Lo scorso 24 gennaio, a Napoli, nella Sala del Consiglio della regione Campania, si è tenuto il “ FORUM DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI”.
All’incontro hanno partecipato i rappresentanti della Giunta Regionale, degli Ordini e dei Collegi Professionali e di varie associazioni, nazionali e regionali.
L’A.G.E.I.E., invitata a partecipare come associazione di rilievo nazionale, era presente con il nostro responsabile per la Campania, Avv. Carmine Iasevoli.
Argomento del Forum è stato l’ esame e la discussione della proposta di legge regionale in materia di Professioni Intellettuali presentata dai Democratici di Sinistra, per i quali sono intervenuti alcuni Consiglieri, tra cui l’onorevole Nino DANIELE, Presidente del Gruppo Regionale.
Scopo della proposta di legge, secondo i suoi estensori, è quella di “ definire un più stretto rapporto con il mondo delle professioni al fine di utilizzare appieno le potenzialità economiche, culturali e tecnico scientifiche ad esso connesse.
Ciò per favorire lo sviluppo dell’economia della regione Campania, anche attraverso la qualità delle prestazioni professionali, la tutela degli utenti quali destinatari di una prestazione professionale qualificata; sulla base, dunque, di un processo armonico di modernizzazione e ed innovazione delle professioni.” La legge dovrebbe riuscire a “promuovere e favorire le iniziative volte a qualificare e modernizzare le professioni, anche attraverso un dibattito più ampio tra addetti ai lavori sulle problematiche relative da un lato alla gestione dell’evoluzione in atto nel sistema del lavoro, dall’altro al riconoscimento e alla legittimazione delle nuove istanze.”
L’intenzione è di gestire tali problematiche attraverso una stretta collaborazione non solo con ordini e collegi professionali ma anche con le associazioni, che sempre più, negli ultimi anni, hanno dato voce “a tutti quei soggetti che esercitano mestieri nuovi ed attività professionali, che si fondano sui requisiti della conoscenza intellettuale del rapporto di fiducia con il cliente, numero di soggetti in continua crescita e che non trova riconoscimento nell’ordinamento degli Ordini e dei Collegi professionali.”
Preso atto di questa realtà, è diventato indispensabile un “confronto tra istituzioni e società civile sulle modalità di governo di una tematica così articolata complessa e socialmente rilevante.”
La proposta di legge “intende porre fine alle carenze evidenziate individuando strumenti e percorsi opportuni di confronto e di raccordo tra istituzioni e forze professionali della regione in un quadro di condivisione di obiettivi e di gestione democratica dei conflitti fisiologici dei processi evolutivi del contesto politico, sociale ed economico.”
Ciò utilizzando lo “spazio normativo concorrente delle Regioni in materia di professioni che, salvo il potere statale di individuare i principi fondamentali, sono oggi titolari dell’iniziativa normativa.”
Ovviamente, “pur in assenza di una legislazione nazionale che fissi i principi fondamentali della materia, la Regione non ritiene di propria competenza e quindi non legifera in merito all’assetto e alla disciplina delle professioni e degli ordini e dei relativi istituti, né interviene in tema di deontologia o di tariffario, di società professionali o di creazione di nuove professioni protette, ritenendo tali argomenti di esclusiva competenza statale.
La Regione ritiene invece importante per il proprio sviluppo economico disciplinare strumenti di raccordo con il sistema delle professioni ed introdurre misure di incentivazione, alla stregua di quanto avviene per altre categorie economiche.”
Il testo proposto dal Gruppo Regionale dei Democratici di Sinistra prevede “un confronto con Ordini o Collegi ed Associazioni professionali della Campania sia per ricevere opinioni e pareri in merito, sia per sensibilizzare i diversi attori ad una iniziativa coordinata e partecipata, che nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, favorisca lo sviluppo economico del territorio” definendo “le attività professionali, le professioni ordinistiche e quelle non ordinistiche, allo scopo di poter istituire una Consulta regionale delle professioni, in cui poter convogliare le iniziative previste.”
Tale Consulta dovrebbe avere il compito di formulare proposte ed esprimere “pareri non vincolanti in materia di interesse delle professioni, con particolare riguardo agli atti della programmazione e legislazione regionale connessi alla tutela delle professioni e degli utenti delle medesime, alla formazione, all’orientamento, all’aggiornamento dei professionisti, ai processi di innovazione ed internazionalizzazione degli stessi.”
La Consulta dovrebbe articolarsi in Commissioni, di ognuna delle quali dovrebbero far parte “i rappresentanti di professioni funzionalmente omogenee, sì da rendere quanto più uniforme ed univoca l’attività della commissione stessa.”
Con pari dignità le attività professionali non ordinistiche dovrebbero “invece raccogliersi in associazioni, dopo aver presentato adeguata documentazione che evidenzi l’attività della stessa a favore della qualificazione degli associati, con particolare riguardo alla tutela della qualità delle prestazioni professionali, così come ad iniziative tese a prevedere una adeguata copertura della responsabilità civile per eventuali danni causati dagli associati nell’esercizio della professione, così come per percorsi di formazione e di aggiornamento promossi o organizzati nell’ambito dell’attività associativa.”
A.G.E.I.E. non può che accogliere favorevolmente iniziative come questa.
Iniziative in cui si discute in modo scientifico e con costruttivo confronto con le parti interessate, soprattutto con le attuali Organizzazioni ordinistiche e le competenti Autorità amministrative.
E ciò, in difesa dell’interesse dell’economia nazionale, dei professionisti, dei lavoratori e della qualità dei servizi prestati ai cittadini.
L’avv. Iasevoli – intervenuto a riguardo durante il convegno - ha espresso infatti tale sentimento di favore, manifestando la disponibilità dell’Associazione a partecipare attivamente alla Consulta regionale, come già avviene in altre realtà locali.
Per la costituzione della Consulta campana, peraltro, bisognerà attendere l’approvazione della legge, ormai rimandata alla prossima legislatura regionale.
Di seguito la proposta di legge
Proposta di Legge in materia di professioni intellettuali
Art. 1 – Finalità
1. La Regione riconosce la funzione sociale e il ruolo propositivo svolto dagli ordini e collegi professionali e dalle associazioni professionali nello sviluppo socio economico regionale.
2. A tal fine, la Regione:
Ø promuove le iniziative volte a qualificare le libere professioni nell'esercizio delle loro competenze e rapporti con i cittadini, predisponendone gli strumenti necessari;
Ø attua una politica di informazione adottando tutte le misure necessarie all'aggiornamento delle professioni finalizzato anche all'inserimento nel contesto europeo;
Ø favorisce un'adeguata tutela del cliente e degli interessi pubblici connessi al corretto e legale esercizio della professione, alla qualità delle prestazioni ed al rispetto delle regole deontologiche.
Art. 2 – Oggetto
La presente legge definisce:
1. Le modalità di raccordo strutturale tra le professioni intellettuali e la Regione mediante gli ordini o collegi e le associazioni professionali;
2. L´istituzione e i compiti della Consulta regionale delle professioni e delle associazioni professionali.
Art 3 - Istituzione della Consulta
1. Nell'ambito delle azioni di valorizzazione dei soggetti attivi delle politiche del lavoro nel suo territorio e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo l, è istituita la 'Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali', di seguito denominata Consulta.
Art 4 - Compiti e competenze
1. Alla Consulta sono attribuiti i seguenti compiti:
a) studiare i problemi relativi all'esercizio delle attività professionali intellettuali e proporre alla giunta regionale studi e ricerche;
b) proporre iniziative tese a qualificare le libere professioni anche nello sviluppo del contesto europeo;
c) promuovere iniziative volte a salvaguardare la correttezza e la qualità delle prestazioni nel rispetto delle regole deontologiche;
d) formulare proposte e pareri sugli interventi programmatici e sui progetti di legge attinenti all'esercizio delle attività professionali intellettuali ed alla tutela del rapporto tra professionisti ed utenti;
e) formulare proposte per il coordinamento degli interventi dei vari organismi regionali con competenza in materia di libere professioni al fine di realizzare un razionale utilizzo delle risorse;
f) esprimere parere su questioni in materia di difesa degli utenti;
g) fornire, annualmente, indicazioni relative alle esigenze della formazione professionale;
h) redigere una relazione annuale di attività da presentare al Consiglio regionale;
i) promuovere studi ed iniziative per la tutela dei professionisti che non risultino iscritti ad ordini, albi o associazioni professionali.
2. I pareri possono essere richiesti dalla Giunta regionale, dai singoli assessori o dalle commissioni consiliari regionali. L'iniziativa può essere attivata autonomamente dal Presidente della Consulta su richiesta di un quinto dei suoi componenti.
Art.5 – Formazione e aggiornamento professionale
1. Per l’organizzazione di attività di formazione e aggiornamento professionale le commissioni di cui all’art 6, comma 3, possono promuovere la costituzione di idonee strutture, anche con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, e la stipula di convenzioni con enti sia pubblici che privati.
Art. 6 - Composizione della Consulta
1. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:
a) l'Assessore competente o suo delegato che la presiede;
b) un rappresentante per ogni ordine o collegio, associazione professionale regolarmente costituiti e che ne facciano richiesta sulla base delle indicazioni dei singoli enti;
c) cinque rappresentanti designati dal Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza della minoranza.
2. I rappresentanti delle associazioni o federazioni di associazioni professionali sono individuati direttamente dai rispettivi organi interni competenti; essi possono essere membri della Consulta per un solo mandato.
3. La Consulta, per lo svolgimento dei propri compiti, individua al suo interno commissioni specifiche per aree omogenee le quali esaminano preventivamente gli atti nelle materie di rispettiva competenza.
4. La Consulta elegge un ufficio di presidenza composto, oltre che dal Presidente da tre Vicepresidenti scelti uno tra i rappresentanti degli ordini e collegi, uno tra i rappresentanti delle associazioni professionali, uno tra i rappresentanti del Consiglio regionale di cui al comma l, lettera c). L 'ufficio di presidenza svolge funzioni di coordinamento delle attività delle commissioni specifiche, formula l'ordine del giorno delle sedute della Consulta, ne regola i lavori e formalizza le decisioni assunte dalla Consulta o dalle commissioni specifiche.
5. Esplica le funzioni di segretario della Consulta il dirigente della direzione generale competente.
6. Per la costituzione della Consulta regionale sono considerate le rappresentanze del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e quelle facenti parte della Consulta delle associazioni delle professioni non regolamentate così come risultanti dal rapporto di monitoraggio del CNEL esistente all'atto di costituzione della Consulta, nonché ulteriori rappresentanze di associazioni significative presenti sul territorio che ne facciano istanza e che rispondano ai criteri di accesso definiti nel regolamento di cui all'articolo 7.
Art. 7 - Funzionamento della Consulta
1. La Consulta è nominata entro sei mesi dall'inizio di ogni legislatura e resta in carica fino alla sua ricostituzione.
2. La Consulta è convocata dal suo Presidente almeno una volta ogni quattro mesi e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, o ne riceva richiesta da un terzo dei componenti.
3. I componenti assenti per più di tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti e possono essere sostituiti.
4. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso spese per le sedute.
5. Ai componenti l’ufficio di presidenza spetta un gettone di presenza la cui quantificazione è stabilita con il regolamento di cui all’art. 7.
Art. 8 - Raccolta di segnalazioni e istanze
1. La Consulta può ricevere segnalazioni e istanze relative alla tutela delle professioni ed ai rapporti tra queste e gli utenti.
2. La Consulta fornisce risposta scritta ai presentatori di iniziative e istanze per il tramite degli ordini, collegi e associazioni professionali.
Art. 9 - Regolamento di attuazione
1. Le modalità di attuazione della presente legge sono oggetto di un regolamento regionale che definisce, in particolare, la quantificazione del gettone di presenza di cui all'articolo 5, comma 5, i criteri di accesso alla Consulta, nonché le modalità di funzionamento della Consulta, delle commissioni specifiche e dell'ufficio di presidenza.
Art. 10 - (Norma finanziaria)
1. Alla determinazione delle spese previste dalla presente legge, si provvede, con la legge di approvazione annuale di bilancio.