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- giudizio di equita', norme di legge, dir.giurisprudenziale

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Il giudizio di equità. Principi generali,  norme di legge, diritto giurisprudenziale [1] [2]

di Guido Alpa [3]

Il problema dell’equità investe tutte le esperienze occidentali: si rifrange nella definizione di equità, nelle sue qualificazioni, nelle sue modalità di applicazione, nella costruzione di rimedi, nella individuazione di limiti all’interprete, nella identificazione di principi generali di riferimento (v. Equity in the World’s Legal, Systems. A Comparative Study, a cura di Newman, Bruxelles, 1973).

L’esame e le possibili soluzioni di questo problema non comportano soltanto una analisi di testi normativi, ma anche una analisi delle prassi giurisprudenziali.

Si può qualificare come «normativa» l’equità che è richiamata in disposizioni di legge.

Il legislatore del 1942 ha ritenuto di richiamare l’equità in una ventina di disposizioni, rispetto alle quasi tremila di cui si compone il c.c.: già questa notazione numerica indica che il riferimento all’equità non è ricorrente, anzi, è del tutto eccezionale nel c.c.

Ciò nonostante, si tratta di rinvii assai più numerosi di quelli presenti nel codice abrogato, il quale prevedeva le seguenti disposizioni: l’art. 463, ove, in materia di accessione, si fa riferimento all’equità naturale; l’art. 1224, in materia di esecuzione ed effetti del contratto, ove si dispone che il contratto obbliga anche «a tutte le conseguenze che secondo l’equità, l’uso o la legge ne derivano»: l’art. 1652, in materia di mezzadria, ove si precisa che lo scioglimento del contratto può domandarsi fuori tempo, qualora vi siano giusti motivi, inabilità del massaro, ecc. e, a questo proposito, l’apprezzamento dei motivi è lasciato «alla prudenza ed all’equità dell’autorità giudiziaria»; l’art. 1718, in materia di società e di determinazione dei criteri con sui si devono ripartire i guadagni e le perdite, ove si precisa che qualora i soci abbiano demandato al giudizio di uno di essi o di un terzo la determinazione delle porzioni, la determinazione non può impugnarsi a meno che sia «evidentemente contrario all’equità». Nulla si prevede in materia di criteri di risarcimento del danno.

Il Code Civil è ancora più restrittivo (artt. 565, in materia di accessione e 1135, in materia di effetti delle «conventions»).

Nelle disposizioni del c.c. vigente, l’equità non è richiamata sempre alludendo al medesimo significato, sicché si può procedere ad una aggettivazione che rende sistematico il riferimento. Si possono infatti distinguere:

i) l’equità interpretativa, che, in caso di impossibilità di chiarire il significato del contratto, demanda al giudice, in via residuale (e specifica), il compito di interpretarlo operando un equo contemperamento degli interessi delle parti (art. 1371) il giudice non può quindi fare ricorso all’equità se non nei casi marginali, proprio quando sia stato esperito ogni tentativo di applicazione delle altre regole interpretative; per rimarcare la residualità, la lirica delle dis. cit. reca appunto la dizione di «regole finali»; in ogni caso, per compiere il contemperamento degli interessi, il giudice non si può riferire né a criteri soggettivi, né a valori extra ordinem, ma deve rimanere all’interno della logica del contratto, cioè della sua economia, e far sì che tra le prestazioni si conservi un “equilibrio” equità, in questo senso, significa dunque bilanciamento delle prestazioni, cioè equivalenza e quindi equilibrio(ed assume anche il significato di equità correttiva);

ii) l’equità correttiva, che comporta il bilanciamento tra le prestazioni, si rinviene nel caso di riduzione della penale (art. 1384), che può essere diminuita equamente dal giudice, avuto però riguardo all’interesse del creditore; situazioni simili si rinvengono in materia di appalto (art. 1664), commissione (artt. 1733, 1736), agenzia (artt. 1749, 1751), mediazione (art. 1755), lavoro (artt. 2109, 2110, 2111, 2118, 2120).

Con una differenza, però: gli artt. 1371 e 1384 consentono un intervento del giudice ex officio le altre disposizioni presuppongono la domanda di parte; l’intervento del giudice, ex officio, è previsto in via generale dal c.p.c. (art. 432) là dove sia certo il diritto, ma non sia possibile determinare la somma dovuta e il giudice la liquida con valutazione equitativa.

Può essere classificata con questa accezione equilibrativa anche la determinazione dell’oggetto da parte del terzo; in questa ipotesi, il terzo, arbitratore, se non è richiesto dalle parti di operare secondo il suo arbitrio (arbitrio mero), deve operare in modo equitativo, cioè tenendo conto dell’equo contemperamento degli interessi, questa direttiva si evince dall’ultima parte del 1° comma dell’art. 1349) in quanto, ove la determinazione del terzo sia manifestamente iniqua, la determinazione è fatta dal giudice; l’intervento del giudice è residuale, e non può avvenire ex officio, ma solo a domanda della parte che si duole della manifesta iniquità della determinazione affidata al terzo;

iii) l’equità quantificativa, cioè determinativa dell’ammontare del danno, e quindi del risarcimento o dell’indennità dovuti è prevista dagli artt. 1226 e 2056 in generale, dall’art. 2045 sullo stato di necessità, dall’art. 2047 per il danno cagionato dall’incapace. Negli ultimi due casi giocano le particolari circostanze (stato di necessità) e lo stato del danneggiante (incapacità).

iv) l’equità integrativa, di cui all’art. 1374, ove l’equità è fonte di integrazione, è posta agli usi, e fa riferimento non già all’economia interna al contratto, ma alternativamente – secondo i diversi indirizzi dottrinali – a criteri di mercato, cioè a ciò che normalmente accade e quindi ai criteri usuali di autodeterminazione dei privati, ovvero ai principio sottostanti l’ordinamento o contrapposti allo strictum ius;

v) quest’ultimo riferimento normativo si avvicina al significato processuale di equità, che è intesa, dalla maggior parte degli Autori, come complesso di principi, direttive, orientamenti che esulano dallo stretto diritto, e affondano le radici in un ordinamento alternativo: il giudice deve giudicare secondo diritto (art. 113) a meno che la legge o le parti concordemente gliene facciano richiesta (art. 114). Allo stesso modo, per quanto riguarda l’arbitrato secondo equità (art. 829, 20° comma), metro di giudizio e di valutazione affidato concordemente dalle parti all’arbitrio (arbitrato rituale di equità), si ritiene che le parti possano rimettere la determinazione in equità anche nel caso che l’arbitrato non comporti un giudizio, ma la manifestazione di volontà di arbitri che implica manifestazione di volontà delle parti (arbitrato irrituale di equità).

Ovviamente la valutazione equitativa – effettuata sulla base di valori «altri» rispetto a quelli consacrati dallo strictum ius – non riguarda solo il quantum, ma anche l’an; si discute se possa riguardare anche l’assunzione delle prove e la loro valutazione.

L’equità intesa in senso processuale ha tuttavia diversi intendimenti: vi è un orientamento radicale, che considera l’equità contrapposta al diritto, cioè come modo di valori alternativo a quello espresso dallo strictum ius vi è un orientamento che sovrappone parzialmente l’equità al diritto, supponendo che il diritto di per sé non sia iniquo, ma anzi esprima valori equitativi, e che quindi l’equità possa giocare solo un ruolo correttivo dei rigori a cui porterebbe l’applicazione del diritto; vi è poi un orientamento che assimila l’equità al giudizio (aristotelico) che si adatta alle circostanze del caso considerato (giustizia del caso singolo).

Dottrina e giurisprudenza hanno ampliato i casi in cui si può procedere ad un riequilibrio del contratto: ciò avviene non solo nelle fattispecie in cui l’equità sia espressamente richiamata dal testo normativo, ma in tutti quei casi in cui si possano applicare clausole generali che implichino una valutazione prudente delle circostanze, ovvero si richiami la natura dell’affare, ovvero ancora si ricorra alla correttezza, alla buona fede, alla presupposizione e alle altre tecniche consolidate.

Si può qualificare come “giurisprudenziale”, l’equità così come intesa e applicata dalla giurisprudenza: ciò risulta:

i) dalle applicazioni giurisprudenziali delle disposizioni che richiamano l’equità (da cui si possono inferire i diversi significati che i giudici attribuiscono all’equità);

ii) dalle applicazioni giurisprudenziali delle clausole generali (correttezza, buona fede, giusta causa, giusti motivi, interesse del creditore, interesse del minore, ecc.);

iii) dalle applicazioni giurisprudenziali che riguardano le circostanze di specie: iv) dalle applicazioni giurisprudenziali che riguardano la natura dell’affare;

v) dalle applicazioni di tecniche riequilibratrici, quali la presupposizione;

vi) dalla applicazione di principi generali ispirati dall’equità (tutela dei minori tutela del consumatore, tutela dell’affidamento.

Ma la diatriba sulla concezione dell’equità e sul rapporto tra equità e diritto non è lungi dal comporsi: ne è esempio la discussione in atto a proposito del caso concreto, e quindi di una regola liberamente scelta dal giudice, senza vincoli precostituiti, anche alternativa alla disciplina legale, e anche risolventesi in una disapplicazione del diritto [4].

Ma è interessante anche ciò che risulta dall’esame di alcune esperienze straniere. Si rileva infatti che là dove l’equità non è richiamata o raramente richiamata dal legislatore, non per questo i giudici non possono riferirsi a valori equitativi per interpretare o integrare il contratto, per correggere il rapporto tra le prestazioni, per attenuare il rigore della legge, per limitare l’esercizio di un diritto.

Ad esempio, nell’esperienza francese si sono impiegare le disposizioni che hanno riguardo alle circostanze per introdurre soluzioni equitative, come quella che fa riferimento agli standards, come buon costume, buona fede, buon padre di famiglia, diligenza; si è introdotto l’abuso del diritto; si è introdotto l’istituto dell’imprevisto e dell’arricchimento ingiustificato.Nell’esperienza tedesca il difetto di riferimenti normativi all’equità è stato supplito con il rafforzamento delle clausole generali: ogni questione che in altre esperienze si rappresenta con la vestigia dell’equità è qui considerata come questione di applicazione delle clausole generali (in particolare del par. 242 del B.G.B.), dandosi così origine agli obblighi accessori, ai limiti all’esercizio del diritto, alla considerazione dell’avvenuto mutamento delle circostanze, alla presupposizione, all’abuso del diritto [5].

Comunque sia oggettivata, l’equità fa riferimento a valori che possono e non possono essere espressi dall’ordinamento: se si considera l’equità come un modo alternativo al diritto, non per questo si nega che il diritto ne abbia assunto uno o più valori traducendoli in disposizioni di legge; ma quanto non espressi, o intenzionalmente rigettati dal diritto come si può procedere in modo che l’interprete, il giudice, l’arbitro o l’arbitrato non si determinino assecondando il mero arbitrio, e quindi non facciano penetrare nella loro attività una discrezionalità eccessiva, incontrollabile, imprevedibile?

Non esistono codici di equità.

Si è proceduto alla redazione di codici deontologici di natura professionale corporativa, ovvero alla individuazione di “principi” di equità, ovvero alla costruzione di regole di equità mediante il loro consolidamento attraverso i precedenti giudiziali, ovvero ancora attraverso la identificazione di valori comuni propri a tutti gli ordinamenti giuridici e perciò ritenuti affidabili in quanto universali, riconosciuti, praticati.

Il dilemma che tuttora affligge gli interpreti non è tuttavia sciolto: se si fa riferimento ai principi generali del diritto si stempera l’equità in regole giuridiche di carattere generale (ma non si fuoriesce dal diritto), tali regole possono ben essere intrise da o ispirate ad equità, ma appaiono in numero e per contenuto assai più restrittive di tutte quelle che, non riconosciute o espresse dal diritto, sono pur viventi nel mondo dell’equità. Ci si pone anche il problema della possibilità stessa di una codificazione di principi equitativi: l’equità codificata assume una giurisdizione di equità, divario che potrebbe anche non sussistere ove si accertasse che i valori a cui si ispiravano le corti di equità corrispondevano a quelli accettati e praticati nelle esperienze continentali.

La codificazione di principi di equità ha preoccupato soprattutto i giuristi inglesi, canadesi, statunitensi: inglesi e canadesi perché essi si dovevano far carico dei precedenti delle corti di equity, le quali non solo inventavano istituti sostanziali di equità, ma anche rimedi processuali in equità; statunitensi, perché la cultura giuridica era intrisa, provenendo dalla Madrepatria, di problematiche riferite all’equity.

Da ultimo, ha consumato il tentativo di codificare principi di equità Ralph Newman,[6] che ha perciò distinto:

i) i principi basati sul precetto di onestà (i diritti debbono essere fondati sulla sostanza e non sulla forma; gli effetti dei contratti non possono contrastare con interessi pubblici né con interessi privati di rilevante importanza);

ii) principi basati sul precetto di buona fede (la legge non protegge le persone senza scrupoli che intendono realizzare ad ogni costo i loro progetti; sono protette le aspettative ragionevoli in ordine alla condotta di altri, i singoli si debbono comportare secondo buona fede con coloro con cui trattano e con coloro che possono essere pregiudicati dalle proprie azioni; ciò comporta correttezza nel commercio, informazione su fatti non evidenti, collaborazione con la controparte per l’acquisizione del massimo vantaggio implicato dai rapporti contrattuali);

iii) principi basati sul precetto di generosità (mitigazione del danno; rilevanza dell’errore in caso di legittimo affidamento dell’errante; divieto dell’esercizio abusivo di un diritto di proprietà; distribuzione di rischi tra tutti i soggetti della comunità, divieto degli atti emulativi);

iv) principi basati sull’onestà e sulla generosità (modificazione degli effetti del contratto in caso di sopravvenienze, di difficoltà, o di difetto di controprestazione; i benefici ottenuti a seguito di sinistri o di errori debbono essere soppressi o restituiti a coloro che sono maggiormente legittimati ad acquisirli).

Come si vede, la gran parte di questi principi sono principi di diritto espressi in disposizioni del c.c. italiano vigente o inespressi ma applicati dalla giurisprudenza, e ciò porterebbe a condividere l’opinione di quanti ritengono che tra diritto ed equità non vi è necessaria contrapposizione. [7]



[1] già: inserito in Diritto&Diritti nel settembre 2003

[2] Queste pagine si derivano da un volume antologico (AA.VV.,Diritto giurisprudenziale,Giappichelli editore) che raccoglie contributi di autorevoli cultori delle singole materie indagate ,  analizzando la funzione creativa  della giurisprudenza in numerosi ambiti dell'intervento del giudice  con fondamentali carattere di discrezionalità, così da costituire la giurisprudenza una autentica fonte del diritto. Secondo la metodologia di lavoro da Mario Bessone già sperimentata in altre sue antologie dottrinali , finalità del presente volume è la documentazione di un diritto giurisprudenziale  che riguarda  principi generali del diritto,clausole generali come correttezza ,buona fede, ordine pubblico e affidamento  nella disciplina del contratto. Ma nel libro si trattano anche   contratto collettivo di lavoro, disciplina di fallimento e altre procedure concorsuali e parimenti  la materia del diritto commerciale, sia per i patti parasociali,il conflitto di interessi nelle società , i diritti dell'azionista di minoranza,la disciplina di bilancioe altro ancora.. Ampia  e chiara trattazione hanno la funzione di nomofilachia della Cassazione  e la giustizia aministrativa..Sono infine trattate le problematiche delle autorità amministrative indipendenti( la Consob e altre ) e  la tematica dell'arbitrato e delle forme di risoluzione delle controversie alternative al processo .

Con riguardo al processo speciale attenzione è attribuita  alla questione della prove anche atipiche nel processo civile e a indizi e mezzi di prova nel processo penale.

[3] Docente ordinario di diritto privato; presidente C.N.F.

[4] da ultimo v. Ricci, Note sul giudizio di equità, in Riv. dir. proc., 1993, p. 387 ss.) si contrappone la tesi che l’equità costituisce un affinamento del diritto, ma non ne può prescindere (Cass. sez. un., 11 novembre 1991, n.12014, con commento di Galgano, in Contr. impr., 1992, p. 537 ss., approvata da G.Broggini, L’equità nell’arbitrato commerciale internazionale, in  Riv. trim. dir. proc. civ., 1994, p. 1125 ss., per ulteriori ragguagli v. Casi e questioni in tema di arbitrato nel diritto interno e comparato, a cura di Alpa e Galletto, Padova, 1994

[5] Diederischem e Grunsky, Principles of Equity in German Civil Law, ivi, p. 277; Esser, The Infiltration of Aequitas into the German Civil Law, ivi, p. 299

[6] Ralph Newman The General Principles of Equity, ivi, p. 589 ss.),

[7] A dare conto dei contenuti del libro c'è un esteso indice del volume.

AA.VV. DIRITTO  GIURISPRUDENZIALE

I. Giurisdizione e interpretazione  di Riccardo Guastini

        1. Giurisdizione e legislazione

        1.1. La funzione giurisdizionale: alla ricerca di una definizione

        1.2. La distinzione “materiale” tra legislazione e giurisdizione

        1.3. La distinzione “formale” tra legislazione e giurisdizione

        1.4. La separazione tra legislazione e giurisdizione

        2. La disciplina costituzionale della funzione giurisdizionale

        2.1. Giurisdizione e sovranità popolare

        2.2. “Giudici” e “legge”

        2.3. La soggezione del giudice alla legge

        2.4. … e ad essa soltanto

        3. Interpretazione e discrezionalità giudiziale

        3.1. La nozione di interpretazione

        3.2. Tre teorie dell’interpretazione

        3.3. Interpretazione dottrinale e interpretazione giudiziale

        3.4. La disciplina legale dell’interpretazione

        3.5. Interpretazione e diritto giurisprudenziale

II. “Principia”, “regulae”, “principii”  di Maurizio Lupoi

III. L’osservazione del diritto    di Eligio Resta

      1. Sistema e sistemi

      2. Una grammatica del vedere

      3. It’s foolish to think by a system

      4. Prestazioni classificatorie

      5. De arte combinatoria

      6. De-finizioni

      7. La differenza del diritto

      8. Ignoranza e riconoscimento

      9. Osservanti e osservatori

      10. Il codice dell’uguaglianza

      11. Una macchina non banale

      12. Il pubblico del diritto

      13. Jus-dicere

      14. Buona fede e rischio della fiducia

      IV. La creatività all’opera. La giurisprudenza e le fonti del diritto di Guido Alpa

      1. Le fonti dell’ordinamento

      1.1. Applicabilità delle direttive

      2. I principi generali

      2.1. Definizione

      2.2. Identificazione

      2.3. Classificazione

      2.4. Raccolte di principi

      3. La buona fede

      3.1. Premessa

      3.2. Applicazione del diritto italiano

      3.3. Questioni attuali

      4. L’equità

V. Uso ed abuso del diritto processuale costituzionale     di Alessandro Pizzorusso

VI. La Corte di cassazione oggi      di Giuseppe Borrè

VII. Il processo civile e la questione della prova: le prove atipiche     di Michele Taruffo

      1. Le prove atipiche

      2. Prove atipiche e disciplina legale della prova

      3. Prove atipiche e prove tipiche

      4. Prove atipiche e libero convincimento del giudice

VIII. La valutazione della prova nel processo penale: dogmatismi antichi e consapevolezze nuove di Elvio Fassone

        IX. Il diritto pretorio delle società a mezzo secolo dal codice civile  di Floriano d’Alessandro

        1. Preambolo

        2. Società e personalità giuridica

        3. I c.d. diritti individuali dell’azionista

        4. La costruzione di minoranze di blocco

        5. Le deliberazioni assembleari inesistenti

        6. Le deliberazioni prese in danno della minoranza

        7. I sindacati azionari

        8. L’interesse sociale e il conflitto d’interessi

        9. La responsabilità limitata, gli abusi e il superamento della

        personalità giuridica

        10. I bilanci

        11. La circolazione delle azioni

        12. (Tentativo di) conclusioni

X. La giurisdizione davanti alla crisi dell’impresa  di Luigi Rovelli

XI. La giurisprudenza e l’ordinamento sindacale     di Tiziano Treu

XII. Il giudice amministrativo tra tutela giurisdizionale e creazione  giurisprudenziale  di Marco D’Alberti e Alessandro Pajno

       1. Il disegno classico: il dominio del Consiglio di Stato

        2. Il contesto del disegno classico

        3. Il declino del disegno classico: il ruolo giustiziale delle

        amministrazioni indipendenti e delle procedure amministrative

        4. Ancora sul declino del modello classico: le nuove attitudini del

        legislatore, nazionale e comunitario; la Corte di giustizia delle

        Comunità europee; il giudice costituzionale

        5. Conclusioni e prospettive

XIII. Diritto dei privati e giustizia stragiudiziale  di Sergio Chiarloni

         1. Premessa

        2. La diffusione di forme di “autotutela esecutiva”

        3. Il movimento per la risoluzione alternativa delle liti

        4. Primi sviluppi dei sistemi di giustizia stragiudiziale in Italia

        5. Il crescente successo dell’arbitrato

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