Una Norma di legge che responsabilizza le Imprese.
A cura di GiorgioVitali.
Finalmente la Giurisprudenza ha preso in considerazione che a delinquere non sono soltanto le persone fisiche, ma anche le Società. Se il reato è compiuto da un dipendente in obbedienza a disposizioni della direzione aziendale, è giusto che la pena debba colpire anche l’Azienda. Questo concetto è rivoluzionario, ma è stato anticipato dalle norme che riguardano proprio le Industrie Farmaceutiche, perché la produzione e l’immissione in commercio di medicinali comportano una “responsabilità sociale” che deve essere sancita. E non solo perché è la Collettività che paga la stragrande maggioranza dei medicinali supposti utili. Non a caso, è d’obbligo ripeterlo, la norma europea [D.Lgs. 541 / 92] stabilisce l’obbligo d’assunzione di laureati in materie scientifiche per il ruolo di Isf. (Da cui discende, per conseguenza logica, la necessità dell’ordinamento professionale) Tuttavia, la legge 231 / 2001 aggiunge alle norme relative alla produzione, distribuzione, informazione sui medi!
cinali, alcuni elementi che completano il quadro e che vanno tassativamente aggiunti a quelli che costituiscono gli obblighi per i produttori di medicinali.
DEFINIZIONE della CSR: < Integrazione volontaria, da parte delle imprese, delle preoccupazioni sociali ed ambientali nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate. ( stakeholder) >
Bilancio Sociale: strumento adottato volontariamente per valutare i risultati dell’attività aziendale nella dimensione sociale, ambientale ed etica, e per comunicarli al pubblico.
Bilancio ambientale: documento con cui l’impresa comunica la pianificazione, gestione e rendicontazione delle iniziative intraprese per ridurre l’impatto negativo esercitato sull’ambiente dalle proprie attività produttive.
Codice etico: documento elaborato volontariamente in cui si esprimono gli impegni assunti verso gli interlocutori interni ed esterni su fondamentali interessi che possono riguardare la qualità del servizio o prodotto, la tutela della salute, della persona, dell’ambiente. Il Codice Etico elaborato da Farmindustria riguarda solamente l’ informazione scientifica e non è sufficiente per garantire tutta la filiera della produzione.
SA 8000: è la norma che rappresenta lo standard internazionale della responsabilità sociale d’impresa. Garantisce l’origine etica di servizi e prodotti, e rimanda ai documenti internazionali in materia di diritti umani ed a quelli dei lavoratori.
L’Ente certificatore è un organismo indipendente esterno.
Certificazioni Ambientali: la certificazione ISO 14001 ( internazionale ) è uno standard che dà un quadro di riferimento per la protezione ambientale e la prevenzione dell’inquinamento.
Emas: è un regolamento valido a livello europeo per l’introduzione ed attuazione di sistemi di gestione ambientale e la valutazione di gestione ambientale ( audit).
Per riassumere: nel caso dell’Industria Farmaceutica, la nuova Legge 231 / 2001 impone una serie di comportamenti che sono stati codificati in quanto (finalmente!) ritenuti necessari per garantire una produzione attenta agli interessi collettivi. La produzione industriale, infatti, non può essere considerata avulsa dagli interessi collettivi, come vorrebbe uno sfrenato liberismo. Quindi: vanno applicate alle Industrie del farmaco tutte le Norme di Legge elaborate nei secoli riguardanti i farmaci oltre a quelle che sanciscono la corretta produzione di tutti i prodotti industriali, ma deve essere richiesta anche la certificazione ambientale ( Iso 14001), la certificazione SA8000, il documento attestante il bilancio sociale, il bilancio ambientale ed il codice etico. Solo in questo caso possiamo affermare che l’industria è onesta, perché non si può pensare che un’industria produca seriamente medicinali per la difesa della salute pubblica, se poi ignora le norme che tutelano la !
società civile dagli effetti dell’attività industriale stessa. Un Informatore scientifico ofessionalizzato non può ignorare questi aspetti, perché la legge affida esclusivamente alla sua professionalità la funzione di garantire il prodotto presso gli operatori sanitari.
Né si può ulteriormente accettare passivamente che alcune Aziende si facciano forti di questa legge per giustificare l’allontanamento di alcuni Isf dipendenti dopo che questi siano stati colti in fallo per aver eseguito disposizioni illegali promanate dai soliti “reparti marketing”.
Giorgio Vitali