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contributi

-Diritto recesso nel srl (A.Allaria-2004)
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il diritto di recesso nelle SRL

di Alessandro Allaria

 

IL diritto di recesso è la facoltà riconosciuta ad un socio di porsi al difuori della propria azienda mediante una manifestazione di volontà comunicata agli altri compartecipanti.E’ ammesso in ipotesi particolari perché rappresenta una eccezione alla regola generale per la quale dal vincolo contrattuale ( quale è appunto la società ) ci si può liberare solo col consenso di tutte le  altre parti.

Si tratta in definitiva di una ipotesi di scioglimento della società ma con riguardo unicamente ad un singolo socio e può attuarsi nelle società di capitali nei soli casi previsti dalla legge e dall’atto costitutivo.

 

Le ipotesi previste dalla legge riguardavano i soci dissenzienti od assenti nei casi in cui l’assemblea ha deliberato l’approvazione del cambiamento dell’oggetto sociale, la trasformazione della società ed il trasferimento della sede sociale all’estero.

 

La riforma societaria del 2003 ha cambiato radicalmente la disciplina delle SRL che non ricalca più quello della SPA ma ha ricevuto una propria fisionomia che si ispira maggiormente a quella delle società di persone.

In particolare  assume un ruolo centrale la figura del singolo socio che diventa destinatario di una serie di strumenti che hanno lo scopo di tutelarlo nei confronti della posizione precedente di predominanza dell’organo assembleare.

Una delle conseguenze più immediate e di grande importanza è la innovazione della disciplina del diritto di recesso che non rispecchia più quella della SPA ma assume particolari caratteristiche.

 

La disciplina precedente alla riforma aveva lo scopo di preservare il capitale sociale nell’ottica di tutelare quella che è la principale garanzia per i diritti dei creditori e pertanto la facoltà di esercitare il diritto di recesso era limitata a soli tre casi trasformando la società in una sorta di “prigione” per il socio.

 

Il principio ispiratore della Riforma societaria del 2003 è appunto quello di liberalizzare gli scambi economici allo scopo di favorirli e quindi di responsabilizzare maggiormente i soggetti che a vario titolo ne vengono coinvolti e quindi anche i creditori.

 

Il tenore della disciplina muta a seconda della durata della SRL che può essere a tempo determinato oppure indeterminato:

 

Nella prima ipotesi le ipotesi in cui è possibile esercitare il diritto di recesso sono state ampliate e in particolare riguarda i casi di dissenso sul cambiamento dell’oggetto sociale e del tipo di società, sulla fusione e sulla scissione della società, sulla revoca dello stato di liquidazione, sul trasferimento della sede all’estero, sulla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo, sulle operazioni che comportino modificazioni sostanziali della società o rilevanti dei diritti riconosciuti ai soci dall’atto costitutivo, riguardanti l’amministrazione o la distribuizione degli utili.

 

Nel secondo caso si assiste all’introduzione di una della più significative novità a dimostrazione dell’applicazione alle SRL dei principi propri delle società di persone in quanto in questa ipotesi il diritto di recesso rappresenta una delle massime espressione dei principi liberali.

 

La disciplina della cause determinabili dallo statuto è anche essa ispirata a principi liberali e di valorizzazione dell’autonomia privata che trova il solo limite nella tutela degli altri soggetti coinvolti negli scambi economici quali sono appunto i creditori e gli investitori.

 

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