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-qualifica ONLUS - regime tributario (Ag.Entr.-risdoluz.2005

-qualifica ONLUS - regime tributario (Ag.Entr.-risdoluz.2005

Agenzia delle Entrate – Risoluzione 17 giugno 2005, n. 81/E

 

Imposte sui redditi – Enti non commerciali – Associazioni di consumatori – Qualifica di Onlus – Inammissibilità – Condizioni – Art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460

 

Pervengono alla scrivente  richieste di chiarimenti da parte di associazioni di consumatori in ordine alla possibilita' di assumere la qualifica di ONLUS ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e di beneficiare delle connesse agevolazioni fiscali. Al riguardo si forniscono le seguenti precisazioni. Sotto il  profilo  soggettivo, l'articolo 10,  comma  1,  del  decreto legislativo n. 460 del 1997 stabilisce che possono assumere la qualifica di Onlus le associazioni,  i  comitati, le fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di carattere privato con o senza personalita' giuridica.       La qualifica  di  ONLUS  e'  preclusa, per espressa previsione contenuta nel comma 10 del  medesimo articolo 10, agli enti pubblici, alle societa' commerciali diverse  da  quelle cooperative, agli enti conferenti di cui alla legge 30  luglio  1990,  n.  218,  ai  partiti  e  ai movimenti politici, alle organizzazioni sindacali, alle associazioni  di  datori  di  lavoro  ed alle associazioni di categoria. L'articolo 10  del  decreto legislativo  n. 460 del 1997, dopo aver stabilito le caratteristiche tipologiche degli enti che intendono  assumere  la qualifica di   ONLUS,   impone   ad  essi  una  serie  di  vincoli  statutari, individuando tassativamente  i  settori di attivita' nei quali gli enti devono operare nell'esclusivo perseguimento di finalita' di solidarieta' sociale.    I settori   di  attivita'  in  cui  le  ONLUS  devono  istituzionalmente impegnarsi sono  i  seguenti: assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza,   istruzione,   formazione,   sport   dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione  delle  cose  d'interesse  artistico  e storico, tutela  e  valorizzazione  della  natura  e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica.          Per i  settori  riguardanti  l'assistenza  sanitaria,  l'istruzione,  la formazione, lo   sport   dilettantistico,   la   promozione  della  cultura  e dell'arte, la   tutela  dei  diritti  civili  la  finalita'  solidaristica  si intende raggiunta   quando  l'attivita'  e'  diretta  ad  arrecare beneficio a persone svantaggiate   in   ragione   delle   condizioni  fisiche,  psichiche,economiche, familiari   ed   ai   componenti   delle   collettivita'   estere, limitatamente agli aiuti umanitari.                Il Ministero  delle  Finanze,  con  circolare n. 168 del 26 giugno 1998, ha precisato  che  la  valutazione  della condizione di svantaggio costituisce un giudizio  complessivo  inteso  ad  individuare  categorie  di  soggetti  in condizioni di   obiettivo   disagio,   connesso   a  situazioni  psico-fisiche particolarmente invalidanti,  a  situazioni  di  devianza,  di degrado o grave disagio economico-familiare o di emarginazione sociale.                             Quanto sopra  premesso,  si  osserva che le associazioni dei consumatori e degli  utenti,  legittimate  dalla  legge  30 luglio 1998, n. 281 ad agire a tutela degli  interessi  collettivi,  in conformita' ai principi contenuti nel trattato istitutivo   delle   Comunita'   Europee,  nel  Trattato  sull'Unione Europea, nonche'   nella   normativa   comunitaria  derivata,  alla  luce  dei principi desumibili   dall'articolo  2   della  legge  ora  menzionata,  sono formazioni sociali  che  hanno  per  scopo  statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti.           In particolare,  in  forza  di  quanto  previsto  dall'articolo  1 della legge n.281  del  1998,  ai  consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i  diritti 'alla tutela dellasalute,  alla sicurezza e alla qualita' dei  prodotti  e  dei  servizi; ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicita'; all'educazione al consumo; alla correttezza, trasparenza ed  equita'  nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi; alla promozione  e  allo  sviluppo  dell'associazionismo  libero, volontario e democratico tra   i  consumatori  e  gli  utenti;  all'erogazione  di  servizi pubblici secondo standard di qualita' e di efficienza.' Ai consumatori   ed  agli  utenti,  individuati  dall'articolo  2  della citata legge,  come'  le  persone  fisiche  che acquistino o utilizzino beni o servizi per    scopi    non   riferibili   all'attivita'   imprenditoriale   e professionale eventualmente    svolta',    e'    altresi'   assicurata   dalle Associazioni dei  consumatori  la  difesa  degli interessi dinanzi l'Autorita' giudiziaria ordinaria, amministrativa od Organismi di diritto internazionale. Da quanto  sopra  discende  che  i  suddetti organismi hanno lo scopo di rappresentare e tutelare indistintamente gli interessi   di   tutti  i consumatori come  utenti  di servizi pubblici e privati e di curarne la difesa presso gli organi competenti qualora detti diritti  siano violati.            La tutela   di   detti   interessi   si   esplica   principalmente   con l'assistenza del  consumatore  nei  rapporti con i fornitori di beni o servizi resi da  strutture  pubbliche  o  private  e  nelle  attivita'  finalizzate ad assicurare trasparenza, equita'   e   corretta   informazione  nei  rapporti contrattuali. Si ritiene,   pertanto,   di  poter  affermare,  in  via  generale,  chel'attivita' svolta   dalle   associazioni  dei  consumatori,  pur  costituendoun'attivita' socialmente   rilevante,   non   e'   riconducibile  nei  settoriindividuati dall'articolo  10  del decreto legislativo n. 460 del 1997, ne' lastessa attivita'  sembra  preordinata,  di  norma,  ad  arrecare  benefici  aisoggetti svantaggiati  di  cui al secondo comma, lettere a) e b), del medesimoarticolo 10.                                                                  La conclusione  secondo  cui le associazioni di consumatori non possono,in linea  generale,  assumere  la  qualifica  di  ONLUS,  viene  qui sostenutaavendo riguardo    alle   modalita'   operative   che   normalmente   sembranocaratterizzare le predette associazioni.                                      Resta impregiudicata,  pertanto,  la  necessita'  di  accertare caso percaso, in  sede  di  riscontro  dei  requisiti  qualificanti  della  ONLUS,  lespecifiche modalita'  operative  della  singola  associazione  interessata  ad assumere la qualifica di ONLUS.                                               
DOCUMENTI ALLEGATI:

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