CONCILIAZIONE NAZIONALE PER PROBLEMATICHE INTERNAZIONALI
Organismi terzi neutrali di conciliazione: la possibile soluzione per i bond argentini
di CARLO C. CARLI
(riflessioni su http://www.adrcenter.it/mondoadr/articoli/details.php?id=1000884 di Fabio Luciani)
La Corte di Cassazione, con la recente Ordinanza 11225/05, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano nelle controversie instaurate per ottenere il rimborso delle somme investite nei bond argentini.
La Corte ha, cioè, ritenuto applicabile la regola di diritto pubblico internazionale, secondo cui gli Stati sono immuni dalla giurisdizione di un altro Stato (par in parem non habet iurisdictionem), riconoscendo tuttavia l'efficacia della clausola interna al prestito obbligazionario che prevede la competenza dei giudici di New York o di quelli argentini.
In linea di principio, e come ricorda l’A., tale difetto di giurisdizione del giudice italiano rischia di compromette la possibilità per i risparmiatori di casa nostra di ottenere giustizia, in quanto oltre alle difficoltà di carattere tecnico legate alle azioni legali presso giudici stranieri, si aggiungono gli oneri economici generati da procedimenti giudiziari di questo genere.
Di fatto, tuttavia, già da tempo, vari Istituti di credito hanno sottoscritto specific accordi di conciliazione con le associazioni di consumatori.
Questa soluzione, d’altra parte, così come giustamente ricorda l’A., è già stata adottatata all’estero. Ad esempio, negli USA la definizione delle controversie molto spesso passa attraverso transazioni ottenute con l’intervento di un conciliatore.
Peraltro, da un punto di vista di analisi economica, questa soluzione potrebbe generare effetti positivi, sia per i risparmiatori italiani - che vedrebbero ridursi i tempi e i costi della controversia - sia per le banche – con minori costi di contenzioso e migliore immagine all’utenza - che lo stesso Stato argentino (che avrebbero la possibilità di chiudere la vicenda con un notevole guadagno in termini di immagine e costi).
L’efficienza e l’efficacia di uno strumento come la conciliazione, specie per quella di tipo “amministrato” e soprattutto in casi come questo in cui vi è ripetitività di comunicazione / servizi, porta ad avvalorare la tesi – come la ricordata esperienza statunitense conferma – che la soluzione appropriata per la vicenda dei bond argentini potrebbe essere ricercata proprio lì.
L’A. richiama specificamente la possibilità di nvocare (in jus vocare) l'intervento di “organismi terzi neutrali di conciliazione” e afferma che tale idea sarebbe avvalorata anche dalle recenti novità legislative italiane concernenti il diritto societario (il D.Lgs. 5/2003 riconosce l’importanza della conciliazione e degli organismi terzi neutrali).
Personalmente non sono completamente d’accordo.
O meglio, non sono d’accordo se la soluzione passa attraverso una “conciliazione libera” e se essa è posta in essere da “organismi terzi neutrali di conciliazione” gestiti da entità private. Due situazioni che vengono evitate, sia nel caso degli accordi tra istituti di credito e associazioni consumneristiche, sia nel caso di “conciliazione amministrata” da entità pubbliche (quali le Camere Arbitrali).
Questi ultimi si adoperano, infatti, nel contattare le parti coinvolte nella controversia, cercando di portare tutti allo stesso tavolo di negoziazione. Da questo momento il conciliatore (scelto di comune accordo) si prodigherà nel cercare un possibile accordo, mediando interessi e posizioni spesso solo apparentemente distanti.
Sicuramente peraltro è vero, come ricorda l’A., che è netta la differenza strutturale e funzionale della conciliazione rispetto a qualsiasi altro procedimento giudiziario ordinario e financo arbitrale: mentre questi ultimi si concludono con l’emanazione di un provvedimento a carattere vincolante (sentenza per il giudizio, lodo per l’arbitrato) deciso da un terzo ex cathedra - giudice o dall’arbitro - nella conciliazione la definizione è affidata alla volontà delle stesse parti, che il terzo conciliatore facilita o assiste e che si estrinseca in un negoziato assistito da un conciliatore.
Inoltre, trattandosi di un procedimento per sua natura svincolato dalle norme procedurali proprie del giudizio ordinario o di quello arbitrale, tutte le risorse (in termini di costi, di tempi e di opportunità) possono essere proficuamente utilizzate al fine di valutare la sussistenza degli interessi in gioco, evitando così le sterili diatribe di contrapposizione che inaspriscono i rapporti e compromettono le possibilità di avere un valore aggiunto dalla definizione della controversia.