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- intermediazione e ruolo AGENZIE VIAGGI (Zaccagnini 2004)

“Compensi di intermediazione” e “ruolo” delle agenzie di viaggi in un mercato che cambia

Sergio Zaccagnini

 

Le profonde trasformazioni che hanno interessato, negli ultimi anni, il settore del trasporto aereo (low cost companies, vendita di biglietti via Internet, ecc.) offrono lo spunto per alcune considerazioni sul “ruolo” delle agenzie di viaggi con riferimento, in particolare, alla funzione di “intermediari di viaggi” tra produttori e consumatori (privati e imprese) di servizi turistici.

La drastica riduzione delle commissioni riconosciute dai vettori aerei alle agenzie di viaggi ha modificato, infatti, non soltanto i “tradizionali” rapporti tra vettori e agenzie ma anche quelli tra agenzie e clienti-viaggiatori. 

Gli effetti di tali cambiamenti non riguardano soltanto la gestione economica delle imprese di viaggi ma anche il ruolo professionale che le stesse possono svolgere nell’ambito del mercato turistico. 

 

Agenzie di viaggi e turismo: definizione giuridica e attività

 

L’art. 7, comma 1 della L. 29 marzo 2001, n. 135 (nuova Legge Quadro sul turismo) definisce imprese turistiche quelle che «esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi …». Le agenzie di viaggi e turismo (ADV) sono imprese turistiche private che possono svolgere le seguenti attività principali:

-          produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni (Tour Operator e ADV organizzatrici),

-          intermediazione (ADV intermediarie)[1].

I Tour Operator organizzano e producono viaggi e soggiorni[2] venduti al pubblico attraverso ADV intermediarie[3].

Le ADV intermediare vendono, oltre ai viaggi prodotti dai Tour Operator, biglietti (aerei, ferroviari, marittimi, automobilistici, ecc.) e altri servizi turistici quali:

-          soggiorni presso strutture ricettive,

-          transfer, escursioni e visite guidate (organizzate da altre ADV),

-          altri servizi  (autonoleggio, cambio di valute, ecc.).

I principali fornitori delle ADV che svolgono questo tipo di attività sono quindi, oltre ai Tour Operator, le strutture ricettive (alberghi, campeggi, villaggi turistici, ecc.), i vettori aerei e gli altri fornitori di servizi di trasporto (ferrovie, compagnie marittime, ecc.). Nelle brevi note che seguono verranno esaminati, in particolare, gli aspetti economici e giuridici relativi alla vendita di biglietteria aerea (nazionale e internazionale).

 

“Compensi di intermediazione”: natura e trattamento fiscale

 

Sotto il profilo economico i compensi percepiti dalle ADV intermediarie per la vendita di biglietteria aerea erano costituiti, finora, da:

-          commissioni (ricavo principale),

-          “diritti di agenzia” (rimborsi spese, ecc.).

I costi sostenuti dalle ADV per l’attività di intermediazione (costi del personale addetto ai servizi di prenotazione e biglietteria, spese per sistemi di prenotazione computerizzati[4], spese telefoniche, ecc.) erano quindi coperti, essenzialmente, dalle commissioni riconosciute dai vettori.

I crescenti costi di gestione e le nuove sfide imposte dal mercato (low cost companies, ecc.) hanno indotto, però, le compagnie aeree a ridurre progressivamente i propri “costi di distribuzione”. Per compensare tali riduzioni le ADV hanno richiesto ai propri clienti un “compenso di intermediazione” che costituisce, insieme alle commissioni, il “ricavo principale” dell’attività di intermediazione. 

Sotto il profilo giuridico occorre rammentare, innanzitutto, quanto previsto dalla Convenzione Internazionale relativa ai Contratti di Viaggio (CCV)[5]. L’art. 1 della Convenzione definisce il contratto di intermediario di viaggio «qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a procurare ad un’altra, per mezzo di un prezzo, sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia uno o dei servizi separati che permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno qualsiasi». Il successivo art. 17 stabilisce che «qualunque contratto stipulato dall’intermediario di viaggi con un organizzatore di viaggi o con persone che gli forniscono dei servizi separati, è considerato come se fosse stato concluso dal viaggiatore».

Con riferimento alle “operazioni delle agenzie che operano in nome e per conto dei clienti” (mandato con rappresentanza) anche la recente Risoluzione 29 settembre 2004, n. 125/E dell’Agenzia delle Entrate (Direzione Centrale Normativa e Contenzioso) rammenta, come già precedentemente chiarito con la Circolare 24 dicembre 1997, n. 328,  che le ADV possono svolgere, oltre all’attività di organizzazione e vendita di pacchetti turistici, quella di intermediazione «in veste di rappresentanti dei viaggiatori per fornire agli stessi singoli servizi». In questo caso «si instaura tra le parti coinvolte un doppio rapporto di mandato – vettore-agenzia, agenzia-cliente – con remunerazione a carico non solamente dei vettori, ma anche dei clienti, che versano un corrispettivo per il servizio di intermediazione ricevuto. Se è il vettore a corrispondere la commissione, le agenzie riscuotono dai clienti il prezzo lordo del biglietto aereo e lo riversano al vettore al netto del compenso di loro spettanza». Le ADV emettono una fattura di vendita nei confronti del vettore con o senza addebito di IVA a seconda che si tratti di commissioni relative a biglietteria nazionale (imponibili) o internazionale (non imponibili).

Accogliendo le soluzioni interpretative prospettate dalle principali associazioni di categoria l’Agenzia delle Entrate ha espresso il parere secondo cui al “compenso di intermediazione” si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. n. 633/1972 per le commissioni «anche se il compenso è corrisposto direttamente dai clienti, posto che trattasi di remunerazione di un servizio di intermediazione derivante da un rapporto di mandato». I “compensi di intermediazione” percepiti dai clienti per l’emissione di biglietteria aerea nazionale sono, quindi, soggetti ad IVA (20%) mentre quelli percepiti per l’emissione di biglietteria internazionale  devono essere considerati non imponibili ai sensi dell’art. 9, comma 1, n. 7, D.P.R. n. 633/1972.

Per quanto riguarda la certificazione dei “compensi di intermediazione”, l’Agenzia delle Entrate richiama quanto già espresso nella Circolare 24 dicembre 1997, n. 328 osservando che ai compensi in oggetto «si applicano “ricorrendone i presupposti, i sistemi ordinari di certificazione di cui al D.P.R 21 dicembre 1996, n. 696 (alternatività tra la ricevuta fiscale, lo scontrino fiscale e la fattura), secondo quanto chiarito … con la circolare n. 97/E del 4 aprile 1997 ovvero, nell’ipotesi di estrema marginalità economica, l’esonero contemplato per le prestazioni in parola dall’articolo 2, lettera ff) del medesimo decreto”».

L’art. 2, lett. ff del D.P.R. n. 696/1996[6] include, infatti, tra le “operazioni non soggette all’obbligo di certificazione”, le «prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente». La Circolare 4 aprile 1997, n. 97/E del Ministero delle Finanze aveva chiarito, in proposito, che «la esclusione dall’obbligo di certificazione, in linea con le finalità perseguite dalla disposizione in commento, che è quella di esonerare le ipotesi di estrema marginalità economica, concerne tutte quelle prestazioni aventi a oggetto non l’organizzazione di viaggi o la loro intermediazione, ma la mera esecuzione di servizi connessi alla prenotazione del servizio turistico e prestati nell’interesse del cliente dell’agenzia (a esempio: rimborso delle spese telefoniche per prenotazione di alberghi e di biglietti di viaggio, servizi relativi alla vidimazione dei passaporti e sevizi similari eccetera)». I “diritti di agenzia” percepiti dalle ADV per le prestazioni in oggetto non sono, quindi, soggetti all’obbligo di certificazione.

Tale esonero si riferisce, però, soltanto a prestazioni di importanza “marginale”. Il “compenso di intermediazione” non è, invece, «destinato a coprire le spese direttamente connesse alla mera esecuzione del servizio, bensì costituisce un vero compenso per l’attività di intermediazione» soggetto all’obbligo di certificazione fiscale ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 696/1996[7]. I compensi percepiti dalle ADV “in sostituzione” delle commissioni precedentemente riconosciute dai vettori costituiscono, in altre parole, una forma di remunerazione “tipica” che consente alle ADV di coprire i costi aziendali relativi all’attività di intermediazione non coperti dalle commissioni.

L’Agenzia delle Entrate esprime, in particolare, il proprio parere sulla procedura, proposta dalle associazioni di categoria, «incentrata su un tagliando integrativo del biglietto di viaggio». La Risoluzione n. 125/E ritiene ammissibile tale forma di certificazione purchè «vengano rispettate sia le disposizioni contenute nell’articolo 1 del D.M. 30 giugno 1992 … sia le disposizioni concernenti la certificazione dei corrispettivi per i quali non è obbligatoria l’emissione della fattura …(cfr. articolo 1 del D.P.R. n. 696 del 1996, che a sua volta rinvia alla disciplina dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale contenute nel D.M. 23 marzo 1983 e nel D.M. 30 marzo 1992)». L’art. 1, comma 1 del D.M. 30 giugno 1992[8] stabilisce che «per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone … i biglietti di trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale». Per assolvere tale funzione il biglietto di trasporto deve contenere le indicazioni previste dai successivi commi dello stesso art. 1. In proposito l’Agenzia delle Entrate aveva già chiarito che l’indicazione, in un’apposita casella del biglietto aereo (agency fee box), del “diritto di prenotazione” richiesto dalle ADV ai clienti «non altera la funzione sostitutiva dello scontrino fiscale attribuita al titolo di viaggio»[9]. Tale concetto è stato ribadito anche nella Risoluzione n. 125/E con riferimento alla possibilità di certificare i “compensi di intermediazione” mediante un “tagliando integrativo” del biglietto aereo: «si è dell’avviso che i tagliandi annessi al biglietto di trasporto possano assolvere gli obblighi di certificazione delle agenzie di viaggio dei compensi corrisposti direttamente dai clienti, senza che, per questo, sia alterata la funzione sostitutiva di scontrino fiscale assolta dal titolo di viaggio (cfr. risoluzione 27 giugno 2001, n. 93)» purchè nei tagliandi in oggetto siano «riepilogati gli elementi essenziali che dovrebbero essere indicati nello scontrino o nella ricevuta fiscale, mentre la progressività del documento certificativo dovrebbe essere garantita dal numero progressivo del biglietto aereo e dal codice identificativo I.A.T.A. …».

Per quanto riguarda, invece, gli obblighi di registrazione e liquidazione degli importi sui registri previsti dagli art. 23 (registro delle fatture emesse) e 24 (registro dei corrispettivi) del D.P.R. n. 633/1972, l’Agenzia delle Entrate ritiene che gli stessi possano essere assolti «mediante l’ausilio del sistema B.S.P. (Bank Settlement Plan) I.A.T.A., ossia il sistema in uso nel settore che consente di contabilizzare e gestire i pagamenti tra i vettori e gli agenti autorizzati mediante l’ausilio di rendiconti periodici (cfr. ris. 22 novembre 2001, n. 189)».

L’Agenzia delle Entrate esprime, infine, il proprio parere sugli obblighi di certificazione dei compensi percepiti dalle ADV che svolgono attività di intermediazione, in nome e per conto dei clienti, tramite il canale web osservando che «in tale circostanza le agenzie non emettono un vero e proprio titolo di viaggio, bensì assegnano ai clienti un codice di prenotazione con il quale è possibile presentarsi direttamente in aeroporto e ricevere la  carta d’imbarco». In mancanza di un biglietto di trasporto le ADV non possono, infatti, certificare il “compenso di intermediazione” con un “tagliando integrativo” e, quindi, tale compenso dovrà essere certificato nelle forme ordinarie (scontrino o ricevuta fiscale o, se richiesta dai clienti, fattura anche in forma elettronica come previsto dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972).

 

Rapporti con i consumatori e “ruolo” delle ADV

 

Come già rilevato, la drastica riduzione delle commissioni riconosciute dai vettori aerei alle ADV intermediarie ha modificato non soltanto i rapporti commerciali tra vettori e agenzie ma anche quelli tra agenzie e clienti-viaggiatori.

Per “arginare”, almeno in parte, questo fenomeno, le principali associazioni di categoria delle ADV hanno cercato di stipulare con i vettori aerei accordi che salvaguardassero il ruolo strategico svolto dalle stesse ADV nell’ambito della “rete distributiva” dei vettori. Tali accordi sono stati, però, “percepiti” dall’opinione pubblica come un ingiustificato “aggravio di costi” a danno dei consumatori[10].

La reazione dei consumatori, sempre più attenti e consapevoli dei propri diritti, ha indotto le ADV a “riqualificare” i servizi prestati dall’“intermediatore di viaggi”: non soltanto “intermediatore” ma vero e proprio “broker turistico” in grado di proporre, in base alle esigenze dei clienti, le soluzioni più vantaggiose offerte dal mercato.  In questo contesto il “compenso di intermediazione” non rappresenta semplicemente una diversa “forma tecnica” di remunerazione bensì un compenso per l’attività  professionale svolta dalle ADV.

Il mutato quadro dei rapporti con i vettori aerei e con i clienti-viaggiatori ha posto alle ADV nuove sfide e nuove opportunità. La progressiva sostituzione delle “tradizionali” commissioni con forme di remunerazione più “discrezionali” richiederà infatti, da parte delle imprese del settore, una gestione economica sempre più “manageriale” in grado di garantire, attraverso un adeguato processo di programmazione e controllo, un soddisfacente equilibrio economico-finanziario. 

 



[1] Le ADV possono svolgere anche entrambe le attività (ADV “miste”).

[2] Si veda, in materia di “pacchetti turistici”, il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111.

[3] Le “agenzie di viaggi organizzatrici” (c.d. Tour Organizer) commercializzano, invece, i pacchetti e gli altri servizi direttamente attraverso propri punti vendita (cfr. UNICO 2004 – Modello SG78U e relative Istruzioni per la compilazione).

[4] Tra i principali sistemi di prenotazione computerizzati (CRS - Computerized Reservation System) si possono ricordare, ad esempio, Sabre, Amadeus, Galileo, ecc.

[5] Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970  e ratificata in Italia con L. 27 dicembre 1977, n.1084.

[6] D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696 – Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi.

[7] L’art. 1 del D.P.R. n. 696/1996 stabilisce che «i corrispettivi delle … prestazioni di servizi … per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura se non a richiesta del cliente, ma sussiste l’obbligo di certificazione fiscale stabilito dall’articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, possono essere documentati mediante il rilascio della ricevuta fiscale … ovvero dello scontrino fiscale …».

[8] D.M. 30 giugno 1992 – Fissazione delle caratteristiche del biglietto relativo al trasporto pubblico collettivo di persone e veicoli e bagagli al seguito.

[9] Risoluzione 27 giugno 2001, n. 93 – Corrispettivi percepiti dalle agenzie di viaggi e turismo per la prenotazione e l’emissione della biglietteria aerea – Certificazione.

[10] Si veda, ad esempio, La Stampa del 31 gennaio 2004: «E’ stato raggiunto l’accordo fra Alitalia e agenzie di viaggio sulle commissioni sui biglietti aerei, ma la vicenda si è risolta con un aggravio per i clienti… Quindi i clienti non risparmieranno nulla sui biglietti comprati in agenzia; ma pagheranno di più su quelli venduti dall’Alitalia direttamente tramite i suoi canali (call center, web, sportelli) …».

DOCUMENTI ALLEGATI:

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