti leciti in territori o in categorie di persone anche estesi.
(C) Altro caso è poi fornito dalla moderna affermazione della c.d. “comitatologia”, spesso prescritta anche per legge (vedasi le norme sulla semplificazione), una forma della quale è data dalla partecipazione agli atti amministrativi e legislativi da parte di entità esponenziali e/o rappresentative di interessi diffusi.
(D) Ancora abbiamo un esempio nel ricorso – oramai sempre obbligatorio per gli atti amministrativi e per quelli giudiziari, tranne ancora per quelli normativi – alla motivazione. Essa, d’altra parte, rappresenta un esempio di democraticità e trasparenza, anzi di pieno rispetto della soggettività e dei suoi diritti.
(E) All’interno dello stesso Ordinamento, poi, esistono dei c.d. sub-ordinamenti ovvero ordinamenti settoriali, dal primo tollerati od addirittura incentivati ([7]); è il caso del c.d. Ordinamento sportivo. Ma è anche il caso delle Organizzazioni criminali; esse sono sempre illeciti, ma a volte sono illegali solo in diritto, mentre possono essere tollerate sul piano pratico (soprattutto se ciò corrisponde ad un male minore di quello possibile). Un’altra possibilità è poi quella delle Comunità religiose che spesso formano dei veri e propri Poteri anche di livello ultrastatale; ugualmente si può dire per taluni poteri economici, quali le imprese multinazionali o i cartelli finanziari, che spesso riescono anche ad influenzare le azioni degli Stati.
[11] Questo è quanto autorevolmente studiato da GORLA.
Personalmente conosco la presenza di alcuni esempi, presenti nella mia Famiglia: giuristi che, esperti in determinati rami del diritto (a cui in genere veniva abbinata una perizia anche dell’economia), venivamo chiamati da Aquila a Siena, da Napoli a Roma con incarichi contrattuali specifici o a tempo determinato
[13] Il secondo assioma della pragmatica della comunicazione rileva che 'Ogni comunicazione ha un aspetto di contenuto e un aspetto di relazione di modo che il secondo classifica il primo ed è quindi metacomunicazione'.
[14] dimostrando come, pur partendo da differenti condizioni iniziali si potesse giungere ad un medesimo fine; più precisamente risultava che dalla divisione di due ovuli o dalla fusione di due ovuli interi o da ovuli manipolati in modo importante in via sperimentale nascessero organismi assolutamente normali
[15] L’entelechia è quella forza dell’organismo che ne determina la forma, è d’una natura totalmente diversa dalle forze fisico-chimiche e non può essere posta con queste sullo stesso piano. Tutti i fattori puramente fisici o chimici sono soltanto i mezzi di cui si serve l’organismo; essi non costituiscono la vita, ma servono alla vita che ne fa uso
[16] Così soltanto essa cessa di essere un semplice aggregato e diventa un sistema'. Causalità e finalità non sono in antinomia ma si riferiscono a due diverse categorie di problemi. 'La causalità considera la successione obiettiva degli eventi nel tempo, l’ordine nel divenire, la finalità considera la struttura di quelle classi di oggetti empirici, alle quali diamo il norme di organismi'.
[17] La rottura con i parametri precedenti della scienza, la 'frattura epistemologica' per dirla con Bachelard, rappresenta un salto categoriale; il processo intellettivo della spiegazione, con lo schema SÝ R che vede necessario stabilire un rapporto diretto tra due oggetti, cede il posto al processo intellettivo della comprensione che adotta come base conoscitiva il concetto di sistema. L’obiettivo non è più quello di stabilire delle connessioni dirette tra i membri di un insieme ma quello di individuare il sistema superordinato nel quale i membri sono inseriti o il valore della posizione di ciascun membro dell’insieme rispetto al sistema superordinato.
[18] Il sistema è definito da un insieme di elementi in interazione tra loro, dove una modifica in uno solo degli elementi ha effetto su tutti gli altri.
La totalità è quella caratteristica del sistema che lo rende irriducibile alla somma delle parti che lo compongono.
L’organizzazione rimanda all’esistenza di regole a cui gli elementi del sistema aderiscono. Regole a cui i partecipanti al gioco (al sistema) ubbidiscono. Regole esplicite o implicite che circoscrivono il campo d’azione di ognuno di loro e dell’Organizzazione stessa.
L’omeostasi è la tendenza dell’organismo a mantenere il proprio equilibrio di fronte ad un cambiamento. La visione sistemica applicata alle scienze psicologiche, vedrà la trasformazione del modello positivistico-riduzionistico della quasi totalità della ricerca psicologica indipendentemente dal tipo di orientamento
[19] Se, dopo le perturbazioni provenienti dall’esterno, la vita non avesse fatto altro che tornare al cosiddetto equilibrio omeostatico, essa non avrebbe mai potuto progredire oltre l'ameba, la quale, dopo tutto, è la creatura meglio adattata di questo mondo, essa è infatti sopravissuta per milioni di anni, dall’oceano primitivo ai nostri giorni' (Teoria generale di sistemi – L.V.B. pag. 293).
L’uomo statico e reattivo espressione di una somma di dati isolati rappresenta anche una visione alquanto irreale della natura umana che si può concepire, invece, come un universo i cui elementi sono in continua e reciproca relazione all’interno di un tutto gerarchicamente ordinato.