Cassazione a Sezioni Unite: Nullità delle multe per parcheggio in zona blu senza ticket in assenza di parcheggio libero nelle immediate vicinanze [1]
di
Luisa Capicotto – avvocato in Roma, dottore di ricerca presso l’università di Pisa, socio AGEIE
Recentemente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha inflitto un grosso colpo a quello che stava diventando una sorta di dazio imposto dai comuni ai cittadini mediante il pagamento del ticket obbligatorio del parchimetro nelle c.d. a zone blu incrementando ingentemente le risorse finanziarie dei Comuni soprattutto delle grandi città nelle quali sono divenute rarissime le aree destinate a libero parcheggio.
Si tratta della sentenza della Corte di Cassazione, sez. Unite Civili del 9 gennaio 2007 n. 116 che ha sancito la nullità delle sanzioni amministrative inflitte agli automobilisti che parcheggiano nelle aree a pagamento se ''vicino'' a quelle zone non e' stato predisposto anche un '' parcheggio libero'' fatta eccezione per le aree pedonali e per le zone a traffico limitato, nonché per quelle definite "A" dall’articolo 2 del decreto del ministro dei Lavori pubblici 1444/68
In particolare nella fattispecie concreta esaminata dalla Sprema Corte è stata annullata la multa impugnata e gi annullata dal giudice ordinario di prime cure per violazione dell’art. 7, comma 8 del Codice della strada che recita testualmente "Qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f) , su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia, o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell’articolo 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato, nonché per quelle definite "A" dall’articolo 2 del decreto del ministro dei Lavori pubblici 1444/68 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico". Tale norma è finalizzata, ha ribadito la Corte, a tutelare il diritto del cittadino di non essere sottoposto a pagamento di somme al di fuori di casi espressamente previsti dalla legge e da ciò deriva appunto il principio generale secondo il quale “sono nulle le multe inflitte agli automobilisti che parcheggiano nelle aree a pagamento se ''vicino'' a quelle zone non e' stato predisposto anche un '' parcheggio libero''
La rivoluzionaria sentenza trae origine da una controversia tra il Comune di Quartu Sant’Elena in Sardegna ed un professionista avvocato che aveva parcheggiato la macchina di proprietà della moglie in un parcheggio a pagamento in zona blu senza esporre volutamente il tagliando del parchimetro attestante il pagamento
L’avvocato ha impugnato la multa davanti al giudice di pace di Cagliari sostenendone la nullità per la motivazione che in prossimità della zona blu non vi erano adeguate aree di parcheggio libero
Il Giudice di Pace ha accolto il ricorso ed ha ritenuto nulli i verbali impugnati perché 1) l’unico parcheggio gratuito era stato istituito dal Sindaco con ordinanza del 6 giugno 1994 in una zona lontanissima da quella delle contestate violazioni ed 2) il Comune non aveva fornito la prova che l’area in cui ha sede il parcheggio a pagamento non rientrasse nella categoria A dell’art.2 del DM 1444/1968 (aree di particolare rilevanza urbanistica) o nelle zone definite ad area pedonale e zone a traffico limitato per le quali non sussiste l’obbligo di istituire parcheggi liberi.
Questo orientamento della Cassazione è dunque particolarmente favorevole ai cittadini ed al riconoscimento del diritto di ogni cittadino di non essere sottoposto al pagamento di somme al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge dal momento che la Corte ha introdotto una presunzione dalla quale si deduce come regola generale l’ obbligo a carico del Comune di realizzare aree di parcheggio libero e gratuite ed ha posto l’onere della prova sulla qualificazione dell’area a carico del Comune .
Infine altro importante passaggio del Supremo Giudice Civile riguarda il riconoscimento della giurisdizione ordinaria e della competenza del Giudice di Pace ad accertare eventuali vizi di legittimità nel giudizio di opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione con riguardo agli eventuali vizi di legittimità del provvedimento medesimo (sia pure al limitato fine della sua disapplicazione), come quello consistente nella violazione dell’obbligo di istituire zone di parcheggio gratuito e libero in prossimità di aree in cui venga vietata la sosta o previsto il parcheggio solo a pagamento mentre resta escluso con riguardo alle valutazioni di merito attinenti all’esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione.
Particolare interessa sta suscitando la sentenza tra le associazioni a tutela dei consumatori che sono scese in campo e hanno ampiamente sostenuto che il 50% delle multe è certamente impugnabile (CODACONS) con spirito ottimistico in difesa del diritto del cittadino di non essere sottoposto a pagamento di somme al di fuori di casi espressamente previsti dalla legge che spesso viene violato senza dare adito ad obiezioni istituzionalizzando prassi che violano gli obblighi dei Comuni di garantire diffuse aree di parcheggio libere nei centri abitati.
Da cittadino oltre che da avvocato mi sembra auspicabile che tale sentenza apra la ‘strada’ verso la creazione di ampie aree di parcheggio libere e gratuite consentendo la circolazione soprattutto nelle grandi città mediante la propria autovettura senza dovere essere sottoposti al pagamento di ticket esosi per alimentare le risorse finanziarie dei Comuni o essere costretti a circolare con mezzi pubblici o con il taxi.
[1] DI Luisa Capicotto Avvocato nel foro di Roma - dottore di ricerca in diritto pubblico dell’ Economia presso Università di PISA – socio AGEIE