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-CorteConti Umbria, sez.giurisd. n.202/2005 su RESP. di PA.

A cura di Sonia LAZZINI

La Sezione Giurisdizionale Regionale dell'Umbria della Corte dei Conti, con la sentenza numero 252 del 21 aprile 2005 ci offre un importante insegnamento per quanto concerne gli accertamenti di responsabilità in caso di furto avvenuto in una scuola

Assolti il Sindaco , l’ Assessore alla Pubblica Istruzione , il Responsabile dell'Ufficio Tecnico e responsabile dell'Ufficio Scolastico di un  Comune dal presunto sospetto di danno erariale a seguito di un furto avvenuto in una scuola: la prescrizione è di cinque anni da quando l’Amministrazione è a conoscenza dei fatti, quindi dalla data del furto (e non da quando ha dovuto ricomprare i beni sottratti)

La giurisprudenza prevalente identifica nei casi di danni diretti riferiti a beni e quindi anche nei casi di furto, il dies a quo nel  giorno dell'ammanco,  e/o del furto, e/o del danneggiamento

Non vengono imputati gli organi scolastici in quanto dagli atti risulta che avevano provveduto ad avvertire chi di dovere all’interno del Comune affinché si installassero gli adeguati sistemi di sicurezza

I fatti prendono spunto da notizie avute dal Procuratore Regionale della Corte dei Conti attraverso gli organi di stampa che riportavano appunto un ennesimo furto subito da un’istituzione scolastica, di cui gli organi scolastici avevano dato notizia alla Amministrazione Comunale , chiedendo, senza esito, interventi per predisporre sistemi di sicurezza.

Ravvisando nel mancato rispetto dell'obbligo di tutelare i beni che la scuola acquista con validi sistemi di allarme, la causa che ha determinato tali eventi e, dunque, il danno, vengono individuati quali responsabili il Sindaco, l'Assessore alla Pubblica istruzione e i responsabili degli uffici Tecnico e Scolastico del  Comune -  i quali avrebbero posto in essere una gestione negligente e superficiale nell'espletamento di attività istituzionali e di gestione di beni pubblici, a totale danno di altra istituzione pubblica.

Il giudice contabile, sulla base del seguente principio:

< Invero, nei casi di danni da furto e/o ammanchi e danneggiamenti a beni mobili o immobili, il “fatto dannoso”, cui fa riferimento la norma contenuta nel comma 2 dell'art. 1 della legge 14.1.1994, n. 20, si verifica immediatamente ed ex se nel patrimonio della Pubblica Amministrazione, per cui, salvi i casi di occultamento, in queste fattispecie, il dies a quo della prescrizione decorre dalla data in cui l'Amministrazione poteva conoscere, ha conosciuto o scoperto tali fatti; momento questo che, nella presente controversia, si è sicuramente verificato nel febbraio del 1999. Perciò la eccezione di prescrizione deve essere accolta, essendo stato notificato agli interessati l'invito a dedurre, datato 27.4.2004, nel giugno e luglio successivi>

non puo’ che assolvere i conventi

attenzione pero’, non dobbiamo trascurare il seguente principio:

< L'obbligo di denuncia appare meglio riferibile, nel caso di furto, ammanco o danneggiamenti, al pubblico dipendente che, secondo l'ordinamento della propria Amministrazione, è tenuto alla custodia e/o vigilanza dei beni e, comunque, al dirigente della struttura e/o al responsabile e/o al responsabile del servizio, nei cui ambiti i beni vengono usati.>

REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI - Sezione Giurisdizionale Regionale dell'Umbria

ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità istituito dal Procuratore Regionale nei confronti di LA, GS, BB e DSV.

Visto l'atto introduttivo della causa, iscritto al n. 10390/E.L. del registro di Segreteria, e gli altri atti e documenti tutti della causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 9 febbraio 2005, con l'assistenza del Segretario, dr. Giuliano Cecconi : il relatore, nella persona del Primo Referendario dott.ssa Cristiana Rondoni, il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dr.ssa Fernanda Fraioli; il difensore dei convenuti La Gs e Dsv, avv. Massimo Marcucci ed il difensore del convenuto Belinci, avv. Donato Antonucci.

FATTO

Con citazione in data 22 novembre 2004, la Procura ha convenuto in giudizio i Sigg. LA, GS, BB e DSV, quali - rispettivamente -Sindaco del Comune di Spoleto, Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Spoleto, Responsabile dell'Ufficio Tecnico e responsabile dell'Ufficio Scolastico del Comune di Spoleto, per il danno connesso al furto, praticato nella scuola media statale “Pianciani-Manzoni” di Spoleto, in data 15 febbraio 1999, pari a complessivi € 2.582,30 (£ 5.000.000).

                  Riferisce la citazione che, a seguito di notizie di stampa su di un furto perpetrato ai danni della scuola media “Pianciani - Manzoni” il 15 febbraio 1999, la Procura ha avviato le indagini di competenza, dalle quali è emerso che l'istituto scolastico aveva già in precedenza subito altri furti (20 ottobre 1998) e di essi gli organi scolastici avevano dato notizia alla Amministrazione Comunale di Spoleto, chiedendo, senza esito, interventi per predisporre sistemi di sicurezza.

                  Ravvisando nel mancato rispetto dell'obbligo di tutelare i beni che la scuola acquista con validi sistemi di allarme, la causa che ha determinato tali eventi e, dunque, il danno, ed individuando i responsabili dello stesso appunto nel Sindaco, nell'Assessore alla Pubblica istruzione e nei responsabili degli uffici Tecnico e Scolastico di detto Comune -  i quali avrebbero posto in essere una gestione negligente e superficiale nell'espletamento di attività istituzionali e di gestione di beni pubblici, a totale danno di altra istituzione pubblica - la Procura ha invitato gli odierni convenuti a dedurre, ai sensi dell'art. 5 della l. n°19/1994, come da atto del 27 maggio 2004, notificato al BBil 9/6/2004 ed al Dsv l'8/6/2004, al La il 15/6/2004 ed al Gs il 12/07/2004..

Gli intimati Dsv e Gs non hanno risposto per iscritto, né hanno chiesto di essere sentiti personalmente.

Il  Belinci, in data 21 giugno 2004 ha depositato le proprie deduzioni, nelle quali ha fatto presente che in data 1 novembre 1995 è stato trasferito dal Comune di Spoleto al Comune di Terni “e pertanto non ha alcuna notizia né in ordine agli sviluppi del progetto di sistemazione della scuola media statale “Pianciani-Manzoni” sita in Spoleto, né alla circostanza che la stessa sia stata, anni dopo, oggetto di furti, né tantomeno  del fatto se tali effrazioni siano state conseguenza di un omessa predisposizione di sistemi di sicurezza o installazione di sistemi di allarme, da parte del dirigente scolastico o su specifica richiesta di quest'ultimo”.

In data 14 luglio 2004 alla Procura sono pervenute anche le deduzioni dell'ex sindaco La, il quale eccepisce la intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio, in quanto l'invito a dedurre gli è stato notificato il 15 giugno 2004, mentre il furto risale al 15 febbraio 1999, quindi la notifica è avvenuta oltre il quinquennio, che decorre dal momento in cui i beni della scuola sono stati danneggiati, e sostiene che manca la prova del fatto che egli abbia concorso all'attività dannosa quale autore di una condotta eziologicamente determinante.

Con l'atto introduttivo della causa, parte attrice ha ribadito gli addebiti mossi, concludendo per la condanna alla predetta somma di € 2.582,30, oltre interessi, rivalutazione e spese di giudizio.

                  Costituitosi in giudizio nell'interesse dei convenuti La, Gs e Dsv, con distinte memorie -di contenuto pressoché identico- depositate il 21 ed il 25 gennaio 2005, l'avv. Massimo Marcucci ha avversato la pretesa attrice, eccependo: 1) la decadenza per decorso del termine di 120 giorni e violazione dell'articolo 5 del d.l. 453 del 1993; 2) la prescrizione del vantato diritto risarcitorio (in quanto a) il primo atto interruttivo è stato formalizzato oltre il quinquennio, con l'invito a dedurre notificato il 15 giugno 2004 ed in quanto b) non può condividersi quanto sostenuto dall'accusa, relativamente al fatto dell'omessa o ritardata denuncia, non essendo gli odierni convenuti tenuti alla denuncia stessa, poiché l'obbligo va ritenuto sussistente soltanto in capo agli organi apicali dell'amministrazione scolastica, ai sensi dell'articolo 20 DPR 10 gennaio 1957, n. 3, né ricorre l'ipotesi di omissione, ritardo o occultamento doloso); 3) l'improcedibilità nei confronti dei convenuti in quanto gli stessi fanno capo ad uffici diversi da quello (Ufficio Tecnico del Comune di Spoleto) cui era preposto il convenuto condannato con la sentenza n. 147/R/2003 di questa stessa Sezione, riguardante analoga fattispecie; 4) l'erronea quantificazione del danno, in quanto i mandati di pagamento provano un danno che ammonta in totale ad € 1.611,35.

Soltanto nella memoria di costituzione per il convenuto La il difensore eccepisce anche la mancata prova della responsabilità del sindaco sotto il profilo dell'elemento psicologico determinativo della responsabilità, in quanto l'accusa si fonda “unicamente sulla carica ricoperta all'epoca dei fatti, e non già su concreti comportamenti illegittimi”.

                  Nell'interesse del convenuto BBsi sono costituiti in giudizio l'avvocato Giovanni Tarantini e l'avvocato Donato Antonucci, i quali hanno eccepito, nella memoria depositata il 26 gennaio 2005: 1) l'inammissibilità dell'atto introduttivo per violazione del termine massimo di 120 giorni di cui all'articolo 5, DL 453 del 1993; poi nel merito hanno ribadito 2) che il fatto imputato alla responsabilità del BBè avvenuto vari anni dopo che lo stesso aveva lasciato il Comune di Spoleto; 3) che il BBaveva avviato la predisposizione del progetto di sistemazione della struttura scolastica, che quindi fino al 1995 non può essere allo stesso contestata alcuna omessa attività, e dopo il suo trasferimento è da escludersi qualsivoglia suo coinvolgimento per la vicenda per cui è causa. In conclusione la difesa del BBsostiene che manca un nesso eziologico tra la condotta, non colposa, del convenuto e l'evento dannoso.

                  All'udienza del 9 febbraio 2005, il PM ha confermato l'atto scritto, puntualizzando, che -nel caso- l'eccezione circa il superamento del termine di 120 giorni non può essere accolta in quanto in contrasto con la prevalente giurisprudenza, in particolare con la sentenza delle SSRR QM n. 7 del 2003 e quanto all'eccezione di prescrizione il termine decorre dal pagamento, cioè dalla materiale erogazione. Con riferimento poi alla quantificazione del danno, la Procura ha specificato che nella somma richiesta sono comprese le spese fatte dall'amministrazione per le riparazioni delle porte rotte, dei danni alla struttura e quant'altro.

                  Dal canto suo, l'avvocato Antonucci, difensore del convenuto BBha ribadito che la Corte Costituzionale n. 513 del 2000 ha riconosciuto a detto termine di 120 giorni natura non processuale ed ha sottolineato che l'amministrazione scolastica non si è costituita parte civile nel giudizio penale contro i responsabili dei furti per ottenere il risarcimento.

L'avvocato Marcucci, difensore dei restanti convenuti, ha richiamato la sentenza n. 147 del 2003 di questa Sezione quanto alla prescrizione e si è riportato alle memorie per quanto concerne l'eccezione circa il superamento dei 120 giorni. Per ciò che riguarda la quantificazione del danno, il difensore ha dichiarato di non condividere le argomentazioni della Procura, perché le riparazioni sono state fatte dalla stessa amministrazione comunale.

DIRITTO

1) Venendo, nell'ordine delle deduzioni dei convenuti, all'eccezione di inammissibilità dell'atto introduttivo per violazione del termine massimo di 120 giorni di cui all'articolo 5, DL 453 del 1993, va rilevato che la stessa si fonda sull'affermazione dei difensori  secondo la quale “il suddetto termine, fissato per l'emissione della citazione non abbia natura processuale e non sia pertanto soggetto a sospensione feriale”.

Ritiene al contrario questo Collegio - in accordo con la prevalente giurisprudenza (SSRR n. 7/QM/2003 del 20 marzo 2003 e Corte Costituzionale n. 513 del 20.11/20.12.2002, e altra conforme giurisprudenza contabile) - che al termine di 120 giorni previsto dall'art. 5 della legge n. 19 del 1994, deve essere applicata la disciplina sulla sospensione feriale di cui all'art. 1 della legge 7.10.1969, n. 742, facendo propria la tesi che qualifica come processuali tutti i termini destinati a produrre i loro effetti sul processo.

Nella specie quindi al periodo di centoventi giorni, a partire dalla scadenza del termine concesso dal Procuratore regionale per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno, si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (1° agosto-15 settembre di ogni anno), di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, per cui l'atto di citazione risulta notificato nei termini e l'eccezione della difesa viene respinta.

2) Quanto invece all'eccezione di prescrizione del diritto risarcitorio per i danni conseguenti al furto del 1999 - sollevata dall'avvocato Massimo Marcucci per i convenuti La, Gs e Dsv - il Collegio ritiene l'eccezione stessa fondata.

Tanto nella considerazione che, conformemente a quanto osservato in proposito dalla difesa dei convenuti medesimi, “il furto è avvenuto il 15 febbraio 1999, (mentre) il primo atto interruttivo (ossia l'invito a dedurre) si è formalizzato oltre il quinquennio”, nel giugno del 2004 (v. pag. 6 della memoria di costituzione in giudizio per La, Gs e Dsv), allorquando era scaduto il termine (quinquennale, appunto) di prescrizione, decorrente dalla anzidetta data del verificarsi del danno, immediatamente conosciuto dall'Amministrazione.

Il danno è stato immediatamente conosciuto dall'Amministrazione, in quanto risulta in atti che il fatto è stato oggetto di immediata denuncia agli organi di polizia e, poi, è stato conosciuto anche dalla Procura regionale almeno dal 9 agosto 1999, data in cui la notizia del medesimo fatto, resa nota dalla stampa, e da cui è stata tratta la notizia di danno, risulta assunta a protocollo dall'Ufficio di Procura.

Né può essere condivisa - a parere del Collegio - la tesi dell'attrice che fa decorrere il dies a quo del termine quinquennale dalla data dell'esborso monetario ed identifica tale momento con quello dell'emissione dei mandati di pagamento per l'acquisto o la riparazione dei beni danneggiati (n. 58 dell'8 aprile 1999 e n. 143 dell'8 luglio 1999), che costituirebbero il “titolo esecutivo che determina la concreta perseguibilità di una fattispecie di danno erariale”.

Ciò in quanto la giurisprudenza prevalente, condivisa da questa Sezione, identifica nei casi di danni diretti riferiti a beni e quindi anche nei casi di furto, il dies a quo nel  giorno dell'ammanco,  e/o del furto, e/o del danneggiamento, (vedi da ultimo di questa Sezione n. 147/R/2003).

In questa sentenza la Sezione - riesaminata in generale la questione della individuazione del dies a quo del termine di prescrizione nelle varie tipologie di danno, anche alla luce delle pronunce delle Sezioni Riunite su questo specifico argomento - ha affermato il proprio convincimento secondo cui “fatte salve, così, le opportune distinzioni per ipotesi di danni a beni materiali e ammanchi (comunque riconducibili a fattispecie di danno diretto), il Collegio non può che confermare il proprio orientamento secondo il quale il dies a quo ai fini del computo del termine di prescrizione del diritto all'azione risarcitoria debba essere individuato, per ipotesi di danno cosiddetto “indiretto”, in quello dell'effettivo pagamento a favore del terzo danneggiato di una somma in denaro”.

La Sezione, perciò, pur facendo proprio l'indirizzo che fa decorrere il termine dal pagamento, sia per i danni diretti che per quelli indiretti, “fa salvi” i casi di danno a beni materiali o ammanchi, compresi i furti.

Invero, nei casi di danni da furto e/o ammanchi e danneggiamenti a beni mobili o immobili, il “fatto dannoso”, cui fa riferimento la norma contenuta nel comma 2 dell'art. 1 della legge 14.1.1994, n. 20, si verifica immediatamente ed ex se nel patrimonio della Pubblica Amministrazione, per cui, salvi i casi di occultamento, in queste fattispecie, il dies a quo della prescrizione decorre dalla data in cui l'Amministrazione poteva conoscere, ha conosciuto o scoperto tali fatti; momento questo che, nella presente controversia, si è sicuramente verificato nel febbraio del 1999. Perciò la eccezione di prescrizione deve essere accolta, essendo stato notificato agli interessati l'invito a dedurre, datato 27.4.2004, nel giugno e luglio successivi.

3) In presenza della predetta eccezione di prescrizione, anticipata dagli interessati con la loro risposta all'invito a dedurre, la Procura ha ritenuto di poter addebitare alle persone convenute in giudizio la responsabilità del danno anche per la omessa denuncia dello stesso, facendo applicazione della disciplina contenuta nel comma 3 dell'art. 1 della citata legge n. 20 del 1994.

Ritiene così l'attrice che i convenuti nell'odierno giudizio vanno ritenuti responsabili del danno da furto sia a ragione della mancata esecuzione dei necessari lavori all'edificio scolastico per meglio garantire la tutela dei beni mobili rubati, sia per aver omesso di denunciare il fatto dannoso; omissione da cui sarebbe derivato il decorso della prescrizione del diritto al risarcimento.

Questa tesi non può essere accolta.

Infatti la stessa, se pur prospettabile in astratto, non trova motivi di applicabilità in questo giudizio.

Risulta dagli atti che:

-     trattasi di beni in uso alla scuola e posti quindi sotto la vigilanza e custodia del suo dirigente e funzionari, tenuti a ciò;

-     l'imputazione fatta agli odierni convenuti, amministratori e dirigenti del Comune di Spoleto, si fonda sul mancato adeguamento delle strutture del fabbricato e dei locali al fine di prevenire i furti ed i danneggiamenti;

-     il preside, conosciuto il fatto, ha tempestivamente sporto denuncia agli Organi di polizia e fornito notizie, indizi ed elementi per la ricerca e individuazione degli autori del reato;

-     l'Amministrazione comunale è stata informata dei fatti in data 18.2.1999, al solo fine di sollecitare gli adempimenti di competenza della stessa;

-     la Procura regionale è venuta, comunque, a conoscenza dei fatti in data 9.8.1999, come da protocollo apposto sul quotidiano del 2.7.1999 (pag. 1 nota deposito n. 1).

L'addebito mosso ai convenuti presuppone l'accertamento, in capo a loro, dell'obbligo di denuncia del danno alla Procura regionale della Corte, dalla cui omissione consegue la chiamata in responsabilità prevista dalla predetta norma, e già affermata prima dalla giurisprudenza contabile.

In questa vicenda, però, non è certo che detto obbligo era ravvisabile in capo ai predetti convenuti, sia tenendo conto della loro posizione di servizio, che per altre ragioni.

Innanzitutto, per affermare l'esistenza dell'obbligo di denuncia, occorre dimostrare che nell'interessato sussisteva,al momento dell'evento dannoso,la percepibilità che dal fatto o dall'attività conosciuta conseguiva danno erariale  risarcibile.

Seguendo la tesi dell'attrice, in questa vicenda gli odierni convenuti al momento in cui sono venuti a conoscenza del furto, usando la normale diligenza, avrebbero dovuto, da un fatto delittuoso compiuto da terzi ignoti, far derivare, in capo a loro stessi, la responsabilità del danno, per concorso nella mancata custodia dei beni.

Tale prospettazione non è condivisibile, soprattutto perché, secondo un principio generale insito nella disciplina sull'obbligo di denuncia, deve sussistere una situazione di indispensabile dualità fra chi procura il danno e chi lo deve denunciare, non potendosi, nella stessa disciplina, individuare un obbligo di autodenuncia (nemo tenetur se ledere).

L'obbligo di denuncia appare meglio riferibile, nel caso di furto, ammanco o danneggiamenti, al pubblico dipendente che, secondo l'ordinamento della propria Amministrazione, è tenuto alla custodia e/o vigilanza dei beni e, comunque, al dirigente della struttura e/o al responsabile e/o al responsabile del servizio, nei cui ambiti i beni vengono usati.

Nel caso in esame, poi, è anche prospettabile il dubbio sulla applicabilità della richiamata norma, in quanto è provato in atti, che la Procura regionale in epoca vicina al fatto era già venuta a conoscenza dal fatto, da cui si deduce il danno.

4) Quanto finora detto vale per il La, il Gs ed il Dsv, ma non per il Belinci, per il quale, in mancanza dell'eccezione di prescrizione, è necessario decidere nel merito, con la precisazione che nei suoi confronti, assolutamente non è prospettabile alcun obbligo di denuncia.

L'atto di citazione rimprovera al BBla “vaga assicurazione -palesemente caduta nel nulla - fornita con nota prot. n. 354 del 20 gennaio 1995, circa la predisposizione di un progetto di sistemazione della struttura scolastica finalizzata ad evitare ulteriori tentativi di scasso”.

Nelle deduzioni il convenuto fa presente che egli è stato trasferito da Spoleto a Terni in data 1 novembre 1995.

Questa circostanza, però, replica l'attore, “non lo esime dalla responsabilità in quanto depone per una  consapevole fatua promessa connotata da grave negligenza e trascuratezza di quelli che innegabilmente rientravano tra propri obblighi di servizio”, pur dandosi atto che la stessa può avere rilievo in tema di quantificazione dell'ammontare del danno da porre a suo carico.

Il Collegio al riguardo ritiene che, per il Belinci, manca il nesso di causalità tra esercizio delle funzioni ritenute omesse, presenza in servizio e danno.

Il convenuto infatti, finché è stato in servizio presso il Comune di Spoleto, si è occupato anche della messa in sicurezza degli Istituti scolastici, come dimostra la nota citata dalla Procura.

Il fatto poi che, dopo il suo trasferimento, le iniziative tese a rendere più sicure le scuole siano rimaste una “vacua promessa”, non si può certo ricondurre causalmente alla condotta del BBche non era più presente in servizio da ben quattro anni - rispetto al momento in cui è avvenuto il fatto dannoso di cui si chiede il risarcimento.

In capo al BBdunque - a parere di questo Collegio - manca sia l'aver posto in essere una condotta antidoverosa, sia il nesso di causalità con il danno di cui è causa.

In conclusione, i convenuti La, Gs e Dsv vanno assolti per intervenuta prescrizione del relativo diritto risarcitorio.

Mentre, il BBva assolto dalla domanda attrice - con assorbimento di ogni altra eccezione e deduzione in proposito - perché, per i danni realizzatisi successivamente all'1 novembre 1995, data del suo trasferimento, difetta qualsiasi apporto causale del predetto alla realizzazione dei danni stessi, essendo egli dalla citata data cessato dall'incarico dirigenziale rilevante in fattispecie.

Dato l'esito del giudizio nulla per le spese.

P. Q. M.

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale dell'Umbria

 ASSOLVE

dalla domanda attrice LA, GS, BB e DSV.

Nulla per le spese.

Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 9 febbraio 2005.

              L'Estensore                                                   Il Presidente

    F.to Cristiana Rondoni                                F.to Lodovico Principato

 Depositata in Segreteria il 21 aprile 2005

                                                                Il Direttore della Segreteria

                                                                     F.to  Maria Borsini

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