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-Acquisti beni e servizi Finanziaria '04 (L.Capicotto)

LA DISCIPLINA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI NELLA FINAZIARIA 2004: ’’UNA INNOVAZIONE INVOLUTIVA’’

di Luisa Capicotto ([1])

SOMMARIO: 1 Introduzione:Excursus normativo e procedure di acquisto fino alla finanziaria 2004; 2- Art. 24 della L.27.12.2002, n. 289: una norma innovativa; 2.2 Interpretazione restrittiva; 2.3 Interpretazione estensiva; 3- Ambito di applicazione dell’art. 24 della L. 289/2002;   3.1 Ambito soggettivo; 3.2. Ambito oggettivo; 3.3. riflessioni conclusive. 4. Effetti della L.350 del 2003 coordinata con la L326 del 2003: tutto o quasi è ritornato come prima!; 4.1.Sistema CONSIP:ridotto l’adesione obbligatoria per le Amministrazioni; 4.2. Gli acquisti di beni e servizi tramite CONSIP S.p.A. tra obbligo e facoltà.

 

 

 

1-       Introduzione: Excursus normativo e procedure di acquisto fino alla ’’finanziaria per il 2004’’

 

Il sistema di acquisti di beni e servizi necessari alla pubblica amministrazione ha subito continue modifiche ad opera delle leggi finanziarie succedutesi dal 1999 al 2004.

Nel ripercorrere l’iter normativo, occorre partire dagli artt.25 e 26 della legge n.488 del 1999 che hanno introdotto il sistema centralizzato di acquisti mediante convenzioni nelle pubbliche amministrazioni.

L’art.26 citato ha conferito al Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica il compito di stipulare delle convenzioni con cui l’impresa prescelta si impegna ad accettare, fino alla concorrenza di quantità massima indicata e alle condizioni e prezzi ivi stabiliti, gli ordinativi di beni e servizi deliberati dalle Amministrazioni dello Stato.

A seguito del D.M. del 24 febbraio 2000 il Ministero dell’Economia e delle Finanze per la realizzazione del ’’sistema  delle convenzioni ’’ si è avvalso della concessionaria servizi informatici pubblici- CONSIP S.p.A. -interamente posseduta dal Dicastero succitato, con la finalità esclusiva di prestare servizi alle amministrazioni pubbliche[2].

Qualora non sia utilizzabile il sistema delle convenzioni, perché i beni o servizi richiesti dalle amministrazioni pubbliche non sono stati oggetto di convenzioni oppure il quantitativo desiderato è già esaurito, le amministrazioni pubbliche possono utilizzare procedure alternative e differenziate a seconda delle fattispecie concrete.

In particolare si applica la  procedura prescritta dal D.LGS 24 luglio 1992, n. 358, modificato dal D.LGS 20 ottobre 1998, n. 402, per la fornitura di beni il cui valore di stima, al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando sia uguale o superiore al controvalore in euro di 200 mila dps (diritti speciali di prelievo) e nel caso di appalti di forniture di beni affidati dai ministeri indicati nell’allegato alla normativa succitata, sia uguale o superiore al controvalore in euro di 130 mila dps. Il D.LGS. 17 marzo 1995 n. 157, modificato dal D.LGS 25 febbraio 2000, n. 65[3], per le forniture di servizi il cui valore di stima sia pari o superiore al controvalore in euro di 200 mila dps, il D.LGS 17 marzo 1995, n. 158 per i c.d. ‘settori esclusi’.

I decreti legislativi n. 157 del 1995 e n. 358 del 1992 prevedono per le forniture di beni e di servizi sopra la soglia di 200.000 euro l’obbligo di ricorrere a procedure aperte (asta pubblica) o ristrette (licitazione privata, appalto concorso) nonché, nei casi eccezionali e tassativamente elencati, a procedure negoziate (trattativa privata).

Alle forniture di beni il cui valore di stima sia inferiore, al netto dell'IVA, a 130.000 euro si applica la disciplina prevista dal DPR 18 aprile 1994, n. 573.

L’Excursus normativo si chiude con le disposizioni che introducono forme semplificate di acquisizione di beni e servizi mediante lo strumento straordinario dei procedimenti di spesa in economia, e soprattutto tramite il cottimo fiduciario. Quest’ultimo è consentito soltanto entro specifici limiti che devono essere definiti da appositi atti normativi, interni alle Amministrazioni, aventi natura regolamentare che devono rispettare le  linee predefinite dal regolamento generale: DPR del 20 agosto 2001, n. 384 – c.d. ‘’regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia’’ .[4]

Nel dicembre 2002, nel quadro appena delineato, è intervenuto l’art.24 della L.27.12.2002 n.289 che ha introdotto nuovi principi nelle procedure di  acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria e superiori a 50.000, sia per le forniture di beni che per i servizi.

 Si tratta di una norma innovativa e, per molti aspetti interessante, che esprime la volontà di innovare il sistema degli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ponendo in primo piano le ragioni della concorrenza e della trasparenza, della par condicio tra gli operatori del mercato, compatibilmente al perseguimento dell’interesse pubblico di razionalizzazione della spesa.

Il quadro normativo si chiude con l’art.3, comma 166, della L. 27.12.2003, n.350 (finanziaria per il 2004 ) e l’art.15 del D.L. n.269 del 2003 collegato, convertito nella L.n.323 del 2003,  che. attraverso una serie di interventi abrogativi, sembrano aver eliminato gli effetti innovativi introdotti dall’art.24 della finanziaria per il 2003, riportando allo stato precedente tutto o quasi tutto ciò che sembrava dover cambiare.[5]

L’art.24 della L.289 del 2002, sarà esaminata nel paragrafo seguente mentre la disciplina attualmente vigente verrà analizzata nella seconda parte del presente lavoro.

 

 

 

 

 

 

 

 

2-       Art. 24 della L. 27. 12.2002, n. 289: una norma innovativa.

L’art.24 è una norma  ricca di implicazioni e di non facile interpretazione[6].

In sintesi il comma 1, dell’articolo 24, impone alle Amministrazioni aggiudicatrici, individuate sulla base delle fonti normative ivi richiamate, di adottare, per l’aggiudicazione delle pubbliche forniture di beni e degli appalti di servizi, procedure aperte o ristrette secondo le modalità previste dalla normativa comunitaria anche quando il valore del contratto è superiore a 50.000 euro.

La finalità perseguita dal legislatore, sancita espressamente nell’apertura della norma stessa, è quella di garantire una maggiore trasparenza ed il rispetto dei principi di concorrenza da parte delle pubbliche Amministrazioni, oltre all’intento di contenimento della spesa pubblica.

In primo luogo, la dottrina ha subito posto in rilievo i problemi di compatibilità tra la suddetta disposizione e il DPR 20 agosto 2001, n. 384 che disciplina le acquisizioni di beni e servizi in economia: ciò in quanto l’art. 24 contiene soltanto tre deroghe specifiche al principio generale della gara comunitaria vale a dire gli incarichi di progettazione sino a 100.000 euro; gli appalti sotto soglia a cooperative sociali di tipo B; gli acquisti sotto soglia mediante mercato elettronico.

 

2.1. Interpretazione estensiva

 

Secondo un primo orientamento, che si fonda su una interpretazione letterale della disposizione legislativa, l’obbligo di ricorrere alle procedure comunitarie per acquisizioni di beni e servizi di importo superiori ai 50.000 euro sussiste in relazione alle procedure aperte (asta pubblica o pubblico incanto) o alle procedure ristrette (licitazione privata e appalto concorso), non essendovi un riferimento alle procedure negoziate, tra le quali rientra la trattativa privata e, come specie particolare, il cottimo fiduciario, nè tanto meno alle procedure in economia ([7]).

Ne discende che il primo comma prevede l’abbassamento a 50.000 euro del limite oltre il quale è obbligatorio il ricorso alle procedure stabilite dalla normativa comunitaria per l’aggiudicazione di appalti di beni o di servizi ed estende la procedura comunitaria alle gare sotto soglia ( sempre superiore a 50.000 euro) ma limitatamente ai casi in cui comunque la normativa italiana prevede che le gare siano soggette alle procedure di asta pubblica, licitazione privata o appalto concorso e non alla trattativa privata o al cottimo fiduciario. Resterebbero salve le procedure negoziate e in particolare quelle in economia.

L’importante conclusione cui giunge questo orientamento è di escludere l’abrogazione del DPR n.384 del 2001 il quale continua  pertanto ad applicarsi regolarmente ai casi in esso previsti.

A sostegno di tali tesi mi che la finalità perseguita dal regolamento generale, DPR n.384 del 2001, è precipuamente quella di semplificazione dei procedimenti di spesa, il che è sicuramente essenziale per il buon funzionamento delle pubbliche Amministrazioni. Peraltro, non può prescindersi dalla constatazione che le procedure di spesa per cottimo fiduciario sono esperibili in via eccezionale, soltanto nei casi e nei limiti previsti dai regolamenti vigenti, ovvero il DPR n.384 del 2001, o per gli enti locali che non lo abbiano applicato, i regolamenti locali.( art.2 del DPR ). Inoltre mi sembrerebbe contraddittorio pensare che  una legge ordinaria  possa abrogare un regolamento di delegificazione.

A sostegno delle argomentazioni già esposte si aggiunga che  il comma 5, dell’art. 24, prevede espressamente che le trattative private siano esperibili nelle ipotesi in cui la normativa vigente le consente, aggiungendo, tuttavia, due nuovi elementi nell’iter procedurale: la necessità di comunicare la procedura per trattativa privata alla sezione regionale della Corte dei Conti nonché l’esclusione del ricorso ad una trattativa diretta, ma preceduta da una preventiva indagine di mercato.

In questo quadro di incertezza applicativa si è inserita la Corte dei Conti la quale, con delibera emessa dalla sezione controllo, del 27 febbraio 2003, n. 7/contr/03 ([8]), ha parzialmente risolto i dubbi interpretativi dell’art.24.

La Corte ha chiarito che .

Sostiene la Corte, a sostegno di tale interpretazione,  che >.

 La delibera prosegue affermando che .

La dottrina maggioritaria ritiene che la delibera consente di interpretare l’art.24 nel senso favorevole alla possibilità dell’ acquisto di beni e servizi anche con lo strumento straordinario della procedura in economia entro il limite d’importo di 130.000 euro, fermo restando che dai 50.000 euro in poi occorre darne comunicazione alla sezione della Corte dei conti competente per materia,  in applicazione del comma 5 dell’art.24.

I punti principali che emergono dalla delibera sono: 1) il valore di 50.000 euro non costituisce una nuova soglia comunitaria ma indica il limite sopra il quale si applicano le norme del diritto interno di contenimento della spesa; 2) la trattativa privata sopra tale soglia non è abrogata; 3) le procedure in economia continuano ad essere cosa diversa dalla trattativa privata, nonostante quest’ultima costituisca il modo di scelta del contraente nei cottimi; 4) il DPR n.384 del 2001 non è abrogato; 5) la comunicazione ex art.24 comma 5,  alla sezione di controllo della Corte dei conti, è obbligatoria soltanto per le trattative e per i cottimi di importo superiore a 50.000 euro ( il che conferma che è possibile utilizzare tali procedure anche al di sopra della soglia indicata nel comma); 6) il regime normativo della trattativa privata diviene più rigido in quanto occorre l’eccezionalità del suo utilizzo, l’espressa motivazione e l’accurata indagine di mercato; 7) l’indagine è obbligatoria per le procedure in economia. Emerge dunque che l’art.24 non mira ad eliminare la trattativa privata o le procedure in economia, bensì indica come metodo ordinario di acquisizione di beni e servizi la contrattazione e non le procedure in economia con la individuazione del contraente mediate procedure aperte o ristrette, mentre le procedure negoziate  o le procedure in economia sono sistema straordinario, 8) in conclusione la portata innovativa della norma riguarda solo i servizi, che vengono disciplinati per la prima volta, e non le forniture già disciplinate dal DPR n. 573 del 1994.

 

2.2 Interpretazione restrittiva.

La contrapposta interpretazione individua la ratio dell’art.24 della L.n.289 del 2002 nella garanzia che tutti gli acquisti superiori ai 50.000 euro siano svolti conformemente alla normativa comunitaria con procedure aperte o ristrette, con la conseguenza che il DPR n. 384 del 2001 risulta parzialmente abrogato per effetto dell’entrata in vigore della finanziaria 2003.

In sostanza le ipotesi di ricorso alla trattativa privata e al cottimo fiduciario si restringono notevolmente dovendosi esperire con procedure aperte o ristrette tutti gli acquisti di beni o servizi di valore superiore a  50.000 euro.

Le finalità perseguite dal legislatore sono la maggiore trasparenza e concorrenza, la tutela della par condicio dei concorrenti e la restrizione dell’ambito di applicazione del DPR n.384 del 2001.

Così ragionando, diviene inevitabile l’abrogazione del DPR 384/2001, se così non fosse la previsione dellart.24 della l.289/2002, resterebbe priva di applicazione.

I sostenitori di tale interpretazione ritengono che essa debba essere seguita dagli operatori del diritto in quanto è l’unica che consente il rispetto dei principi basilari del Trattato di Maastricht, quali la libera circolazione delle merci e dei lavoratori, la trasparenza nelle aggiudicazioni, la concorrenza, la par condicio, che sono tutti canoni imprescindibili per attribuire significato alla normativa nazionale.

L’interpretazione più garantista del sistema comunitario è dunque quella che consente di affermare che al di sopra dei 50.000 euro le Amministrazioni aggiudicatici possono espletare soltanto procedure di gara aperte o ristrette con le modalità previste dalla normativa nazionale di recepimento.

L’ art. 24 della L. 27 dicembre 2002, n. 289 ribadisce inoltre quanto previsto dalla legge finanziaria per il  2002 (L. n. 448/2001) per quel che concerne le convenzioni CONSIP: facoltà per province, comuni, comunità montane di aderire alle convenzioni di cui all’art 26 della L. n. 488/1999 (convenzioni CONSIP) e alle convenzioni di cui all’art. 59 della L. n. 388/2000 (convenzioni promosse tramite aggregazione di enti decentrati di spesa da parte del ministero) tuttavia, per procedere ad acquisti in maniera autonoma, gli stessi enti adottano i prezzi delle convenzioni di cui sopra come prezzi a base d’asta a ribasso; obbligo per le Amministrazioni statali di ricorrere alle convenzioni CONSIP quando il bene o il servizio richiesto dall’Amministrazione è uguale a quello oggetto della convenzione quadro.

 

3. Ambito di applicazione dell’art.24 della L. 289/2002.

    3.1 Ambito soggettivo.

 

I soggetti destinatari della norma in esame, sono le Amministrazioni aggiudicatrici, categoria abbastanza ampia che la stessa norma identifica rinviando  ai decreti legislativi di recepimento della normativa comunitaria in tema di appalti di servizi e forniture.

 Come già evidenziato nei precedenti paragrafi, si tratta dell’ art. 1 del D.LGS 24.7.92 n.358 per l’affidamento di pubbliche forniture di beni e dell’ art. 2 del D.LGS 17.3.1995 n.157 per gli appalti di servizi.

Ai sensi dell’art. 1 del D.LGS 358/92 le Amministrazioni aggiudicatrici sono: le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, ad esclusione delle Amministrazioni dello poste e telecomunicazioni, limitatamente ai servizi di telecomunicazione, dell’Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell’Amministrazione dei monopoli di Stato, per le sole forniture di sali e tabacchi; gli enti pubblici territoriali: regioni ordinarie e speciali, province, comprese le province autonome di Trento e Bolzano, comuni, comunità montane, città metropolitane) consorzi, le associazioni tra i soggetti anzidetti  e tutti gli altri enti pubblici non economici. Gli enti pubblici ed enti equivalenti indicati nell’allegato 3 al DLGS medesimo.

L’art. 2 del D.LGS 157 del 1995 prevede che sono Amministrazioni aggiudicatici: le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti pubblici territoriali gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico comunque denominati ( [9] ).

 Ai sensi dell’art.2, comma 3, lettera b) del D.LGS 358/1992, la nozione di organismo di diritto pubblico comprende >.

 

 3.2. Ambito oggettivo.

 

Le  pubbliche forniture vengono definite dall’art 2 del D.LGS 358 del 1992, come contratti a titolo oneroso aventi per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione, l’acquisto a riscatto con o senza opzioni per l’acquisto, conclusi per iscritto tra un fornitore e una delle Amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori definiti dall’art.1.

 

Per appalti pubblici di servizi, ai sensi dell’art 3 del D.LGS 157 del 1995,  devono intendersi i contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto tra un prestatore di servizi ed un’Amministrazione aggiudicatrice di cui all’art 2, aventi per oggetto la prestazione dei servizi indicati negli allegati 1 e 2 ( [10] ).

 

3.3. Prime conclusioni

 

Alla luce della giurisprudenza sopra esaminata e della delibera della Corte dei Conti contenente i principi di indirizzo e coordinamento dell’at.24 della l.289/2002, appare chiaro che la esatta definizione dell’ambito di applicazione della norma, così come l’intervenuta abrogazione o meno delle procedure in economia di cui al DPR 384 del 2001 veniva sostanzialmente affidata alla interpretazione dell’operatore del diritto risolutore della fattispecie concreta, e alla lettura del giudice nazionale  e/o comunitario nella risoluzione dei conflitti.

La soluzione dovrebbe bilanciare i principi comunitari di tutela della concorrenza, della trasparenza, dell’uguaglianza e non discriminazione con il principio di economicità nella pubblica Amministrazione, che generalmente fa propendere per la gestione in economia del servizio, almeno in presenza di determinati presupposti.

Infatti, ‘gestione in economia ’ è un’espressione che in gergo indica una attività che di regola dovrebbe essere svolta da imprenditori esterni all’Amministrazione ma che essa organizza e svolge direttamente per mezzo dei propri uffici in amministrazione diretta o tramite il cottimo fiduciario. Consente di acquistare in modo rapido e snello le forniture e/o i servizi espressamente indicati o  comunque aventi modesto valore, ritenute urgenti e necessarie per lo svolgimento delle attività istituzionali, nell’ottica di una maggiore semplificazione dei procedimenti amministrativi e della riduzione del numero delle fasi procedimentali con conseguente risparmio di tempo e riduzione dei costi e quindi maggiore efficienza ed efficacia nell’allocazione delle risorse economiche.

Alla luce di quanto sopra mi sembra condivisibile la posizione della dottrina che considera l’ art.24, comma 1, della L.289/2002, contrario alla esigenza di snellezza e di contenimento delle spese per il coordinamento con la finanza pubblica, in quanto l’applicazione alle acquisizioni in economia della disciplina sulle gare comunitarie non soltanto complica il procedimento amministrativo ma aumenta il numero delle fasi ([11]) e, pertanto, ritiene in vigore il DPR 384 del 2001 e, per gli enti locali che non lo hanno attuato, i regolamenti locali, con la conseguente applicazione delle procedure in economia alle ipotesi  ivi tassativamente elencate e nei limiti di importo previsti.

 

4. Effetti della L.350/2003: tutto o quasi è ritornato come prima!

 

     4.1. ‘Sistema CONSIP’: ridotto l’adesione obbligatoria per le Amministrazioni.

 

Il sistema centralizzato di acquisto mediante convenzioni stipulate dalla Consipi S.p.A. nelle pubbliche amministrazioni, trova origine negli artt.25 e 26 della legge  488 del 1999. La CONSIP S.p.A. opera in sostanza come una sorta di centrale di acquisti, o meglio una Amministrazione aggiudicatrice, mediante la quale le Amministrazioni Pubbliche emettono ordinativi di fornitura e perfezionano gli acquisti di beni e servizi alle condizioni convenienti garantite dalle convenzioni.

E’ logico pensare che il sistema centralizzato di acquisti è nato per il perseguimento dell’interesse pubblico alla razionalizzazione e al contenimento della spesa pubblica perseguibile anche mediante la promozione di forme di aggregazione tra più enti pubblici (aggregazioni di più centri autonomi di spesa) diversi dalle Amministrazioni dello Stato, un monitoraggio continuo dei fabbisogni e dei costi necessari, in modo da realizzare una efficiente ed efficace allocazione delle risorse economiche.

E’ probabile che il sistema si fondi sull’idea economica che se più centri autonomi di spesa si aggregano e provvedono unitamente all’approvvigionamento hanno maggiore forza contrattuale e persuasiva per ottenere prezzi e condizioni convenienti, inoltre unificandosi le procedure di acquisto  di beni e di servizi di più centri autonomi di spesa si eliminano le diseconomie dovute alla moltiplicazione dei costi economici e finanziari di gestione delle procedure di acquisto che si avrebbero se ogni contraente pubblico provvedesse autonomamente.

Questo sistema non è tuttavia sempre funzionale alle esigenze dei contraenti pubblici considerando che 1)gli acquisti di beni e servizi nel settore pubblico non sono standardizzati: per esempio i tempi di consegna, le tipologie di beni e servizi di cui necessita un piccolo comune sono diversi da quelli di una provincia o di regione o un astuto scolastico; non si ha la piena consapevolezza dei servizi e dei beni necessari da acquistare se non per alcune categorie di servizi, 2)Non sempre le Convenzioni Consip offrono ai soggetti pubblici, obbligati ad utilizzarle, condizioni effettivamente più convenienti in rapporto prezzo/qualità rispetto a quelle fruibili sul mercato privato. Infine diversi inconvenienti sono derivati dalla mancanza di una negoziazione diretta tra le singole Amministrazione ed il fornitore per esempio contrattare i tempi e i luoghi di consegna, le modalità di fatturazione e altri dettagli rispondenti alle specificità del caso specifico e che influiscono sulla efficiente ed efficace gestione degli acquisti.

L’adesione alle convenzioni Consip, secondo l’originario dettato dell’art.26 l.488 del 1999 e successive modificazioni, era obbligatoria per le Amministrazioni Statali, centrali e periferiche, mentre restava facoltativa per una pluralità di soggetti pubblici.

L’art.32 della legge 448 del 2001 ha esteso l’obbligatorietà a tutte gli enti pubblici eccetto agli enti locali (comuni,province,comunità montane) indicati al comma 6 dell’ art.24,ed ha intensificato i controlli interni  della Corte dei Conti sugli acquisti.

L’ art. 24 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, ha esteso l’ambito dei soggetti obbligati ad aderire alle convenzioni CONSIP anche alle pubbliche Amministrazioni indicate nell’allegato C alla legge stessa e anche agli Enti pubblici istituzionali.

In questo quadro si inseriscono le disposizioni della finanziaria per il 2004- in particolare l’art.3, comma 87, commi 167 al 172 e l’ art.4, commi 155 e 156- che segnano una inversione di rotta.

Mediante una serie di interventi abrogativi il legislatore ha sostituito all’ obbligo generalizzato di ricorrere alle Convenzioni Consip da parte dei pubblici soggetti  una facoltà generalizzata di adesione  ed ha circoscritto l’obbligo di adesione alla predette Convenzioni Consip solo alle Amministrazioni che devono acquistare dei beni e dei pubblici servizi caratterizzati dall’alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro.

 

        4.2. Gli acquisti di beni e servizi tramite CONSIP S.p.A. tra obbligo e facoltà.

 

La ricostruzione dell’attuale sistema di fornitura di beni e sevizi e appalti a causa dei numerosi interventi abrogativi non è affatto semplice.

Le norme di riferimento sono art.3 comma 87 e da 167 a 172; art.4 commi 155 e 156.

Il comma 87 della L.finanziaria 2004 proroga al 31.3.2004 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri deve emanare il Decreto che ai sensi dei commi 3 e 3 bis dell’art. 24 l.289 del 2002 novellati dalla finanziaria del 2004 deve individuare i  pubblici servizi caratterizzati dall’alta qualità e dalla bassa intensità di lavoro per l’approvvigionamento dei quali le Amministrazioni hanno l’obbligo di ricorrere alle Convenzioni quadro Consip[12].

Per quanto concerne le adesioni facoltative si individuano due diversi ambiti oggettivi ‘’acquisti di beni e servizi che abbiano rilevanza nazionale’’ e ‘’acquisti di beni e servizi a rilevanza regionale da parte di enti decentrati di spesa’’.

Ai primi si applica l’art.26 l.488/99 modificato dall’art.3 c.166 il quale prevede che la Consip S.p.A. stipula le convenzioni con le quali l’impresa prescelta si impegna ad accettare sino alla quantità massima e ai prezzi e condizioni ivi stabilite ordinativi di beni e servizi  a rilevanza nazionale deliberati dalle Amministrazioni dello Stato.

La finanziaria modifica ampiamente anche  l’art.59 della legge 388 del 2000 che riguarda l’acquisto di beni e servizi a rilevanza regionale degli enti decentrati di spesa. Stabilisce che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso la Consip, promuove aggregazioni tra più enti decentrati di spesa con il compito di elaborare strategie comuni di acquisto attraverso la standardizzazione degli ordini di acquisti per specie merceologiche e la eventuale stipula di convenzioni valevoli su parte del territorio nazionale, a cui volontariamente possono aderire tutti gli enti interessati.

Gli enti devono motivare i provvedimenti con cui procedono all’acquisto di beni e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di quelli stabiliti nelle convenzioni suddette e di quelle di cui all’articolo 26 della l.488 del 1999.

Il comma 168 dell’art.3[13] della finanziaria si occupa delle spese sanitarie. Vengono affrancate  le regioni dall’obbligo di adottare le iniziative necessarie affinché le aziende sanitarie ed ospedaliere , nell’acquisto di beni e servizi, aderiscano alle convenzioni Consip.

Il successivo comma riguarda  le spese degli enti locali. Viene meno l’obbligo per gli enti locali di adesione alle convenzioni Consip salva la mera possibilità di aderirvi per l’acquisto dei soli beni e servizi di rilevanza nazionale.

Il comma 170 si occupa degli altri enti pubblici non territoriali liberando tali enti dall’obbligo di aderire alle Convenzioni Consip per l’acquisto di beni e l’approvvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall’alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro.

I commi 155 e 156 dell’art.4 dispongono l’acquisto dei beni con oneri a carico del bilancio pubblico dello Stato o quelli a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico allargato, in tale ipotesi limitatamente ai beni inerenti al trasporto pubblico locale, possono effettuarsi anche mediante contratti di leasing operativo.

Dal quadro brevemente delineato ne risulta un nuovo quadro normativo per  di fornitura di beni e servizi caratterizzato da una espansione della autonomia organizzativa e decisionale delle amministrazioni pubbliche che resterà certamente vincolato ai parametri costituzionali di efficienza, efficacia e buon andamento nella gestione della pubblica amministrazione sanciti dall’art.97 Cost. e sottoposto al controllo della Corte dei Conti.

Infine deve osservarsi che sempre nell’ottica dello spirito meno vincolistico per le amministrazioni deve essere letta tutto il novellato art.26 l.488 del 2001 e dunque anche il nuovo comma 3, laddove prevede non solo la facoltà di utilizzare le convenzioni quadro Consip ma anche la facoltà e non obbligo di utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l’acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento. Tali parametri vengono assunti in definitiva come uno qualsiasi dei termini di valutazione concorrenti con qualsiasi altro al fine del giudizio sulla convenienza dell’acquisto autonomo di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento, non più l’unico riferimento del giudizio di convenienza.

Anche tale novità conferma il vistoso mutamento di rotta del legislatore  rispetto alle finalità e agli indirizzi precedentemente perseguiti con la legge 488 del 1999.

In conclusione le Amministrazioni pubbliche hanno maggiore libertà nelle scelte di acquisto  e la Consip dovrà continuare a stipulare convenzioni valevoli sul territorio nazionale e/o solo sul territorio locale dovrà poi svolgere un ruolo di persuasione delle pubbliche amministrazioni per ottenere la loro adesione o al richiesta di servizi di consulenza per l’approvvigionamento dei beni.

 



[1] Dottoranda di Diritto Pubblico dell’Economia e delle Imprese presso l’Università ‘’La Sapienza’’ di Pisa.

[2] La CONSIP ha così assunto la funzione di amministrazione aggiudicatrice, e le pubbliche amministrazioni, sulla base delle convenzioni stipulate dal Ministero, attraverso la CONSIP, possono emettere gli ordinativi di fornitura con ciò perfezionando la procedura di ogni singolo acquisto dei beni o dei servizi, ( cfr. circolare 23 giugno 2000, n. 1).

Sul punto Signoretta N. ‘’Procedimenti di acquisizione di beni e servizi:l’evidenza pubblica’’ in www.giust.it  n.3/2003.

( [3] )Per gli appalti di servizi indetti dalle Amministrazioni, individuate nello allegato alla normativa citata, la  soglia di riferimento è il controvalore in euro di 130 mila dps.

( [4] ) Per completezza si precisa che in materia di servizi, mancando una specifica disciplina, le Amministrazioni attualmente applicano alcune la normativa comunitaria, altre, per analogia, si rifanno alla disciplina delle forniture, altre, utilizzano il RD n. 827 del 1924.

( [5] ) In materia di appalti pubblici di forniture e di servizi le nuove prescrizioni sono contenute negli artt.3, comma 87 e commi da 167 a 172 e art.4, commi 15 e 256 le quali superano  le innovazioni recentemente introdotte dagli artt. 25 e 26 l.488 del 1999

( [6] )Testualmente l’articolo sopra citato, al comma 1, dispone, 'Per ragioni di trasparenza e concorrenza, le Amministrazioni aggiudicatrici, quali individuate nell’articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n.358, e successive modificazioni, e nell’art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni, per l’aggiudicazione, rispettivamente, delle pubbliche forniture e degli appalti di servizi disciplinati dalle predette disposizioni, espletano procedure aperte o ristrette, con le modalità previste dalla normativa comunitaria, anche quando il valore del contratto è superiore a 50.000 euro. E’ comunque fatto salvo, per l’affidamento degli incarichi di progettazione, quanto previsto dall’articolo 17, commi 10, 11 e 12 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.'

( [7] ) Sulla interpretazione dell’art.24 della legge finanziaria 2003 si veda  P. MONEA ed E. IORIO ’’Commenrto dell’art.24 della legge finanziaria 2003, in www.giuts.it. n.01/2003, Contrario alla abrogazione del DPR n.384 si veda per es. L. OLIVIERI ’’Le procedure in economia non sono abrogate o intaccate dalla legge finanziaria per il 2003’’in www.giust.it n.01/2003

( [8] ) Corte dei Conti, sezioni riunite in sede di controllo, delibera 27.2.2003 n.7/contr/03

( [9] ) Il comma 2 dell’art 3 del D.LGS n.157 del 1995 precisa che nell ’allegato 7 vi è un elencazione, non esaustiva, degli organismi di diritto pubblico di cui al comma 1 dell’art.3.

( [10] ) A titolo esemplificativo si segnalano: i servizi di manutenzione e riparazione, servizi di trasporto terrestre, trasporto aereo, servizi finanziari, servizi informatici, servizi di consulenza gestionale e affini, servizi di contabilità, revisione dei conti tenuta contabile…etc

([11]) Si veda L. OLIVIERI Le procedure in economia non sono abrogate o intaccate dalla legge finanziaria  per il 2003, in www.giust.it n.01/2003

[12] E’ stato abrogato il comma 3 dell’art.24 della legge 289 del 2002 pertanto viene meno l’obbligo dei soggetti pubblici elencati nella tabella C della legge 289 e per gli enti pubblici istituzionali.

Il comma 3 bis era stato introdotto dall’art5 del D.L. 143 del 2003 come sostituito dalla relativa legge di conversione.

[13] Il comma 168 abroga il comma 2 del D.L. 18.9.2001 n.347, convertito con modificazioni dalla L. 16.11.2001,n.405.

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