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contributi

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Leoni, 2006 - IRAP e lavoratori autonomi
BUSCEMA - 21.02.07 - le autonomie contabili

-intermediazione commerciale (Allaria, 2004)

 Il contratto di trasporto, di spedizione e la intermediazione commerciale

di Alessandro Allaria - Giurista di impresa

 

Vi sono determinate imprese che svolgono come attività principale quello di agevolare la conclusione degli affari di altre aziende, e per tale motivo vengono definite ausiliare. Uno dei settori di maggiore diffusione è quello del trasferimento dei prodotti dalla impresa madre ai rivenditori ed a coloro che li utilizzarono come materie prime o secondarie per la propria attività. Non si tratta di una attività tipica delle imprese e pertanto può essere gestita anche da altre realtà economiche ma solo le prime dispongono dei mezzi economici, tecnici ed organizzativi per svolgere tale servizio su vasta scala.

 

I modelli contrattuali utilizzati sovente dalle imprese per diffondere le proprie merci sono il contratto di trasporto e quello di spedizione.

 

Per quanto concerne il profilo prevalentemente giuridico, il negozio di trasporto si compone di una serie di accordi i quali hanno come finalità di trasferire beni ( o persone) da un luogo ad un altro in cambio di un corrispettivo in denaro.

 

L’obbligazione assunta dall’impresa di trasporto è di risultato e non di mezzi, e questo sancisce la differenza dalla messa a disposizione di un mezzo di trasporto. Essendo fungibile l’oggetto del contratto, l’impresa di trasporto ( che suole definirsi vettore ) può anche avvalersi dell’organizzazione e dei mezzi di terzi.Inoltre essendo la prestazione anche divisibile, l’esecuzione del rapporto può essere affidata a diversi vettori i quali ne assumono i rispettivi oneri e responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale.

 

Il pagamento del corrispettivo rappresenta uno degli elementi essenziali del contratto, e la sua mancanza ne cagiona la nullità.

 

Nello svolgimento del proprio servizio il vettore può assumere anche la veste giuridica di custode ( con relativa responsabilità ).

 

Il soggetto destinatario dei beni trasportati che suole definirsi mittente può essere anche terzo rispetto al contratto, ma con la particolarità rispetto alla regola generale del contratto a favore di terzo, che costui non acquista il diritto di proprietà sul bene al momento della stipula dell’accordo ma, unicamente nell’eventualità in cui le merci giungono nella sua sfera di disponibilità : difatti fino a quel momento il mittente può sempre sospendere l’ordine e chiedere la restituzione delle merci esercitando il diritto al contrordine.

 

Diversamente nel contratto di spedizione una impresa conferisce mandato ad un’altra ( definita spedizioniere) di stipulare un contratto per la diffusione della propria produzione. Il mandato non prevede la rappresentanza e lo spedizioniere si assume la responsabilità delle eventuali perdite o deterioramenti subiti alla merce del vettore sino al momento della consegna.

L’ordine di spedizione può essere revocato fino alla conclusione del contratto di trasporto salvo il diritto al rimborso delle spese ed a un equo compenso per l’opera svolta.

 

Lo spedizioniere è tenuto ad osservare le istruzioni del committente relative alla scelta del percorso da intraprendere, del mezzo di trasporto e delle modalità di svolgimento del servizio.

 

Il diritto al compenso viene determinato secondo quanto previsto dal contratto oppure in mancanza si farà riferimento alle tariffe professionali ed in ultimo agli usi.

 

Non viene meno la qualifica di contratto di spedizione anche nel caso in cui lo spedizioniere compie le operazioni accessorie al contratto di trasporto quali l’attività di carico, il relativo sdoganamento, la resa a domicilio della merce e le pratiche di apertura del credito presso la banca.

 

Per quanto riguarda i requisiti di forma non vi sono particolari prescrizioni e lo stesso vale per il negozio di procura.

 

Nel caso in cui lo spedizioniere ha preso in consegna le merci in attesa di consegnarle al vettore risponde dei danni che queste possono venire a subire a causa sua.

 

Una ipotesi particolare si verifica qualora le imprese produttrici decidono di rivolgersi ad un intermediario commerciale ( che suole definirsi broker o provider) il quale viene incaricato di trovare la migliore soluzione contrattuale in virtù delle sue conoscenze del mercato di riferimento.Costui sovente ha come esigenza primaria quella di non far conoscere il nominativo della impresa produttrice ai propri rivenditori per non essere scavalcato nelle trattative commerciali in quanto la sua intermediazione si traduce in un costo aggiuntivo per gli acquirenti. Il rischio maggiore si presenta nella ipotesi di consegne urgenti ove  il broker ha la necessità di rivolgersi ad un corriere al quale vengono consegnati i documenti del fornitore originario: si risolve l’inconveniente mediante il raggiungimento di un accordo col corriere a cui vengono consegnati i documenti di accompagnamento con il riferimento dell’intermediario e non del produttore. Oppure quando è praticabile si effettua un doppio passaggio mediante il quale il materiale viene inviato inizialmente al broker ed in un secondo momento da quest’ultimo al cliente mediante il corriere.

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