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- esercizio professione legale all'estero: cosa fare ?

Chi desidera esercitare la professione di avvocato in modo permanente in un altro Stato membro utilizzando il titolo professionale dello Stato ospitante, con gli stessi diritti e doveri di un avvocato che ha compiuto la formazione in tale Stato, deve - per potersi iscrivere all'ordine - far riconoscere la sua qualifica professionale conformemente alla direttiva 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore.

 

Per beneficiare di questa direttiva gli interessati devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) avere la nazionalità di uno Stato membro;

b) essere pienamente qualificati ad esercitare la professione di avvocato nello Stato membro d'origine o di provenienza; in linea di massima l'interessato deve pertanto, a seconda della legislazione vigente nello Stato in cui ha acquisito la formazione, essere in possesso di una laurea in giurisprudenza, aver portato a termine una formazione professionale pratica (tirocinio) e aver superato un esame professionale (prima o dopo il tirocinio); infatti, ai sensi della direttiva 89/48/CEE, per diploma s'intende l'insieme dei titoli che sanciscono la formazione completa;

c) detto 'diploma' deve essere stato rilasciato dall'autorià competente di uno Stato membro, nella misura in cui la formazione è stata acquisita prevalentemente nella Comunità; un diploma rilasciato da un paese terzo dev'essere riconosciuto dallo Stato ospitante se è già stato riconosciuto da uno Stato membro, purché quest'ultimo certifichi un'esperienza professionale di almeno tre anni;

d) la formazione dev'essere costituita da studi superiori (di regola universitari) di una durata minima di tre anni (o essere stata acquisita seguendo un curricolo alternativo riconosciuto dallo Stato membro in cui è stata impartita).

Anche se sono soddisfatte tutte queste condizioni lo Stato membro ospitante può sempre, in linea di principio, subordinare il riconoscimento del diploma ad una prova attitudinale nelle materie non coperte dalla formazione dell'interessato, relative pertanto al diritto dello Stato membro ospitante, per valutare le sue conoscenze professionali e la sua attitudine ad adattarsi al nuovo ambiente professionale (articolo 1, lettera g) e articolo 4, lettera b), secondo comma nonché nono considerando della direttiva).

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, tuttavia, spetta alle autorità nazionali valutare se le conoscenze acquisite nello Stato membro ospitante nel contesto di un ciclo di studi ovvero anche di un'esperienza pratica siano valide ai fini dell'accertamento del possesso delle conoscenze mancanti (sentenza del 7.05.1991, causa Vlassopoulou, C-340/89, punto 20).

La procedura d'esame della domanda di riconoscimento deve svolgersi rapidamente e concludersi con una decisione motivata entro quattro mesi dalla presentazione del fascicolo completo. La decisione o l'assenza di decisione sono suscettibili di ricorso giurisdizionale. Se lo Stato membro ospitante subordina l'accesso alla professione di avvocato alla produzione di altri documenti, come ad esempio prove relative all'onorabilità, alla moralità o all'assenza di dichiarazione di fallimento, deve, a determinate condizioni, riconoscere i documenti rilasciati nello Stato d'origine.

 

La questione del riconoscimento dei periodi di formazione - ad esempio degli studi universitari o (dei periodi) del tirocinio professionale di continuazione della formazione in un altro Stato membro - non è disciplinata dalla direttiva 89/48/CEE.

Norme in materia sono contemplate nella legislazione degli Stati membri e in accordi tra Stati membri, università o ordini forensi.

 

Le modalità della prestazione di servizi da parte di avvocati stabiliti in un altro Stato membro senza riconoscimento preventivo della qualifica sono disciplinate dalla direttiva 77/249/CEE, intesa a facilitare l'esercizio della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78 del 26 marzo 1977).

DOCUMENTI ALLEGATI:

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