LUNEDI 17 Maggio, alle ore 18,30 (precise), avrà luogo il consueto “appuntamento del lunedì di AGEIE”, cioè una “riunione professionale al caminetto” a cui seguirà la cena.
In quest’occasione si tratterà del tema:
Presso la sala riservata del ristorante “Sole&Luna”, sito in Roma a via G. Bazzoni (una parallela di via Baiamonti, in zona Prati), avremo graditi Relatori i Soci:
Avv. Massimo Giannuzzi (Avvocato dello Stato) tratterà il tema Principio di sussidiarietà nel trasferimento di poteri e competenze ai Municipi
Dott Federico Guidi (Assessore alle Opere Pubbliche presso il Municipio XIX) porterà il proprio contributo di esperienza pratica sulle difficoltà operative dei Municipi
Dott.ssa Patrizia Torlonia (Associazione Onlus “Amici di Monte Mario “) tratterà il tema Sinergie ed interscambio fra municipi ed Associazioni di volontariato che operano sul territorio
Avv. Angela Soccio (dell’Ufficio del Difensore civico presso il Comune di Roma) tratterà il tema Efficienza ed economicità nella gestione delle risorse da parte dell’’Amministrazione comunale e dei Municipi
L’Avv.Massimo Bachetti (Avvocato dello Stato) presenterà e modererà i lavori
Come sapete, l’iniziativa e’ GRATUITA per i Soci.
I NON SOCI per partecipare all’interessante iniziativa, in detta occasione devono richiedere l’iscrizione all’Associazione (usufruendo quindi, eventualmente, anche di tutti gli ordinari servizi e delle altre iniziative mensili altrettanto gratuite).
Costo della cena (per tutti) è: euro 25,00.
La partecipazione al convegno ed alla cena, trattandosi di unico contesto formativo e sodale, è evento unico (non scindibile salva specifica approvazione).
Vogliate cortesemente osservare l‘uso della prenotazione entro Sabato 15.
Cordiali saluti,
il Consiglio Direttivo
I Contenuti / Perché l’iniziativa
Il decentramento di funzioni amministrative e di competenze dal Comune ai Municipi a Roma ebbe inizio negli anni 60 con l’espansione urbanistica della città .
Il territorio fu ripartito in quartieri e fu istituita la figura per ogni quartiere dell’Aggiunto del Sindaco al quale delegare le funzioni di ufficiale di governo. Successivamente furono costituiti anche organismi composti da 20 consiglieri nominati dal Consiglio Comunale. Le competenze venivano attribuite attraverso ordinanze sindacali.
Con la legge 278 del 1976 si introdusse per le cd delegazioni (prima quartieri) il principio della rappresentanza elettiva,per il quale i componenti del Consiglio dovevano essere eletti dai cittadini. Nel 1977 le delegazioni si evolvono in circoscrizioni,vengono individuati gli adempimenti amministrativi spettanti agli uffici circoscrizionali .
Nel 1981 si conferisce un assetto compiuto alla struttura degli uffici e la direzione delle circoscrizioni è affidata ai dirigenti. Negli anni 80,anche in applicazione del DPR 616 del 1977 sul trasferimento di attribuzioni dallo Stato agli enti Locali, lo sviluppo del decentramento fu fortemente caratterizzato dal tentativo di eliminare le frammentazioni di competenze fra circoscrizioni ed uffici centrali,ma di fatto molto spesso avvenne il contrario: si ricorse spesso a trasferimento di attribuzioni con singoli provvedimenti in modo episodico e senza un disegno unitario Con la legge 142 del 1990 venne data finalmente attuazione al disegno costituzionale delle autonomie,attraverso la definizione del nuovo ordinamento degli Enti locali ed in particolare con l’attribuzione agli stessi dell’autonomia statutaria.
Le Circoscrizioni furono definite come organismi di partecipazione,consultazione e gestione di servizi di base,nonché di esercizio di funzioni delegate. Il Comune di Roma diede subito attuazione alla legge 142 con l’emanazione di un nuovo regolamento sul decentramento amministrativo del 1995 che introduceva elementi di certezza quantomeno formali nell’individuazione delle competenze. Prevedeva inoltre una sorta di congelamento delle competenze in attesa dell’assegnazione di risorse strumentali ed umane adeguate da predisporre entro sei mesi.
La dotazione di tali risorse non intervenne,non consentendo in tal modo l’organica realizzazione del decentramento che rimase assai frammentario operato spesso attraverso singoli provvedimenti (e così è rimasta a tutt’oggi).Negli anni 90 si sono succedute numerose delibere su poteri ed ordinamento dei municipi a Roma: Statuto del comune e regolamenti su decentramento amministrativo fino alle deliberazione n. 10 del 1999 sul decentramento amministrativo e 26 del 2001 sull’ordinamento degli uffici circoscrizionali. Il regime dei Municipi è stato fortemente inciso anche dalle ultime interventi legislativi.
La legge 127 del 1997 sulla semplificazione amministrativa,la legge 265/99 che ha introdotto l’elezione diretta del Presidente del Municipio e lo scioglimento del Consiglio che sfiducia il Presidente. Con delibera 22/01 il Comune ha recepito tale normativa istituendo i municipi con l’elezione diretta del Presidente.
Infine l’art.17 T.U.EE.LL stabilisce che lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e gestionale. Tale norma prefigura per i grandi Comuni un regime giuridico sui generis nel quale i singoli municipi vengano ad acquisire sempre maggiore autonomia per arrivare a trasformarsi in veri e propri Comuni.In base all’ordinamento vigente i Municipi di Roma non possono qualificarsi come enti dotati di personalità giuridica distinta da quella del Comune di Roma seppure con un’ampia soggettività giuridica che ha consentito il conferimento di autonomia amministrativa,finanziaria e gestionale.
L’art.114 della Costituzione prevede una legge per Roma capitale,che acquisirà lo Status di città metropolitana assorbendo parte delle compente regionali e provinciali:ad essa rimarranno sole le competenze comunali di programmazione ed indirizzo,le restanti passeranno ai Municipi che assumeranno personalità giuridica e saranno in toto assimilabili agli attuali comuni.
Dall’excursus storico dell’evoluzione dei municipi emergono i seguenti aspetti problematici:
o frammentazione delle competenze,non ripartite secondo un disegno unitario
o carenza di risorse finanziarie e strumentali
o autonomia dei municipi non adeguata alla complessità del territorio da amministrare
I municipi rappresentano una risorsa importante per i comuni in quanto più vicini agli elettori, quindi in grado di cogliere con maggiore efficacia esigenze ed istanze della cittadinanza.
Ovviamente il potere di controllo programmazione, indirizzo e coordinamento del Comune non può venir meno,ma occorre pensare ad un inserimento dei Municipi nei procedimenti di formazione degli atti dei Comuni sia a valle attraverso una corretta rilevazione dei bisogni della collettività che a monte nella adozione dei provvedimenti.
A tal fine dovrebbe essere dato il massimo sviluppo all’istituto della concertazione, richiamato dalla legge 15.03.1997 tra i principi fondamentali che debbono presiedere al conferimento di funzioni tra diversi livelli di governo, fermo restando ovviamente il potere sostitutivo dell’Amministrazione centrale, il cui esercizio è previsto già oggi le disposizioni vigenti (art. 26 statuto ed 8 del regolamento) in caso di omissioni od inadempienze dei Municipi..
Il ricorso alla concertazione riveste particolare importanza sotto il profilo della ripartizione delle risorse fra centro e periferia e fra i vari municipi.
Poi è necessario che la divisione delle competenze sia effettuata in maniera chiara nell’ambito di un disegno unitario e nello spirito della legge che assegna ai municipi competenze in materia di partecipazione, consultazione e gestione di servizi di base, di rilevanza locale, al Comune le funzioni di indirizzo e programmazione e le competenze che implichino un ambito territoriale più ampio.
Va poi garantita la partecipazione dei cittadini e delle associazioni all’attività dei Municipi. La legge 142 del 1990, confermata sul punto dalle normative successive, definisce i Municipi organismi di partecipazione, consultazione e gestione. Quindi il legislatore ha inteso favorire la partecipazione della cittadinanza alla politica dei municipi. Ciò è stato solo in piccola parte attuato; occorre trovare forme che realizzino un effettivo coinvolgimento dei cittadini sia nella rilevazione dei bisogni che nell’individuazione degli obiettivi.
Appare infine importante anche esaminare il profilo relativo ai costi e benefici del trasferimento di competenze ai Municipi:
o quanto costa in termini di risorse finanziarie, umane e strumentali?
o quali benefici può apportare in termini di risposta alla domanda sociale?
o come va ponderato il rapporto costi-benefici?
o come va applicato alla gestione della macchina amministrativa il principio dell’ottimizzazione nella gestione delle risorse che costituisce il parametro fondamentale dell’analisi economica del diritto sia per quanto attiene al profilo della ripartizione delle competenze fra centro e periferia che alla gestione delle risorse da parte dei singoli municipi?
o Come può essere verificata la produttività delle Amministrazioni municipali?
o I municipi rilevano in maniera adeguata bisogni ed esigenze della cittadinanza?
o nell’individuazione degli obiettivi vi è un’effettiva collaborazione fra cittadini, associazioni di volontariato ed amministrazioni?
o l’istituzione dei municipi ha realmente avvicinato i cittadini alle amministrazioni comunali o solo aumentato la burocrazia?