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Convegno “Avvocati e nuove tecnologie di comunicazione”

(appunti personali - riproposti, oggi, per ricordare - mi scuso per omissioni, errori, imprecisioni)

Iniziativa svoltasi a Roma il 22/23.06.2000, promossa dall’Associazione Avvocati in rete, che ha visto la partecipazione di numerosi esponenti del mondo giuridico e del mondo politico.

Il giorno 22.06. sono intervenuti: L’Avv. M. Savini, Presidente dell’Associazione Avvocati in Rete; Avv. C. Piazza, Presidente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura; Prof. G. Rey, Presidente dell’AIPA (Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione); Avv. F. Lubrano, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma; Prof. R. Borruso, Presidente Aggiunto della Suprema Corte di Cassazione; Avv. F. Cocco, Capo Gabinetto dell’AIPA; Prof. Avv. C. M. Bianca, Prof. di Diritto Civile, Univ. di Roma "La Sapienza"; Prof. Avv. A. Zoppini, Prof. di Istituzioni di Diritto Privato, Univ. degli studi di Sassari; Prof. Avv. V. Zeno-Zencovich, Prof. di Diritto Privato Comparato, Univ. degli Studi Roma Tre; Avv. M. De Tilla, Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza Forense; Ing. G. M. Vignoli, Settore Tecnologie e Sicurezza dell'A.B.I.; Prof. G. Pascuzzi, prof. Str. di Diritto Privato Comparato, Univ. di Trento; Dott. P. Liccardo, Magistrato, Referente per l’informatica presso la Corte d’Appello di Bologna; Prof. D. A. Limone, Prof. di Diritto dell’Informatica Giuridica, Univ. degli Studi di Lecce;

Il giorno 23.06. sono intervenuti: Ing. E. De Lellis, Direttore Generale del Ministero delle Finanze; Dottore A. La Malfa, Responsabile del Coordinamento Sviluppo Commerciale Nuovi Prodotti della Banca di Roma; Prof. Dott. G. Corasaniti, Magistrato- Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; Avv. B. Ricciotti, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma

 - Avv. Savini - ha aperto ufficialmente il convegno e ha presentato il Progetto di cui l’Associazione intende portare avanti e attinente alla necessità di fornire a tutti gli operatori del diritto (siano essi avvocati o magistrati) un quadro esauriente della normativa in tema di nuove tecnologie e nuovi sbocchi della professione forense e attinente alla creazione di una Rete Unitaria della Avvocatura che possa creare forme di integrazione fra i vari ordini professionali e che permetta di sveltire tutto il ramo delle comunicazioni "fra e verso" gli ordini forensi e quello nazionale.

- Avv. Piazza - ha brevemente delineato la figura dell’Avv. di oggi: "è colui che porta all’esterno i fatti-deduzioni e quanto altro interessi la causa davanti al giudice." Proprio in quanto tale l’Avv. ha un ruolo importante nella Comunicazione: egli comunica col giudice. Questa affermazione è servita al nostro relatore per poter introdurre la tematica che più lo interessava: le nuove tecnologie di comunicazione e il mondo forense. Egli ha detto che le nuove tecnologie devono essere accolte con interesse e con attenzione da parte del mondo giuridico perché servono e serviranno a migliorare tutto il sistema della Giustizia. Per arrivare in tempi brevi ad un traguardo importante è necessario, sostiene il relatore, un continuo aggiornamento e la creazione di "circuiti di acculturazione a livello nazionale". E’ importante anche darsi regole nuove e non solo principi perché l’attuale codice deontologico, nonostante le modifiche recenti, deve stare al passo con i tempi.

I principi che non devono mai tramontare e che consentono di apportare le giuste modifiche senza perdere di vista i valori fondamentali della professione attengono al decoro e alla dignità dell’Avv. In una prospettiva futura in cui gli avvocati saranno informatizzati, i Consigli dell’Ordine avranno il ruolo di legittimare gli avvocati alla professione e si potrebbero prevedere delle chiavi elettroniche; saranno queste chiavi, gestite dal Consiglio dell’Ordine, a indicare la legittimazione all’esercizio dell’attività. Termina il suo intervento ricordando l’importanza delle nuove tecnologie anche nel mondo forense e ribadendo la necessità che si creino strutture in grado di fornire quell’aggiornamento che la nuova materia richiede.

- Prof. Rey - ha ripercorso le tappe storiche dell'Informatizzazione della P. A. fino ad arrivare alla firma digitale e alla carta di identità elettronica.

Ha anche detto che si sta sperimentando il processo telematico amministrativo e tributario proprio perché più semplice, ma si prevede che in futuro sia possibile realizzare momenti di un processo civile (e poi ancora più in là) penale per via telematica. Sul sito dell’AIPA è già presente "norme in rete" con cui ci si prefigge di rendere accessibili a tutti le norme di recente emanazione legislativa nonché quelle precedenti. Si tratta di un progetto che vede impegnati l’AIPA, il Parlamento e il Ministero di Giustizia. Si augura il relatore che questo nuovo mondo di internet sia già fruibile dall’Univ. e che si abbia in pochi anni un incremento di alfabetizzazione telematica presso tutte le amministrazioni pubbliche.

- Avv. Lubrano - ha, con parole anche di critica, parlato del significato di questa rivoluzione e sull’impatto che essa avrà fra i colleghi avvocati ed ha ricordato che in ogni sezione del Tribunale vi sono i Ruoli (iscrizione a ruolo) in forma cartacea e in numero ridottissimo rispetto al numero di avvocati che li sfogliano giornalmente; questo è solo uno degli esempi in tema di disfunzioni della Giustizia. Non è possibile, soggiunge, parlare di processo telematico se prima non si risolvono i problemi che più stanno a cuore di tutti, se prima non si tenta di ordinare le cancellerie e se prima non si realizza una iscrizione a ruolo in modo informatico e accessibile dall’Avv. anche la sera prima ! Più che parlare di processo telematico sarebbe più opportuno fare "quello che si può realizzare subito" e poi si penserà anche al processo telematico e così via.

Ricorda il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma che è già in funzione un terminale presso tutti i Tribunali e consultabile dai colleghi avvocati mediante apposita password che consente di visualizzare i procedimenti in cui è parte l’Avv.: è un buon inizio!

- Prof. Borruso – ha trattato la filosofia di Internet; il suo è stato un intervento pieno di interessanti spunti di discussione. Ha detto, tra l’altro che Internet fa parte della telematica e che quest’ultima a sua volta fa parte dell’informatica. Bisogna prima comprendere e saper usare l’informatica per capire (per arrivare a capire e saper usare) anche Internet, ossia l’ultimo anello della catena. L’informatica giuridica, che si studia anche all’Univ., può aiutare la Giustizia. Il diritto dell’informatica concerne l’uso e lo studio del computer; qui l’informatica diviene oggetto di studio. Punti di collegamento: la conoscenza delle peculiarità che servono per distinguere il computer dalle altre macchine finora inventate è molto importante anche perché stringente si dimostra la necessità di definire giuridicamente il Computer. La proposta potrebbe essere quella di introdurre nei concorsi in magistratura e in quello di abilitazione alla professione forense anche la materia dell’Informatica Giuridica.

Quattro sono i punti da approfondire: Il software come opera letteraria; Il documento giuridico; gli atti giudiziari cibernetici; Il computer deve avere una capacità di giudizio? E se sì, in che termini giuridici?

L’uso del computer è classificabile tra le ipotesi di attività pericolosa ai sensi del 2050 c.c.? Veniamo al primo punto, il computer, sostiene il relatore, non è solo una macchina (che per altro se così fosse si parlerebbe solo di "elaboratore") ma è la prima macchina che l'Uomo guida con la parola scritta e con la voce. Se pensiamo all’etimologia delle parole "poesia" e "opera" ci rendiamo conto che il referente è il verbo poieo che in greco significa "fare"…dunque il software è una poesia ! Il programmatore è interessato al segreto e il software deve essere considerato un’opera dell’ingegno per poter essere tutelato. Altro aspetto importante: l'Uomo quando interagisce con il computer deve esprimersi in modo chiaro e cioè deve dare comandi o informazioni che possano essere riconosciuti subito dal computer ed eventualmente elaborati o archiviati: qui vale senz’altro l’antico brocardo latino "In claris non fit interpretatio". Se è così che si interagisce con il computer, si chiede il Prof. Borruso, perché altrettanto non accade per il legislatore quando crea la norma giuridica? Internet non esaurisce tutto c’è anche l’informatica; anche l’informatica può portare all’applicazione della legge attraverso sistemi particolari: CD-ROM, Leggi d’Italia, Agenda Elettronica e così via. L’informatica può portare il legislatore a formulare la legge in modo diverso (linguaggio algebrico di Boule- ossia operatori logici bouleani).

Quando il legislatore utilizzerà questo linguaggio si potranno conseguire vantaggi di rilievo: Unicità di interpretazione; La possibilità di prevedere subito tutte le probabili interpretazioni successive (ossia pratiche) della norma; Questo linguaggio costituirà una nuova sintassi che dovrà essere imparata. Sarà più semplice effettuare ricerche di documentazione giuridica grazie all’ausilio di parole chiave. Oggi l’enunciato della legge non è univoco…infatti non è un algoritmo ! L’algoritmo, sostiene il nostro relatore, è quell’insieme di regole generali, astratte, formulate ex ante, precise e univoche, applicate le quali si giunge al risultato esatto: giusta interpretazione della legge.

Il problema che si pone è se la legge possa essere sintetizzata in un algoritmo. L’ideale sarebbe una legge completa, chiara e inequivoca: il traguardo è affascinante.

Circa il documento informatico, ha percorso brevemente le recenti innovazioni legislative; art. 15 della legge Bassanini 59/97 e l’art. 4 del D.P.R. 513/97. Non si può, ha soggiunto, associare la scrittura con la carta. Perché il documento con valore legale deve essere cartaceo? Dove è scritto? Oggi il documento informatico è in grado di soppiantare quantità ingestibili di carta; è una vera fortuna che noi operatori del diritto non possiamo ignorare. Sul quesito relativo al se l’uso del computer costituisca ipotesi di attività pericolosa ex 2050 c.c. ha detto che la questione è aperta ed è molto importante ma non si può parlare di questo senza aver approfondito e studiato il valore giuridico del computer. Sulla questione si attendono pronunce della Dottrina e sarà necessario un apposito convegno!

- Avv. Cocco - ha trattato della firma digitale e sulle prospettive legate alla tenuta informatica dei Registri di Cancelleria. Ha parlato anche della R.U.P.A. (Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione) che consentirà oltre a una maggior interazione fra enti pubblici anche di formare documenti e di inviarli con più facilità e sicurezza alla pubbliche amministrazioni interessate. In futuro sarà possibile anche archiviare documenti elettronici con lettura ottica: si risparmia tempo e soprattutto spazio.

- Prof. Avv. Bianca - si è soffermato sul valore del documento elettronico e sulla equiparazione, ormai ineludibile, fra documento elettronico e scrittura privata. L’Italia, ha detto, è all’avanguardia in questo campo; siamo stati fra i primi a parlare e a legiferare in tema di documento elettronico. Si tratterà, certo, di modernizzare il codice civile soprattutto per quanto riguarda la presunzione di conoscenza dell’atto quando questo sia in forma elettronica ma per il resto sono benvenute queste nuove tecnologie quando sono in grado di potenziare e facilitare la professione degli avvocati e quando sono di ausilio agli operatori del diritto.

- Prof. Avv. Zoppini - ha parlato del modo di composizione delle controversie diverso da quello davanti al giudice e ha detto che in Italia esiste un progetto pilota di Camera Arbitrale Telematica (a Milano) che dovrà essere studiato in tutte le sue applicazioni pratiche. I problemi che la rete pone non sono di poco momento: Il fenomeno dell'E-Commerce determina la dis-intermediazione degli scambi; Cosa succede se il foro competente è situato in un paese diverso da quello italiano? Esiste un problema attinente alla identificazione dei soggetti in rete; V’è la concreta esigenza di predisporre strumenti di tutela a costi non proibitivi per coloro che accedono alla rete; Un atteggiamento può essere quello per cui il virtuale va considerato reale e cioè gli istituti che caratterizzano il mondo reale devono trovare applicazione anche per il virtuale. Un altro atteggiamento consiste nel considerare il virtuale un’ipotesi lavorativa diversa e in quanto tale deve essere retto da regole sue proprie. Queste due posizioni, afferma il relatore, non sono in toto accettabili perché peccano rispettivamente di eccesso e di difetto. La stessa firma digitale pone un interrogativo interessante: essa è disconoscibile ?Certamente no se si guarda alle ipotesi di disconoscimento disciplinate dal legislatore. Non si può non essere sensibili a questa innovazione e certamente il legislatore dovrà riprendere in mano la normativa sulla firma digitale per risolvere gli eventuali problemi di contraffazione, se e quando questi saranno possibili, della firma digitale.

Il Prof. Zoppini ha, poi, affrontato il discorso sul modo di composizione della lite per via telematica dicendo che la natura contrattuale di accesso alla rete consente di introdurre una clausola con cui si chiariscono i modi di risoluzione delle controversie. Il progetto della Camera Arbitrale si basa su un’ipotesi particolare: l’esistenza di un portale che consenta ad ogni Camera di acquisire tutte le controversie insorte tra imprenditori.

Il vero punto di forza sarà, secondo il relatore, la fiducia che si riuscirà ad infondere sui consumatori circa questi modi di composizione telematica delle liti.

- Prof. Avv. Zencovich - ha parlato della professione forense e del suo futuro. Quando cambia la professione, ha detto, succede che il monopolio dell’avvocatura sull’intermediazione operata dai giudici si affievolisce. Assistiamo al proliferare di servizi che offrono attività stragiudiziale e stanno crescendo anche i servizi di composizione delle liti via Internet. Nella misura in cui i servizi on-line sorgono, si vedranno proliferare società di persone o professionisti che pur non iscritti all’albo forniranno la dovuta consulenza, anche per via telematica. C’è, a questo punto, un problema di deontologia: l’art. 8 della Direttiva sul Commercio Elettronico afferma che se le informazioni sulle questioni anche di risoluzione delle dispute provengono da professionisti, devono essere garantiti dignità, decoro, correttezza e segretezza dell'’nformazione. Se gli Ordini Professionali non si adegueranno, pur rispettando i principi tradizionali, si vedranno sostituire da nuove figure professionali. Oggi in Italia è, cioè, sufficiente cancellarsi dall’Albo e potersi fare pubblicità senza rinunciare al ruolo di rilievo che il professionista accorda nelle sue prestazioni. Questo fenomeno porterà, se gli Ordini non decideranno di modernizzarsi, ad una giustizia stragiudiziale ricercatissima che si presenterà più appetibile, più veloce e meno farraginosa.

Bisogna metter mano anche al sistema tariffario: esso, infatti, non potrà essere applicato nella sua integralità quando la prestazione consulenziale avvenga on-line o, comunque, via Internet. I tempi e i costi sono diversi e di questo è bene rendersi conto anche ai fini delle tariffe. Una volta risolti questi problemi, che non sono certo da poco, occorre porre mente all’ulteriore problema che attiene al fatto che tali attività vengono svolte da tanti e diversi soggetti. Deve cessare, secondo il relatore, il privilegio cliente-Avv.. Il prestatore di consulenze è prestatore di servizi con diritti e obblighi.

In secondo ordine v’è la normativa sulla tutela dei consumatori (D.lgs 185/99) di cui non si può non tener conto anche ai fini delle nuove prospettive della professione forense. In un futuro, ormai, prossimo il legale dovrà fare i conti con gli artt. 1469 bis-sexies proprio in quanto professionista e in quanto operante nella realtà della consulenza intesa come prestazione di un servizio. Tutto questo comporterà la necessità di prevedere regole per quanto riguarda la conclusione dei contratti via Internet, il diritto di recesso (con esclusione nei casi il contratto o il servizio venga reso on-line) e il modo di composizione delle liti. La disciplina potrebbe essere ulteriormente integrata dalla normativa introdotta dal D.M. 15.07.1995 n. 385 sui servizi audiotext che permettono di utilizzare i sistemi audio-telefonici anche per fornire consulenze. Sotto il profilo della responsabilità contrattuale/extracontrattuale degli avvocati, sicuramente l’articolo di riferimento è il 1176, II comma, del codice civile e la dottrina che sostiene applicabile anche la responsabilità per "informazioni inesatte". Il problema della scarsa emersione giurisprudenziale in materia dipende dalla ancora non capillare figura della consulenza on-line.

Il 2° co. dell’art. 8 Dir. Commercio Elettronico afferma che il tipo di informazioni che possono fornire i professionisti deve essere disciplinata e coordinata dai vari Ordini Professionali, da qui l’esigenza di emanare nuovi Codici di Comportamento/Autoregolamentazione. Queste nuove regole potranno determinare una maggiore responsabilità professionale degli avvocati che prestano consulenza ma allo stesso tempo cureranno anche l’aspetto delicato di decoro-dignità della professione forense.

- Avv. De Tilla - ha cominciato il suo intervento con una domanda che poteva apparire una provocazione ma così non era: "Che cosa c’entra la Cassa Nazionale Previdenza Forense con Internet?". Le risposte sono state molto interessanti. Internet, ha affermato, non significa solo automazione. Nella New Economy si sta riversando la metà del risparmio dei cittadini. Gli avvocati devono reinventarsi altrimenti verranno tagliati fuori. La Cassa Nazionale di Previdenza Forense gestisce un capitale di 5.200 miliardi, ha aumentato la propria tecnologia e presenta 40.000 contatti l’anno. Essa sta cercando di contattare tutti gli avvocati per offrire loro un’unica struttura unitaria: Albo Nazionale e accesso alla Cassa Nazionale di Previdenza Forense senza troppe difficoltà. Tra gli esempi di iniziative da portare a termine: Accedere tramite un codice (codice Pin) all’Ente di Previdenza Forense con possibilità di dialogo. Attraverso Internet verranno dimezzati i costi del 30/40 %

- ing. Vignoli - si è soffermato sul problema della sicurezza nelle transazioni on line e ha detto che un calcolatore o una Informatica sicura al 100% non esiste se non spegnendo il computer, calcolatore ecc…! Le banche, fin dal momento in cui sono sorte, hanno avuto il compito di "assunzione del rischio". Ragionando in termini di costi/benefici e usando il top della tecnologia degli anni ’90 le banche si sono rese conto che a fronte di spese relative, il costo per la sicurezza era di molto maggiore: un miliardo di perdita contro 250 miliardi per la sicurezza !Le transazioni on line devono essere integre, autentiche e sicure. Primo ingrediente è, certamente, la firma digitale integrata da supporti tecnologici quali la smart-card accessibile con un Pin: essa dà garanzie accettabili che si tratti della stessa persona con cui si contratta.

In tema di commercio elettronico sono sorte una serie di Joint Venture finalizzate a coprire i rischi derivanti dal trasporto della merce acquistata on line. Le banche europee sono molto attive in questi settori. Dal punto di vista delle banche è necessario che vi sia un soggetto-ente che garantisca l’identità dei clienti che acquistano on line. A sua volta la banca deve assicurare la disponibilità dei fondi. Tutto questo può avvenire o attraverso accordi collaterali fra paesi; il rischio è che si addivenga ad un numero imprecisato di accordi. Oppure attraverso un modello centralizzato gestito da un Certificatore Sovranazionale. In tal modo i rapporti avverrebbero fra i singoli paesi e questo Certificatore. Il rischio è che questo Organo acquisisca un potere troppo forte o che si trasformi in una sorta di Microsoft !Occorre, allora, una "architettura" che accolga una moltitudine di certificatori che siano in grado di dare sicurezza e anonimato. Questo certificato rilasciato dall’organo competente per territorio/Paese sarà in grado di indicare l’identità del proprietario della chiave rilasciata, la capacità della stessa, la tipologia ossia se il proprietario è un professionista o un consumatore e così via. Si prevede che questi certificatori siano soggetti alle norme sulla responsabilità civile e penale. I singoli certificatori dovranno creare un Trust che consenta di immobilizzare il patrimonio per evitare forme di abuso e assicurare una maggior sicurezza nelle transazioni on line.

- Prof. G. Pascuzzi -  ha parlato della tutela della concorrenza e dei segni distintivi in Internet. Ha cominciato ricordando del caso Miss Italia il cui marchio è stato recentemente inibito in quanto risultava registrato dalla casa che organizza la manifestazione ma non si è trattato di concorrenza sleale perché chi aveva tentato di utilizzare il marchio in oggetto non era un imprenditore !Il tema più caldo è senz’altro il Nome di Dominio: l’attribuzione degli IP avviene attraverso l’ICANN che è l’Istituto che attribuisce il pacchetto di numeri ai Paesi e questi alle Autorità Locali che a loro volta li danno ai clienti ultimi che li richiedono. Il Nome di Dominio può creare controversie perché è più facile entrare in conflitto con Nomi percepibili potenzialmente da tutto il mondo e attraverso un solo click ! Diversamente nel mondo reale dove esistono tanti "Hôtel Miramare" ma nessuno avverte in questo una concorrenza sleale ! Circa le regole di Naming: un tempo funzionava che chi prima arrivava prima si accaparrava quel nome. Le controversie sono di vari tipi: Tra soggetti che operano nello stesso settore/attività; Tra operatori che operano in diversi campi; Spesso si registra un marchio famoso con lo scopo di rivendere a quel soggetto (detentore dell’uso di quel marchio) lo stesso quando deciderà di entrare in Rete; cyber-squatting. Tra i Criteri di Risoluzione lo scorso Governo D’Alema aveva deciso di varare un D.d.L. per vietare la registrazione di tipologie di Nomi di Dominio senza consenso del titolare o di interesse nazionale.

Negli USA, nel novembre 1996 è stata approvata una legge che mirava proprio ad evitare il cyber-squatting: il titolare del marchio ha azione contro chi in mala fede utilizzi o tenti di registrare il suo marchio.

La soluzione di tali controversie è disciplinata da politiche dettate dalle stesse Autorità di Registrazione e, in particolare, si ricorda ICANN (che distribuisce IP e accredita i soggetti autorizzati a rilasciare i Nomi di Dominio). C’è mala fede se la registrazione è avvenuta solo per rivendere il Nome di Dominio al titolare del marchio. I tempi di risoluzione delle controversie, che gestisce lo stesso ICANN attraverso arbitri vituali, è di 42 giorni…non male!

- Ing. De Lellis - ha parlato del pagamento delle tasse e delle imposte on line. Il D.lgs 241/97 ha posto le basi giuridiche per la modernizzazione dei sistemi di pagamento. La legge, infatti, afferma che è possibile pagare le tasse "…utilizzando i sistemi di trasferimento elettronico del denaro con assicurazione di sicurezza e segretezza. "Con riferimento ai versamenti spontanei (ossia senza sollecitazione del Fisco): questa modalità di pagamento è sostenuta con enfasi dall’Amministrazione e si prevede che diventerà il modello di pagamento del futuro. E’ in mente dell’Amministrazione di ridurre l’ambito di azione dei concessionari; fino ad ora era solo attraverso i concessionari che si aveva il maggior flusso di versamenti spontanei (600 mila Mld.!). I modelli utilizzati sono stati: F4 e l’F3. A Milano è in corso un esperimento di pagamento attraverso carta POS presso le Conservatorie. Nel futuro ci sarà solo l’F4 che è proprio deputato al pagamento volontario. Le Società che possiedono migliaia di immobili potranno registrare i contratti di locazione per via telematica e così anche potranno fare per i pagamenti connessi. La stessa domiciliazione delle rate di un mutuo potrà essere fatta via Internet. Attraverso la chiave digitale si potranno inviare le dichiarazioni dei redditi, IVA, IVAP, sostituto di imposta e così via. Nel prossimo futuro si prevede la possibilità di pagare qualunque tipo di tassa compensandola con qualunque tipo di credito: credito IVA con Debito INPS.

- Dr. La Malfa – ha trattato dei nuovi canali di intermediazione; nel 2004 circa 21 milioni di persone faranno banca via Internet e in Italia circa il 3% del sistema creditizio non metterà più piede in banca! Il futuro dell' e-bank sarà "On line, on time e everywhere!" Sempre nel 2004 circa 14 milioni di clienti accederanno ai servizi bancari attraverso i cellulari o computer palmari o TV interattiva. Nel 2003 più del 27% delle operazioni bancarie verranno effettuate attraverso i nuovi canali di intermediazione: la TV e dispositivi wireless. Internet e banche: Canalizzeranno le transazioni e E-Commerce; Forniranno servizi di E-outsourcing; Entreranno nel mercato con forme di pagamento sicuro; faranno trading on line; Forniranno consulenza sul risparmio gestito mediante strumenti interattivi di personal financial planning; Cureranno le vendite di prodotti di consumo e beni durevoli; Le banche faranno E-banking, E-Commerce e e-business ecc…

-  Prof. G. Corasaniti - ha parlato delle nuove tecnologie e della professione forense con uno sguardo agli Stati Uniti. Negli USA i siti degli avvocati rivestono un’importanza strategica. Il modello di studio legale allargato (vi sono spessissimo anche commercialisti) offre servizi vari quali la predisposizione di modulistica, accesso a Internet ecc… In America l’Avv. ha anticipato il magistrato. Il nostro relatore ha, poi, effettuato una panoramica dei siti americani che si occupano di Diritto. Il primo sito, il più famoso è www.lexis.com; esso permette una ricerca dei precedenti giurisprudenziali e offre preparazione professionale, incontri virtuali con Istituti di Ricerca (soprattutto Univ.).E’ un sito che privilegia la formazione del professionista-Avv.. Ha molti link di Studi Legali e Librerie specializzate. www.lawyersonline.com è un sito di avvocati. E’ molto simile ai siti italiani. Permette l’utilizzazione coordinata di link. Il primo motore di ricerca americano www.findlaw.com consente di gestire la posta elettronica, gestisce il fax gratuitamente, consente l’acquisto di libri di Diritto e permette di trovare le citazioni che più servono nella redazione degli atti. Rimanda anche a siti italiani, è completissimo. Pagando è, anche, possibile accedere agli archivi giudiziari. Fornisce un'E-mail gratuita agli avvocati. Presenta un’enciclopedia giuridica on line consultabile liberamente. www.law.com concorre con findlaw.com  perché offre gli stessi servizi ma in un contesto grafico più avanzato. Consente un’interfaccia con vari Studi Legali.

La particolarità consiste nel fatto che fornisce un elenco di periti legali. www.lawyers.com si occupa principalmente di Diritti Civili. E’ un sito da cui, secondo il Dott. Corasaniti, dovremmo prendere molto: è possibile, infatti, per il cliente trovare l’Avv. che più gli serve inserendo in un virtuale listino l’ambito (se civile o penale o amministrativo), il prezzo, l’età ecc…Offre servizi on line. Dà assistenza al consumatore/cliente nei rapporti col legale (rapporto di customer oriented). Presenta anche una sorta di vademecum sulle domande più frequenti fatte all’Avv., quali per esempio, quanto costa? Chi seguirà in pratica la causa? Ha mai avuto casi simili? etc ...

Attraverso un sistema parallelo è possibile risolvere le controversie di minor gravità. Il sito www.abanet.org.dispute.com è, forse, il sito più famoso che offre consulenza per risolvere stragiudizialmente le dispute giuridiche. E’ una sorta di arbitrato on line. www.crenet.org, invece, è un sito dedicato alla risoluzione di questioni familiari ed è gestito da avvocati giovani che così fanno pratica! Mentre in Italia le questioni, di solito, affidate ai giovani avvocati sono quelle dei sinistri stradali, in America la "gavetta" si fa sulle controversie familiari, chissà perché! E’, poi, possibile avere ogni giorno le novità giurisprudenziali o ciò che è sul tavolo dei giudici: www.loday.com. I giornali americani, infatti, seguono con molto interesse i casi giurisprudenziali e così vi sono molti siti dove potersi aggiornare. Con www.oyez.nwu.edu della Northwestern University è possibile avere tutte le decisioni giurisprudenziali del giorno prima ma anche sentire in diretta i processi di maggior interesse.

Questo succede in America…quale futuro telematico per la professione forense in Italia? Sicuramente, ha continuato il nostro relatore, saranno necessari l’aggiornamento della professione via E-mail, il sorgere di forme di consulenza on line, la creazione di newsgroup giuridici, la presenza di siti dedicati a tutti i settori giuridici, l’uso di multimedia e UR virtual reality, wap-umts e wireless Internet. Un ottimo esempio è dato dal sito italiano del Dott. Brugaletta (www.diritto.it); il sito dedicato avrà sempre più successo. Sarebbe interessante provare anche in Italia, in America si è già sperimentato con ottimi risultati, la ricostruzione virtuale di eventi giudiziari drammatici (nel processo penale) per esempio nel campo dei sinistri stradali o in casi di questioni di balistica come ausilio nei processi reali.

- Avv. Ricciotti - gli Avvocati non sono, oggi, preparati a Internet soprattutto sotto il profilo deontologico. L’art. 17 Cod. Deontologico permette una informazione ma regolamentata. "Non è tutto oro ciò che luccica"; in America, infatti, si è dovuti intervenire per bloccare un atteggiamento che stava divenendo insostenibile: l’accaparramento della clientela selvaggio inseguendo tutte le ambulanze sparse nelle città americane! Il nostro relatore ritiene che sia importante stigmatizzare i singoli comportamenti leciti degli avvocati; sarebbe opportuno anche formulare un apposito codice deontologico che preveda regole particolari in tema di professione forense e Internet. Non si può, però, arrivare a stravolgere i principi su cui si basa la professione dell’Avv. così come avviene in America. Bisogna riflettere bene sulle opportunità di Internet per gli avvocati senza dimenticare quelli che sono i principi ispiratori della professione del legale.

Questo testo rappresenta solo degli appunti personali.

Sono riproposti, oggi, per ricordare un evento importante, che a mio avviso avrebbe dovuto produrre maggiori influenze e sinergie tra entità e gruppi.

Mi scuso per omissioni, errori, imprecisioni.

CARLO C. CARLI

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