Tar Lazio, Sezione III bis di Roma con la sentenza numero 2132 del 25 marzo 2005
sentenza importante: si legittima la richiesta di autentica notarile della firma del fideiussore della provvisoria
di Sonia LAZZINI
Qualora il bando preveda che per la polizza provvisoria, “la sottoscrizione del garante dovrà essere autenticata da Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo” significa che l’autentica della firma del garante deve riguardare non una qualsiasi firma del garante medesimo, ma quella specificamente apposta sulla polizza fideiussoria richiesta (e con il contenuto richiesto).
Le regole della lex specialis del bando prescriventi la necessità di autenticazione della firma apposta alla polizza fideiussoria, non appaiono né illogiche, né irrazionali, né arbitrarie in virtù di quanto sancito dall’art. l’art. 57 del RD n. 827/24.
Il Tar Lazio, Sezione III bis di Roma con la sentenza numero 2132 del 25 marzo 2005 si occupa di un’ esclusione da un appalto di servizi a seguito di presentazione di una polizza fideiussoria provvisoria ,accompagnata un’autentica notarile della firma del garante formalmente irregolare e di data anteriore rispetto all’appendice integrativa, priva quindi della prescritta autentica, riguardante la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
Poiché nella fattispecie sottoposta ai giudici romani:
< l’autentica è stata invece apposta alla sottoscrizione di una nota in data 16 giugno 2004, con la quale il procuratore della Compagnia assicuratrice chiede all’82° Circolo Didattico di Roma di prendere atto dell’avvenuto rilascio della polizza fideiussoria.
Si tratta di un documento diverso e distinto dalla polizza stessa, di modo che la formalità notarile compiuta per l’uno non vale a sopperire alla mancanza di autentica nell’altro. Oltretutto, la polizza prodotta dall’originaria aggiudicataria non appare materialmente incorporata nella nota autenticata, né ad essa collegata mediante timbri di congiunzione, sicchè il mero riferimento, nella nota con firma autenticata, all’avvenuto rilascio, in favore della ricorrente principale, di una polizza fideiussoria contrassegnata da uno specifico numero d’ordine, appare insufficiente a garantire l’assolvimento della formalità prescritta. Né rileva, in contrario, l’identità delle due firme. In difetto, invero, di autentica notarile sulla polizza, manca la certezza (che la norma di gara voleva invece assicurare): che si tratti della stessa persona; che la polizza citata nella nota indirizzata al Circolo Didattico ed avente quel determinato numero d’ordine abbia lo stesso contenuto della polizza depositata; che il soggetto firmatario della polizza sia fornito dei necessari poteri di firma;
e in considerazione del fatto che:
1. l’art. 57 del RD n. 827/24 stabilisce che “la validità delle cauzioni personali e del fideiussore deve essere riconosciuta e dichiarata dal funzionario che l’accetta per conto dell’Amministrazione”,
2. sia perché nella specie era sempre consentito al concorrente, dal Disciplinare di gara, optare per un deposito cauzionale in contanti o in titoli di Stato o per un deposito cauzionale di pari importo da parte di uno dei soggetti di cui all’art. 54 terzo comma del RD sopra citato n. 827/24,
allora:
la previsione della necessità di un’autentica della firma del garante, in caso di opzione per una polizza fideiussoria, è frutto di un ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e di quelli privati né le regole in questione appaiono né illogiche, né irrazionali, né arbitrarie
A cura di Sonia LAZZINI
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione III bis, ANNO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 9612/2004 proposto dalla Soc. Coop. ******** capogruppo della costituenda ATI ******** - ********, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Lo Mastro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Roma, Via Lucrezio Caro n. 38;
contro
-la Direzione Didattica dell’82° Circolo Didattico “Guglielmo Marconi” XV Distretto di Roma, in persona del Direttore Didattico pro tempore;
-il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.;
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato;
-il Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Graziosi ed elettivamente domiciliato presso il suddetto Avvocato nella sede dell’Avvocatura Comunale, in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21;
e nei confronti di
******** Italia S.p.A., in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., con sede in Milano, rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo Clarizia e dall’Avv. Adolfo Maria Balestrieri, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, Via Principessa Clotilde n. 2;
per l’annullamento
previa sospensione, del provvedimento in autotutela del 5.9.04 con il quale il Direttore Scolastico dell’82° Circolo Didattico “Guglielmo Marconi” ha disposto: l’esclusione dell’ATI ricorrente dalla gara di appalto per il servizio di refezione autogestita triennio 2004/2007: ha revocato l’originaria aggiudicazione provvisoria dell’appalto a favore della ATI ricorrente; ha disposto l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto a favore della Soc. ******** Italia S.p.A. nonché, in via subordinata, dei provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi il bando di gara pubblica, il disciplinare ed il capitolato speciale della gara suddetta, l’atto di nomina della Commissione di gara e gli altri atti posti in essere dalla Commissione stessa;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto il ricorso incidentale depositato dalla controinteressata ******** Italia spa (come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata) il 2 novembre 2004;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione scolastica, del Comune di Roma e della controinteressata;
Viste le memorie difensive: della parte ricorrente, depositata il 15.1.2005; del Comune di Roma, depositata il 18.11.2004; di ******** S.p.A., depositate il 12.10.2004, 26.10.2004, 15.1.2005; dell’Amministrazione, depositata il 26.10.2004;
Vista l’ordinanza n. 5747 del 28.10.2004, di reiezione dell’istanza cautelare;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 27 gennaio 2005, relatore designato il Cons. Domenico Lundini, gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1.Sono in contestazione gli atti procedimentali, specificati in epigrafe, della gara indetta dal Comune di Roma, Dipartimento XI Politiche Educative e Scolastiche, con bando pubblicato sulla G.U.C.E. in data 24 gennaio 2004, per l’affidamento, secondo il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 23, co. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 157/1995, del servizio di refezione scolastica in autogestione nelle scuole dell’82° Circolo Didattico “Guglielmo Marconi” di Roma. La gara in questione, espletata e portata a compimento dalla suddetta Istituzione scolastica, è stata in un primo momento aggiudicata all’ATI ********/********, la quale poi, a seguito di intervento in autotutela operato dalla P.A., previa assunzione di parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, con nota (oggetto del ricorso principale) del 6 settembre 2004, è stata esclusa dalla gara, che è stata quindi contestualmente aggiudicata alla ditta ******** spa, seconda classificata nella medesima gara ed attuale controinteressata nonchè ricorrente incidentale. I motivi per cui la ricorrente è stata esclusa attengono ad asserite irregolarità consumate in riferimento a modalità, prescritte a pena di esclusione dal bando e disciplinare di gara, di presentazione di una determinata dichiarazione formale (di non trovarsi in talune condizioni ostative all’appalto) e di costituzione di un deposito cauzionale provvisorio mediante polizza fideiussoria.
2.Il ricorso di cui si tratta è stato notificato anche al Comune di Roma il quale, peraltro, chiede di essere estromesso dal giudizio, invocando precedenti giurisprudenziali relativi a casi analoghi e precisando di essersi limitato a redigere e pubblicare il bando della gara che poi è stata espletata dall’Istituzione scolastica, in qualità di effettiva stazione appaltante. Al riguardo rileva tuttavia il Collegio che formano oggetto d’impugnativa, nei termini di cui in epigrafe e stando agli stessi motivi del ricorso introduttivo, anche il bando e il disciplinare di gara, nonché il Capitolato speciale d’appalto, sicchè, trattandosi di atti predisposti ed emessi dal Comune di Roma, non è possibile considerare quest’ultimo totalmente estraneo alla controversia ed estrometterlo dalla stessa. La relativa richiesta è quindi respinta.
3.Passando al merito del giudizio, il Collegio deve anzitutto esaminare il ricorso incidentale, con il quale ******** spa deduce numerose irregolarità della documentazione prodotta in sede procedimentale dalla ricorrente in via principale (ulteriori e diverse rispetto a quelle rilevate -almeno esplicitamente- dall’Amministrazione nell’atto impugnato), per effetto delle quali la ricorrente stessa comunque doveva essere esclusa dalla gara. Nello stesso ricorso incidentale ******** assume inoltre (II motivo) che un corretto esame delle offerte presentate avrebbe dovuto comportare l’attribuzione ad ******** medesima, in riferimento ai criteri valutativi di cui all’art. 6 punto B del Capitolato, di un punteggio complessivo superiore a quello assegnato all’offerta dell’ATI ********/********. Tanto premesso, reputa il Collegio che il motivo n. 4 del ricorso incidentale sia prioritario, fondato ed assorbente, alla stregua e nei limiti delle considerazioni che seguono. Il motivo di doglianza in questione è relativo alla polizza fideiussoria (per la quale già nell’atto impugnato era stata rilevato che l’autentica notarile della firma del garante era formalmente irregolare e di data anteriore rispetto all’appendice integrativa, priva quindi della prescritta autentica, riguardante la rinuncia al beneficio della preventiva escussione).
Al riguardo, ed alla luce, appunto, degli ulteriori e pregnanti motivi di esclusione ora dedotti, nel quarto mezzo, dalla ricorrente incidentale, va quindi rilevato che nella specie il bando di gara, al punto III.1.1. richiedeva che le imprese concorrenti avrebbero dovuto produrre, a pena di esclusione, una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta, da costituirsi secondo le modalità e le condizioni tassativamente previste, a pena d’esclusione, alla sez III del Disciplinare di gara. Quest’ultimo a sua volta prescriveva a pena di esclusione (punto 3.2) che, in caso di prestazione della cauzione mediante fideiussione bancaria o assicurativa, avrebbero dovuto essere inserite “le seguenti condizioni particolari con le quali l’istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente, escludendo il beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 cc e della decadenza di cui all’articolo 1957 cc, ad effettuare il versamento della somma garantita presso la Tesoreria Comunale e la condizione che la cauzione medesima avrà validità, nel caso di aggiudicazione, fino alla stipula del contratto”. Veniva altresì previsto che “la sottoscrizione del garante dovrà essere autenticata da Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo”. Ebbene, nella specie, rileva il Collegio che almeno alcuni dei denunciati profili d’irregolare costituzione (rispetto a quanto prescritto dalla normativa di gara) della polizza fideiussoria, da parte dell’impresa ********, capogruppo dell’ATI originariamente aggiudicataria, effettivamente sussistono. Ed invero:
a)il bando è da interpretare, anzitutto, nel senso che l’autentica della firma del garante deve riguardare non una qualsiasi firma del garante medesimo, ma quella specificamente apposta sulla polizza fideiussoria richiesta (e con il contenuto richiesto);
b)nella specie la firma apposta sulla polizza prodotta dalla società ******** è priva di autentica notarile;
c)l’autentica è stata invece apposta alla sottoscrizione di una nota in data 16 giugno 2004, con la quale il procuratore della Compagnia assicuratrice chiede all’82° Circolo Didattico di Roma di prendere atto dell’avvenuto rilascio della polizza fideiussoria. Si tratta di un documento diverso e distinto dalla polizza stessa, di modo che la formalità notarile compiuta per l’uno non vale a sopperire alla mancanza di autentica nell’altro. Oltretutto, la polizza prodotta dall’originaria aggiudicataria non appare materialmente incorporata nella nota autenticata, né ad essa collegata mediante timbri di congiunzione, sicchè il mero riferimento, nella nota con firma autenticata, all’avvenuto rilascio, in favore della ricorrente principale, di una polizza fideiussoria contrassegnata da uno specifico numero d’ordine, appare insufficiente a garantire l’assolvimento della formalità prescritta. Né rileva, in contrario, l’identità delle due firme. In difetto, invero, di autentica notarile sulla polizza, manca la certezza (che la norma di gara voleva invece assicurare): che si tratti della stessa persona; che la polizza citata nella nota indirizzata al Circolo Didattico ed avente quel determinato numero d’ordine abbia lo stesso contenuto della polizza depositata; che il soggetto firmatario della polizza sia fornito dei necessari poteri di firma;
d)non si vuole certamente dubitare, nella specie, con quanto sopra, della correttezza, in concreto, della società ******** e dell’autenticità dei documenti dalla stessa prodotti, ma sembra al Collegio che le modalità di prestazione della polizza fideiussoria, concretamente attuate, non siano tali da assicurare pienamente, in astratto, con riferimento ai profili sopra esposti, quelle stesse garanzie di certezza ed autenticità tassativamente prescritte dal bando di gara a pena di esclusione;
e)e comunque nella polizza fideiussoria prodotta dalla ricorrente principale mancava, quanto meno, l’impegno (anch’esso da intendersi richiesto a pena d’esclusione) “ad effettuare il versamento della somma garantita presso la Tesoreria Comunale”. Tale clausola è contenuta in un patto aggiunto in data 21.6.2004 ma questo non è rispondente alle prescrizioni di gara in quanto in esso manca l’autentica notarile della firma del garante. Né può condividersi l’assunto difensivo della ricorrente principale circa la superfluità di tale clausola alla stregua delle norme di carattere generale (art. 1188 c.c.) sui destinatari dei pagamenti, anzitutto perché tale prescrizione è comunque contenuta nel bando a pena di esclusione e, in secondo luogo, perché l’indicazione specifica della Tesoreria Comunale come destinatario del pagamento (in presenza di una Polizza rilasciata in favore di un Circolo Didattico) non può definirsi irrilevante in una gara contrassegnata da promiscuità di competenze tra Comune ed Istituzione scolastica.
4.Per i motivi anzidetti, e con assorbimento di ogni ulteriore censura contenuta nel ricorso incidentale, quest’ultimo dev’essere accolto e per l’effetto vanno annullati gli atti della procedura nella parte in cui non hanno disposto (anche) per i ripetuti motivi l’esclusione dalla gara della ricorrente in via principale. Ne consegue l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza d’interesse, del ricorso principale nella parte (motivi di gravame dal n. 1 al n. 4) in cui si contesta l’atto di esclusione e di revoca dell’aggiudicazione (in autotutela). E’ bensì vero, infatti, (il Collegio non lo può sottacere) che il motivo di esclusione riferito alla dichiarazione, prevista dal bando, “di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 157 e s.m.i.” non appare correttamente rilevato dalla P.A. (in quanto: ******** si è attenuta al bando di gara ed a quanto lo stesso richiedeva di dichiarare; l’Amministratore della società originariamente aggiudicataria ha ripetuto la formula del bando stesso; non si poteva pretendere dai concorrenti un formalismo addirittura superiore a quello richiesto dalle prescrizioni del bando; quest’ultimo non prevedeva la necessità di dichiarazioni autonome e distinte ma postulava l’utilizzo, da parte del legale rappresentante dell’impresa partecipante, di una formula dichiaratoria generica ed omnicomprensiva, “di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 12” citato; se una norma detta una serie di condizioni, oggettive e soggettive, riferibili direttamente alla società ovvero ai suoi amministratori, da cui fa derivare l’impossibilità di partecipare ad una pubblica gara ed il legale rappresentante di una società partecipante dichiara che la società stessa non versa in alcuna -cioè nessuna- delle condizioni previste dalla legge, la dichiarazione copre tutte le ipotesi possibili e quindi tutto lo spazio richiesto). E’ altrettanto vero, tuttavia, rileva il Collegio, che dall’accoglimento della censura relativa al punto suddetto l’istante non potrebbe comunque ricevere alcun vantaggio sostanziale, a fronte dei motivi d’esclusione correttamente rilevati (e, come sopra specificato, condivisi dal Tribunale) dalla ricorrente incidentale. Analogo discorso (a parte quello che verrà appresso svolto con riferimento all’impugnativa del bando e disciplinare di gara) può essere fatto per le residue censure di cui ai motivi dal n. 1 al n. 4 del ricorso introduttivo, dei quali comunque va tuzioristicamente rilevata anche l’infondatezza in punto di merito, atteso che:
A)la comunicazione dell’avvio del procedimento v’è stata con nota del 27.8.2004; questa è stata anticipata via fax; in essa si prospettava l’urgenza di provvedere in via definitiva prima dell’inizio delle lezioni; il 1° settembre 2004 la società ******** ha inviato all’Amministrazione una nota difensiva a riscontro dell’avviso procedimentale; ancora non vi era stata l’aggiudicazione definitiva. Non sussiste quindi la dedotta violazione dell’art. 7 L. 241/90;
B)circa l’incompetenza della Commissione a riesaminare le condizioni di ammissione alla gara di una ditta, tra l’altro con violazione dell’obbligo di procedere in seduta pubblica, si tratta di doglianza anche in questo caso priva di fondamento, atteso che la Commissione ha solo espresso un parere, mentre l’atto di autotutela è stato adottato dal Dirigente scolastico, cui il potere comunque sarebbe in ogni caso spettato; nulla impediva alla ricorrente di partecipare, avendone avuto avviso, alla seduta della Commissione in cui la questione è stata trattata; il potere di annullamento in autotutela degli atti di gara in ogni caso sussiste, tanto più ove esso venga esercitato prima dell’aggiudicazione definitiva;
C)in attesa, poi dell’aggiudicazione definitiva e del concreto inizio del servizio, non vi era alcuna posizione consolidata della ricorrente che potesse postulare il riferimento, in sede di revoca dell’aggiudicazione (ma, a parte l’irrilevante nomen iuris utilizzato, si tratta nella specie piuttosto di “annullamento”), ad un interesse pubblico giustificativo del sacrificio dell’interesse privato, di modo che sarebbe in effetti da disattendere anche il quarto mezzo del ricorso introduttivo.
5.Con i motivi n. 5 e n. 6 viene poi contestato lo “scorrimento” della graduatoria da parte dell’Amministrazione (con l’aggiudicazione dell’appalto al secondo graduato), e viene rilevato dalla ricorrente: che la gara doveva essere annullata nel suo complesso; che l’offerta di ******** non era corretta; che i lavori della Commissione non si erano svolti regolarmente per assenza ad una seduta di un membro del Collegio; per presenza in altre sedute di un soggetto estraneo; per mancata sottoscrizione di un verbale da parte del Segretario; per mancata previsione, tra i membri della Commissione, di un tecnico della ristorazione. I motivi predetti sono inammissibili per difetto d’interesse, dal momento che le operazioni e le valutazioni in base alle quali la Commissione e l’Amministrazione sono pervenute alla determinazione di aggiudicare il servizio ad ******** spa attengono a fasi della procedura che la concorrente esclusa non ha interesse a contestare. Invero, la partecipazione alla gara d’appalto costituisce il fatto di legittimazione che radica nell’impresa concorrente la legittimazione ad impugnare l’aggiudicazione e le fasi procedimentali ad essa preordinate, con la conseguenza che qualora venga meno il titolo alla partecipazione stessa, per esclusione dalla gara della concorrente, questa non può dedurre vizi attinenti alla posizione dell’aggiudicataria ed alle specifiche operazioni di gara (vedi TAR Basilicata 29.3.2003, n. 217; TAR Campania, NA, I, n. 467 del 30.1.2003; TAR Piemonte, II, n. 23 dell’11.1.2003; CdS, 12.11.2002, n. 6275). E ciò anche quando alla gara stessa ha partecipato solo un concorrente, in quanto l’interesse alla rinnovazione della procedura va valutato con riferimento al momento di svolgimento della procedura medesima ed ai requisiti richiesti, con la conseguenza che l’assenza dei requisiti stessi priva il concorrente escluso dell’interesse (che deve essere infatti diretto ed immediato) a contestare l’aggiudicazione, non potendo trarre beneficio dall’annullamneto degli atti di gara (cfr. CdS, VI, 10.10.2002, n. 5442).
6.Per quanto attiene poi all’impugnativa (azionata nell’ultima parte del terzo mezzo) del bando e del disciplinare di gara, rileva il Collegio che l’impugnativa stessa (anche ad ammettere in parte qua l’ammissibilità del gravame sotto il profilo della sussistenza di un interesse dell’istante a censurare le regole di gara prescriventi la necessità di autenticazione della firma apposta alla polizza fideiussoria) è priva di fondamento, dal momento che le regole in questione non appaiono né illogiche, né irrazionali, né arbitrarie. E ciò sia perché l’art. 57 del RD n. 827/24 stabilisce che “la validità delle cauzioni personali e del fideiussore deve essere riconosciuta e dichiarata dal funzionario che l’accetta per conto dell’Amministrazione”, sia perché nella specie era sempre consentito al concorrente, dal Disciplinare di gara, optare per un deposito cauzionale in contanti o in titoli di Stato o per un deposito cauzionale di pari importo da parte di uno dei soggetti di cui all’art. 54 terzo comma del RD sopra citato n. 827/24, sicchè la previsione della necessità di un’autentica della firma del garante, in caso di opzione per una polizza fideiussoria, è frutto di un ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e di quelli privati (cfr. TAR Campania, II, n. 1087 del 26.2.2002).
Il ricorso, infine, è infondato anche in riferimento all’ultimo mezzo dedotto, anzitutto perché è generica la censura con la quale l’istante deduce la competenza del Comune e non del Circolo Didattico a gestire la gara di cui trattasi. E comunque è appena il caso di evidenziare che le Istituzioni scolastiche, in base al DPR n. 275/99, sono dotate di autonomia funzionale ed organizzativa e per il pieno espletamento di essa possono interagire tra loro e con gli enti locali (cfr., ad es., art. 1 comma 1 ed art. 7 DPR citato) per obiettivi di comune interesse. Nella specie si tratta appunto di un caso di questo genere ed il coinvolgimento dell’Istituzione scolastica nell’espletamento della gara per l’affidamento di un servizio di refezione scolastica in autogestine è previsto e trova fondamento e legittimazione quanto meno nel bando di gara promanante dal Comune.
In ordine poi alla composizione della Commissione giudicatrice e all’asserita carenza di membri esperti di ristorazione, si ribadisce che la ditta ricorrente, in quanto esclusa dalla gara, non è legittimata alla specifica censura (che presenta comunque anche aspetti d’infondatezza atteso che ad alcune sedute della Commissione stessa risulta aver partecipato una dietista in qualità di consulente).
Infine, quanto alla coincidenza soggettiva tra Presidente della Commissione e Dirigente Scolastico responsabile del procedimento, ritiene il Collegio che tra le due funzioni non vi sia incompatibilità, posto che non vi sono specificazioni normative di segno contrario, e trattandosi di cumulo di funzioni ammesso (e comunque non vietato) dalla disciplina in genere sulla responsabilità delle funzioni dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni. Né vi può essere, nella specie, alcuna sovrapposizione di funzioni di controllore e controllato, dato che l’approvazione degli atti della Commissione non può essere tecnicamente ascritta alla nozione di controllo, risolvendosi in una revisione meramente interna, connessa alla responsabilità unitaria del procedimento (cfr. TAR Puglia, Ba, n. 1976 del 15.12.1999; TAR Lombardia, MI, III, n. 992 dell’8.4.2003; CdS, V, n. 5322 del 18.9.2003).
Il ricorso dunque, nella parte cui ad esso può darsi ingresso, va comunque respinto, in base alle esposte considerazioni.
7.Le spese e gli onorari possono essere integralmente compensati tra tutte le parti costituite, sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III bis, definitivamente pronunciando sul ricorso e sul ricorso incidentale di cui in epigrafe, statuisce quanto segue:
1)respinge l’istanza di estromissione del Comune di Roma;
2)accoglie il ricorso incidentale, secondo quanto specificato in motivazione;
2)dichiara in parte improcedibile, in parte inammissibile ed in parte respinge il ricorso in epigrafe, come da motivazione.
Spese ed onorari compensati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 27 gennaio 2005.
Giulio Amadio - Presidente f.f.
Domenico Lundini – Estensore