Agenzia delle Entrate – Risoluzione 17 giugno 2005, n. 81/E
Imposte sui redditi – Enti non commerciali – Associazioni di consumatori – Qualifica di Onlus – Inammissibilità – Condizioni – Art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460
Pervengono alla scrivente richieste di chiarimenti da parte di associazioni di consumatori in ordine alla possibilita' di assumere la qualifica di ONLUS ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e di beneficiare delle connesse agevolazioni fiscali. Al riguardo si forniscono le seguenti precisazioni. Sotto il profilo soggettivo, l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 460 del 1997 stabilisce che possono assumere la qualifica di Onlus le associazioni, i comitati, le fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di carattere privato con o senza personalita' giuridica. La qualifica di ONLUS e' preclusa, per espressa previsione contenuta nel comma 10 del medesimo articolo 10, agli enti pubblici, alle societa' commerciali diverse da quelle cooperative, agli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, ai partiti e ai movimenti politici, alle organizzazioni sindacali, alle associazioni di datori di lavoro ed alle associazioni di categoria. L'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, dopo aver stabilito le caratteristiche tipologiche degli enti che intendono assumere la qualifica di ONLUS, impone ad essi una serie di vincoli statutari, individuando tassativamente i settori di attivita' nei quali gli enti devono operare nell'esclusivo perseguimento di finalita' di solidarieta' sociale. I settori di attivita' in cui le ONLUS devono istituzionalmente impegnarsi sono i seguenti: assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica. Per i settori riguardanti l'assistenza sanitaria, l'istruzione, la formazione, lo sport dilettantistico, la promozione della cultura e dell'arte, la tutela dei diritti civili la finalita' solidaristica si intende raggiunta quando l'attivita' e' diretta ad arrecare beneficio a persone svantaggiate in ragione delle condizioni fisiche, psichiche,economiche, familiari ed ai componenti delle collettivita' estere, limitatamente agli aiuti umanitari. Il Ministero delle Finanze, con circolare n. 168 del 26 giugno 1998, ha precisato che la valutazione della condizione di svantaggio costituisce un giudizio complessivo inteso ad individuare categorie di soggetti in condizioni di obiettivo disagio, connesso a situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, a situazioni di devianza, di degrado o grave disagio economico-familiare o di emarginazione sociale. Quanto sopra premesso, si osserva che le associazioni dei consumatori e degli utenti, legittimate dalla legge 30 luglio 1998, n. 281 ad agire a tutela degli interessi collettivi, in conformita' ai principi contenuti nel trattato istitutivo delle Comunita' Europee, nel Trattato sull'Unione Europea, nonche' nella normativa comunitaria derivata, alla luce dei principi desumibili dall'articolo 2 della legge ora menzionata, sono formazioni sociali che hanno per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti. In particolare, in forza di quanto previsto dall'articolo 1 della legge n.281 del 1998, ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti 'alla tutela dellasalute, alla sicurezza e alla qualita' dei prodotti e dei servizi; ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicita'; all'educazione al consumo; alla correttezza, trasparenza ed equita' nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi; alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti; all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualita' e di efficienza.' Ai consumatori ed agli utenti, individuati dall'articolo 2 della citata legge, come' le persone fisiche che acquistino o utilizzino beni o servizi per scopi non riferibili all'attivita' imprenditoriale e professionale eventualmente svolta', e' altresi' assicurata dalle Associazioni dei consumatori la difesa degli interessi dinanzi l'Autorita' giudiziaria ordinaria, amministrativa od Organismi di diritto internazionale. Da quanto sopra discende che i suddetti organismi hanno lo scopo di rappresentare e tutelare indistintamente gli interessi di tutti i consumatori come utenti di servizi pubblici e privati e di curarne la difesa presso gli organi competenti qualora detti diritti siano violati. La tutela di detti interessi si esplica principalmente con l'assistenza del consumatore nei rapporti con i fornitori di beni o servizi resi da strutture pubbliche o private e nelle attivita' finalizzate ad assicurare trasparenza, equita' e corretta informazione nei rapporti contrattuali. Si ritiene, pertanto, di poter affermare, in via generale, chel'attivita' svolta dalle associazioni dei consumatori, pur costituendoun'attivita' socialmente rilevante, non e' riconducibile nei settoriindividuati dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, ne' lastessa attivita' sembra preordinata, di norma, ad arrecare benefici aisoggetti svantaggiati di cui al secondo comma, lettere a) e b), del medesimoarticolo 10. La conclusione secondo cui le associazioni di consumatori non possono,in linea generale, assumere la qualifica di ONLUS, viene qui sostenutaavendo riguardo alle modalita' operative che normalmente sembranocaratterizzare le predette associazioni. Resta impregiudicata, pertanto, la necessita' di accertare caso percaso, in sede di riscontro dei requisiti qualificanti della ONLUS, lespecifiche modalita' operative della singola associazione interessata ad assumere la qualifica di ONLUS.