Autonomia contabile di un organo è una deroga al normale procedimento del rispettivo ente.
Si esprime in diversi modi in conseguenza della particolare posizione di ciascun organo e delle garanzie predisposte dall’ordinamento per lo svolgimento dei compiti a ciascun organo affidati.
Forme di autonomia contabile:
A) Bilancio autonomo distinto da quello generale dell’ente;
B) Conferimento ai titolari di organi della potestà di attingere le somme, necessarie per il funzionamento, direttamente ed autonomamente dal bilancio generale dell’ente.
I limiti esterni a qualsiasi forma di autonomia contabile sono costituiti:
A) dal preventivo controllo dell’organo volitivo dell’ente sul fabbisogno dell’organo autonomo;
B) dalla sottoposizione del rendiconto di ciascun organo autonomo al controllo politico dell’organo che ha approvato il finanziamento;
C) dalla giurisdizione contabile, cui sono sottoposti tutti i funzionari ed agenti che abbiano comunque gestito mezzi finanziari di pertinenza pubblica.
L’autonomia degli organi ausiliari
Per gli organi ausiliari, Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, Consiglio di Stato e Corte dei conti, è stata inizialmente adottata una speciale forma di autonomia contabile.
Tale autonomia consisteva nel conferimento della potestà, ai rispettivi presidenti, di attingere le somme, necessarie per il funzionamento dell’organo, direttamente ed autonomamente dal bilancio statale.
Con le leggi n. 593 del 1959 e n. 1246 del 1965 l’autonomia contabile del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è stata ricondotta in una posizione pressocchè analoga a quella della Corte costituzionale.
Autonomia contabile della Corte dei conti
Per la Corte dei conti, in virtù dell’art. 4 della l. n. 20/1994, è stato emanato con deliberazione delle SS.RR. della stessa (G.U. n. 134 dell’8 agosto 1994) il regolamento per la disciplina dell’autonomia finanziaria.
Tale autonomia si esprime mediante:
a) iscrizione fra le entrate del fondo annualmente stanziato in apposito capitolo dello stato di previsione per la Presidenza del Consiglio;
b) approvazione da parte del Presidente della Corte dei conti, su proposta del Segretario generale (sentiti il Consiglio di amministrazione e il Consiglio di Presidenza),
c) attribuzione al Segretario dell’attività contrattuale;
d) istituzione di un servizio di provveditorato e di un servizio di ragioneria;
e) istituzione di un collegio dei revisori per il riscontro degli atti e della gestione;
f) trasmissione del bilancio di previsione e del conto finanziario ai Presidenti delle Camere.
Autonomia contabile degli organi di giustizia amministrativa
Per il Consiglio di Stato, congiuntamente ai tribunali amministrativi regionali, l’autonomia finanziaria è stata riconosciuta dall’art. 20 della l. 205/2000, secondo il quale: “a decorrere dall’anno 2001 il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa provvede all’autonoma gestione delle spese relative al Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali nei limiti di un fondo iscritto in apposita unità previsionale di base nell’ambito del centro di responsabilità del tesoro dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Il bilancio preventivo e il rendiconto sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa disciplina l’organizzazione, il funzionamento e la gestione della spesa del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali”.