tutela dell' Idea , tutela dell' Uomo
Informatizzazione e Telematica: tra impatto economico e sviluppo sociale
[1] Sommario: Introduzione - 1 - computer's crimes: 2 - tutelabilità telematica; 3 - valenza delle prove su supporto informatico; 4 - tutela del software; 5 - tutela del cittadino; 6 - conclusioni.
Come ebbe a dire la Commissione C.E. nel 1989, nelle 'Linee direttrici per il miglioramento delle sinergie tra il settore privato e quello pubblico nell' ambito del mercato dell' informazione', la parola chiave per coomprendere come deve esser gestita l' informazione è ' accessibilità'.
Avere e perseguire una informazione accessibile costituisce, infatti, un diritto ed una garanzia; sia per il Cittadino, sia per l' Utente, sia per l' Operatore.
Il Diritto d' Accesso all' informazione, pertanto, è il primo vero cardine giuridico per valutare e disciplinare la comunicazione di dati pubblici, collettivi, o di interesse generale. Conseguentemente, esso da luogo ad un diritto fondamentale dell' uomo; vi è un diritto di sapere, oltre al diritto di parlare!.
Al pari del diritto all' espressione ed alla comunicazione, o quello alla conoscenza ed istruzione, il diritto all' accesso informativo - e, quindi, informatico - non è solo costituito da un mero diritto di accedere all' educazione, né al diritto di esser educati in una certa materia; esso è anche e soprattutto diritto a penetrare il senso dell' informazione ed, eventualmente, difendersi da un suo uso (ove l' interesse particolare sia ritenuto 'superiore' ad un interesse pubblico, collettivo, generale).
Evidente, pertanto, la prevedibilità di eventuali limiti all' esercizio del detto diritto. Tra queste vi è anche, credo, la legislazione sulla tutela del brevetto; ma se così è, riterrei che proprio da essa derivi la prova dell' essenzo del requisito della 'conoscibilità dell' informazione'. Il brevetto, infatti, ne garantisce l' esistenza e l' essenza, prima, durante e dopo la comunicazione del dato. Quindi, diritto d' accesso in senso relativo, non assoluto; ma, completo e cosciente.
Limiti che possono derivare da motivazioni di carattere quantitativo o qualitativo (sicurezza nazionale e s. pubblica; difesa nazionale; interessi economici e finanziari nazionali e comunitari ; procedimenti penali; necessità esercizio funzioni di controllo od ispettive; esistenza di diritti altrui equivalenti), pubblico o privato; al riguardo si è parlato di 'cerchi concentrici' (informazioni comunemente accessibili, inf. legittamente riservate, inf. ordinariamente necessarie).
Orbene, la misura dell' informazione legittimamente riservata viene proprio suggerita dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell' uomo, 4.11.1950 (artt. 8 / 11 e Protocollo di Strasburgo, 16.8.1963, art. 2): la stretta necessità che può esser data da una società democratica. Necessità, cioè, che il riconosciuto interesse, pubblico o privato, sia anche legittimo; evidentemente, 'legittimo' secondo regole non proprie di un singolo Stato, ma in base a principi trans-nazionali.
La nozione di 'informazione accessibile', per contro, postula la possibilità - legittima, non fattuale - di accedervi; è proprio l' esistenza di un diritto (diritto d' accesso) che la origina e che rende disponibile l' informazione a taluni e non ad altri.
L' informazione, tuttavia, ben potrebbe esser solo ' di comune dominio'; essa, allora, è 'diffusa'. Ma .... esiste una mera informazione diffusa ? e che importanza ha? Probabilmente, escludendo una quantità non elevata di informazioni, che possiede caratere di banalità, il resto di esse è caratterizzato per avere un carattere più o meno esteso di 'riservatezza'.
1. computer's crimes
Come è stato più volte detto [2], oggi, l' informazione costituisce - essa stessa - un bene, una materia prima, vendibile ed esportabile. Anzi, se ne trova talmente in quantità elevata, che si è parlato di 'data pollution'.
L' informazione, quindi, è un patrimonio che va tutelato in quanto tale ed appartiene - in linea di principio - a colui che la elabora.
E' chiaro, credo, che - qui - non voglio parlare della Informazione quale fenomeno sociale e sinonimo di Comunicazione; anche se, è evidente, il dato informativo è - di per sé - una forma di comunicazione.
Mi voglio riferire, invece, a quelle informazioni che, elaborate per varie ragioni dall' uomo o dalla macchina, vengono poste su supporto cartaceo o informatico o telematico.
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Il nostro Ordinamento giuridico se ne occupa variamente:
- la Cost. agli artt. 14 (inviolabilità del domicilio) 15 (segretezza della corrispondenza).
- la L. 20. 5. 1970, n. 300, (statuto dei lavoratori) specialmente agli artt. 4 e 8 (divieto di controlli a distanza, anche attraverso sistemi audio e video e di raccolta dei dati sensibili e di quelli non rilevanti ai fini della valutazione del lavoratore).
- il D. M. Tes. 22.11.1980 n. 176 (istituzione di una Commissione per il coordinamento e la promozione di iniziative di automazione); la Circ. Min. Tes. 12.6.80 n.7 e la n. 5 dell' 8.3.81 (che sollecitavano proposte di automazione da parte delle amministrazioni statali); la L. 93 del 29.3.1983 (legge quadro del pubblico impiego); la Circ. Pres. Cons. Min. del 4.8.89 e del 23. 2. 87 e del 27.1.94 quella del Min. Funz. Pubbl. 25.11.87, del 21.5.90 e 31.3.91 .
- la L. n. 121/1981 (riforma dell'ordinamento della pubblica sicurezza), che - artt. 6 ss. - in particolare si occupa delle Banche Dati.
- la L. n. 400/1988 (riforma della Presidenza del Consiglio) ed il conseguente D. lgs. 322/1988 (riforma del sistema statistico nazionale).
- il Decr. Lgs. 29. 12. 1992, n. 518 (attuazione Dir. 91/250/CEE, relativa alla tutela giuridica dei programmi per l' elaboratore), che ha profondamente inciso sulla precedente L. 22. 4. 1941, n. 633 (diritto d' autore).
- gli artt. 2575 - 2578 c.c. (tutela del diritto d' autore); gli artt. 2220 e 2250 c.c. (tutela della corrispondenza).
- il D.P.R. 22. 6. 1979, n. 338 (normativa sui brevetti, successiva al R.Decr. 1127 del 29.6.39 e alla L. 633/1941).
- il Decr. Legisl. 12. 7. 1991, n. 212 (disciplina delle modalità di accesso delle ammin. pubbl. al sistema informativo dell' anagrafe tributaria).
- le Linee Guida stabilite dall' O.C.S.E. il 23.8.1980; la Convenzione (firmata, ma non ratificata) del Consiglio d' Europa, del 22. 9. 1980 (relativa al trattamento automatico dei dati a carattere personale).
- la L. 421, del 23.10.1992 (delega per la riforma in materia di sanità, pubblico impiego, previdenza, finanza locale) e d il successivo D. Lgs. 39 del 12. 2. 1993 (norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche).
- il D.M. 12.11.1992 (criteri generali per prevenzione dall' inquinamento atmosferico nelle grandi zone urbane e disp. per miglioramento della qualità dell' aria) ed il D.M. 6.5.1992 (definizione di un sistema nazionale finalizzato a controllo e assicurazione di qualità dei dati su inquinamento atmosferico ottenuti dalle reti di monitoraggio).
- il D.L. 105 del 1990, il D.L. 876 del 1990 e il D.L. 374 del 1991 (in tema di informatica nel settore fiscale, specificatamente in quello delle dogane).
- la L. 197 / 1992 (ratifica ed esecuzione della Convenzione tra Italia e O.M.S relativa all' istituzione di una unità del Centro Europeo per l' Ambiente e la Salute, firmata il 14.6.90, con protocollo dell' 1.3.91).
- il Decr. l. 5.7.1980 e successivo dis. di l. 'Commissione Mirabelli' del 1982 e poi del 1989 (disciplina raccolta dati personali, formazione della banca dati, istituzione di un Garante, disciplina della comunicazione e diffusione dati, trasmissione dati personali oltre frontiera, sanzioi penali).
- il Dis. di l. 'Commissione Buttarelli' del 9. 5. 1993 (tutela delle persone rispetto alla elaborazione informatica di dati personali e disposiz.in tema di reati informatici).
- la Prop. di L. 'Rotiroti' 1993 (limiti alla raccolta dati, notificazione del Sistema Informativo al Ministero dell' Interno, comunicazione ai potenziali utenti delle banche dati) e la prop. di L. 'Pellicanò' (limiti ed oneri alla raccolta di dati personali, notifica al Garante delle banche dati).
- la L. 23. 12. 1993, n. 547 (modifiche al codice penale - artt. 392, 420, 491, 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 616, 617 quater, 617 quinquies, 617 sexies, 621, 623 bis, 640 ter 'frode informatica' - e di procedura penale - artt. 266 bis, 268 - nonché all' art. 25 ter del D.L. 8.6.92 n. 306, conv. in L. 7.8.92 n. 356).
Può essere infine utile rammentare la recente Circ. Cassa Dep. e Prest. n. 1200 /febbraio 94, che concerne la concessione di mutui per progetti di informatizzazione di enti locali.
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Devo subito precisare che l' adozione di tecnologie di informazione, da parte dello Stato, dell' ente pubblico e delle aziende, risulta essere una situazione strettamente collegata con la esistente riforma delle istituzioni.
L' adozione di strategie e moduli organizzativi, basati sulle tecnologie dell' informazione, dovrebbe - infatti - contribuire a rendere più consapevole la partecipazione dei cittadini alla vita nazionale e - allo stesso tempo - più efficacie la organizzazione e azione dei pubblici poteri e dell' apparato industriale nazionale.
Ciò comporta, per converso, la estrema delicatezza del settore, tanto per gli interssi pubblici, quanto per quelli privati che vi sono in gioco. E, non ultimo, la presenza della paura del 'grande fratello'. Ma, a mio avviso, .... puoi combattere il nemico solo se lo conosci!.
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E' stato detto [3] che la nuova Legge sui reati informatici costituisce un vero e proprio statuto dell' informazione e tutela, ancor prima della privacy, il diritto all' identità personale. Diritto garantito dalla Costituzione (v. da ultimo sent. C. Cost. n. 13/1994 del 3.2.94), oltre che ampiamente studiato dalla Dottrina e che, quindi, ritengo costituisca il secondo principio cardine per la valutazione - che deve esser fatta da competenti organi pubblici e/o privati - della comunicabilità di dati Pubblici, Collettivi, Generali, Particolari.
In effetti, si tratta di un vero 'diritto all' immagine, rappresentata informaticamente', diritto riconosciuto anche alle persone giuridiche (C. Cass., sent. 22.6.85 n. 3769). Immagine ambientale, sociale, culturale: in una parola, biologica.
2. tutelabilità telematica
3.valenza delle prove su supporto informatico
Partiamo dall' art. 2705 c.c., che stabilisce come il telegramma abbia efficacia probatoria della scrittura privata, se l' originale di questa che è stato consegnato all' ufficio di partenza sia stato sottoscritto dal mittente, oppure consegnato o fatto consegnare dal mittente stesso anche senza sottoscriverlo .... Conseguentemente, viene attribuito lo stesso valore che ha una scrittura privata sottoscritta (art. 2702 c.c.) ad una non sottoscritta; quest' ultima legittima la imputabilità della stessa ad un determinato soggetto, in considerazione di un comportamento concludente che sostituisce la sottoscrizione in tutte le sue parti.
Orbene, la questione sarebbe quella della applicabilità - in via analogica - dell art. 2705 c.c. alla trasmissione di volontà e/o conoscenza mediante altro sistema, quale il computer, il facsimile, il telex ... . In giurisprudenza, a quanto mi consta, il tema non è ancora pacifico, né nel senso negativo, né in quello positivo.
Il punto, credo, sta nella circostanza che si dia o meno importanza determinante all' intermediario (pubblico, in un caso; privato, nell' altro) ovvero alla dimostrabilità di provenienza.
In questo secondo caso, dopo aver dimostrato la provenienza, la sottoscrizione potrebbe esser fornita anche dalla possibilità di apporre una 'chiave d' accesso elettronica' al proprio trasmettitore ed alla possibilità di eliminare casi di immissioni pirata che potrebbero falsare la trasmissione stessa del dato, dopo esser stato formato.
Forse ci può illuminare il fatto che la sottoscrizione, in giurisprudenza possiede una molteplice funzione: quella indicativa - indicare, cioè, l' autore del documento -; quella probatoria - per accertare se l' autore della sottoscrizione sia colui che è indicato nella sottoscrizione stessa -; una funzione dichiarativa - per determinare la paternità del documento stesso -.
Pertanto, se è vero che la sottoscrizione autografa fa presumere la provenienza, la irripetibilità e la inconfondibilità del documento, è altresì vero che il progresso tecnico - come accennavo - mette a disposizione tecniche per la sottoscrizione, diverse dalla mera apposizione di segno 'con una piuma d' oca' e per la trasmissione sicura della stessa.
Come mi sembra di percepire dalla giurisprudenza, quindi, la questione ha rilevanza meramente processuale, trattandosi di provare che il documento teletrasmesso costituisca effettiva e completa rappresentazione della volontà di colui che lo ha trasmesso.
4. tutela del software
5. tutela del cittadino
L' adozione di strategie e moduli organizzativi, basati sulle tecnologie dell' informazione, dovrebbe contribuire a rendere più consapevole la partecipazione dei cittadini e più efficace l' organizzazione e l' azione dei pubblici poteri.
La trasparenza e l' efficienza, si realizzano anche attraverso la informatizzazione; non si tratta, in sostanza, di una pura e semplice 'modernizzazione' delle istituzioni, da attuare mediante il ricorso a modelli o schemi di nuova concezione, definiti 'tecnologicamente avanzati'. Importante è che avvenga l' adozione di tecniche e di modalità di trattamento e gestione delle informazioni - innovative e non - così da facilitarne la conoscenza e l' utilizzazione diffusa; oggi, anche attraverso tecniche 'multimediali', che consentono - attraverso forme comunicazionali più evolute ( e .... calde ) - un maggiore coinvolgimento collettivo.
L' interconnessione telematica, al di là delle sue funzioni operative - tanto della azienda P. A., quanto dell' impresa privata, nonché dei semplici privati -, acquista una valenza sociale, biologica, etica [4].
Infatti, la funzionalità dei servizi pubblici - erogati e erogabili da ministeri, enti pubblici, enti locali, aziende concessionarie di servizi pubblici - e la adeguatezza qualitativa delle prestazioni rese ai cittadini/utenti, deve quindi coniugarsi con una efficacia della loro azione, sì che l' azione pubblica (diretta od indiretta) sia strumentale al 'buon andamento' ed alla 'correttezza', come e più di qualsiasi altra parte in contratto. Tutt' uno, pertanto, con la necessaria capacità di modificarsi adattandosi alle nuove realtà italiane, europee, internazionali.
Conclusioni
Stiamo vivendo un' epoca di mutazione e di rivoluzione.
Mutazione antropologica, dovuta all' avvento della civiltà tecnologica, la quale ha collocato l' uomo in una nuoè quella della società della informazione.
Rivoluzione, in quanto l' aplicazione sempre più estesa - quantitativamente e qualitativamente - delle tecniche informatiche e telematiche, fa sì che siamo circondati dalla Comunicazione; anzi, noi stessi ne siamo parte integrante.
L' uomo ha assunto nuovi caratteri della sua morfologia interiore, che sono presenti nella comune esperienza dei cittadini di Paesi con avanzata civiltà industriale e culturale.
Tipica situazione di questa nuova dimensione sociale (non solo giuridica, né economica) è costituita dal nuovo rapporto tra Uomo e Macchina.
Questo nuovo rapporto, questa nuova dimensione umana, ha radicalmente mutato le abitudini di varie generazioni umane, tanto da essere geneticamente - oramai - acquisita.
In questo quadro, anche il mero Status di Cittadino ha risentito di questa trasformazione; e ciò, sia in senso teorico, sia pratico (nuove metodologie che presuppongono una migliore ma 'virtuale' vicinanza, tra utente e datore di servizio).
La nuova condizione umana ha, fra l' altro, dato origine ad un nuovo diritto: quello della libertà informatica, trasponendo il preesistente diritto alla riservatezza nei nuovi termini di protezione dei propri dati informatici, cioè alla propria figura elaborata e, magari, virtuale.
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L' ecosistema è fatto anche di ambiente sociale; e questo è fatto di qualità umana, similmente a quanto avviene nell' azienda - pubblica o privata -. Facciamo sì che la Qualità, sia la più alta possibile, che sia globale. Controlliamola - costantemente -, con dibattiti, confronti, scritti e quant' altro!.
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Questa tematica - trasparenza e efficienza amministrativa - in considerazione, sia della sua estrema attualità, sia della sua grande importanza - rappresenta un argomento molto delicato, non essendo possibile effettuare un compiùto discorso tecnico (sulle norme cioè) senza andare a vedere come, dove e perché esse debbono operare (ovvero, nella società), chi, quando e perché le deve attuare (gli uomini, cioè). Problematiche giuridiche, quindi, ma pure economiche, sociali e, certo non ultime, quelle di carattere medico e scientifico.
Ciò, in quanto la Gente non ha bisogno solo di regole di comportamento; serve anche una conoscenza del mondo- la più vasta e multiforme possibile - che permetta la valutazione fenomenica a 360°.
Serve, quindi, a mio avviso una gestione sociale - delle imprese e della cosa pubblica - ed un insegnamento che abbiano requisiti di alta Qualità.
A queste motivazioni è dovuto il carattere di multidisciplinarietà che si è inteso dare al recente convegno della Accademia Europea [5].
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Sostanzialmente, ritengo che le iniziative scientifiche - anche se, ovviamente, ve ne sono di tante tipologie - debbano innanzitutto possedere la speranza di incentivare lo sviluppo di una sempre maggiore coscienza culturale e sociale di noi tutti, quali persone e quali cittadini.
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La 'trasparenza' amministrativa, risulta - in sé - un tema a lungo dibattuto e che racchiude una serie di problemi: accesso ai documenti, notorietà delle strutture istituzionali e procedimentali interne, semplificazione degli atti amministrativi.
Tra le norme più note vi sono - senz' altro - la L. 142/90 e la L. 241/90; esse contengono ed applicano i due fondamentali scopi che il Parlamento ha inteso perseguire: a) un nuovo rapporto tra cittadini ed istituzioni pubbliche, b) una nuova impostazione dei ruoli pubblici, inerenti alla gestione amministrativa .
Da una lato, dunque, migliore 'comunicazione'; dall' altro, adozione generalizzata del 'criterio costi/ricavi', anche per la gestione della cosa pubblica.
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Trasparenza, efficienza, privatizzazione, moralizzazione, parole magiche forse, che racchiudono però un concetto solo: il passaggio di un' era, in Italia, in Europa, nel mondo intero.
Chi pensa che quelle parole siano prive di contenuto o solo una moda passeggera, - a mio avviso - si sbaglia.
Perché? perché - tra l' altro - 'a garanzia' del fenomeno sta una situazione, tipica di oggi ed in progressivo aumento: la Comunicazione.
Comunicazione sempre maggiore, per quantità, qualità e forme. Comunicazione che, oggi, si chiama (anche) informatica e telematica.
Basti pensare che la semplificazione di molte procedure (per pagare le imposte o per ottenere un certificato, per prenotare un volo aereo o per trasmettere una foto a distanza, per esempio, ma anche per la gestione di intere procedure amministrative aziendali a distanza di migliaia di kilometri, attraverso centri di telelavoro off shore) passa proprio attraverso un crescente ricorso alla informatizzazione ed alla telematica.
Quindi: Comunicazione, come diritto, dovere, garanzia; Comunicazione, come Strategia ! .
Ma ciò, inoltre, rappresenta anche una risposta a tanti problemi: inquinamento urbano da traffico e crisi economica, per esempio!
Infatti, con applicazioni di tali nuovi sistemi si possono ottenere soluzioni concrete e positive, per esempio per la creazione di nuovi posti di lavoro e per la diminuzione del costo sociale attinente alla salute, nonché per un nuovo ecosistema.
L' informatizzazione rappresenta, tuttavia, anche uno dei più grandi problemi sociali: andiamo verso il Terzo Millennio, verso un mondo sempre più tecnologico, sempre più completo, sempre più colto: se non si riuscirà a concretizzare una 'cultura avanzata di massa', se non riusciremo ad imparare di più e meglio, rischiamo di avere una gran parte della società reale sempre più staccata dalla nuova tecnologia. In questo senso, si andrà verso una nuova 'ignoranza di massa'. L' informatizzazione, conseguentemente, quale forma di comunicazione, serve a tali fini.
Problema giuridico ed economico, quindi, ma anche - al tempo stesso - psicosociologico.
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La realtà, pertanto, presenta, come il detto Convegno ha indicato, una serie ampia di problematiche: da quelle proprie al diritto dei cittadini ad essere informati ed avere una buona amministrazione, alla semplificazione degli oneri tributari, alla problematiche del diritto del lavoro e di quello penale, alla tutela della salute, alla incidenza delle nuove tecnologie sulla persona, alla reperibilità ed alla utilizzazione di leggi e provvedimenti - non solo di origine italiana -, e, non ultimo, alla trasparenza e qualità della specifica attività degli erogatori di servizi pubblici.
A ben vedere, mi pare, si tratta - in sostanza - di norme e prassi che perseguono un unico fine: fornire un migliore sviluppo sociale; una migliore qualità della vita.
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Risulta di particolare interesse, pertanto - come, d' altra parte, l' iniziativa ha messo in risalto - individuare i criteri di 'efficienza' e 'qualità', che debbono esser propri alla erogazione dei vari servizi, anche quelli forniti da enti locali e aziende concessionarie.
L' iniziativa in discorso, poi, in questa occasione, ha inteso focalizzare l' attenzione di studiosi e pratici proprio su questi ultimi aspetti 'locali', ma - allo stesso tempo - comunitari.
A questo riguardo, come noto, già nella passata legislatura - attraverso un lavoro essenzialmente svolto dalla Commissione Bicamerale per le Riforme Istituzionali - aveva iniziato a prendere corpo un testo di riforma della competenze proprie alle così dette 'autonomie locali'; riforma che ribaltava, sostanzialmente, il riparto delle competenze esistente tra Parlamento Nazionale e Consigli Regionali e insita nella Costituzione, introducendo una serie di norme per l' esercizio della potestà legislativa locale, in articolare ponendo in risalto l' autonomia di comuni e provincie.
Cosa che, credo, dovrà ben essere 'tarata' con le legittime istanze comunitarie, di modo da non travalicare le rispettive (sovranazionali, nazionali e locali) competenze potestative.
Nello stesso tempo, l' entrata in vigore di significativi provvedimenti normativi (le ricordate L. 142 e 241) ed amministrativi, nonché del nuovo sistema elettorale di comuni e provincie, sembrerebbe voler conferire più spazio - teorico e pratico, giuridico e economico - al sistema delle autonomie locali ed alle imprese ad esse connesse.
In questo ambito, comunque, grosso problema rimane, tutt' ora, quello della Finanza Locale; grosso nodo che il D.L. 504/92 aveva inteso risolvere, ma - mi sembra - con non grande concreto successo.
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Più in generale, ritengo di poter affermare, proprio sulla base delle esperienze verificate, che nell' ambito dei vari settori dell' ordinamento giuridico - tributario, pubblicistico (si pensi al Difensore civico), civilistico, comunitario, previdenziale, penale, del diritto del lavoro - in quelli economici e della convivenza civile - ambiente, territorio, urbanistica, architettura, salute (si pensi all' istituzione dei Tribunali dei diritti del malato) - si sta avviando un nuovo rapporto tra cittadini ed istituzioni, che coinvolge queste ultime dall' interno, come stanno ad indicare non pochi provvedimenti, regolamentari e ministeriali successivi alle Leggi 142 e 241 del 1990.
Infatti, dal 1990 (ma, precedenti esistono fin dal secolo scorso!) la P.A. ha progressivamente introdotto norme tendenti a costruire una 'casa di vetro'. In questo ambito, enti locali e concessionari sono, forse, i soggetti che più di altri vengono spesso a contatto con il cittadino-utente. Ad essi, pertanto, soprattutto si rivolge la realtà giuridica ed economica introdotta sulla base dei recenti provvedimenti normativi in tema di 'trasparenza amministrativa'.
Con tali norme si esplicitano i due fondamentali obiettivi che si è inteso perseguire: un nuovo rapporto tra Amministrazione e Cittadini; una nuova impostazione dei ruoli pubblici attinenti alla gestione amministrativa.
Dunque - come detto - da un lato, migliore comunicazione; dall' altro, adozione del criterio costi/ricavi anche per la gestione della cosa pubblica.
I vari provvedimenti legislativi ed amministrativi succedutisi dal 1990 ad oggi, ma già prima con norme quali la L. 801 del 24. 10. 1977, hanno determinato progressivamente una situazione - tutt' ora in via di evoluzione (si pensi, da ultimo, la Direttiva Pres. Cons. Min. 27. 1. 94 'principi sull' erogazione dei servizi pubblici') - profondamente innovativa nella vita del nostro Paese, che probabilmente va ben al di là di aspetti meramente normativi od istituzionali, per incidere anche sugli aspetti attinenti alle abitudini ed al costume.
In questo senso, la chiave di lettura della realtà e del ricordato convegno - come detto - è rappresentata da una complessiva e 'corale' visione della situazione locale, nazionale, comunitaria .
Taluni aspetti sono - evidentemente - più specificatamente giuridici (si pensi alla responsabilità del pubblico funzionario; ai computer's crimes; alle norme degli altri Stati; all' istituto del difensore civico; alla tutela dei diritti umani), altri più economici (il rapporto tra costi/benefici nell' adozione di nuove metodologie di lavoro da parte di comuni ed imprese; la materia fiscale; il costo dell' impatto ambientale ), altri più tecnici (giurinformatica, medicina sociale e del lavoro, neurofisiologia, biochimica, bioetica, studio dell' ecosistema).
Tuttavia, nel complesso, se ne trae un ampio spettro di considerazione, di cui si intravedono una serie di 'spaccati', vere visioni diagonali della nostra Società, per misurane la Qualità.
Perché, in effetti, a mio modesto avviso, il vero problema è la 'Qualità': qualità della vita, ma anche delle istituzioni; qualità dei servizi pubblici, ma anche dei rapporti interni alle singole aziende private e del ruolo da esse posseduto al di dentro dell' intera Società civile.
Del resto, un pò in tutto il mondo, non solo nella Unione Europea e non solo in Italia, nei vari ambiti - tributario, pubblicistico, civilistico, penale, sanitario, del diritto del lavoro, informatico, scientifico - si sta avviando un nuovo rapporto tra cittadini e istituzioni, che coinvolge queste ultime dall' interno; le ricordate normative - tra cui la Direttiva Ciampi del Gennaio '94 - sono di certo illuminanti al riguardo.
Ma, dare più spazio al 'cittadino/ utente', a mio avviso, è solo un modo - forse quello, attualmente, più perseguibile - di far sì che l' uomo si riappropri di un sistema sociale che, in fin dei conti, era stato previsto come strumento di migliore convivenza: lo Stato.
Lo Stato, non solo e non tanto quale 'apparato', ma soprattutto come 'gruppo sociale', omogeneo. In esso, gli appartenenti sono personalmente motivati, mettono qualità nelle loro azioni, come le istituzioni mettono qualità nel loro insegnamento.
In questo quadro, ritengo che abbia quindi molto senso parlare, tanto di 'ecosistema ambientale', quanto di 'sistema di convivenza civico'.
Questo nuovo rapporto, pertanto, non può prescindere dall' esame - volutamente omnicomprensivo e necessariamente multidisciplinare - della incidenza di queste problematiche (giuridiche, economiche, informatiche) sull' uomo; esse debbono esser considerate all' interno di un unico, più vasto contesto: lo sviluppo sociale; non solo sviluppo economico!.
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di:
prof. proc. Carlo Cesare Carli
docente Diritto Tributario Europeo
esperto in Strategie Internazionali d' Impresa ed in Ecoeconomia
[1] Il presente testo costituisce - dopo i necessari adattamenti ed integrazioni - l' approfonfimento della relazione presentata dall' A. al 2° Convegno Nazionale sulla 'trasparenza amministrativa', organizzato dalla Accademia Europea presso il CNEL (Roma, 24.3.1994).
[2] ANTOCICCO, S., intervento alla Conferenza 'informatica e telematica: realtà e prospettive', in: Linea EDP, 31.12.86, n. 12; SHANNON C.E. - WEAVER, W., the mathematical theory of communication 1949-1963, in: Sistemi e automazione, 1986,4,269;MAROZZA, F., l' informazione come servizo al cittadino, intervento al 5° Congresso di informatica Giuridica, CED Cassazione, 1993;
[3] BUTTARELLI, G., Un pericoloso equivoco tra riservatezza e identità, in: Il Sole 24 Ore, 8.2.94, p.20.
[4] Si v.: CORASANITI, G., tecnologie di informazione e riforma delle istituzioni: la nuova frontiera della democrazia, intervento al V Congresso internaz. di Informatica Giuridica, C.E.D. Cassazione, 1993; CARLI, C.C., , in: Europaforum, 1993, .
[5] E' il congresso multidisciplinare '2° convegno nazionale sulla trasparenza amministrativa dal tema: enti locali e imprese, erogatori di servizi pubblici, nello Spazio Economico Europeo. L. 142 e 241 .... 1990/1994 - un bilancio, tra Pubblico e Amministrazione. Informatizzazione: impatto economico e sviluppo sociale', organizzato dalla Accademia Europea e svoltosi il 24 .3 .94 presso il CNEL di Roma.